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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Centro Servizi Amministrativi di Napoli - Ufficio 26 - NOTE ESPLICATIVE ED ESEMPLIFICATIVE VALUTAZIONE DOMANDE GRADUATORIE PERMANENTI AA.SS. 2005/2006- - 2006/2007 Riportiamo alcune precisazioni in merito alla valutazione delle domande che, ovviamente, traggono riferimento dal contesto normativo contenuto nel DDG del 31 marzo 2005 e dalle disposizioni che vi si correlano. Avvertenze: 1) gli aspiranti già inclusi in graduatoria permanente che non hanno presentato domanda di permanenza o di aggiornamento non si ritrovano in graduatoria perché la legge 143/2004 ha stabilito tale obbligo. Gli interessati potranno chiedere il reinserimento all atto della riapertura dei termini di aggiornamento delle graduatorie per il prossimo biennio di validità delle stesse (2007/2009). 2) non risultano in graduatoria gli aspiranti immessi in ruolo per una determinata classe di concorso anche se il ruolo si riferisce a posti di sostegno; in tale ultimo caso la cancellazione è riferita al posto o alla classe di concorso che ha dato luogo alla nomina. 3) Sono stati espunti dalle graduatorie gli aspiranti che hanno rinunciato alla nomina in ruolo per quanto previsto dall art. 1 comma 8 della legge 124/99. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI III FASCIA ISCRIZIONI CON RISERVA IN GRADUATORIA DI TERZA FASCIA (cfr art. 8 dd) Nelle graduatorie permanenti di terza fascia potevano iscriversi, tra gli altri, le seguenti categorie di personale: gli iscritti all ultimo anno dei corsi di specializzazione all insegnamento secondario; I laureandi ne lla sessione estiva in scienze della formazione primaria; coloro che stanno frequentando l'ultimo anno del corso di didattica della musica presso i Conservatori, per il conseguimento dell'abilitazione in educazione musicale) nota MIUR n. 490 del 12.4.2005) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno; docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno; 1

In data 25 maggio 2005 è stato poi emanato il D.M. n. 52 che ha fissato al 30 giugno 2005 la data per la presentazione delle domande di inclusione a pieno titolo da parte delle succitate categorie di personale, ovviamente, abbiano conseguito i relativi titoli. Tale inclusione avverrà in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO NELLE ABILITAZIONI SSIS Il MIUR con nota prot. n. 691 del 10 maggio 2004, in occasione dell aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente per l a.s. 2004/2005, ebbe a fornire i seguenti chiarimenti: i 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso.. Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti. Se, a titolo di esempio, l aspirante ha conseguito la specializzazione S.S.I.S. nella classe 51/A nel biennio accademico 2002/2004 e, poi, con un semestre aggiuntivo ha conseguito la specializzazione anche nella classe 43/A rientrante sempre nel biennio accademico 2002/2004, i 30 punti aggiuntivi spettano su una sola delle classi di concorso 51/A e 43/A a scelta dell interessato; con FAQ n. 7 del 1 giugno 2004 il MIUR ha chiarito che l'abilitazione certificata dall'univers ità per una sola classe di concorso (ad esempio la classe 52), dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti (classi 51/A, 50/A, 43/A) 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti. SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE La lettera B.1) della tabella di valutazione prevede che per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. La lettera B.2) prevede che per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Si valuta il servizio successivamente alla scadenza delle domande per l a.s 2004/2005 (successivamente quindi al 21 maggio 2004) solo se non si è raggiunto il massimo del servizio valutabile. La somma dei servizi per ciascun anno scolastico non può essere superiore a 12 punti ed il numero di mesi complessivamente considerati, non può essere superiore a 6 mesi. (C.M. 22.6.2000 n. 174). In seguito agli interventi legislativi in materia i limiti, e le modalità di valutazione dei servizi, si applicano in base alle seguenti precisazioni. 2

Tipologie servizi Limite dei 12 punti e dei 6 mesi per anno scolastico Servizi prestati in contemporanea su classi di concorso diverse. Servizio su posti di sostegno con il possesso del titolo di studio ed anche senza il possesso del titolo di specializzazione Servizi di insegnamento eventualmente prestati durante la durata legale delle scuole SSIS Servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari Valutazione del servizio al 50% nelle altre classi di concorso per i servizi prestati sino all a.s. 2002/2003 I limiti si applicano per ciascuna classe di concorso o posto di insegnamento. E possibile avere la valutazione di tutti i servizi prestati, nell ambito dei limiti fissati di 12 punti e della valutabilità di 6 mesi, per ciascuna classe di concorso.. E valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. E possibile la sola valutazione del servizio di insegnamento prestato su classe di concorso diversa da quella cui si riferisce la SSIS Non è previsto alcun tipo di raddoppio del punteggio. Non è previsto alcun riconoscimento. Per i servizi prestati a partire dall a.s. 2003/2004 I limiti si applicano per tutti i servizi di insegnamento prestati in un determinato anno scolastico. L aspirante deve optare per uno solo dei servizi prestati in contemporanea. E valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. Non è possibile la valutazione di alcun tipo di servizio. Si raddoppia il punteggio prestato sulla stessa classe di concorso o posto di insegnamento. A norma dell art. 8 nonies, comma 1, 2 periodo, della legge 186/2004, il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola. il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto per il servizio effettivamente prestato. Non si raddoppia il servizio non specifico valutato al 50% 3

Chiarimenti E valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'unione europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. I servizi nelle scuole italiane all estero si valutano sia se prestati dall a.s. 2003/04, sia negli anni precedenti. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, e' valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale. Il servizio prestato dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (ovviamente a partire dall a.s. in cui è avvenuto il riconoscimento) e' valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Il servizio militare di leva, va computato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro; Valutazione per ciascun anno dei servizi di insegnamento non contemporanei specifici e/o non specifici. Il riconoscimento del servizio al 50% su altre classi di concorso deve avvenire nel rispetto del limite dei 12 punti e dei 6 mesi valutabili in un intero anno scolastico e per tutti i servizi prestati in quello stesso anno. Ad esempio se l aspirante ha lavorato per l intero anno sulla classe di concorso 50/A, consegue 12 punti sulla citata classe ed avendo raggiunto il limite stabilito, non può riversare alcun punto, se pure al 50% su altre classi di concorso per le quali è iscritto in graduatoria. Per poterlo fare dovrebbe chiedere la valutazione di un numero di mesi inferiore a 6 (per esempio 4 o 5) per poter contemporaneamente chiedere i restanti nesi, i sino al limite di 6, su altre classi di concorso. Altri esempi: 4 mesi di servizio specifico nella classe 43/A e 4 mesi di servizio specifico nella scuola elementare possono essere valutati: A) 4 mesi di servizio specifico nella 43/A e 2 mesi di servizio specifico nella scuola elementare o viceversa; B) 3 mesi di servizio specifico nella 43/A e 3 mesi nella scuola elementare; C) nella graduatoria della 43/A, come 4 mesi di servizio specifico e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella scuola elementare; oppure, D) privilegiando la graduatoria di scuola elementare, 4 mesi specifici in questa graduatoria e 2 mesi di servizio no n specifico prestato nella 43/A. Nel caso di prestazione di servizio pari a 2 mesi nella classe A043 e 2 mesi nella A050, la valutazione del servizio può scaturire da diverse opzioni quali, ad esempio: A) nella A043, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici; oppure, B) nella A043, 2 mesi specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici; oppure, C) nella A043, 2 mesi specifici e 1 mese non specifico, mentre nella A050, 1 mese specifico e 2 non specifici. 4

Raddoppio del punteggio. Il raddoppio del punteggio per i servizi prestati nelle piccole isole, nelle scuole di montagna e nei penitenziari non si applica per i servizi per i quali si è chiesta la valutazione al 50%. Servizi contemporanei. L aspirante che è incluso in terza fascia per una determinata classe di concorso ed in I o II fascia per altra classe di concorso, ha diritto alla valutazione del 50% del servizio prestato in I o in II fascia nella graduatoria di III fascia. Non è possibile il contrario perché la disposizione del riconoscimento del servizio al 50% vige solo per gli aspiranti inclusi in III fascia. Occorre precisare che il Regolamento per il conferimento delle supplenze (D.M. 201/2000) all'art. 4 prevede che la possibilità di cumulo di rapporti di lavoro, possa avvenire nel limite dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, che nello stesso anno scolastico, non possono essere prestati in contemporanea servizi di insegnamento nei diversi gradi di scuola, fatta eccezione per la scuola secondaria per la quale si possono cumulare servizi tra diverse classi di concorso anche appartenenti alla scuola media ed a quella superiore (cfr anche chiarimento ministeriale, FAQ, n. 10). A norma dell art. 8 nonies, comma 1, 1 periodo, della legge 186/2004, il servizio prestato nella scuola dell infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Ne consegue che il riconoscimento del servizio al 50% non può avvenire tra insegnamenti di scuola primaria (o dell infanzia o educativi) e scuola secondaria e viceversa. Servizi d'insegnamento prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa.- Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto. Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione. Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili. La super-valutazione prevista al punto B3, lett. h), riguarda anche le scuole paritarie e non statali; Il limite di valutabilità per servizi d'insegnamento, complessivamente fissato per anno scolastico a 6 mesi non si applica ai servizi di 1^ o 2^ fascia. Il servizio prestato in un istituto penitenziario ubicato in una piccola isola o in scuole di montagna non può essere soggetto ad una doppia supervalutazione. VALUTAZIONE DI ALTRI TITOLI (rif. lettera C tab. di valutazione). C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non puo' essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti. 5

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3. C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso, sono attribuiti punti 3. C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3: a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una sola abilitazione; b) le idoneita' e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa; c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneita' conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001. C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1. C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo (si valuta massimo un titolo). C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6. C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6. C.9) Limitatamente alla graduato ria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 e' alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5 della tabella di valutazione. C.11) 1.- A norma dell art. 1-novies, comma 1, della legge 31 marzo 2005, n.43 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, il punto C.11) della Tabella prevista dal decreto legge n.97 del 7 aprile 2004, come modificata dalla legge di conversione n.143 del 4 giugno 2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all art. 8 nonies della legge 27 luglio 2004, n.186, annessa quale allegato 2 al citato D.D.G. 31 marzo 2005, è sostituito dai seguenti: C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3; C.11)-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2; C.11-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati. Tali ultime disposizioni si applicano, a norma dell art. 1-novies, comma 2, della citata legge 31 marzo 2005, n.43, per la valutazione dei titoli da effettuare ai sensi del D.D.G. 31 marzo 2005, in occasione dell integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007. 6

Il punteggio già attribuito ai titoli di cui alle tipologie C.11, C.11-bis, C.11-ter della Tabella di valutazione citata al comma 1 in occasione dell integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti ai sensi del D.D.G 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004 non deve essere rideterminato. Nota bene: i corsi di perfezionamento presentati per l aggiornamento delle graduatorie sono stati valutati a 2 punti anche se hanno avuto la durata di 1500 ore; infatti in base alla normativa vigente sul rilascio dei titoli universitari di cui al dpr 270/2004, la durata annuale dei corsi deve avere la durata minima di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti. I titoli di studio di MASTER di I livello e quelli di II livello rilasciati rispettivamente al termine della laurea di I livello e quella specialistica, sono stati valutati a 3 punti. Chiarimenti Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini.- Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad altre graduatorie, è attribuito un solo punto. (es.: valutazione per la graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni conseguite con unico esame, per le classi 43/A e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999). Ove la valutazione riguardi una delle graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese nell'ambito, non è attribuito alcun punteggio. (es.: valutazione, rispettivamente, per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per la classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999). Il diploma abilitazio ne SSIS e quello di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in quanto, l'uno deve essere valutato al punto C.3 e l'altro è titolo d'accesso alle attività di sostegno. La laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF non è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2 della tabella di valutazione, rispetto al diploma citato. Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione, si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche i titoli di specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di ricerca. Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11, della tabella di valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A tal fine il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della dichiarazione di valore in loco della competente autorità diplomatica italiana che ne attesti la validità e durata. Valutazione dei corsi di perfezionamento e di specializzazione. La valutabilità del titolo è legata, a prescindere dalle altre condizioni previste dalla norma, alla coerenza "con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria" ; pertanto va verificata la stretta attinenza dei contenuti del corso, per la scuola secondaria ed artistica, con gli insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. 39/1998 e, per gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento. Sono valutabili ai sensi del punto C11 della tabella anche i titoli rilasciati dai Co nsorzi Universitari qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie. Il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli per i seguenti ambiti disciplinari indetti con DDG/1999, dà luogo all'attribuzione dei seguenti punteggi aggiuntivi di punti 3 per altri titoli: AD. 7 (classi 36/A e 37/A) 3 punti per ciascuna classe; AD.8 (classi 38/A, 47/A, 48/A e 49/A) 3 punti per ciascuna classe di concorso- AD. 9 (superamento concorso per classi 52/A, 51/A, 50/A e 43/A) punti 6 (per abilitazioni cl. 51/A e 43/A - 50/A); per la classe 51/A 7

punti 6 (per abilitazioni cl. 52/A e 43/A - 50/A); per le classi di concorso 50/A punti 6 (per abilitazioni cl. 52/A e 51/A). Ovviamente l aspirante che avrà superato la prova concorsuale per l A.D.9 per la classe 51/A, avrà diritto ai seguenti punteggi aggiuntivi: classe 51/A punti 3; classi di concorso 43/A e 50/A punti aggiuntivi 3. Per classe di concorso diversa il punteggio aggiuntivo va aumentato di ulteriori 3 punti. Esempio: chi si iscrive anche per la classe A036, oltre che per le classi 52/A, 51/A, 50/A e 43/A in seguito a superamento di prova concorsuale per l ambito disciplinare 9, avrà diritto a 9 punti aggiuntivi di cui 3 per l'abilitazione classi A043/50, 3 per l'abilitazione classe A051, 3 per l'abilitazione classe A052. DOMANDE DI AGGIORNAMENTO L aggiornamento delle graduatorie ha consentito, tra l altro, di chiedere: 1) Il miglior punteggio dell abilitazione già attribuito in precedenza nell ipotesi in cui il candidato abbia conseguito un altra abilitazione per la stessa classe di concorso più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all insegnamento secondario (S.S.I.S.). 2) La valutazione di titoli e/o di servizi non chiesti in precedenza, ovvero presentati in precedenza ma erroneamente valutati. Nel DDG del 31 marzo 2005 non viene prevista l ipotesi di chiedere diverse valutazioni già attribuite in precedenza sulla scorta di nuove scelte da parte dell aspirante o di opzioni diverse (riferite alle SSIS, al sostegno, al servizio aspecifico) rispetto a quelle esercitate in precedenza. GRADUATORIE SPECIALI NON VEDENTI E PER SORDOMUTI ( cfr art. 7 dd) Ha titolo a chiedere l inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti: a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità; b) a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli; c) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Ai fini dell attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa. 8

RISERVE DI LEGGE NELLE ASSUNZIONI Per fruire della riserva è necessaria l iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio presso i centri provinciali per l impiego. Detta iscrizione può essere anche precedente alla procedura di aggiornamento delle graduatorie purchè persista lo stato di disoccupazione. Precedenza a parità di punteggio Gli aspiranti vengono iscritti nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di valutazione. A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Valgono poi le preferenze di legge riportate di seguito. La singola graduatoria permanente, escluso le graduatorie di strumento musicale per la scuola media, deve pertanto essere graduata rispetto a: fascia punteggio totale a parità di punteggio totale precede vecchio incluso, poi il trasferito da altra provincia e poi il nuovo incluso preferenze ordinate fino alla Q preferenza R con riguardo al numero di figli preferenze S e T servizio senza demerito età più giovane A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla più giovane età, ai sensi dell art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191. IL FUNZIONARIO ESPERTO AREA AMMINISTRATIVA-GIURIDICO E LEGALE f.to Raffaele Manzoni IL DIRIGENTE f.to Luigi de Filippis 9