Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Documenti analoghi
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

ALLEGATO. alla proposta di

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 giugno 2012 (18.06) (OR. en) 10040/2/12 REV 2. Fascicolo interistituzionale: 2012/0087 (NLE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

Protocollo

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

Protocollo. Progetto

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 5 settembre 2013 (OR. en) 12173/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0219 (NLE) LIMITE UD 180

520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 7 ATTO FINALE. AF/CE/MTN/it 1

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Avvertenza... NORME FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

Parte Prima. Parte Seconda. Protocolli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I

Gennaio-Novembre 2018

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

GRADO GRADO

LEGGE , n. 130 LEGGE , n. 135 LEGGE , n. 217 LEGGE , n. 218 LEGGE , n. 44 LEGGE , n.

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... SEZIONE PRIMA TRATTATI

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43

LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 330 final - ANNEX 4.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

Protocollo all Accordo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 giugno 2017 (OR. en)

Convenzione del 20 maggio 1987

Europa cept Emissione comune europea : gli edifici postali di ieri e di oggi. ANDORRA FRANCESE ANDORRA SPAGNOLA AUSTRIA AZZORRE BELGIO CIPRO

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

posteurop 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra spagnola Andorra francese azzorre austria belgio cipro Europa 210

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 202 final - ANNEX 4.

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 465 final - ANNEX 4.

L allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell allegato I del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 331/13

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Transcript:

11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/37 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 ) (il codice), in particolare l articolo 247, considerando quanto segue: (1) Il 1 o dicembre 2012 la Repubblica di Turchia ha aderito, in quanto parte contraente, alla convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (la convenzione). Con decisione n. 4/2012 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012 ( 2 ) la convenzione è stata modificata al fine di adeguare i documenti di garanzia per il transito comune nella prospettiva dell adesione della Turchia alla convenzione. Occorre pertanto adeguare di conseguenza i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ). (2) Poiché la decisione n. 4/2012 ha stabilito l obbligo di utilizzare i documenti di garanzia adeguati, per tener conto dell adesione della Turchia, dal 1 o dicembre 2012, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data. Occorre tuttavia stabilire norme che consentano l utilizzo dei documenti di garanzia conformi al modello applicabile anteriormente al 1 o dicembre 2012 per un periodo transitorio, fatti salvi i necessari adeguamenti. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: 1. L allegato 48 è sostituito dal testo figurante nell allegato I del presente regolamento. 2. L allegato 49 è sostituito dal testo figurante nell allegato II del presente regolamento. 3. L allegato 50 è sostituito dal testo figurante nell allegato III del presente regolamento. 4. Nella casella 7 dell allegato 51, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra». 5. Nella casella 6 dell allegato 51 bis, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2012. Fino al 30 novembre 2013 gli operatori economici possono tuttavia utilizzare il modello figurante nell allegato 48, 49, 50, 51 o 51 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2012 della Commissione ( 4 ) con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. ( 2 ) GU L 297 del 26.10.2012, pag. 34. ( 3 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. ( 4 ) GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 1.

L 337/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 11.12.2012 ALLEGATO I «ALLEGATO 48 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA GLOBALE I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) ( 1 )... residente a ( 2 )... si costituisce garante in solido, presso l ufficio di garanzia di... a concorrenza di un importo massimo di... che rappresenta il 100/50/30 % ( 3 ) dell importo di riferimento, nei confronti dell Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 4 ), per tutte le somme di cui un obbligato principale ( 5 )... è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 6 ) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo..................

11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/39 Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l ufficio di garanzia. Fatto a..., addì... II. Accettazione dell ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di... (Firma) ( 7 )... Impegno del garante accettato il...... (Timbro e firma) ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 2 ) Indirizzo completo. ( 3 ) Cancellare la dicitura inutile. ( 4 ) Cancellare l indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra o San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. ( 5 ) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell obbligato principale. ( 6 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia. ( 7 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: Buono a titolo di garanzia per l importo di..., indicando l importo in lettere.»

L 337/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 11.12.2012 ALLEGATO II «ALLEGATO 49 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA ISOLATA I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) ( 1 )... residente a ( 2 )... si costituisce garante in solido, presso l ufficio di garanzia di... a concorrenza di un importo massimo di... nei confronti dell Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria,dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 3 ), per tutte le somme di cui un obbligato principale ( 4 )... è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l ufficio di partenza di...... all ufficio di destinazione di...... Descrizione delle merci:... 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/41 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 5 ) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l ufficio di garanzia. Fatto a..., addì... II. Accettazione dell ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di... (Firma) ( 6 )... Impegno del garante accettato il... a copertura dell operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il... n.... del... ( 7 )... (Timbro e firma) ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 2 ) Indirizzo completo. ( 3 ) Cancellare l indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra o San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. ( 4 ) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell obbligato principale. ( 5 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia. ( 6 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: Buono a titolo di garanzia per l importo di..., indicando l importo in lettere. ( 7 ) Da completare a cura dell ufficio di partenza.»

L 337/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 11.12.2012 ALLEGATO III «ALLEGATO 50 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) ( 1 )... residente a ( 2 )... si costituisce garante in solido, presso l ufficio di garanzia di... nei confronti dell Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria,dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 3 ), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 4 ) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l ufficio di garanzia.

11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/43 Fatto a..., addì...... (Firma) ( 5 ) II. Accettazione dell ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di... Impegno del garante accettato il...... (Timbro e firma) ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 2 ) Indirizzo completo. ( 3 ) Unicamente per le operazioni di transito comunitario. ( 4 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia. ( 5 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: Buono a titolo di garanzia».