PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI E DEI PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

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COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI E DEI PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (Decreto Legislativo 24/04/2001, n. 170 Deliberazione G.R. 30/06/2003, n. 910) (adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 18/05/2005)

1 PREMESSA E RIFERIMENTI LEGISLATIVI. Gli aspetti regolamentari, le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001 n. 170: Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell art. 3 della legge n. 108/1999. La Regione Marche, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 30/6/2003, ha approvato gli indirizzi regionali per i Comuni concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. 2 COMPITI DEL COMUNE. Sulla base della normativa nazionale e degli indirizzi regionali il Comune, sentite le associazioni degli editori, le associazioni dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il piano di localizzazione dei punti esclusivi e punti non esclusi di vendita di stampa quotidiana e periodica. 3 OBBIETTIVI. Il presente piano si propone di realizzare i seguenti obbiettivi: a) determinare un più razionale insediamento delle rivendite, in relazione alla distribuzione territoriale della popolazione residente e fluttuante; b) favorire una migliore produttività ed una maggiore economicità del servizio; c) permettere agli utenti il più facile accesso ai punti vendita; 4 DEFINIZIONI. Il D. Lgs. n. 170/2001, art. 1, comma 2), lettere a) e b), ha introdotto la distinzione tra punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi, assoggettando entrambe le tipologie al rilascio dell autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Sulla base della disposizione citata si intendo per: a) punti di vendita esclusivi: quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione di cui all art. 6 del decreto medesimo, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti di vendita esclusivi devono intendersi, inoltre, gli esercizi autorizzati, ai sensi della legge n. 416/1981, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno di altre merci. b) punti di vendita non esclusivi: gli esercizi elencati al comma 3 dell art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. I punti di vendita non esclusivi possono vendere una sola delle due tipologie. Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell art. 1 della legge n. 108/1999 mediante la vendita o di solo quotidiani o di solo periodici, ovvero di quotidiani e periodici.

5 - POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE. In collaborazione con i competenti Uffici Comunali è stata fatta una indagine completa della situazione demografica del Comune a partire dall anno 1998 (cui risale la precedente pianificazione in materia di giornali e riviste) fino alla data del 31/12/2004. I dati sono indicati nel seguente prospetto: POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO anno famiglie abitanti 1988 2052 6285 1989 2095 6376 1990 2122 6457 1991 2086 6567 1992 2087 6653 1993 2136 6695 1994 2180 6792 1995 2235 6925 1996 2268 6978 1997 2294 7049 1998 2327 7137 1999 2382 7223 2000 2424 7244 2001 2457 7292 2002 2506 7377 2003 2550 7484 2004 2594 7568 Si rileva, in sintesi, un costante incremento demografico, soprattutto riconducibile al fatto che si registrano valori positivi del saldo migratorio. Al fine di quantificare nel modo più realistico possibile la domanda rivolta al settore in esame si deve tener conto anche della popolazione fluttuante, derivante dalle: - presenze di passaggio dovute alle arterie che collegano le vicine zone industriali di Ascoli Piceno, Ancarano e S.Egidio alla Vibrata; - funzioni di servizio svolte da Castel di Lama che rappresenta il più importante polo di attrazione della Vallata del Tronto 6 - AMBITO TERRITORIALE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE. Il territorio comunale di Castel di Lama ha una estensione di 11,00 Kmq., le strutture insediative sono caratterizzate dal predominante accentramento nei due centri maggiori: Piattoni, Villa S. Antonio ed altri centri minori. La maggior parte degli insediamenti commerciali ed artigianali sono concentrati nella popolata zona di Villa S. Antonio, attraversata dall asse viario costituito dalla S.P. Salaria con derivazione della S.P. Ancaranese, posta nelle immediate vicinanze delle zone industriali di Ascoli Piceno, Ancarano e S. Egidio alla Vibrata.

Nel Capoluogo, Piattoni, situato a circa 3 Km dalla zona di Villa S. Antonio, pur non mancando di insediamenti produttivi, prevale la presenza di attività commerciali ed altre complementari. La rete viabile del territorio, oltre che dagli assi principali della S.P. Salaria, S.P. dell Olmo, S.P. Mezzana ed S.P. Ancaranese e delle altre strade provinciali che collegano il Capoluogo con i Centri limitrofi, è costituita dalle Strade Comunali che garantiscono i collegamenti capillari interni. Per quanto concerne gli Strumenti Urbanistici il Comune risulta essere dotato del Piano Regolatore Generale, oltre a diversi Strumenti attuativi (P.L.P. P.E.P. P.I.P). Alla luce delle analisi svolte, considerate le caratteristiche strutturali del territorio comunale, la distribuzione della popolazione, la rete viabile ed i livelli di accessibilità, è opportuno mantenere la suddivisione del territorio comunale in 3 Zone (come individuate dal Piano Comunale per la localizzazione dei punti ottimali di vendita giornali e riviste approvato con deliberazione C.C. n. 149 del 14/6/1989 esecutiva ai sensi di legge) come di seguito delimitate e meglio evidenziate nell allegata planimetria: Zona 1 - comprende la zona alta del territorio, dislocata lungo l asse della strada provinciale dell Olmo ed inglobante i centri abitati di Piattoni, Forcella e Sambuco. Zona 2 - comprende tutta l area del territorio dislocata lungo la strada provinciale Salaria inglobando tutto l abitato di Villa S. Antonio. Zona 3 - comprende la restante parte del territorio, inglobando le zone agricole e le frazioni sparse. 7 - CONSISTENZA DELLA RETE ESISTENTE DEI PUNTI VENDITA. I dati sulla consistenza della rete attuale vengono classificati con riferimento alle seguenti tipologie: - punti di vendita esclusivi - punti di vendita non esclusivi 8 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSI DI VENDITA E PUNTI NON ESCLUSIVI. Premesso che: - dall elenco dei dati relativi al prodotto venduto, trasmesso dalla Regione marche con nota n. 6733 del 24/11/2003, mancano i dati relativi a questo Comune; - il distributore di zona per la Provincia di Ascoli Piceno non ha dato risposta alla nota raccomandata di questo Comune n. 9301 del 2/11/2004 con la quale si chiedeva i dati relativi al prodotto venduto di quotidiani e periodici nel periodo dal 1/11/2002 al 31/10/2004 nel territorio di questo Comune; Ai fini della stima della domanda, per i motivi indicati in premessa non avendo a disposizione il dato relativo al prodotto venduto, sono stati utilizzati i dati direttamente riconducibili ad una serie di fattori legati alla realtà comunale, quali: - densità della popolazione residente; - numero delle famiglie; - distribuzione della popolazione sul territorio; - popolazione fluttuante; - livelli di accessibilità;

Si è sostanzialmente tenuto conto del fatto che la distribuzione di quotidiani e periodici deve essere considerata come servizio sociale e, come tale, dovrebbe essere assicurata nel modo più possibile diffuso. Per individuare la localizzazione ottimale dei punti di vendita ed il dimensionamento della rete a livello comunale sono state verificate le zone sottoservite o disservite, che possono essere rappresentate da particolari concentrazioni di attività e persone, da nuove zone residenziali, da insediamenti scolastici, direzionali, produttivi, ricreative, ecc., in riferimento diretto alle indicazioni degli strumenti di pianificazione di cui il Comune è dotato e tenendo conto degli indici di addensamento derivanti dall analisi della situazione esistente. Alla luce degli obbiettivi del Piano, in riferimento alle caratteristiche complessive dell ambito territoriale interessato ed alla distribuzione della popolazione residente e fluttuante, il rilascio di nuove autorizzazioni, nel quinquennio di validità del presente Piano, potrà avvenire, nel rispetto delle norme e direttive di seguito fissate ed in osservanza delle norme di legge vigenti in materia per quanto applicabili, nei limiti fissati dal prospetto che segue: 9 LOCALIZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA. ESISTENTI RILASCIABILI esclusivi non esclusivi esclusivi non esclusivi Zona 1-1 1 - Zona 2 1 - - 2 Zona 3 - - - 1

NORME E DIRETTIVE ART. 1 La domanda di autorizzazione per apertura di nuovi punti vendita, trasferimento dei locali o di variazione della superficie di vendita, in regola con le disposizioni fiscali, deve essere presentata al Comune corredata dai seguenti dati e documenti: A) PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA. 1) sede dell attività e superficie adibita alla vendita; 2) planimetria del locale di vendita e di servizio in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato; 3) dichiarazione di possedere i requisiti di cui all art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998; 4) dichiarazione che non sussistono le cause di divieto e di decadenza o di sospensione di cui all art.10 della legge 31/5/1965 n.575; 5) prova di disponibilità dei locali; 6) codice fiscale o P. I.V.A. se posseduta; Tutto può essere autocertificato tranne il punto 2). B) PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA. 1) indicazione dell esercizio nel quale si vuole attivare il punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana o periodica (tra quelli previsti dall art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 170/2001); 2) sede dell attività e superficie adibita alla vendita; 3) indicazione della tipologia dei prodotti venduti:solo quotidiani o solo periodici; 4) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 1,comma 1, lettera d- bis), numeri 4),5),6) e 7) della legge 13/4/1999, n.108; 5) codice fiscale o P. I.V.A. se posseduta; Tutto può essere autocertificato. DISPOSIZIONI COMUNI Qualora la domanda sia carente rispetto a quanto previsto dalle precedenti lettere A) e B) il Comune richiede apposita integrazione. La documentazione richiesta dovrà pervenire al Comune entro giorni 60 dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, decorso inutilmente tale termine la pratica verrà archiviata. MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI Nel caso si rendano disponibili delle autorizzazioni, anche a seguito della rinuncia dei titolari, verrà data notizia della disponibilità tramite avviso al pubblico. I criteri di priorità sono i seguenti: a) data di arrivo dell istanza al Protocollo del Comune: - prevale l istanza avente data anteriore rispetto alle altre; b) a parità di data si dà priorità: - al richiedente più giovane di età. - al richiedente donna di pari età.

Non sono accoglibili o vengono rigettate le istanze pervenute al protocollo prima della pubblicazione dell avviso al pubblico. Non sono altresì accoglibili e vengono rigettate le istanze per le quali si abbia prova certa che siano state spedite prima della data di pubblicazione dell avviso al pubblico. Qualora pervengano istanze tendenti ad ottenere il rilascio di autorizzazione e non vi sia disponibilità, in quanto già tutte assegnate, il diniego potrà essere effettuato con il solo richiamo al parametro numerico stabilito con il presente Piano, senza la necessità di vagliare nuovamente la situazione che ha determinato la fissazione del parametro. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. ART. 2 SUPERFICI MINIME. PUNTI ESCLUSIVI: a) esercizi collocati in edifici: mq. 20; b) esercizi collocati in chioschi: mq. 10. PUNTI NON ESCLUSIVI: a) esercizi collocati in edifici: mq. 5; b) esercizi collocati in chioschi: mq. 2. ART. 3 DISTANZE MINIME. Per distanza si intende quella riferita al più vicino punto vendita esistente nel territorio comunale, anche se situato in altra zona del Piano. Le distanze minime, per ogni tipologia di esercizio, in base alle Zone, è così fissata: ZONA 1: m. 200 ZONA 2: m. 100 ZONA 3: m. 300 La distanza tra gli esercizi dovrà essere misurata nel percorso più breve percorribile a piedi, tra gli ingressi principali degli stessi, indipendentemente dalla regolamentazione stradale di passaggi pedonali. ART. 4 SUBINGRESSO. In caso di trasferimento della gestione, di trasferimento della proprietà dell azienda per atto tra vivi o per causa mortis occorre presentare comunicazione al Comune, così come stabilito dall art. 8 degli indirizzi regionali. ART. 5 TRASFERIMENTO DI SEDE. Il trasferimento di sede dell azienda ad oggetto una rivendita esclusiva è sempre ammesso, nell ambito della stessa zona, nel rispetto degli artt. 2 e 3 delle presenti norme. Qualora il trasferimento sia dovuto ad acquisto nuovi locali, sopravvenuta indisponibilità dei locali (anche per sfratto non moroso), altre cause non imputabili al titolare, le distanze di cui all art. 3 sono ridotte del 50%. In caso di particolari gravità, che dovranno essere accuratamente valutate, le distanze potranno essere ulteriormente ridotte.

Il trasferimento in altra zona è soggetto al rispetto delle norme e direttive del presente Piano. Il trasferimento di sede dell azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva non può avvenire separatamente da quella relativa all attività prevalente e ne segue il regime giuridico amministrativo. CASI DI ESCLUSIONE DALL AUTORIZZAZIONE I casi di esclusione dall autorizzazione sono previsti dall art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 170/2001, con le precisazioni di cui all art. 7 degli indirizzi regionali. DISPOSIZIONI GENERALI Con l entrata in vigore del presente Piano è abrogata ogni precedente disposizione contrastante con quanto previsto nel piano medesimo. Per quanto non previsto nel presente Piano si applica la normativa nazionale e regionale, vigente tempo per tempo. In particolare il D.Lgs. n. 170/2001, all art. 9, comma 1, stabilisce che per quanto non previsto nel decreto stesso si applica il D.Lgs. n. 114/1998. Si applica la disciplina sanzionatoria di cui all art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998 ad eccezione del comma 5, il quale fa riferimento agli esercizi di vicinato non sottoposti al regime autorizzatorio. Le attività esistenti possono continuare ad esercitare l attività con le superfici di vendita e le distanze che le stesse hanno all entrata in vigore del presente Piano. Tali superfici e distanze dovranno essere adeguate a quelle previste dal presente Piano in caso di trasferimento dei locali. Il presente Piano, che ha natura di regolamento, di norma, ha validità quinquennale, potrà essere modificato prima della scadenza per particolari motivi di interesse pubblico. Il presente Piano resta comunque in vigore fino all approvazione del nuovo.