DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.

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DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL 16.09.2010 609-bis. Violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [c.p. 602-bis, 734- bis; c.p.p. 392, 398] (1) (2). ----------------------- (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime». Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. (2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 609-ter. Circostanze aggravanti. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 5 bis) all interno o nelle immediate vicinanze di istituto d istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. ( 1 ) La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. (1) Numero aggiunto dall art. 3, comma 23, della L. 15 luglio 2009, n. 94 Cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza 7 febbraio 2008, n. 6072 e Tribunale di Enna, sentenza 21 maggio 2008 in Altalex Massimario.

Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. ( 1 ) Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. ( 2 ) Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. (1) Numero così sostituito dall art. 6, comma 1, lett. a) della L. 6 febbraio 2006, n. 38 (2) Comma inserito dall art. 6, comma 1, lett. b) della L. 6 febbraio 2006, n. 38 Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 4 ottobre 2007, n. 36389 e Tribunale di Enna, sentenza 21 maggio 2008 in Altalex Massimario. Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609- quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 24 luglio 2007, n. 322 in Altalex Massimario. Art. 609-septies. Querela di parte. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; ( 1 ) 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; ( 2 ) 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma. (1) La parola: quattordici è stata così sostituita dall art. 7, comma 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n. 38 (2) Numero così sostituito dall art. 7, comma 1, lett. b) della L. 6 febbraio 2006, n. 38 Cfr. Tribunale di Enna, sentenza 21 maggio 2008 in Altalex Massimario.

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 8 settembre 2008, n. 34830 e Cassazione Penale, sez. III, sentenza 25 marzo 2010, n. 11560 in Altalex Massimario. Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ( 1 ) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante ( 2 ) del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609- quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. ( 3 ) (1) Parole inserite dall art. 8, comma 1, lett. a) della L. 6 febbraio 2006, n. 38 (2) Parole inserite dall art. 8, comma 1, lett. b) della L. 6 febbraio 2006, n. 38 (3) Comma aggiunto dall art. 8, comma 1, lett. c) della L. 6 febbraio 2006, n. 38

Art. 609-decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600 octies ( 1 ), 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 601, 602 e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. (1) Le parole: 600 octies sono state aggiunte dall art. 3, comma 19, lett. c), della L. 15 luglio 2009, n. 94 Art. 612-bis. ( 1 ) Atti persecutori. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11. Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 6 aprile 2009 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 26 marzo 2010, n. 11945 in Altalex Massimario.