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- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

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Transcript:

N. 01282/2015 REG.PROV.COLL. N. 01218/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Salmeri, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Francesca Mastroviti in Torino, Via Amedeo Peyron, 47; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Ministero dell'economia e delle Finanze, per l'annullamento del decreto 16/08/2011, n.3778/11, assunto dal Comando Generale dell'arma dei Carabinieri, direzione di Amm.ne, 8^ sezione equo indennizzo, nella parte in cui ha statuito che "le infermità cardiopatia ischemica cronica e esiti pregresso I.M.A. nstemi e duplice intervento PTCA+STENT non dipendono da causa di servizio" con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo, nonchè di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso,

ivi espressamente inclusi: a) la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio 3/12/2010, n 25485/2010, di diniego di riconoscimento della causa di servizio in relazione alla predetta tipologia;b) la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio 30/06/2011, n. 10724/2011, di conferma del diniego di riconoscimento della causa di servizio in relazione alla anzidetta patologia;c) il provvedimento 6/9/2011, n. 5445/17-44-2005-M di prot., assunto dal comando legione carabinieri Piemonte e Valle d'aosta;d) la circolare del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, 29/07/2009, prot. n. M_D GMIL II 6 1 0343393; per il riconoscimento del diritto del ricorrente a permanere nell'arma dei Carabinieri, in considerazione della sua idoneità allo svolgimento del servizio militare, nonchè per la condanna dell Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato il 2.11.2011 il sig. -OMISSIS- ha chiesto al Tribunale di annullare a) il decreto del 16.08.2011 con il quale il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri aveva stabilito che la patologia che lo aveva colpito non dipendesse

da causa di servizio; b) le relative delibere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 3.12.2010 e del 30.06.2011; c) il provvedimento del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d Aosta del 6.09.2011 inteso quale atto idoneo a determinare la (sua) cessazione dal servizio permanente per riforma e il collocamento in congedo nella posizione della riserva ; d) la circolare del Ministero della Difesa 29.07.2009 prot n. M GMIL II 6 1 0343393. Con il medesimo atto il ricorrente ha agito per il riconoscimento del suo diritto a permanere comunque nell Arma dei Carabinieri e per la condanna dell Amministrazione al risarcimento di tutti i danni cagionati. A sostegno delle sue domande il ricorrente ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 5 e ss. del DPR n. 461/2001) eccesso di potere per illogicità, perplessità, assurdità e ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria, erroneità della motivazione, travisamento; 2) violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 26 e 29 della l.n. 599/1954, anche in relazione all art. 3 della Costituzione), eccesso di potere per illogicità, perplessità, assurdità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, e della motivazione, travisamento, illegittimità derivata; 3) violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 26 e 29 della l.n. 599/1954), eccesso di potere per illogicità, perplessità, assurdità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, e della motivazione, travisamento; 4) violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 26 e 29 della l.n. 599/1954), eccesso di potere per illogicità, perplessità, assurdità, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, incompetenza. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo preliminarmente l incompetenza territoriale del TAR Piemonte ex art.13 c.p.a. - essendo il ricorso stato proposto anche contro la circolare del 29.07.2009, emessa dall Amministrazione centrale con efficacia su tutto il territorio nazionale e, nel merito, in ogni caso, l infondatezza delle pretese avversarie.

All udienza pubblica del 9.07.2015 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. L'eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. adito risulta fondata. Il Collegio evidenzia, innanzitutto, come, nel caso in esame, l'incompetenza debba essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza. Ai sensi della vigente formulazione dell'art. 15, comma 4, del c.p.a., in seguito all'art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3. Il comma 4 dell'art. 15 dispone difatti che sulla questione della sola competenza "il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3". Da ciò la giurisprudenza, a cui il Collego aderisce, deduce che negli altri casi - ovverosia quando deve essere dichiarata come nell'ipotesi di specie all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica - la pronuncia d'incompetenza territoriale vada adottata con sentenza, atteso il chiaro dettato della norma che limita l'adozione della decisione di incompetenza con forma di ordinanza a casi tipici ben determinati e che comporta, per argomento a contrario, la necessità negli altri casi di utilizzare la forma ordinariamente adottata per le decisioni conclusive del giudizio (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV., 25 luglio 2014, n. 4289). Ciò premesso sul piano procedurale, il Collegio ritiene che sul ricorso debba affermarsi l incompetenza del TAR Piemonte posto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., qualora sia impugnata una circolare unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del TAR per il Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto

dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 14 novembre 2011 n. 19); Deve, dunque, concludersi che sulla presente controversia sussista la competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del c.p.a.. In considerazione dell esito della lite, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - dichiara la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi di quanto indicato in parte motiva. - compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: Lanfranco Balucani, Presidente Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore Giovanni Pescatore, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/07/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)