CONSORZIO DI TUTELA OLIVA DA MENSA D.O.P. LA BELLA DELLA DAUNIA -"CULTIVAR BELLA DI CERIGNOLA" STATUTO



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CONSORZIO DI TUTELA OLIVA DA MENSA D.O.P. LA BELLA DELLA DAUNIA -"CULTIVAR BELLA DI CERIGNOLA" STATUTO Articolo 1 Costituzione, sede durata È costituito, ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile e della legge n 526 del 21 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi un "CONSORZIO PER LA TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 'OLIVA DA MENSA "LA BELLA DELLA DAUNIA" A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA" denominato CONSORZIO DI TUTELA OLIVA DA MENSA D.O.P. LA BELLA DELLA DAUNIA -"CULTIVAR BELLA DI CERIGNOLA" più avanti denominato per brevità "Consorzio". La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga deliberata dall'assemblea dei Soci. Il Consorzio ha sede legale in Cerignola (FG) in Piazza della Repubblica n.1, presso Assessorato Aree Produttive del Comune di Cerignola. Il Consorzio ha la facoltà, con deliberazione consiliare, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Articolo 2 Funzioni, scopi e finalità Il Consorzio non ha fini di lucro e svolge su incarico conferito con decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali, le funzioni di cui al comma 15 dell'art.14 della legge 21 dicembre 1999 n.526 e successive modifiche, per la D.O.P. dell'oliva da mensa "La Bella della Daunia -Cultivar Bella di Cerignola". Il Consorzio può svolgere, nell'ambito delle sue competenze territoriali e di prodotto, tutte le funzioni attribuite o da attribuirsi da disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali ai consorzi di valorizzazione e tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta. Il Consorzio opera per la tutela e la valorizzazione dell'oliva da mensa a denominazione d'origine protetta "L.4 BELLA DELLA DAUNIA", nonché l'informazione del consumatore e la cura personale degli interessi relativi alla denominazione. Nello svolgimento della sua attività il Consorzio: 1. Svolge compiti consultivi e propositivi relativi alla D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA"; 2. Definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione a D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA" in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto 1

commercializzato, nel rispetto del disciplinare di produzione della D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUPTIA"; 3. Può promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 1 1 del decreto legislativo 3014198 n. 173; 4. Ai sensi del D.M. MIPAF del 12/04/2000 attuativo della legge 21/12/99, n. 526, il Consorzio collabora con l'ispettorato Centrale Repressioni Frodi, secondo le direttive impartite dal MIPAF, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA" da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione, comportamenti comunque vietati dalla legge; 5. Promuove l'eventuale adeguamento del disciplinare di produzione dell'oliva da mensa "LA BELLA DELLA DAUNIA", anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l'immagine e il consumo; 6. Fornisce assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine dell'oliva oggetto di tutela, in Italia e all'estero; 7. Promuove o partecipa o aderisce su delibera consiliare, a Enti e Istituzioni che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui in particolare la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli locali; 8. Promuove direttamente o partecipa ad iniziative promozionali a favore dell'oliva da mensa "LA BELLA DELLA DAUNIA" sia pubbliche sia private, come pure partecipa a iniziative promozionali per i prodotti agricoli di qualità; 9. Promuove la diffusione ed il consumo dell'oliva da mensa D.O.P. LA BELLA DELLA DAUNIA; 10. Fornisce all'ente certificatore l'assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto di tutti i produttori della D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA"; 11. Fornisce a tutti i produttori della D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA" l'assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria e attuativa delle procedure di certificazione delle produzioni tutelate; 12. Vigila sul corretto uso del marchio, che identifica la denominazione di origine protetta, e che quindi può essere utilizzato da tutti i produttori della D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA"; 13. Promuove o partecipa a studi ed iniziative atte a migliorare ed incrementare la produzione di olive da mensa "LA BELLA DELLA DAUNIA" facilitando e incoraggiando la diffusione dell'olivicoltura. anche con sistemi eco compatibili e promovendo corsi per olivicoltori e tecnici del settore; 14. Segnala organismi terzi per gli adempimenti di cui all'art. 10 del Reg. CE 208 1/92; 15. Può rappresentare tutti i produttori della D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA" per il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali, utilizzati per la tutela, la promozione e la valorizzazione di tale D.O.P., con la partecipazione ad interventi di cooperazione ed a programmi e progetti della U.E. Articolo 3 Disciplinare di produzione 2

Il Consorzio opera in base al disciplinare di produzione dell'oliva da mensa D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA" pertanto ogni eventuale infrazione alle prescrizioni del disciplinare di produzione costituisce anche infrazione alle norme del presente Statuto. Articolo 4 Il marchio Il Consorzio può istituire, con delibera dell'assemblea dei soci, e previa approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, un proprio marchio consortile che può essere concesso in uso ai soci ed a terzi che lo richiedano e nel rispetto di uno specifico regolamento. Articolo 5 Vigilanza Gli agenti vigilatori del Consorzio, con qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita nei modi e nelle forme di legge secondo quanto previsto dall'art.81 del Regio decreto legge 2018109 n. 666, svolgono le attività previste dai decreti attuativi della legge 2111 2/99. Il riconoscimento di agenti vigilatori è attribuito dal MIPAF. I1 numero degli agenti vigilatori, fino a un massimo di 10 soggetti, è stabilito dal NIIPAF in funzione dell'entità della produzione di OLIVE DA MENSA certificata a D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA. Articolo 6 Soci Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte del Consorzio gli olivicoltori e i confezionatori sottoposti al controllo dall'organismo di controllo autorizzato per la D.O.P. LA BELLA DELLA DAUNIA. L'adesione al Consorzio può avvenire in forma associata, esclusivamente qualora vi sia specifica delega dei singoli. Potranno altresì aderire in qualità di Enti promotori persone giuridiche od Enti, anche pubblici, che contribuiscono all'affermazione ed alla valorizzazione dell'oliva da mensa a D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA unitamente alle associazioni di consumatori più rappresentative a livello nazionale. Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione. Se la domanda è proposta da persona fisica si deve indicare: 1) cognome, nome,luogo e data di nascita, residenza; 2) per i produttori si richiede inoltre: a) ubicazione ed estensione dell'oliveto o degli oliveti ed ubicazione degli eventuali impianti di lavorazione e confezionamento; b) titolo in base al quale l'oliveto è condotto; c) ubicazione e tipo dell'impianto di produzione di oliva da mensa; 3

3) eventuale delega ad Associazioni di produttori per la rappresentanza all'assemblea dei soci; Se la domanda è proposta da società di persone o da persone giuridiche, si deve indicare: 1) ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale; 2) nomi dei soci, nei casi previsti dalla legge; 3) ubicazione degli oliveti, impianti, stabilimenti sia sociali sia dei singoli associati; 4) l'organo societario che ha deliberato la presentazione della domanda; 5) nome, cognome e carica del legale rappresentante; Se la domanda è presentata da persona giuridica non produttore appartenente alla filiera oliva da mensa: a) denominazione, sede, eventuali unità locali, oggetto e attività sociale; b) nomi dei soci nei casi previsti dalla legge; c) l'organo societario che ha deliberato la presentazione delle domande; d) nome, cognome e carica del legale rappresentante; L'accoglimento della domanda di ammissione al Consorzio è rimessa al Consiglio di Amministrazione, ma non si può considerare insindacabile. In caso di mancato accoglimento della domanda, il soggetto che ha fatto la richiesta potrà sempre adire l'autorità Giudiziaria competente. Anche il soggetto che subentra nella conduzione di un'azienda il cui conduttore cessato era socio del Consorzio, può adire la competente Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il Consiglio deliberi negativamente sulla domanda presentata dallo stesso. La delibera di esclusione, tra l'altro, potrà essere adottata solo se sussista una giusta causa e comunque entro un mese dall'avvenuto trasferimento dell'azienda. Articolo 7 Obblighi e sanzioni I soci sono tenuti a rispettare tutte le norme statutarie nonché quelle emanate dal Consorzio in applicazione dello statuto con particolare riguardo al pagamento delle quote sociali. I soci devono consentire il libero accesso ai locali aziendali e agli oliveti, agli agenti vigilatori del Consorzio, nello svolgimento delle loro funzioni, fornendo documenti, dati, o quant'altro richiesto in ordine alla produzione, lavorazione, detenzione e circolazione dell'oliva da mensa e il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. I soci dovranno operare in modo da agevolare l'opera dell'organismo certificatore. I soci devono agire in modo da non arrecare pregiudizio morale o materiale al Consorzio o alla denominazione d'origine "LA BELLA DELLA DAUNIA". Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati al Consorzio, le seguenti sanzioni: a) Censura scritta con diffida a rimuovere l'inadempienza, per irregolarità di carattere formale relative all'applicazione del disciplinare, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 4

b) Sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti fissati dall'assemblea, sospensione, al massimo per un anno, dall'esercizio dei diritti spettanti ai soci ove si ostacoli o si ritardi l'opera degli organi consortili addetti ai controlli. c) Espulsione dal Consorzio. I1 Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, escludere un socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di: Perdita dei requisiti previsti dal precedente art. 6; Gravi inadempimenti nelle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente Statuto; Comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio o lesivi del prestigio dello stesso. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del successivo art.16, devono essere comunicate all'interessato a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno. Il socio può ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione, senza pregiudicare in alcun modo il diritto del socio di adire la competente Autorità Giudiziaria. Articolo 8 Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per morte, cessazione dell'attività o recesso, oltre che per l'espulsione, come previsto nell'articolo precedente. La qualità di socio non si trasmette per successione agli eredi. Nel caso di morte del socio gli eredi che subentrano al loro dante causa nell'esercizio della medesima attività possono chiedere con apposita domanda, che deve contenere la clausola arbitrale, di diventare soci del Consorzio. Il mancato accoglimento della domanda deve essere giustificata da gravi motivi, da specificare nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dalla successiva comunicazione da inviare all'aspirante socio a mezzo di lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'aspirante socio può proporre reclamo al Collegio Arbitrale, e, comunque, lasciando inalterato il diritto del socio di adire la competente Autorità Giudiziaria. Agli eredi del socio, ai liquidatori della persona giuridica socia e al socio escluso, la liquidazione della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro 3 mesi dalla data di decorrenza del provvedimento. Il socio uscente è sempre tenuto a regolare le eventuali pendenze, ha inoltre l'obbligo di versare i contributi sociali e quant'altro deliberato dal Consiglio o comunque dovuto al Consorzio, fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno in corso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono cause di recesso dal Consorzio: a) La proroga della sua durata; in caso di proroga della durata del consorzio, il recesso deve essere comunicato dal medesimo socio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della eventuale delibera assembleare avente per oggetto la proroga stessa; b) L'aumento del contributo annuale in misura superiore al 20% (venti per cento); 5

c) L'insanabile dissenso in merito ai criteri di gestione del Consorzio formalmente e pubblicamente manifestato in più occasioni; d) Il verificarsi di situazioni che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto. Il recesso deve essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno e ha effetto dall'inizio della successiva campagna di produzione. Articolo 9 Quote sociali Il socio ammesso deve sottoscrivere almeno una quota di adesione e pagare un contributo associativo annuale, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il versamento della quota di adesione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a Socio; in caso di mancato versamento nei termini, la domanda si intenderà come ritirata. La prima adesione del socio ha la durata di un triennio e si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una comunicazione di recesso del socio. Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Consorzio. La quota di adesione è fissata per il primo anno in euro 100,00 (cento/00) per consorziato. Se trattasi di Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e successive modificazioni, detta quota va moltiplicata per il numero dei soci aderenti al Consorzio tramite le Associazioni e da esse rappresentati. Le quote sono nominative. non possono essere sottoposte a pegno e10 a vincoli di sorta. Le quote si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del socio verso lo stesso. L'importo del contributo associativo annuale è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e deve essere determinato, nell'ambito della percentuale di rappresentanza fissata per ciascuna categoria, in rapporto alla quantità controllata o certificata dall'organismo di controllo. Articolo 10 Organi sociali Gli organi del Consorzio sono: a) L'Assemblea dei soci; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) Il Presidente onorario nella persona di una autorità, anche non consorziata, al quale non viene attributo alcun potere, compreso quello di esercizio del voto; e) Il collegio dei Revisori dei Conti; f) Il Collegio Arbitrale. Ai sensi dei D.M. MPAF del 12/04/2000, attuativi della legge 21/12/1999 n. 526 6

all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio, secondo le seguenti percentuali: 213 olivicoltori; 113 confezionatori. Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti ad una o più categorie, la rappresentatività di ciascuna di esse ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al Consorzio. Articolo 11 Assemblea - convocazione L'assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, previa delibera del Consiglio, almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, inviato a mezzo raccomandata AiR, telefax, e-mail od ogni altra forma di comunicazione permessa dalle nuove tecnologie che sia in grado di consentire la sicura ricezione della convocazione stessa, a tutte le CONSORZIATE almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione. Nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione. Il domicilio dei soci è quello comunicato dagli stessi al Consorzio. L'Assemblea generale può essere convocata anche tramite avviso, contenente i dati suddetti, con avviso agli organi di stampa e10 manifesti da affiggere nei Comuni della Provincia almeno venti giorni prima di quello dell'adunanza. Quando il numero dei soci sia superiore a 500 l'assemblea generale può essere costituita da delegati eletti da assemblee parziali, suddivisi per categoria, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione e presiedute da un membro del Consiglio di amministrazione a ciò appositamente delegato. Il rapporto tra votanti e deleganti eletti per l'assemblea generale deve essere espressione del peso ponderale di ciascuna categoria della filiera. L'Assemblea parziale può essere convocata in sedi separate in applicazione dell'art. 2533 C.C. con le stese modalità di cui sopra. Le Assemblee parziali dovranno svolgersi almeno 10 giorni prima dell'assemblea Generale. La convocazione sarà fatta con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo precedente, limitatamente al territorio interessato dall' Assemblea parziale. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta, con le indicazioni delle materie da trattare, da parte di almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione va fatta entro quindici giorni dalla richiesta. 7

Hanno diritto a intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o espulsi. Gli Enti promotori possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. Articolo 12 Assemblea - attribuzione del voto L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, ognuno dei quali ha diritto minimo ad un voto. I confezionatori avranno diritto ad un voto fino a 2.000 Kg. di oliva da mensa certificato a D.O.P. e un voto aggiuntivo per ogni altro lotto della stessa quantità o porzione di essa. Gli olivicoltori avranno diritto ad un voto fino a 1.000 Kg. di oliva da mensa certificato a D.O.P. e un voto aggiuntivo per ogni altro lotto della stessa quantità o porzione di essa, facendo riferimento esclusivamente agli oliveti iscritti all'albo. Qualora il socio rientri contemporaneamente in più categorie, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli voti attribuiti per ciascuna categoria. È ammessa la rappresentanza per delega ad altro consorziato, ma un consorziato non può rappresentare più di due soci. A ciascuna Associazione spetta un voto per ciascun produttore socio rappresentato e ulteriori voti aggiuntivi rapportati al coacervo di prodotto controllato dei rispettivi deleganti. Essa viene rappresentata dal Presidente, e10 in sua assenza da un delegato con regolare mandato del proprio Consiglio direttivo. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con controprova, a meno che la maggioranza dei presenti non richieda lo scrutinio segreto. Le votazioni per alzata di mano, quando non si ottenga l'unanimità, sono legittime a condizione che a ciascun votante venga attribuito il corrispondente valore di voto di cui è portatore. Per l'elezione degli amministratori ogni socio può votare soltanto i rappresentanti della propria categoria di appartenenza. Il Consiglio d'amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell'assemblea, il numero dei voti spettanti a ciascun associato nel rispetto dei DM MIPAF del 12/04/2000 attuativi della legge n.526 del 21/12/99. Articolo 13 Assemblea - poteri L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l'anno. L'Assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio consuntivo entro l'ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno; 2) approva il bilancio di previsione entro l'ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno; 8

3) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e li nomina in base a criteri stabiliti nel precedente art. 12 e ne stabilisce gli eventuali compensi; 4) nomina i membri del collegio dei revisori dei conti e ne stabilisce il compenso; 5) stabilisce annualmente le quote di adesione, il contributo associativo annuale e quello, eventuale, per l'uso del marchio, nel caso venisse istituito; 6) gli indirizzi da seguire nell'attività volta a conseguire gli scopi sociali; 7) la modifica del marchio consortile che deve essere sottoposta alla successiva approvazione da parte del Ministero delle politiche e forestali; 8) ogni argomento all'ordine del giorno; I soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno determinati argomenti purché la richiesta sia presentata per iscritto, con breve relazione, entro dieci giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea e sia firmata da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera: a) modifiche dello statuto, che devono essere preventivamente approvate dal MIPAF; b) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori; c) devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Articolo 14 Assemblea - svolgimento L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice- Presidente. Spetta al Presidente attestare la validità dell'assemblea, regolare le modalità d'intervento e di voto, nonché nominare un Segretario, anche non consorziato. Le deliberazioni assembleari risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell' Assemblea. L'Assemblea all'occorrenza nominerà due scrutatori. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se siano rappresentati e10 presenti, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti due terzi dei soci, personalmente o per delega, ed in seconda convocazione se presenti la metà più uno dei soci, personalmente o per delega. Le deliberazioni del17assemblea, sia ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti. Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale ed allo scioglimento anticipato del Consorzio sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e con il voto favorevole della metà più uno dei soci in seconda convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Normalmente le votazioni si svolgono per alzata di mano o, se del caso, per chiamata nominale, o scheda segreta quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza. 9

Sono a scrutinio segreto le votazioni che riguardano persone, salvo diversa determinazione presa dall'assemblea stessa all'unanimità. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla loro adozione e affisse all'albo consortile, di cui il Consorzio dovrà dotarsi, per almeno quindici giorni. Alle deliberazioni non assunte in conformità della legge o dello Statuto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2377 e 2379 codice civile. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o su richiesta scritta di almeno due quinti dei soci. Articolo 15 Consiglio d'amministrazione - composizione Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri soci del Consorzio, nominati dall'assemblea, così suddivisi: 1) 213 dei componenti in rappresentanza dei produttori olivicoli; 2) 1/3 dei componenti in rappresentanza dei confezionatori. Il primo Consiglio di Amministrazione, nominato nell'atto costitutivo, durerà in carica sino a tutto il 30 giugno 2003 e sarà composto da soli cinque componenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i soci devono essere assoggettati, ai controlli per la certificazione a D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA" del proprio prodotto. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade dall'incarico. Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio o, nel caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Nel caso in cui un Consigliere, per qualsiasi motivo, venga cancellato dall'elenco dei produttori a D.O.P. decade automaticamente dalla carica. Mancando durante il corso dell'esercizio uno o più Amministratori si provvede alla sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio stesso, individuandolo nella stessa categoria di Socio alla quale apparteneva l'amministratore da sostituire, la deliberazione per tale istituto dovrà essere approvata dal Collegio Sindacale e sottoposta, per conferma, alla prima Assemblea utile. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri sostituiti. Ove venga meno la maggioranza degli amministratori, deve essere convocata urgentemente l'assemblea per il rinnovo delle cariche. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Articolo 16 10

Consiglio d'amministrazione - poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che dalla legge o dallo Statuto non siano riservati all' Assemblea. In particolare il Consiglio di Amministrazione: a) convoca l'assemblea e ne esegue le delibere; b) predispone il bilancio consuntivo; c) predispone il bilancio di previsione; d) delibera l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; e) nomina il Presidente ed un vice Presidente fra i suoi membri; f) assume e licenzia il personale, g) conferisce procure sia generali che speciali, h) può provvedere, se opportuno, alla nomina di un Direttore scelto anche tra i non soci, determinandone compiti e retribuzione; i) delibera sugli atti e contratti relativi all'attività sociale; j) può nominare eventuali commissioni aventi specifici incarichi tecnici e operativi, determinandone compiti e compensi; k) delibera l'adesione del Consorzio ad altri organismi, enti o società; Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione. Articolo 17 Consiglio d'amministrazione - riunioni Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione se ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata, anche a mano, e10 facsimile e10 posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza o a mezzo telegramma in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nella convocazione viene indicato l'ordine del giorno. L'adunanza è valida se presenti la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggiorana dei voti dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi. In caso di priorità il voto del Presidente vale il doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. Articolo 18 Presidente 11

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale; convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio d'amministrazione e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni nonché l'adozione in casi di urgenza, delle relative misure, salvo riferirne appena possibile al Consiglio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, pubbliche amministrazioni, da banche e dai privati rilasciando ampia e liberatoria quietanza ed a fare pagamenti, qualunque sia l'ammontare e la causale. Spetta altresì, al Presidente promuovere azioni innanzi alle autorità giudiziarie di qualunque ordine e grado, nominare e revocare procuratori alle liti ed avvocati, con delibera presidenziale dal ratificare dal Consiglio di Amministrazione. Previa autorizzazione del Consiglio il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice- Presidente. Articolo 19 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, anche tra i non soci. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea. Il Collegio dei revisori dei Conti controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta l'esattezza delle scritturazioni e del bilancio. I Revisori hanno tutti i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 C.C. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti. Le deliberazioni e gli accertamenti dei rilievi sono trascritti nell'apposito libro. I Revisori devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione per assistervi. Gli emolumenti dei Revisori vengono fissati dall'assemblea. Articolo 20 Il Collegio Arbitrale 1) L'Assemblea nomina un Collegio Arbitrale composto di tre membri fra i non appartenenti al Consorzio; 2) Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente e propone al Consiglio, per l'approvazione, le norme per il proprio funzionamento. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; 3) Al Collegio Arbitrale sono deferite tutte le controversie che potessero sorgere tra il Consorzio e i propri soci; 4) Il Collegio, sentite le parti decide con i poteri dell'arbitro amichevole compositore; 5) È salvo in ogni caso. il diritto del socio di adire la competente Autorità Giudiziaria. 12

Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra consorziati. tra questi ed il Consorzio, Foro competente è quello di Cerignola. Articolo 21 Fondo consortile Il fondo sociale è costituito: l) dalle quote di adesione corrisposte dai soci al momento della loro ammissione; 2) dai beni mobili e immobili con esse acquistati; 3) dalle erogazioni e dai lasciti devoluti a tale titolo al Consorzio; 4) dagli utili, dagli avanzi di gestione, dai fondi, dalle riserve, dal capitale. Articolo 22 Entrate Le entrate del Consorzio sono costituite: dai proventi versati dai soci; dalle rendite del Fondo sociale; da eventuali contributi di Enti pubblici o privati; dalle quote previste al comma 15 dell'art. l4 legge n. 526199 a carico dei produttori e dei confezionatori e trasformatori anche non aderenti al Consorzio; dai proventi derivanti dai diritti applicati a servizi erogati al Consorzio; dai contributi relativi all'uso del marchio consortile. Ai sensi dell'art.2 punto del DM MIPAF 12/4/2000 n.a4288 i costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi del comma 15 dell'art. l4 della legge n.526199 sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio e dei soggetti produttori e utilizzatori della D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUN1A"anche se non aderenti al Consorzio secondo i criteri fissati dal D.M. 12/9/2000, n.410. Articolo 23 Esercizio sociale L'esercizio sociale ha inizio con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, non oltre due mesi dalla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione compila, previo esatto inventario, il bilancio annuale ed il relativo conto contributi e spese. Il Consiglio di Amministrazione compila, altresì, un bilancio di previsione che dovrà essere approvato dall'assemblea entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo. Articolo 24 Avanzi di gestione e fondi di riserva Gli avanzi netti di gestione vanno utilizzati negli esercizi successivi per il raggiungimento dell'art.2. 13

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale che costituiscono il fondo consortile, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il fondo di riserva ordinario è costituito dagli avanzi di gestione e dalle somme che l'assemblea delibererà di destinarvi annualmente. Articolo 25 Scioglimento Alla scadenza di durata del Consorzio o in caso di scioglimento anticipato, l'assemblea che delibera la messa in liquidazione procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche soci, stabilendone poteri e remunerazione. Il patrimonio del Consorzio. qualunque sia la causa dello scioglimento, sarà devoluto ad altro ente, associazione o consorzio con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3. comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La destinazione e l'uso del marchio sociale saranno deliberati dall'assemblea stessa. Articolo 26 Libri obbligatori degli affari sociali I libri obbligatori degli affari sociali sono : 1. Libro giornale artt. 2214,2215 e 2216 C.C.; 2. Libro degli inventari artt. 2214 e 2217 C.C.; 3. Tutti gli altri libri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare, il libro giornale, il libro degli inventari, i documenti relativi all'amministrazione ed ottenerne estratti. Articolo 27 Norme prevalenti Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni della legge n. 526 del 21.12.1999, dei DM MIPAF 12/4/2000 e del DM MIPAF 12/10/2000, nonché quelle del Codice Civile in materia di Consorzi. 14