Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2260

Documenti analoghi
MOLINARI, CAMPANELLA, BENCINI, MUSSINI, DE PETRIS, DE PIETRO, BOCCHINO, FUCKSIA,

MOLINARI, SIMEONI, CASALETTO, BENCINI, MUSSINI, CAMPANELLA, ORELLANA, PEPE, BOCCHINO,

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 275

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2169

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2419

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2039

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1436

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2564

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 791

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1104

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2191

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 402

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 378

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 465

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2572

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 334

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 778

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 404

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 777

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2731

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2984

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2410

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 553

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2301

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 792

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 721

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2565

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2687

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2270

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2865

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 689

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1877

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1704

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1998

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 757

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2384

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2684

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 99

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2678

A Milano, 1 ottobre Le osservazioni di Altroconsumo. In primis è bene ricordare cosa riporta l articolo 120 comma 2 del TUB.

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2534

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2167

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2252

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 164

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 437

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 359

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 213

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2094

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1643

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2925

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 629

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2712

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2325

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 80

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2682

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 576

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2073

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2861

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2198

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2329

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2776

Anatocismo Bancario - Dr. Luigi Cucurullo

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 550

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2242

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 755

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2199

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2338

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 528

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 522

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 274

STUDIO LEGALE TIDONA & ASSOCIATI TAVOLA SINOTTICA GIUDIZIALE STORICA SULL ANATOCISMO BANCARIO

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 518

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1278

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 331

L Anatocismo bancario

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 754

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 215

d iniziativa dei senatori VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI, PEPE, SANTANGELO, AIROLA, DONNO, BENCINI, SERRA, BOTTICI e BATTISTA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2612

DELIBERA CICR IN GAZZETTA UFFICIALE: COME CAMBIA LO SCENARIO

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2065

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1200

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1271

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2256

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1644

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 216

L anatocismo e la sua possibile rilevanza in termini di usura

L art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie. A cura di Avv. Fabio Civale

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2220

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2220

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 104

L anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 30

Transcript:

Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2260 Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario 23/01/2017-10:22

Indice 1. DDL S. 2260 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2260 4

XVII Legislatura 1. DDL S. 2260 - XVII Leg. 1. DDL S. 2260 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2260 XVII Legislatura Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario Iter 3 maggio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2260 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Giuseppe Vacciano ( Misto ) Cofirmatari Francesco Molinari ( Misto ), Francesco Campanella ( Misto, L'Altra Europa con Tsipras ), Alessandra Bencini ( Misto, Italia dei valori ), Maria Mussini ( Misto ), Loredana De Petris ( Misto, Sinistra Ecologia e Libertà ), Cristina De Pietro ( Misto ), Fabrizio Bocchino ( Misto, L'Altra Europa con Tsipras ), Serenella Fucksia ( Misto ), Maurizio Romani ( Misto, Italia dei valori ), Ivana Simeoni ( Misto ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 1 marzo 2016; annunciato nella seduta pom. n. 586 del 3 marzo 2016. Classificazione TESEO INTERESSI PASSIVI, INTERESSI LEGALI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 3 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 619 del 3 maggio 2016. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea) Senato della Repubblica Pag. 2

XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2260 1.2.1. Testo DDL 2260 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2260 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori VACCIANO, MOLINARI, CAMPANELLA, BENCINI, MUSSINI, DE PETRIS, DE PIETRO, BOCCHINO, FUCKSIA, Maurizio ROMANI e SIMEONl COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 MARZO 2016 Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario Onorevoli Senatori. -- La presentazione di questo disegno di legge è motivata dalla necessità di contrastare in maniera definitiva il fenomeno dell'anatocismo bancario, generato dalla capitalizzazione degli interessi, sia passivi che attivi, relativi ai conti correnti e ai conti in pagamento. A causa di una serie di modifiche alla legislazione dedicata alla regolamentazione della capitalizzazione degli interessi scaduti, riconducibile ai contratti bancari che ne prevedono l'esistenza, si prende atto del disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, circostanza che non consente di determinare in maniera diretta e incontrovertibile se, a tutt'oggi, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso. L'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 aveva modificato il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, variazione che ha conferito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. Precisamente, il legislatore stabiliva, alla lettera b) del suddetto comma, che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, fossero calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Pur se con una formulazione che facilmente si prestava a dubbi interpretativi, l'intento della norma era quindi di evitare la produzione di interessi su interessi nell'ambito dei conti correnti e dei conti in pagamento. Tuttavia a pochi mesi di distanza, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (cosiddetto «decreto competitività») prevedeva un ulteriore intervento: confermando all'articolo 31 la prerogativa del CICR nello stabilire le modalità e i criteri per la generazione di interessi, reintroduceva nuovamente la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, purché capitalizzati su base annua. Ciò di fatto avrebbe riaffermato indirettamente la legittimità dell'anatocismo bancario. Tuttavia il menzionato articolo 31 è stato successivamente abrogato in sede di conversione del citato decreto competitività, pertanto la materia è attualmente regolata dalla suddetta legge di stabilità 2014, la cui formulazione, come già detto, risulta ambigua e foriera di dubbi interpretativi. Nell'agosto 2015, la Banca d'italia ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta di delibera che, di intesa con la Consob e ai sensi del testo unico, intendeva formulare al CICR per dare attuazione all'articolo 120, comma 2, del testo unico bancario. Conclusa la consultazione pubblica, la delibera proposta dalla Banca d'italia scioglie il nodo interpretativo, ritenendo che l'espressione «capitalizzazione» debba esser intesa come sinonimo di «conteggio o contabilizzazione» e che il novellato comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario intende vietare la produzione di interessi anatocistici, all'unisono con quanto proposto nella prima versione del presente disegno di legge Senato della Repubblica Pag. 4

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2260 presentato in data 2 marzo 2015. Si consideri anche come negli anni si sia assistito ad una grande produzione giudiziale riguardo l'erronea applicazione della capitalizzazione degli interessi, favorita dall'ambiguità interpretativa della legislazione in materia. La Cassazione civile, Sezioni unite, con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, così si esprime: «Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori». In seguito, il tribunale di Roma, con provvedimento datato 20 ottobre 2015, ha accolto il ricorso cautelare presentato da un'associazione di consumatori avverso una banca, accusata di violare le disposizioni in materia di anatocismo con clausole contrattuali vessatorie in punto di capitalizzazione di interessi passivi. Ciò di cui si discute incessantemente è la verifica dell'effettività o meno del divieto introdotto dal legislatore in materia, di interessi passivi «anatocistici» nei rapporti bancari e se l'applicazione di tale modifica sia immediata o meno nei rapporti in corso. Per il tribunale capitolino, appare evidente la posizione netta assunta dal legislatore sul divieto di anatocismo e sulla sua immediata applicabilità nei rapporti fra banche e correntisti; la quasi totalità dei precedenti giurisprudenziali propende per una rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, che troverebbe fondamento già nella mera interpretazione letterale della disposizione, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione per cui «gli interessi non possono produrre interessi ulteriori» un significato diverso dalla radicale esclusione dell'anatocismo. La giurisprudenza, allineata su questo orientamento, verifica che già al momento della prima presentazione del disegno di legge nel marzo 2015, il legislatore aveva palesato l'intenzione di superare l'anatocismo nei rapporti bancari, seppur indirettamente: la legge di conversione n. 116 del 2014, infatti, ha di fatto soppresso la previsione interinale che attribuiva al CICR la competenza a stabilire le modalità per la produzione, con cadenza annuale, di interessi sugli interessi nei rapporti bancari, e ciò dimostra inequivocabilmente la volontà di non reintrodurre una simile prassi nel sistema. Considerato che vi è tuttora una forte necessità di contrastare in maniera definitiva il fenomeno dell'anatocismo bancario, generato dalla capitalizzazione degli interessi, sia passivi che attivi, relativi ai conti correnti e ai conti in pagamento, ritengo sia compito del legislatore sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità, chiudendo in maniera definitiva la «questione anatocismo». L'articolato del presente disegno di legge, dunque, è molto semplice in quanto non stravolge l'attribuzione delle competenze per quanto concerne modalità e criteri che regolano la produzione di interessi nell'ambito bancario. Con l'articolo 1 si specifica l'arco temporale in cui si attua la medesima periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi e si introduce il concetto di «contabilizzazione» dell'interesse che sostituisce quello di «capitalizzazione», dissipando qualsiasi dubbio interpretativo riguardo l'applicazione di interessi su interessi (ora esplicitamente esclusa), creato dalla precedente formulazione della norma. In particolare si prevede che nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento, nonché nei finanziamenti a valere su carte di credito sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno nel conteggio degli interessi, e che quelli maturati vengano conteggiati entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti. Viene altresì previsto che gli interessi maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e non possano produrre interessi ulteriori. Inoltre i contratti potranno stabilire che, dal momento in cui gli interessi divengano esigibili, i fondi accreditati sui conti degli intermediari e destinati ad affluire sui conti dei clienti sui quali sono regolati i finanziamenti vengano impiegati per estinguere il debito da interessi. Infine viene stabilito che, in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito, e quanto dovuto a titolo di interessi non possa produrre ulteriori interessi. Senato della Repubblica Pag. 5

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2260 L'articolo 2, al comma 1, prevede che il CICR dovrà emanare la delibera prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Al comma 2 si stabilisce che, fino alla entrata in vigore della nuova delibera del CICR, si continui ad applicare la più recente delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000. Con l'articolo 3 si prevede che l'adeguamento dei contratti esistenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, avvenga in un arco temporale di novanta giorni, senza contemplare alcuna retroattività nell'applicazione della norma. L'articolo 4 prevede, infine, che il presente disegno di legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi, nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente titolo, prevedendo in ogni caso che: a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento nonché nei finanziamenti a valere su carte di credito sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi maturati siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti; c) per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi maturati sia effettuato il 31 dicembre; d) gli interessi maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e non possano produrre interessi ulteriori; e) il saldo periodico della sorte capitale produca interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma; f) i contratti possano stabilite che, dal momento in cui gli interessi siano esigibili, i fondi accreditati sui conti degli intermediari e destinati ad affluire sui conti dei clienti sui quali sono regolati i finanziamenti siano impiegati per estinguere il debito da interessi; g) in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito, e quanto dovuto a titolo di interessi non possa produrre ulteriori interessi». Art. 2. (Norme transitorie) 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) emana la delibera prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. 2. Fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al comma 1, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria». Art. 3. Senato della Repubblica Pag. 6

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2260 (Adeguamento dei contratti) 1. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario entro novanta giorni dalla medesima data, con l'introduzione di clausole conformi a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 7

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.