Legge contenente modifiche ed aggiunte alle vigenti disposizioni per gli autoveicoli. (1) Noi Capitani Reggenti

Documenti analoghi
LEGGE 13 aprile 1976, n. 11 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 16 aprile 1976)

Disposizioni in materia di verifica dei requisiti per la idoneità alla circolazione dei veicoli. Noi Capitani Reggenti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino. Art.1. "Art.12. Cancellazione dai registri

ISTITUZIONE DEI REGISTRI PER "VEICOLI D'EPOCA" E "VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO"

Norme sulla Carta di Circolazione e sulle targhe di. immatricolazione. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Legge sulla navigazione marittima. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Ufficio Registro Automezzi e Trasporti Dipartimento Economia. Tabelle imposte e tasse

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ART. 1. SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modifica alla normativa in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti ordinari e regolamentazione della concessione del lasciapassare.

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome.. nato/a a (prov...) il residente in.. (prov...) C.A.P via.. n. telefono.. . Codice Fiscale CHIEDE

Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL ESAME DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE - Sessione per l'anno

LEGGE 30 luglio 1962, n. 24 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 22 agosto 1962). Regolamentazione del rilascio dei passaporti.

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

( allegato A) Mod. C.F.R.S./1A REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE COMANDO CORPO FORESTALE. Marca. Tipo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome.. Nato/a a (prov...) il residente in.. (prov...) C.A.P Via.. n. telefono.. . Codice Fiscale CHIEDE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione

REPUBBLICA DI SAN MARINO

L.R. n. 22/ TAXI / NOLEGGIO N.C.C. DOMANDA D ESAME. Il/la sottoscritto/a. Codice Fiscale CHIEDE CONSAPEVOLE DICHIARA

Domanda CEDENTE. Il /La sottoscritto/a nato/a_ a (prov. ) il cittadinanza sesso M F telefono residente a (prov. ) via n.

Listino aggiornato al 01/01/2019

- TITOLO V - IDONEITÀ PROFESSIONALE

Applicazione dell'accordo Interinale di commercio ed unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE.

SCADENZIARIO SCARTI ATTI D ARCHIVIO

Comune di Collina d Oro OM Regolamentazione parcheggi comunali

Listino aggiornato al 01/01/2016

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino


ALLO S.U.A.P. DEL COMUNE DI BOISSANO. Il sottoscritto, nato a (Prov. ) il residente a (Prov. ) in Via n., di cittadinanza, quale:

Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Leggequadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

al comma 1, le parole: <<31 marzo 1987>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1987>>;

LEGGE 17 marzo 1964, n. 12 (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo il 9 aprile 1964).

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

POSSESSO DOCUMENTI NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Modalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l anno 2013

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

DOVE FARE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO?

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli. Nuovo codice della strada. Vigente al:

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2012 n.2

LEGGE CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO E DELLE RESIDENZE AI CITTADINI NON SAMMARINESI. Noi Capitani Reggenti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA DI

Preambolo. Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TABELLA COSTI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' Dettaglio dei costi con atto di vendita redatto su Certificato di Proprietà Provincia di COMO MOTOCICLI

Tel.. Cell. Fax e -

PERMESSI SCOLASTICI ZTL

TASSE AUTOMOBILISTICHE quando, quanto e dove pagare

CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

R E G I O N E S I C I L I A N A ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI DIPARTIMENTO REGIONALE COMUNICAZIONI E TRASPORTI

COMUNE DI TORNO Provincia di Como

Norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle caratteristiche tecniche. Noi Capitani Reggenti

Legge che regola il privilegio sugli autoveicoli ed istituisce il pubblico registro automobilistico. Noi Capitani Reggenti

Prot. n Roma, 19 aprile 2012

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Provincia di Chieti ****** Settore n. 3 Viabilità e Trasporti Servizio Concessioni Stradali e Trasporti

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

PIANO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE IN ZONA OLIVEDO

TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Citta' di Piedimonte Matese. REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA RISERVATI Al RESIDENTI IN CENTRO STORICO

LEGGE 9 giugno 1981, n.49 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data. 15 giugno 1981) Tutela del lavoro a domicilio.

Disciplina del lavoro a tempo parziale. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Armi. CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO pag. 3. LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI COMUNI DA SPARO pag. 4

CVT EXTRA. Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 2. Spese di immatricolazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

In caso la patente non venga rilasciata o rinnovata va presentato ricorso al Ministero dei Trasporti

Disciplina in materia di tirocinio post - laurea per il Corpo Sanitario. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

nato il a Prov. ( ) dell impresa Emilia in data per l esercizio dell attività di trasporto passeggeri, non di linea,

DOMANDA PER IL RILASCIO DI LICENZA PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO LCP

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GAS TOSSICI (RILASCIO/RINNOVO)

COMUNE DI MANTA. REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

LEGGE 27 gennaio 2006 n.23 REPUBBLICA DI SAN MARINO NORME GENERALI PER L ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE

ISTRUZIONI. Denuncia di inizio attività Trasporto animali vivi

Il sottoscritto nato a ( ) il Codice fiscale n. residente nel Comune di ( ) domiciliato in via n Tel. CHIEDE

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Domanda di trasferimento dell Autorizzazione per attività di Noleggio Con Conducente (NCC)

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E

Al Comune di CENTO Polizia Municipale

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI Approvato con Deliberazione C.C. n. 26 del 01/06/2001

CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI CON TARGA ESTERA Normativa e procedura operativa di controllo di Marco Massavelli*

ALLEGATO B. t. mobile fax P.E.C. . CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO SOPRAINDICATO (scegliere la/le ipotesi che interessano)

Spett.le Albisola Servizi S.r.l. Società di Servizi del Comune di Albisola Superiore Piazza della Libertà Albisola Superiore (SV)

Transcript:

N. 53 Legge contenente modifiche ed aggiunte alle vigenti disposizioni per gli autoveicoli. (1) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 4 dicembre 1947: Certificato di abilitazione e tasse relative Art. 1. Il certificato di abilitazione a condurre autoveicoli (art. 16 n.6 Regolamento 6 Marzo 1922) è richiesto nei casi seguenti e dietro pagamento, alla Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi), della tassa di concessione a fianco di ogni voce segnata: 1.) per Motocarrozzette tassa L. 200 2.) per Motocarri e Motofurgoni L. 400 3.) per Automobili L. 800 4.) per Autocarri - Autobus - Autofurgoni L. 1000 5.) per Autocarri con motore Diesel L. 2000 Uguali tasse sono dovute per i certificati di abilitazione a condurre motori a trazione elettrica. Rinnovo e vidimazione certificati di idoneità Art. 2. A modifica dell'art. 9 della Legge 28 Giugno 1937 n. 6 il certificato di idoneità (art. 1 Legge 6 Marzo 1922 e art. 16 Regolamento in pari data) sarà vidimato ogni due anni. Per ottenere il rinnovo di detto certificato occorre presentare alla Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi) i seguenti certificati: a) medico (art. 16 N. 5 Regolamento 6 Marzo 1922): b) cittadinanza sammarinese: c) penale. Per il rinnovo in corso (il cui termine scade il 31 Dicembre 1947) occorre anche presentare marca da bollo da L. 10 da applicare sul modulo di domanda, marca da bollo da L.60 da applicare sul certificato di idoneità nonchè il versamento della tassa di vidimazione in lire duecento.

Per il rinnovo biennale occorre la presentazione del certificato Penale e il pagamento della tassa di vidimazione in lire duecento. Certificato collaudo e tassa relativa Art. 3. Per ottenere il certificato di cui all'art. 9 lettera B. del regolamento 6 Marzo 1922 occorre farne domanda alla Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi) la quale, esaminati i documenti, stabilirà il giorno per il collaudo previo pagamento delle tasse seguenti: 1.) Motocicli e Motocarrozzette L.200 2.) Motocarri e Motofurgoni L.400 3.) Automobili L.600 4.) Autocarri - Autobus - Furgoni di p.p. (fino a 35 q.li) L.800 5.) Autocarri - Autobus di g. p. (oltre i 35 q.li) L.1200 6.) Autocarri con motore Diesel L. 1500 7.) Rimorchi di p.p. (fino a q.li 35) L. 800 8.) Rimorchi di g. p. (oltre i 35 q.li) L.1000 Le stesse tasse sono dovute per i motori a trazione elettrica. Al funzionario addetto ai collaudi - scelto dalla Commissione Governativa Autoveicoli - non spetta alcuna indennità salvo il rimborso spese a criterio della detta Commissione. Revisione biennale autoveicoli Art. 4. E' disposta la revisione biennale di tutti gli autoveicoli targati R.S.M. per il controllo sulla efficienza, la regolarità e la legittimità dei veicoli stessi. La Commissione Governativa Autoveicoli fisserà, con apposito manifesto, la data in cui sarà disposta la verifica e le relative modalità. Per la revisione saranno versate al Pubblico Ufficio Automezzi le seguenti tasse: 1.) per motocicli, motocarrozzette, motocarri e motofurgoni L.100 2.) per automobili L.200 3.) per autocarri, autobus, autofurgoni, rimorchi di piccola portata (inferiore ai 35 Q.li) L.300 4.) Autocarri, autobus, autofurgoni, rimorchi di grande portata (oltre i 35 Q.li) L.400.

Uguali tasse per i motori elettrici. Art. 5. Tassa recupero E' istituita la tassa di ricupero per tutti gli autoveicoli ricostituiti con materiali nuovi, seminuovi ed usati. Tale tassa - da versarsi al Pubblico Ufficio Automezzi dietro perizia da effettuarsi dal collaudatore autorizzato - è fissata come dalla seguente tabella: - tabella pag. 61 B.U. 7/1947 - La tassa di ricupero pagata prima dell'entrata in vigore della presente legge si intenderà, a tutti gli effetti, pagata subito dopo la sua entrata in vigore. Per la immatricolazione degli autoveicoli di recupero dovranno essere presentati documenti attestanti la legittima provenienza. Tassa di circolazione Art. 6. La tassa annuale di circolazione per gli autoveicoli è fissata dalle unite tabelle A.B.C. L'Ufficio del Registro esigerà la tassa dietro presentazione di apposita autorizzazione che sarà rilasciata dalla Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi). I proprietarii di autoveicoli che ritenessero di non essere tenuti al pagamento della tassa dovranno farne denuncia al pubblico Ufficio Automezzi indicando i motivi per cui ritengono di non dover pagare e la data approssimativa in cui sarà ripresa la circolazione. Conferma uso targa, rinnovo licenza circolazione Art. 7. La conferma della concessione dell'uso della targa avrà luogo dal 20 Dicembre di ogni anno al 20 Gennaio dell'anno successivo. Sui nuovi libretti di circolazione sarà applicata marca da bollo da L.100. Per il rilascio dei duplicati l'interessato, oltre la marca predetta, dovrà versare al Pubblico Ufficio Automezzi la somma di lire duecento. Disco tassa Art. 8. E' fatto obbligo ai proprietari di autoveicoli (e in particolare per gli automobili ed autocarri) di applicare l'apposito disco tassa, in modo visibile sul parabrezza degli automezzi.

Art. 9. Passaggi di proprietà e tassa relativa I passaggi di proprietà (art. 12 regolamento 6 Marzo 1920) devono essere denunciati alla Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi) entro dieci giorni dall'avvenuto trapasso. Il passaggio di proprietà deve essere comprovato con la presentazione di apposito atto notarile in duplice copia. Per il trasferimento fuori del territorio il Pubblico Ufficio Automezzi rilascerà i documenti necessari alla immatricolazione solo quando, oltre alla presentazione dell'atto notarile, sarà consegnata la licenza di circolazione e la targa. La tassa di trapasso, di cui all'art. 3 della Legge 4 Luglio 1945, da pagarsi al Pubblico Ufficio Automezzi, è fissata dalla seguente tabella: - tabella pag. 61 B.U. 7/1947 - Motociclette Art. 10. E' abolito il certificato di abilitazione per condurre motociclette. I conducenti dovranno aver compiuto i sedici anni. Trattori Art. 11 E' fatto obbligo della immatricolazione di tutti i trattori agricoli stradali e adibiti a servizi vari (art. 7 Legge 28 giugno 1937) ai quali si applicheranno le disposizioni vigenti per gli autoveicoli. La Commissione Governativa Autoveicoli è autorizzata ad emanare le opportune disposizioni. La tassa di circolazione viene fissata in L.50 per ogni H.P. Permessi provvisorii Art. 12. Verificandosi concessioni straordinarie di permessi provvisorii di circolazione, in attesa della regolare immatricolazione, gli interessati dovranno versare al Pubblico Ufficio Automezzi la tassa corrispondente, relativa alla circolazione, per il periodo della durata del permesso. Patenti internazionali Art. 13.

Per ottenere le patenti internazionali a condurre autoveicoli gli interessati dovranno presentare domanda, in carta da bollo di L.25, alla Commissione Governativa Autoveicoli. Ottenuta l'autorizzazione dovranno versare al pubblico Ufficio Automezzi la somma di lire mille per ogni libretto sul quale sarà inoltre applicata una marca da bollo di L.100. La firma su dette patenti continuerà ad essere apposta dal Segretario di Stato per gli affari Esteri. Penalità Art. 14. Le violazioni alla presente legge saranno punite con le penalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Entrata in vigore della legge Art. 15. La presente legge entra in vigore col 1. Gennaio 1948. I CAPITANI REGGENTI Dato dalla Nostra Residenza addì 12 Dicembre 1947-1647 d.f.r. Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI G. Forcellini - tabella pag. 62 B.U. 7/1947 - (1) Già separatamente pubblicato alla data di pubblicazione.