REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 138.DEL 14.12.2015
INDICE ART. 1 FINALITA ART. 2 ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE ART. 3 SEZIONI DELL ALBO ART. 4 REQUISITI PER L ISCRIZIONE ART. 5 MODALITA DI ISCRIZIONE ALL ALBO ART. 6 VERIFICHE SUCCESSIVE ALL ISCRIZIONE ALL ALBO ART. 7 PUBBLICITA ART. 8 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI
ART. 1 FINALITA In riferimento all art. 19 comma 1 del vigente Statuto del Comune di San Cataldo che testualmente recita: Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all esercizio delle proprie funzioni, il Comune di San Cataldo riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico. Nell ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, religiose, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. ART.2 ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE Ai fini dell individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, sia per l individuazione delle associazioni che possono essere soggetti beneficiari di contributi economici e/o di altri benefici e contributi, sia per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell associazionismo, è istituito presso il Comune di San Cataldo l Albo delle Associazioni che perseguono una o più finalità di cui all art.1 e che non hanno scopo di lucro. ART. 3 SEZIONI DELL ALBO 1. L Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: Culturali e Ricreative: valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative; Sportive: attività, promozione e animazione sportiva; Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali; Sociale e Civile: socio-assistenziale, Sanità, Impegno Civile, Tutela e promozione dei diritti umani, Politiche della Casa; Formative ed Educative: Politiche per la Famiglia, Politiche Giovanili, Istruzione. 2. Ogni Associazione può essere iscritta ad un solo Albo. Art. 4 REQUISITI PER L ISCRIZIONE 1. Possono richiedere l iscrizione all Albo le Associazioni regolarmente costituite e registrate da almeno 6 (sei) mesi, operanti nell ambito territoriale del Comune ed ivi aventi la sede che operano per una o più finalità di cui all art. 1. 2. Possono essere altresì iscritte all Albo le Associazioni a carattere nazionale che svolgano, 3. nell atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l Associazione assume, devono essere espressamente previste: a) l assenza di scopo di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; b) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; c) le norme ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell elettività delle cariche associative; d) l elettività e la gratuità delle cariche associative; e) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi.
4. Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici, articolazioni di essi o di dichiarata ispirazione politica, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazioni di tutela interessi economici dei soci, circoli privati. ART. 5 MODALITA DI ISCRIZIONE ALL ALBO 1. La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla sottoelencata documentazione: a) copia dell atto di costituzione e dello statuto dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all art.4, la sede dell Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alla domanda copia dello statuto dell associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale; b) copia del verbale di nomina del Legale Rappresentante o Presidente; c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; d) indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti; e) relazione dettagliata dell attività svolta o che si intende svolgere dalla quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all art.1; f) ultimo bilancio approvato con verbale di assemblea per l approvazione; g) dichiarazione del legale rappresentante dell Associazione che attesti che tutta la documentazione prodotta è conforme all originale; h) copia del documento di identità del legale rappresentante dell Associazione; i) Indirizzo mail dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune. 2. Le domande di iscrizione devono pervenire entro 30 giorni dal momento della pubblicazione del bando, che avverrà nel primo trimestre di ogni anno. 3. La gestione dell Albo di cui al presente regolamento è di competenza del Servizio Politiche Culturali il quale, dopo la verifica dei necessari presupposti, procederà alla redazione dell elenco degli aventi diritto all iscrizione all Albo e comunicherà ai non aventi diritto le motivazioni dell esclusione. 4. L iscrizione all Albo e l aggiornamento dello stesso avviene, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale. ART. 6 VERIFICHE SUCCESSIVE ALL ISCRIZIONE ALL ALBO 1. Ogni modifica all atto costitutivo e allo statuto delle Associazioni iscritte all Albo deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dall avvenuta variazione. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno le Associazioni iscritte all Albo devono presentare il bilancio relativo all anno precedente, con relativo verbale di approvazione da parte dell Assemblea ed eventuali variazioni avvenute nell anno precedente, sia nelle cariche sociali, sia nel numero dei soci, aderenti o iscritti. 3. In ogni momento l Ufficio comunale competente può richiedere alle Associazioni iscritte all Albo, idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l iscrizione. La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall Albo con la conseguente risoluzione dei rapporti convenzionali in atto. 4. Il mancato svolgimento di attività nell ambito dell ultimo biennio, comporta automaticamente la cancellazione dall Albo, salvo specifica richiesta di sospensione motivata effettuata dall Associazione stessa. 5. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale ed è comunicata all Associazione interessata. ART. 7 PUBBLICITA Il Comune curerà la pubblicazione annuale dell elenco delle Associazioni iscritte all Albo sul sito istituzionale.
ART. 8 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI 1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti all Albo, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. 2. Fatta salva l applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della Pubblica Amministrazione il Comune, nello stipulare le convenzioni con le Associazioni, prevede espressamente disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.