Nuovo regime fiscale agevolato per piccole imprese ed autonomi

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Transcript:

CIRCOLARE DEL 26/01/2015 Nuovo regime fiscale agevolato per piccole imprese ed autonomi La Legge di Stabilità 2015 istituisce, a far data dall 1.1.2015, per gli esercenti attività d impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l aliquota del 15%. Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime «naturale» per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 per le attività professionali a 40.000 per il commercio. Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi «di favore» vigenti, quale per esempio il regime dei minimi. Restano esclusi dall applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito, nonché coloro che, esercenti attività d impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni, di cui all art. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF 5105] ovvero a società a responsabilità limitata. Principali caratteristiche L introduzione di un regime speciale, agli effetti dell Iva, dell Irpef e dell Irap, per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni, opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un opzione per l ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l applicazione dell Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche: il reddito d impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta, e su esso è applicato un coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi tipi di attività; le spese per l esercizio dell attività, infatti, non possono essere dedotte, ad

eccezione dei contributi previdenziali. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che sostengono spese per il personale, per un massimo di 5.000; il limite degli investimenti in beni strumentali, non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente, ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (stock), che non deve superare 20.000. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta ( pari al 15%) sostitutiva dell Irpef, delle addizionali all Irpef e dell Irap; Ai fini Iva, non sono previsti né l addebito a titolo di rivalsa, né il diritto alla detrazione sugli acquisti; si opera in un regime di franchigia ai fini dell Iva, e nelle operazioni passive si è considerati alla stregua di un consumatore finale; è esclusa l applicazione degli studi di settore e dei parametri; gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti; i contribuenti non subiscono la ritenuta alla fonte; gli esercenti attività d impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall art. 1, co. 3, L. 233/1990. Per effetto dell opzione, i soggetti in regime forfetario adottano un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato. Determinazione del reddito imponibile La determinazione del reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice Ateco che contraddistingue l attività svolta. Pertanto, a differenza del precedente regime, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all attività d impresa o dell arte o della professione, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in base alla legge. Sul reddito imponibile si applica un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell Irap in misura pari al 15%. Il versamento dell imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell imposta, compensazione e rateazione della stessa. Coloro che al 31.12.2014 si avvalgono dell attuale regime dei minimi (con aliquota al 5%) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

TABELLA LIMITI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA Gruppo di settore Ateco Soglia Redditività 1 Industrie alimentari e delle bevande 2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 4 Commercio ambulante di altri prdotti 10-11 35.000,00 40% 45-( da 46,2 a 46,9)-(da 47,1 a 47,7)-47,9 40.000,00 40% 47,81 30.000,00 40% 47,82-47,89 20.000,00 54% 5 Costruzioni e attività immobiliari 41-42-43-68 15.000,00 86% 6 Intermediari del commercio 46,1 15.000,00 62% 7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione 8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi 55-56 40.000,00 40% 64-65-66-da 69 a 75- da 85 a 88 15.000,00 78% 9 Altre attività economiche 01-02-03- da 05 a 09- da 12 a 33- da 35 a 39- da 49 a 53- da 58 a 63- da 77 a 82-84- da 90 a 99 20.000,00 67% Ulteriore vantaggio per le nuove iniziative Al fine di favorire le nuove attività, per il primo periodo di imposta e per i due successivi, il reddito determinato con i criteri sopra indicati è ridotto di un terzo. La riduzione del reddito si applica laddove siano verificate le seguenti condizioni: il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale, ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; qualora venga proseguita un attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati nel periodo d imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio non sia superiore ai limiti previsti dalla Legge di Stabilità 2015.

Agevolazioni ai fini contributivi È prevista la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi. I contribuenti esercenti attività d impresa, i quali rientrino nel regime fiscale forfetario, possono fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale è esclusa l applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell art. 1, co. 3, L. 233/1990), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. È prevista l applicazione, per l accredito della contribuzione, della procedura disposta dall art. 2, co. 29, L. 335/1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata Inps (per i quali l importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell imponibile dichiarato nell esercizio). I versamenti e saldo contributi continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi (e, quindi, ai fini Irpef). Esempi. Analizziamo alcuni casi di soggetti appartenenti a diversi gruppi di settore, al fine di evidenziare l impatto della nuova norma su tasse e contributi. Partiamo dal commercio all ingrosso e al dettaglio. Per questi, il limite di ricavi ammonta ad euro 40.000,00, mentre il coefficiente di redditività è pari al 40%. Ipotizzando ricavi per 15.000,00, si innesca una base imponibile pari a 6.000,00. 15.000,00 (Ricavi) * 40% (Percentuale di redditività)= 6.000,00 (Base imponibile) Su quest ultimo dato vanno calcolati contributi previdenziali (pari al 30%) ed imposta sostitutiva (pari al 15%, al netto dei contributi versati). 6.000,00 * 30% (% INPS)= 1.800,00 (Totale contributi INPS da versare) 6.000,00 (Base imponibile) - 1.800,00 (Contributi) = 4.800,00 (Reddito Imponibile) * 15% (% imposta sostitutiva) = 630,00 Da tale calcolo, si generano 1.800,00 di contributi previdenziali e 630,00 di imposta sostitutiva, per un carico complessivo pari ad 2.430,00. Tale importo, seppur inclusivo di tutti gli oneri fiscali, risulta essere nettamente inferiore rispetto ai contributi fissi dovuti sul minimale per il 2014, pari ad 3.458,52.

Commercio ingrosso e dettaglio Ricavi 15.000,00 Redditività 0,40 Contributi 30% 1.800,00 Reddito Imponibile 4.200,00 Imposta sostitutiva 15% 630,00 Contributi + tasse 2.430,00 Nel caso di specie, il passaggio al nuovo regime appare fortemente vantaggioso. Passiamo agli intermediari del commercio. Per questi la soglia dei ricavi risulta essere molto bassa ( 15.000), e la percentuale di redditività più alta rispetto al commercio (62%). Intermediari del commercio Ricavi 12.000,00 Redditività 0,62 Contributi 30% 2.232,00 Reddito Imponibile 5.208,00 Imposta sostitutiva 15% 781,20 Contributi + tasse 3.013,20 Una più alta percentuale di redditività accresce la base imponibile e, conseguenzialmente, l onere contributivo-fiscale complessivo: su 12.000,00 di ricavi, questi risulta pari a 3.013,20. Per i professionisti, ipotizzando l assoggettamento a propria ed autonoma cassa, il calcolo si restringe all imposta sostitutiva. Anche in questo caso il limite di ricavi risulta pari a 15.000,00; la percentuale di redditività è invece accresciuta al 78%. Con 10.000,00 di ricavi, il carico fiscale annuale si attesta ad 1.170,00. Professionisti Ricavi 10.000,00 Redditività 0,78 Reddito Imponibile 7.800,00 Imposta sostitutiva 15% 1.170,00 Gli esempi risultano parzialmente indicativi, in quanto bisogna tener conto della storia e della fattispecie fiscale di ciascun contribuente (detrazioni, deduzioni, carichi fiscali, scaglioni di imposta, altri redditi, ).

In generale, è possibile affermare come la convenienza del regime sia inversamente proporzionale all aumentare dei ricavi. Per una stima accurata circa la veste fiscale a te più adatta, richiedi un appuntamento: troveremo la soluzione più consona alle tue esigenze.