(Provincia di Frosinone)

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Transcript:

(Provincia di Frosinone) Via Dei Fossi, 10 P.I. 00274910603 COD. FISC. 80001610601 Tel. 0775/231079 Fax 0775/231233 SITO WEB: www.comune.arnara.fr.it e-mail: info@comune.arnara.fr.it ORDINANZA N. 1 del 10.01.2017 Oggetto: Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM 10 nell'aria ambiente. IL SINDACO Premesso: CHE il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 - che accoglie le Direttive Europee 99/30 e 00/69. Ha fissato il valore limite di ventiquattro ore per la protezione della salute umana pari a cinquanta ug/m3 (come media giornaliera della concentrazione di PM 10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile; CHE la Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. 04 08-1999, n. 35l, e del decreto del Ministero dell'ambiente e del Territorio 10 ottobre 2002, n. 26l, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del l0-l2-2009 e pubblicato sul S.O. N. 60 al Burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE; VISTO la Direttiva 2008/50/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti, direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, Direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/l0l/CE; VISTO il Decreto legislativo n. l55 del l3 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/l07/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente; VISTO il decreto Legislativo n. 250 del 24 dicembre 2012 che reca integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo n. l55 del 13 agosto 2010; VISTO la Deliberazione l5 settembre 2016 n. 536 relativa all'aggiornamento dell'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 1 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3 commi l e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 del art. 8, del D.lgs. l55/2010; CHE sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione l5 settembre 2016, n. 536, il comune di Arnara è ricompreso in classe complessiva l, in altre parole nella Zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante sono superiori al valore limite per almeno 3 dei cinque anni precedenti;

CHE a seguito della nuova classificazione i comuni che ricadono nella classe l (ex zona A) Dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23 ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone" ed all'art. 24 (ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci", del Piano di risanamento della qualità dell aria, nonché quanto previsto dagli art. 5, 25, e 28 e quanto già di competenza come indicato agli art. 9 e 16 del piano medesimo; VISTO la deliberazione di G. M. n. 82 del 25.09.1968 con la quale è stato individuato e deliberato il centro urbano; RITENUTO di poter individuare il centro urbano per i provvedimenti di limitazione del traffico, circoscritto dalle seguenti strade: Via BORGO CAVE, da incrocio con via Farnese (ex IACP) dir. Centro Storico, da via ODDI fino a parcheggio Giovanni Paolo II, da via PIAGGE (bar Vecchia Mola) direzione Piazza Porta Nuova, da Piazza S. SEBASTIANO direzione Centro Storico ; CHE per gli effetti di quanto ordinato con il presente atto vengono meno le disposizioni contenute nell'ordinanza n. l59 del 07 dicembre 2015; VISTI gli esiti degli incontri tenutisi presso questa Amministrazione per valutare gli interventi e i provvedimenti da intraprendere per il risanamento della qualità dell'aria e sentito il Comando della Polizia Locale ed il Dirigente dell'ufficio Ambiente e Arpa Lazio; VALUTATO - che la proposta formulata consente al Corpo di Polizia Locale una verifica più estesa sui mezzi circolanti; - che l'attuale configurazione del provvedimento risulta di più semplice interpretazione e divulgazione per la cittadinanza, rispetto alla configurazione complessa e articolata della proposta di piano; - che i provvedimenti da adottare consentono una migliore fluidificazione e razionalizzazione del traffico, soprattutto dove si registrano le maggiori criticità e in particolare negli incroci tra strade comunali e strade provinciali; CONSIDERATO che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM l0 e PM 2,5 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione; PRESO ATTO: CHE gli studi compiuti dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PMl0, PM2,5 e benzene sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini; CHE si ritiene indispensabile di dover intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. l55/2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM l0 e PM 2,5) e benzene; VISTO l art. 32 della Legge 23.l2.l978, n. 833; VISTO l'art. 14 della Legge n. 08.07.l986 n. 349; VISTO il D.Lgs. n. 35l del 4 agosto l999; VISTO il D.M. 1 ottobre n. 261; VISTA la D.C.R.L. n. 66 del l0.l2.2009; VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. n. 267 del l8.08.2000;

VISTO l'art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.l992. Nuovo Codice della strada"; ORDINA Per i motivi espressi in narrativa l. dal giorno12 Gennaio 2017 al 30 marzo 2017, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì all'interno della zona a traffico limitato interna al perimetro circoscritto dalle seguenti strade Via BORGO CAVE, da incrocio con via Farnese (ex IACP) dir. Centro Storico, da via ODDI fino a parcheggio Giovanni Paolo II, da via PIAGGE (bar Vecchia Mola) direzione Piazza Porta Nuova, da Piazza S. SEBASTIANO direzione Centro Storico, è istituito: a) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a benzina con caratteristiche emissive PRE-EURO l, EURO l ad esclusione dei veicoli muniti di impianto a GPL o metano; b) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a gasolio con caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO l, EURO 2; c) Il divieto di circolazione ore 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a quattro tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO l ; d) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a due tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO l, EURO l ; e) Il divieto di circolazione nella fascia oraria 07:00-20:00 per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; f) Il divieto di circolazione per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, dalle ore 10,00 alle ore l4,00 e dalle ore l6,00 alle ore 20,00; 2. In deroga a quanto disposto al punto 1), al solo fine di raggiungere le aree di sosta, è consentita la circolazione di tutti i veicoli provenienti da piazza S. Sebastiano fino al Parcheggio di via dei Fossi (D. Testani); 3. In deroga a quanto disposto al punto l), è consentita la circolazione dei veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, dei veicoli a servizio dei soggetti diversamente abili muniti dell'apposito contrassegno, nonché dei veicoli comunque autorizzati per esigenze speciali. 4. In deroga a quanto indicato al punto l), i divieti disposti nelle lettere a),b),c),d), non si applicano nelle seguenti fasce orarie: 07:00-09:00, l3:00-l6:30 l8:00-20:00 Nei giorni di lunedì e giovedì a far data dal 12 gennaio 2017 al 3l marzo 2017 dalle ore 8,30 alle ore l3,00 e dalle ore l4:00 alle ore 21:30, è consentita la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con targa dispari e nei giorni di giovedì a quelli con targa pari. In deroga potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP) nonché i veicoli da euro 2 e successivi alimentati a benzina ed euro 3 e successivi diesel. Dette limitazioni alla circolazione non riguardano: a) i veicoli adibiti a pubblici servizi; b) i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali; dal giorno 12.01.2017 al 30 Marzo 2017 - Divieto di accensione di fuochi all'aperto ovvero: E fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all ordinaria pratica agricola, con eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria; Dall'entrata in vigore del presente atto fino al mese di marzo 2017 - Riduzione temperatura degli ambienti ovvero:

a) Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20 C; b) Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18 C; c) Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme" del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del l993; d) È vietato l'uso di usare legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL; i gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all'ufficio Energia del Comune sede dell' impianto una dichiarazione contenente:le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero; i parametri di esercizio sensibili; le analisi delle emissioni dell'ultimo anno; una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al fine di rispettare il limite di 10 Kg/giorno; in caso contrario dovranno essere fomite adeguate indicazioni tecniche. e. E' fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage. DISPONE interventi programmatici e di misure da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte dell'ente quali impianti semaforici intelligenti programmati in funzione dei flussi di traffico, la lotta al parcheggio selvaggio, e la predisposizione in via sperimentale di sensi unici per una migliore circolazione del traffico urbano; Di disporre il divieto di circolazione per 3 domeniche ecologiche secondo quanto previsto all'art. 23 delle nome di attuazione del piano regionale nei giorni sotto riportati: 29 gennaio 2017-26 febbraio 2017-26 marzo 2017 - dalle ore 8,00 alle ore l8,00. INVITA - A limitare per quanto possibile, l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico; - A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi,piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco; - A rispettare le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente: * bagnature delle piste di cantiere; * pulizia dei pneumatici di cantiere in uscita dal cantiere stesso; * copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi; * moderazione della velocità nelle aree di cantiere; * gestione appropriata dei cumuli dei materiali; PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO L' ordinanza verrà esposta all'albo Pretorio del Comune di Arnara per gg.15. Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Arnara. AVVERTE I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, l e 13 comma del D.lgs. n.285/1992, nuovo codice della strada e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa al Comando della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ceccano, all'amministrazione Provinciale di Frosinone, all'astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral Azienda Trasporto pubblico Regionale e all ufficio tecnico che dovrà installare la relativa segnaletica stradale; Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte: Responsabile del Procedimento è il geom. Lisi Francesco resp. Servizio Polizia Municipale. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/l2/1971 n. l034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/l1/197l, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza. Il Sindaco F.to Filippo CAPOGNA