RECIPIENTI PER GPL LE NORME PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO

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RECIPIENTI PER GPL LE NORME PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO 28 Settembre 2006 Ing. Andrea Sereni 1

Regio decreto 12/05/1927 n. 824 Regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331 TITOLO I - "Norme per la prevenzione contro gli infortuni derivanti dalla installazione ed uso di generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di vapore e di gas. 2

Decreto ministeriale 21/11/1972 Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione. 3

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21/05/1974 Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione. 4

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Decreto ministeriale 29/02/1988 Norme di sicurezza per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc. 5

Art.1- Campo d'applicazione. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti fissi contenenti g.p.l. da installare in depositi disciplinati dal decreto ministeriale 31 Marzo 1984 Norme di sicurezza per la progettazione, l installazione e l esercizio dei depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 5 m 3. 6

D.Lgs. 30-12-1999 n. 507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25/06/1999, n. 205. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O. 66. Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'associazione nazionale per il controllo della combustione. 7

Decreto legislativo 25/02/2000 n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. 8

Tabella 1 Recipienti per gas e liquidi surriscaldati del gruppo 1 PS [bar] 10000 1000 PS = 1000 100 PS = 200 III IV II PS x v = 1000 10 I PS x v = 200 PS x v = 50 PS x v = 25 E 1 PS = 0,5 1 10 100 1000 10000 100000 V [litri] 9

Il limite per la IV categoria è P x V > 1000 (Bar x Litro) La pressione P = 18 Bar Volume 1000 : 18 > 55,5 Litri SONO RECIPIENTI DI IV CATEGORIA 10

Articolo 10 Valutazione di conformità d) categoria IV: Modulo B (esame CE del tipo) NQ + D (garanzia qualità produzione) SQ Modulo B + F Modulo G Modulo H1 (verifica su prodotto) NQ (verifica CE di un unico prodotto) NQ (garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale) SQ 11

1) Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie è punito: Articolo 18 Sanzioni d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni. 12

Articolo 18 Sanzioni 2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla metà se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato VII. 3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. [Art.8 - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni nei controlli.] 13

Articolo 18 Sanzioni 4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e 13 si considerano incaricate di un pubblico servizio. [Organismi notificati - Entità terze riconosciute] 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è competente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 14

Articolo 19 Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. 15

Articolo 19 Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi -segue- In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla sottoposizione delle attrezzature degli insiemi una o più delle procedure di seguito elencate: a) dichiarazione di messa in servizio; b) controllo di messa in servizio; c) riqualificazione periodica; d) controllo dopo riparazione. 16

Ministero delle Attività Produttive. Decreto 1 dicembre 2004 n 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n 93 G.U. 28 Gennaio 2005, n. 22, supplemento ordinario In vigore dal 12 Febbraio 2005 17

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Sentito il Ministro della salute; Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,... in particolare, il Titolo I,... "Norme per la prevenzione contro gli infortuni derivanti dalla installazione ed uso di generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di vapore e di gas"; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 maggio 1974,... Visto l'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 1 dicembre 1975, 18

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", e, in particolare, gli articoli 6, 7, 14, 20, 23, 24 e 72; Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597 "Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative dell'unita' Sanitarie Locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro"; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante "Attuazione della Direttiva 97/23 CE in materia di attrezzature a pressione" e, in particolare, l'articolo 19;... 19

Articolo 4 verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio 1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio. 2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto. 20

Articolo 4 verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio 3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata. 4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme. 21

Articolo 5 esclusione dal controllo della messa in servizio d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio. 22

Articolo 6 obblighi da osservare per la messa in servizio e l utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio 1. Alla messa in servizio l'utilizzatore.. invia all'ispesl e all'azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio; 23

Articolo 6 obblighi da osservare per la messa in servizio e l utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/98, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso; 24

Articolo 6 obblighi da osservare per la messa in servizio e l utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta; e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica. 25

Articolo 6 obblighi da osservare per la messa in servizio e l utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio 2. Per le attrezzature costruite in serie,. GPL < 13 m 3 e... gas criogenici < 35 m3 e dei loro insiemi installati... da aziende che,... proprietà e la responsabilità tecnica provvedono al loro rifornimento,... un'unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa... installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall'azienda all'asl o all'usl e all'ispesl. 26

Articolo 6 obblighi da osservare per la messa in servizio e l utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio 3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere. 27

Articolo 6 obblighi da osservare per la messa in servizio e l utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio 4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione,. 28

Articolo 7 obblighi degli utilizzatori 1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori: a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti; b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita' di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio; 29

Articolo 8 obblighi delle verifiche periodiche 1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica. 2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati. 30

Articolo 15 norme transitorie 1.... la cadenza dei controlli si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio. 2. Per le attrezzature che... sono già sottoposte alle verifiche... previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza. 31

Ministero delle attività produttive Decreto ministeriale 23/09/2004 Modifica del decreto del 29/02/1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3. 32

Ministero delle attività produttive Decreto ministeriale 17/01/2005 Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche. 33

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 2 marzo 2005, n. 2117 Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 del 11 marzo 2005) 34

Ai costruttori di recipienti di gas compressi liquefatti o disciolti o di vapori diversi dal vapore d'acqua... Agli utilizzatori in generale di attrezzature a pressione ed insiemi Con la recente pubblicazione del regolamento 1 dicembre 2004, n. 329, in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, e' possibile attuare la nuova legislazione comunitaria in forma completa, secondo i nuovi principi. 35

Invece la legislazione di riferimento per la costruzione delle attrezzature a pressione e gli insiemi... i recipienti in pressione di gas compressi liquefatti o disciolti e' individuata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva 97/23/CEE e dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE. Per quanto concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, questa è costituita dal regolamento 1 dicembre 2004, n. 329. 36

Pertanto, l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo storico regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare più' compatibile con il nuovo quadro legislativo. È il primo citato in premessa dal DM 329/04 Per quanto concerne, inoltre, i riferimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori, presenti nel citato regio decreto gli stessi sono stati superati dalla legislazione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modifiche. 37

Restano, di conseguenza, invariate le competenze della Unita' sanitarie locali, Aziende sanitarie locali e ARPA, derivando le stesse da una normativa specifica. Roma, 2 marzo 2005 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività GOTI 38

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 23 maggio 2005 Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329. (GU n. 121 del 26-5-2005) 39

Ai costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi Ai costruttori... di recipienti in pressione di... gas compressi liquefatti o disciolti Agli utilizzatori in generale di attrezzature a pressione ed insiemi. Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della direttiva 97/23/CE (PED) ha sostituito la legislazione previgente. La circolare di questa Amministrazione n. 12117 del 2 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2005) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legislazione pregressa. 40

Tuttavia a seguito della pubblicazione del regolamento 1 dicembre 2004, n. 329 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005) sono sorti alcuni problemi interpretativi circa l'individuazione dei soggetti preposti alle verifiche periodiche successive alla prima, quando l'attuale legislazione lo prescrive. 41

Al riguardo si osserva che l'art. 5, comma 1, lettera d), considera la possibilità che, quando richiesto, il controllo della messa in servizio - prima verifica - possa essere effettuato, a determinate condizioni, da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori. Però l art. 5 d) esclude l effettuazione del controllo di messa in servizio e non ne cambia la titolarità da soggetto verificatore a ente notificato 42

Il richiamo allo stesso punto d) di una documentazione da trasmettere per verificare l'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, presuppone un esame del progetto dell'insieme in quanto elemento indispensabile per una valutazione tecnica. serve per l idoneità non per l efficienza Il rispetto delle condizioni di funzionamento fissate dal progetto, è contemplato altresì all'art. 6, comma 4, come obbligo da parte dell'utilizzatore. 43

In questo quadro di applicazione della legislazione derivante dalla direttiva 87/404/CEE; 90/408/CEE e 97/23/CEE, le verifiche periodiche a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 nonché le verifiche di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche [?] o le verifiche conseguenti ad una attività di riparazione, configurano un'attività che si può comparare alla prima verifica e richiede simile livello di professionalità da parte dei tecnici di parte terza utilizzati. 44

Pertanto nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal regolamento 1 dicembre 2004, n. 329, definendone le caratteristiche, gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori, già individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, [solo per la costruzione] possono operare come soggetto verificatore. L'ISPESL come organismo notificato può operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati. 45

Restano ovviamente invariate le competenze delle unita' sanitarie locali, delle aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione. Roma, 23 maggio 2005 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Goti 46