Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

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1 Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti Via Alessandria Roma Le Nuove regole per l esercizio delle attrezzature e degli impianti a pressione Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329 e sue conseguenze sulla legislazione nazionale vigente Ruolo degli Utilizzatori, dei costruttori e degli Organismi pubblici Prima applicazione e relative problematiche

2 PREMESSA La recente pubblicazione (S.O alla G.U n.22 del 28 gennaio 2005) del decreto 1 dicembre 2004 n.329 ha finalmente portato a termine il processo di recepimento della direttiva 97/23/CE ( PED). Come è noto infatti il legislatore italiano non si era limitato a trasferire nella propria normativa nazionale la direttiva in questione, ma aveva anche previsto all art.19 del decreto di recepimento (Dlgs.93/00) di armonizzare le prescrizioni allora vigenti in materia di I impianto ed esercizio ai contenuti della Direttiva. Allo scopo il citato art. 19, aveva previsto uno o più decreti, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del DLgs.93/00, vale a dire entro il 18 /04/01.

3 PREMESSA Art. 19 del D.Lgs. 93/2000 Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato da emanare, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonchè alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi una o più delle procedure di seguito elencate: a) dichiarazione di messa in servizio; b) controllo di messa in servizio; c) riqualificazione periodica; d) controllo dopo riparazione.

4 PREMESSA Art. 19 del D.Lgs. 93/2000 Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa col Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato. 3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'utilizzatore deve comunicare la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi all'ispesl e all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.

5 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 Quali problemi si porranno nella concreta applicazione del Decreto 329: Art.1 Campo di applicazione(comma 1 a, b, c, d). E importante rilevare: 1.non è compresa una delle classi di componenti previsti dalla PED, sono infatti esclusi gli accessori a pressione e gli accessori di sicurezza( anche se inspiegabilmente in molti degli articoli del decreto c è un rimando per essi- art.2 lettera m del comma1; lettera o del comma1; art.6 comma3; art.10 comma4); 2.sono incluse tutte le apparecchiature a pressione omologate dall ISPESL precedentemente alla Direttiva PED anche se escluse o esonerate totalmente in base alla regolamentazione precedente. Questo vuol dire che alcuni tipi di attrezzature e precisamente i generatori (nuovi e vecchi) già rientranti negli articoli 29, 39, 40 del DM 21 maggio 1974(nota1) saranno soggetti alle verifiche periodiche. A proposito delle apparecchiature preesistenti, occorre mettere in evidenza un altro aspetto di laboriosa soluzione: dal momento che le tabelle che riportano la frequenza delle riqualificazioni periodiche di cui agli Allegati A e B(nota 2) sono costruite individuando le attrezzature e gli insiemi in base alle categorie di rischio definite dall Allegato II del DLgs.93/00, potrà essere accettata la dichiarazione dell utilizzatore per stabilire la frequenza dei controlli?

6 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 Tipi di verifica previsti (comma 2 a,b,c,d ) Rispetto alla previsione delll art. 19 la verifica di I impianto è è identificata con la verifica di messa in servizio; non viene presa in considerazione la verifica di nuovo impianto. Viene introdotta una verifica periodica non presente nell art19 che riportava unicamente la verifica di riqualificazione periodica. Mentre la verifica di I impianto è riferita alle attrezzature e agli insiemi, le verifiche periodiche e di riqualificazione periodica sono riferite esclusivamente alle attrezzature a pressione e non agli insiemi (in contrasto con quanto riportato nelle tabelle di cui agli Allegati A e B e nell art.8). Altro punto delicato è la definizione di verifica di I impianto:intesa come riferita alle attrezzature o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzata al controllo del funzionamento delle attrezzature e degli insiemi (nota 3). Questa definizione appare in contrasto con quella data al successivo art.4 comma due dove il suo campo di azione è limitato ad un accertamento della corretta istallazione (dell attrezzatura o dell insieme) sull impianto. Tale dubbio a parere dello scrivente è risolto dal successivo comma 4 dell art.4 che prevede la temporanea messa in servizio dell attrezzatura o dell insieme ai soli fini della verifica di I impianto, confermando così intendere quanto previsto all art1, che cioè tale verifica deve mirare a controllare che il funzionamento avvenga in condizioni di sicurezza. Le modalità di tale verifica sono successivamente chiarite dal combinato disposto degli articoli.9 comma 4 e dell art.13.

7 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 Art.2 Da notare l evidente refuso di stampa relativo al comma 1 punti aa, bb, cc, che come indicati (dopo i due punti) sembrerebbero soltanto riferiti al precedente punto v. Art.3 Vale quanto detto in premessa Art.4. E opportuno far rilevare che l esito positivo della verifica obbligatoria di I impianto ovvero di messa in servizio non autorizza la messa in servizio dell attrezzatura o dell insieme. Questa infatti può avvenire soltanto dopo la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma1 dell art.6. Il decreto infatti prevede chel effettiva messa in servizio dell attrezzatura o dell insieme avvenga in due fasi: una prima fase finalizzata ad ottenere l autorizzazione alla messa in servizio. In essa, per le attrezzature e gli insiemi per i quali è obbligatorio il controllo di il I impianto, tale verifica vienefatta unitamente ad altre verifiche di sicurezza eventualmente previste. 2 fase Messa in servizio subordinata alla presentazione della dichiarazione di messa in servizio di cui al successivo art.6 all ISPESl e alle ASL. Vedi disposizioni emanate dall ISPESL ai propri dipartimenti territoriali) ISPESL).

8 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 Art.5. Il contenuto del comma 1 lettera d, pur se oggettivamente coerente con quanto previsto nell AllegatoII del DLgs.93/00 relativamente ai compiti dell O.N, provocherà non pochi problemi in quanto l utilizzatore, di norma, non è in possesso di tale documentazione. Art.6 E da rilevare la contraddizione tra il comma 1 che prevede la presentazione della dichiarazione di messa in servizio per le attrezzature a pressione e per gli insiemi soggetti a verifica con il comma 4 che lo richiede anche per le attrezzature a pressione e per gli insiemi esclusi dalla verifica di I impianto. Probabilmente la validità del comma 4 è limitata alle attrezzature e agli insiemi, esclusi dalla verifica di I impianto, ma soggetti a verifiche di riqualificazione periodica. Art.10 Non è chiarito chi debba provvedere alla classificazione delle attrezzature secondo le categorie definite dall Allegato II del Dlgs. N.93/00

9 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 NOTA 1 Esonero art.29 del DM Generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in bar per la capacità totale in litri non superi 294 e la pressione di progetto non superi 9,8 bar. Esonero art.39 del DM Generatori di vapore con la pressione massima di esercizio non superiore a 0.98 bar, superficie di riscaldamento non superiore a 100 metri quadrati e producibilità di vapore al carico massimo continuo non superiore a 2t/h. Esonero art.40 del DM Recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione massima di esercizio non superiore a 0.98 bar

10 All. A - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione ATTREZZATURA A PRESSIONE LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua. Frequenza ispezioni: ogni 2 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Frequenza ispezioni: ogni 4 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Frequenza ispezioni: ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Frequenza ispezioni: ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Frequenza ispezioni: ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità

11 All. B - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d acqua e d acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Frequenza ispezioni: ogni 3 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica d integrità Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in I e II categoria Frequenza ispezioni: ogni 4 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica d integrità Generatori di vapor d acqua. Frequenza ispezioni. ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna ogni 10 anni: verifica di integrità Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria. Frequenza ispezioni: - per TS 350 C, ogni 10 anni: verifica di integrità ogni 5 anni: verifica di funzionamento - per TS > 350 C, ogni 10 anni: verifica di integrità

12 All. B - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione Tubazioni per liquidi Recipienti per liquidi Nessuna verifica Nessuna verifica Bombole per apparecchi respiratori Revisione iniziale dopo 4 anni - Per uso subacqueo: Revisioni successive ogni 2 anni Estintori portatili - Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni. -Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni -Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni

13 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 INSIEMI Per insieme (assembly) la Direttiva definisce varie attrezzature a pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale. Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato completamente dal Fabbricante, senza componenti sciolti (vedi considerando n.5), deve essere commercializzato ed esercito come tale. Per avere un insieme è necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono, di cui almeno una, diversa da un accessorio di sicurezza, rientrante nella direttiva, siano (LG 3/8):

14 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 INSIEMI Per avere un insieme è necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono, di cui almeno una, diversa da un accessorio di sicurezza, rientrante nella direttiva, siano (LG 3/8): montate da un Fabbricante, che intende commercializzare l insieme per esercirlo così come assemblato. Non importa se il completamento dell insieme avviene nell opificio del Fabbricante o sul luogo dell impianto; l importante è che esso sia completo; in grado di costituire un tutto, cioè debbono esserci tutti i componenti necessari all insieme per poter funzionare ed essere sicuro. Non è consentito commercializzare un insieme marcato CE non accessoriato con i dispositivi di sicurezza e protezione di quelle grandezze per le quali possa esserci il rischio di superare i limiti ammissibili. Quindi se siamo in presenza di un impianto, che non può essere esercito perché non è in grado di assolvere una certa funzionalità, oppure che può essere esercito ma non in sicurezza perché è carente di una o tutte le apparecchiature di sicurezza, allora non si tratta di un insieme, e quindi l impianto non può essere certificato come tale; integrate, cioè collegate ed aventi le condizioni di progetto compatibili fra loro; funzionali, cioè se messe in servizio debbono essere in grado di svolgere una certa funzione.

15 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 INSIEMI Un Fabbricante (il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di un insieme immesso sul mercato a suo nome), che può essere anche una Società d ingegneria, per poter commercializzare un insieme, lo deve sottoporre alla procedura globale di valutazione della conformità ed apporre la marcatura CE con l avallo di un organismo notificato. Questa procedura di valutazione della conformità si conclude, in sede di verifica finale cioè quando l insieme è completato (LG 3/8 ed art. 15 comma 2), con l esame dei dispositivi di sicurezza da parte dell organismo notificato incaricato della valutazione, a fronte di un analisi dei rischi fatta dal Fabbricante dell insieme.

16 Applicazione del Decreto 1 dicembre 2004 n.329 INSTALLAZIONE Il montaggio di varie attrezzature a pressione, per costituire un impianto industriale, effettuato sul luogo d impianto dall utilizzatore o sotto la sua responsabilità, non deve essere sottoposto a procedura globale di conformità e non deve recare la marcatura CE in quanto non si tratta di un insieme bensì di un impianto, denominato installazione. Questi impianti, realizzati dall utilizzatore, non rientrano nella direttiva ma sono soggetti alle norme nazionali del paese di installazione.

17 LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.3/05 OGGETTO: Controllo obbligatorio di messa in servizio di attrezzature certificate CE e di insiemi a pressione installati ed assemblati dall utilizzatore sull impianto. In applicazione del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 applicativo dell art. 19 del D.Lgs 93/2000, ed in attesa delle relative Specifiche Tecniche sull esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione di cui all art. 3 del medesimo decreto ministeriale, si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui all oggetto relative alle attrezzature CE installate ed agli insiemi a pressione assemblati dall utilizzatore sull impianto.

18 LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.4/05 OGGETTO: Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di prevenzione e sicurezza, di generatori di vapore marcati CE come insiemi e inseriti in un impianto. In applicazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell Art. 19 del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n 93 ed in attesa delle relative Specifiche tecniche sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi, di cui all'art. 3 del citato Decreto applicativo medesimo, si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui in oggetto relativi alla installazione, in un impianto, di generatori di vapore saturo o surriscaldato (a fuoco diretto e non) e generatori di acqua surriscaldata con camera di vapore, costituiti da più attrezzature a pressione, ivi compresi gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione.

19 LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.5/05 OGGETTO: Accertamenti della rispondenza, alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza, di generatori di vapore marcati CE come attrezzature a pressione ed assemblati dall'utilizzatore sul luogo di impianto in regime di normativa nazionale. In applicazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell Art. 19 del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n 93, ed in attesa delle relative Specifiche tecniche sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi, di cui all'art. 3 del Decreto applicativo medesimo,, si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui in oggetto relativi a generatori di vapore saturo o surriscaldato (a fuoco diretto e non) e generatori di acqua surriscaldata con camera di vapore, costituiti da più attrezzature a pressione, ivi compresi gli accessori di sicurezza, e da accessori a pressione, assemblati dall'utilizzatore sul luogo di impianto.

20 LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.6/05 Oggetto: Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di prevenzione e sicurezza, di attrezzature a pressione marcate CE inserite in impianti termici per la produzione di acqua surriscaldata ed assemblate dall'utilizzatore sul luogo di impianto in regime di normativa nazionale. Le presenti disposizioni si applicano, in attesa delle Specifiche tecniche sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell'art. 19 del D. Lgs. 25/2/2000 n. 93, alle attrezzature a pressione marcate CE nonché ai recipienti a pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall ISPESL secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 93/2000, ed ai recipienti per liquidi e alle tubazioni in esercizio facenti parte degli impianti termici in oggetto e non certificati secondo il D.L. 25/2/2000 n. 93, rientranti nel campo di applicazione dell art. 16 del citato Decreto applicativo dell art. 19 del D.L. 93/2000, inseriti in impianti termici ad acqua surriscaldata assemblati dall'utilizzatore con temperatura dell'acqua superiore alla temperatura di ebollizione a pressione atmosferica.

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