PER LA DIFESA E L ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

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COMUNE di ADRIA (Provincia di Rovigo) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA E L ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO 1

ART. 1 FINALITA Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica. ART. 2 DEFINIZIONE Ai fini dell applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni: Per fossi e canali si intendono tutti i corsi d acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti sul nel Territorio del Comune Adria, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque. Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso). Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante. Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall Organo C.le competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.- ART. 3 UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, dei scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private. Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il Regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente e il regolamento Comunale di Polizia Rurale). E vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere, così come definito dagli artt. 132 e segg. del R.D. 08.05.1904 n. 368 e dagli artt. 14 e segg. del Regolamento per la gestione e conservazione delle opere di bonifica del Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco e del Consorzio di Bonifica Padana Polesana. Tutte le essenze arboree che all entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale ( D.Lgs 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni). 2

ART. 4 PULIZIA DI FOSSI E SCOLI E fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenute costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. I fossi e canali presenti lungo le strade private, all interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile. Il Comune riterrà comunque obbligati in solido, il proprietario e l utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuari,ecc.). I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati. Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di utilità pubblica, il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all esecuzione delle opere d intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano dei fondi serventi interposti tra i fossi di utilità pubblica ed i fondi serviti; con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a carico dei privati: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di pubblica utilità. La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato. Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell interessato nelle forme previste dalle vigenti norme. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà al termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenute che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra. Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell ambito del Territorio C.le a quelli segnalati dall Amministrazione Comunale di Adria come più urgenti. ART. 5 DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI Nell esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 ( metri due ) dal ciglio del fosso così come 3

previsto dall art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale in modo da evitare l ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso. ART. 6 COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA. I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta le dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi: a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso; b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie; c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa; d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi(es. tombinamento); e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione. Non possono essere riservate nei fossi, senza la preventiva depurazione e senza l autorizzazione espressa degli enti competenti, acque reflue di qualsiasi origine (civile, produttività, agricola ). Gli scarichi esistenti privi delle caratteristiche sopra descritte dovranno essere eliminati nel rispetto delle norme vigenti. ART. 7 TOMBINAMENTI IN ZONA AGRICOLA I tombinamenti in zona agricola, di norma, sono vietati. In particolari situazioni, possono essere consentiti tombinamenti di tratti limitati di scolo a condizione del recupero del volume complessivo sottratto e, nel caso di aree a particolare rischio idraulico, dell aumento di volumetria rispetto lo stato di fatto. I nuovi manufatti dovranno essere realizzati mediante l impiego di elementi scatolari e/o circolari in calcestruzzo armato idonei ai carichi stradali di prima categoria, di sezione idraulica pari almeno a quella originaria del corso d acqua tombinato, con giunto a bicchiere dotato di apposita guarnizione di tenuta e di rivestimento esterno con geotessuto o con getto di calcestruzzo. 4

E ammesso anche l utilizzo di tubazioni in P.V.C. rigido classe SN8 conformi alle norme UNI-EN 1401, dotate di guarnizioni di tenuta in neoprene, di sezione idraulica pari almeno a quella originaria del corso d acqua tombinato e con ricoprimento idoneo ai carichi stradali di prima categoria. I nuovi manufatti dovranno essere posati ad una quota di scorrimento e con una pendenza longitudinale compatibile con il regime idraulico del corso d acqua interessato. I pozzetti d ispezione in c.a. dovranno essere previsti almeno uno ogni 10 metri di condotta, idonei ai carichi stradali di prima categoria, dotati di idonei giunti per il collegamento a tenuta delle tubazioni e provvisti di passo d uomo di luce netta cm. 60x60 oppure 60 cm con chiusino in ghisa sferoidale. Le sponde a monte e a valle del tombinamento dovranno essere rivestite con roccia calcarea di adeguata pezzatura al fine di evitare fenomeni erosivi. Gli interventi sono in ogni caso subordinati al rilascio di autorizzazione e/o concessione da parte del Comune di Adria, previo nulla-osta dell Ente proprietario del tratto stradale interessato e del Consorzio di Bonifica competente. ART. 8 PONTI E ACCESSI E ammessa la realizzazione di ponticelli ed accessi ai fondi agricoli, alle abitazioni o alle attività produttive a condizione che i nuovi manufatti siano realizzati a luce netta con la quota di sottotrave dell impalcato pari alla quota del piano di campagna o del ciglio dell argine, ove esistente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque oppure mediante l utilizzo di elementi scatolari in calcestruzzo armato idonei ai carichi stradali di prima categoria, di sezione idraulica pari almeno a quella originaria del corso d acqua tombinato, con giunto a bicchiere dotato di apposita guarnizione di tenuta e di rivestimento esterno con geotessuto o con getto di calcestruzzo. Le sponde a monte, a valle e al di sotto del nuovo manufatto dovranno essere rivestite con roccia calcarea di adeguata pezzatura al fine di evitare fenomeni erosivi. ART. 9 LIMITAZIONE DELL IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO Per le aree oggetto di trasformazione urbanistica e, in generale, in caso di interventi che comportino una modifica dell uso del suolo con conseguente variazione della permeabilità superficiale è fatto obbligo l osservanza delle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui alla D.G.R.V. n. 1841 in data 19.06.2007 e l adozione delle seguenti prescrizioni progettuali: - applicazione del principio di invarianza idraulica mediante la creazione di volumi d invaso determinati con il metodo razionale, nell ipotesi di curve di possibilità pluviometrica del territorio comunale con un tempo di ritorno pari ad almeno 50 anni; - massima portata allo scarico pari a 5 litri/secondo per ettaro di superficie urbanizzata e/o lottizzata; - nella sezione terminale della rete per acque meteoriche dovrà essere posizionato un manufatto limitatore di portata. Il manufatto di controllo sarà costituito da un pozzetto dotato di una soglia di sbarramento con luce di fondo di sezione adeguata per il passaggio della massima portata consentita, pari a 5 litri/sec per ettaro, ed eventuale griglia. La soglia di sfioro sarà dimensionata in modo da smaltire la massima portata 5

defluibile. Il pozzetto sarà dotato di piastra di copertura e chiusino di ispezione in ghisa sferoidale; - la rete dovrà essere collaudata alla pressione interna di 0.5 bar e risultare a perfetta tenuta idraulica. Al fine dell incremento dei volumi d invaso, sono ammessi i risezionamenti e gli allargamenti di canali consorziali esistenti con oneri a carico della ditta urbanizzante, previo nulla osta del Consorzio di Bonifica competente per territorio, oltre che la realizzazione di vasche in terra opportunamente sagomate con franco minimo pari a 30 cm. ART. 10 DIFESA DELLE SPONDE E VEGETAZIONE RIPARIA Per gli interventi di difesa delle sponde si prescrive l impiego dei metodi dell ingegneria naturalistica, oltre che la salvaguardia della vegetazione riparia esistente. ART. 11 VINCOLO IDRAULICO RAMO INTERNO CANALBIANCO Nel ramo interno del Canalbianco è fatto divieto l aumento delle portate in ingresso degli scarichi esistenti, oltre al divieto assoluto della realizzazione di nuovi scarichi di acque meteoriche. ART. 12 SANZIONI Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti. Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative dal 25,00 sino ad 500,00. Per l accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24.11.1981, n, 689 nonché l art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n, 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.- In relazione a ciò, è determinata in 50,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito. In caso di recidiva l importo determinato sarà raddoppiato. Con ordinanza ingiunzione il Comune di Adria, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell opera e dell interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni. Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dalla Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l esecuzione d ufficio. 6

Le spese per l esecuzione d Ufficio, calcolate dagli organi tecnici comunali, saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza. ART. 13 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento. Immediatamente dopo l entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al FalWeb del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici. Il presente regolamento, dopo l entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a: Regione del Veneto Servizio Protezione Civile Prefettura di Rovigo; Corpo Forestale dello Stato; Provincia di Rovigo Protezione Civile e Difesa del Suolo Polizia Provinciale; Comune di Adria - Comando di Polizia Municipale - Settore Lavori Pubblici - Settore Territorio - Servizio Attività Legali e Contenzioso - Gruppo Comunale di Protezione Civile Stazione Carabinieri di Adria; Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco; Consorzio di Bonifica Padana Polesana Associazione Agricoltori della Provincia di Rovigo Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo Enti gestori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature) ART. 14 ENTRATA IN VIGORE Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore, ai sensi dell art. 61 dello Statuto comunale, il giorno successivo all esecutività del provvedimento di adozione. Gli interventi strutturali obbligatori di cui all art. 3 comma 4; art. 6 comma 1, devono essere attuati, se occorrenti, entro 1 anno dall entrata in vigore del presente Regolamento. 7

R.D. n. 368 in data 08.05.1904; R.D. n. 523 in data 25.07.1904; Legge Regionale n. 3 in data 13.01.1976; NORME DI RIFERIMENTO Delibera Giunta Regionale Veneto n. 1841 in data 19.06.2007; Nuovo Codice della Strada, di cui al DPR 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione; Codice Civile ( art. 892 e seguenti ); Art. 632 del Codice Penale; Art. 50 comma 5 del Dlgs 18/08/2000, n.267; 8

I N D I C E Art. 1 FINALITA pag. 1 Art. 2 DEFINIZIONE pag. 1 Art. 3 UBICAZONE DI SIEPI, ALBERATURE ecc. pag. 1 Art. 4 PULIZIA DI FOSSI E SCOLI pag. 2 Art. 5 DISTANZE DI LAVORZAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI pag. 2 Art. 6 COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA pag 3 Art. 7 TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA pag. 3 Art. 8 PONTI E ACCESSI pag. 4 Art. 9 LIMITAZIONE DELL IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO pag. 4 Art. 10 DIFESA DALLE SPONDE E VEGETAZIONE RIPARIA pag. 5 Art. 11 VINCOLO IDRAULICO RAMO INTERNO CANALBIANCO pag. 5 Art. 12 SANZIONI pag. 5 Art. 13 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO pag. 6 Art. 14 ENTRATA IN VIGORE pag. 6 NORME DI RIFERIMENTO pag. 7 9