(GU n. 57 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

AREA RISORSE E SISTEMI

La contabilità economico-patrimoniale negli atenei

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n (GU n.279 del Suppl. Ordinario n. 81)

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2012

Vigente al:

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 (1).

Elementi di dettaglio

La riforma della contabilità nelle università la legge n. 240/2010-Dlgs 18/2012 Il bilancio unico: aspetti teorici e tecnici

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

COEP e COAN UNIVERSITA STATALI: D.I. BILANCIO CONSOLIDATO. A cura di Marco Magrini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica


EMANA il seguente regolamento :

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI. ai sensi del DM 21 del 16 gennaio 2014

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del )

Vigente al:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n (GU n.166 del )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43. (GU n.102 del )

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Registro dei revisori contabili: competenze dell'ordine dei dottori commercialisti Decreto legislativo n. 28, G.U

QUALE CONTABILITA PUBBLICA ASSEMBLEA CODAU 16 APRILE CATANIA


dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95. (GU n.185 del )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CORSO FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto legislativo del 03/07/2017 n

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49

Legge 12 luglio 2006, n. 228

78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2012, n. 252

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO PER

Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

Art. 1. Relazione sulla gestione

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dal 13 gennaio per l accesso alle forze armate non si guarderà più alla statura. Previsti nuovi parametri fisici

Decreto Legislativo del Governo n 66 del 25/02/2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

Atti Parlamentari XVIII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n (GU n.272 del )

Servizio del Bilancio Direttore... tel...

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO

NORMATIVA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004)

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 (2) (3) (4).

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 (in GU 15 febbraio 2008, n. 39)

Transcript:

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18 Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0033) Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2012 (GU n. 57 del 8-3-2012 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'articolo 6; Visto l'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 3; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a); Visto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Contabilità economico-patrimoniale nelle università 1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economicopatrimoniale e analitica. 2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo; b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione; d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria. 4. Le università si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione. Art. 2 Principi contabili e schemi di bilancio 1. Le università per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche. Art. 3 Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio 1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2

Art. 4 Classificazione della spesa per missioni e programmi legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. 2. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. 3. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili. Art. 5 Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria. 2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. 3. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio. 4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria. 5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalità e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui ai commi 1 e 4. 6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. 7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati: 3

a) per le università statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per le università non statali: sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Art. 6 Bilancio consolidato legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. L'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci; d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. 3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2. Art. 7 Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, adotta i decreti di cui agli articoli 2, 4, comma 4, e 6, comma 3. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 2. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 11, comma 3, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore. 3. Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1 gennaio 2014. 4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina una quota agli atenei che adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1 gennaio 2013. Tale quota è definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università. 4

Art. 8 Obblighi di trasparenza legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), con le modalità e le procedure informatizzate definite dal Ministero. 3. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le università in contabilità finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle università. Art. 9 Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata, con mandato triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilità economicopatrimoniale delle università. 2. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al presente decreto, nonché per il monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri, seminari di studio. 3. La Commissione può procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. 4. La Commissione è composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane e da esperti del settore. Art. 10 Contabilità finanziaria nella fase transitoria 1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università in contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità di cui all'articolo 4. 2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5

3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2. Art. 11 Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.". 3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente: "7. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.". 4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "finanziaria" è sostituita dalla seguente: "gestionale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino 6