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10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/211 Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Regolamento n. 46 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi Comprendente tutto il testo valido fino a: supplemento 4 alla serie di modifiche 02 data di entrata in vigore: 22 luglio 2009 rettifica 1 del supplemento 4 data di entrata in vigore: 11 novembre 2009 INDICE REGOLAMENTO 1. Campo di applicazione I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 2. Definizioni 3. Domanda di omologazione 4. Marcature 5. Omologazione 6. Prescrizioni 6.1. Specchi 6.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi 7. Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell omologazione 8. Conformità della produzione 9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 10. Cessazione definitiva della produzione 11. Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi II. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 12. Definizioni 13. Domanda di omologazione 14. Omologazione 15. Prescrizioni 16. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell omologazione 17. Conformità della produzione 18. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 19. Cessazione definitiva della produzione 20. Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi 21. Disposizioni transitorie

L 177/212 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 ALLEGATI Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 10 Modello di scheda informativa relativa all omologazione per tipo di un dispositivo per la visione indiretta Modello di scheda informativa relativa all omologazione per tipo di un veicolo per quanto concerne l installazione di dispositivi per la visione indiretta Notifica riguardante il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta in conformità al regolamento n. 46 Notifica riguardante il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta, in conformità al regolamento n. 46 Esempio di un marchio di omologazione destinato a un dispositivo per la visione indiretta Metodo di prova per determinare il fattore di riflessione Metodo per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente di uno specchio Metodo per la determinazione del punto «H» e l angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere degli autoveicoli Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 (riservato) Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» Calcolo della distanza di rilevamento Sistema di riferimento tridimensionale Dati di riferimento relativi ai posti a sedere 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica: a) ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, elencati alla tabella di cui al paragrafo 15.2.1.1.1, destinati a veicoli appartenenti alle categorie M ed N ( 1 ) e ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, di cui ai paragrafi 15.2.1.1.3 e 15.2.1.1.4 destinati a veicoli appartenenti alla categoria L ( 1 ), la cui carrozzeria comprenda almeno parzialmente il conducente; b) all installazione di dispositivi per la visione indiretta su veicoli appartenenti alle categorie M ed N e su veicoli appartenenti alla categoria L ( 1 ) la cui carrozzeria comprenda almeno parzialmente il conducente. I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 2.1. «Dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di presentare al conducente informazioni sul campo di visibilità indiretta. 2.1.1. «Specchio» indica un dispositivo, diverso da dispositivi quali il periscopio, destinato a consentire una buona visione dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al paragrafo 15.2.4. 2.1.1.1. «Specchio interno» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1, destinato a essere installato all interno dell abitacolo di un veicolo. ( 1 ) Come definiti nell allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/ 78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/213 2.1.1.2. «Specchio esterno» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1, destinato a essere montato sulla superficie esterna di un veicolo. 2.1.1.3. «Specchio di sorveglianza» indica uno specchio diverso da quelli definiti al paragrafo 2.1.1, che può essere installato all interno o all esterno del veicolo per dare campi di visibilità diversi da quelli specificati al paragrafo 15.2.4. 2.1.1.4. «Sistema di aiuto alla la visibilità» indica un sistema che permette al conducente di individuare e/o vedere oggetti nella zona adiacente al veicolo. 2.1.1.5. «r» indica la media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell allegato 7. 2.1.1.6. «Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (r i )» indica i valori, ottenuti con l apparecchiatura definita nell allegato 7, misurati sull arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, come definito al paragrafo 6.1.2.1.2.1 e sull arco perpendicolare a detto segmento. 2.1.1.7. «Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (r p )» indica la media aritmetica dei raggi di curvatura principali r i e r i e cioè: r p = r i +r i 2 2.1.1.8. «Superficie sferica» indica una superficie che ha un raggio costante e uguale in tutte le direzioni. 2.1.1.9. «Superficie asferica» indica una superficie che ha un raggio costante solo su un piano. 2.1.1.10. «Specchio asferico» indica uno specchio composto da una parte sferica e di una asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica a quella asferica deve essere opportunamente contrassegnato. La curvatura dell asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica avente: in cui: R: raggio nominale nella parte sferica y=r (R 2 x 2 ) + k(x a) 3 k: costante relativa alla variazione di curvatura a: costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica. 2.1.1.11. «Centro della superficie riflettente» indica il centro dell area visibile della superficie riflettente. 2.1.1.12. «Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio» indica il raggio «c» dell arco di circonferenza che più si approssima alla forma arrotondata della parte considerata. 2.1.1.13. «Categoria di specchi» indica l insieme dei dispositivi che hanno una o più caratteristiche o funzioni in comune. Esse sono così classificate: classe I: «specchio retrovisore interno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.1, classi II e III: «specchio retrovisore esterno principale»: dà i campi di visibilità definiti ai paragrafi 15.2.4.2 e 15.2.4.3, classe IV: «specchio grandangolo esterno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.4, classe V: «specchio di accostamento esterno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.5,

L 177/214 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 classe VI: «specchio frontale»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.6, classe VII: specchi destinati ai veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria. 2.1.2. «Dispositivo a telecamera e monitor per la visione indiretta» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1 in cui il campo di visibilità è ottenuto con una combinazione di telecamera e monitor, definiti rispettivamente ai paragrafi 2.1.2.1 e 2.1.2.2. 2.1.2.1. «Telecamera» indica un dispositivo che raccoglie un immagine del mondo esterno e la converte poi in un segnale (come un segnale video). 2.1.2.2. «Monitor» indica un dispositivo che trasforma un segnale video in immagini percepibili visivamente. 2.1.2.3. «Rilevamento» indica la capacità di distinguere, a una certa distanza, un immagine dal suo sfondo/da elementi attigui. 2.1.2.4. «Contrasto di luminanza» indica la relazione tra la luminosità di un oggetto e quella del suo sfondo immediato/elementi attigui, che permette di distinguere l oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui. 2.1.2.5. «Risoluzione» indica il dettaglio più piccolo che sia possibile distinguere con un sistema di percezione, percepito cioè come a sé stante separato dall insieme. La risoluzione dell occhio umano è detta «acutezza visiva». 2.1.2.6. «Oggetto critico» indica un oggetto circolare con diametro D 0 = 0,8 m( 2 ). 2.1.2.7. «Percezione critica» indica il livello di percezione che l occhio umano è normalmente in grado di raggiungere in varie condizioni. In condizioni di traffico, il valore limite di una percezione critica è di 8 minuti di arco dell angolo visuale. 2.1.2.8. «Campo di visibilità» indica la sezione dello spazio tridimensionale che è controllata con l ausilio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo indicazione contraria, ciò si fonda sulla visione a livello del suolo offerta da uno o più dispositivi che non siano specchi e può essere limitato dalla pertinente distanza di rilevazione che corrisponde all oggetto critico. 2.1.2.9. «Distanza di rilevamento» indica la distanza misurata a livello del suolo tra il punto di riferimento per la visione e il punto estremo al quale un oggetto critico può appena essere percepito (valore limite per la percezione critica). 2.1.2.10. «Campo visivo critico» indica l area in cui un oggetto critico va rilevato da un dispositivo per la visione indiretta, definita da un angolo e da una o più distanze di rilevamento. 2.1.2.11. «Punto di riferimento per la visione» indica il punto collegato al veicolo cui si riferisce il campo visivo prescritto. Si tratta della proiezione al suolo dell intersezione di un piano verticale, passante per i punti oculari del conducente, con un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, situato 20 cm all esterno del veicolo stesso. 2.1.2.12. «Spettro visivo» indica una luce la cui lunghezza d onda è compresa entro i limiti di percezione dell occhio umano: 380-780 nm. 2.1.2.13. «Dispositivo di sorveglianza a telecamera e monitor o registrazione» è un dispositivo composto da una telecamera e da un monitor o da un impianto di registrazione, diverso dal dispositivo a telecamera e monitor di cui al paragrafo 2.1.2, che può essere installato all interno o all esterno del veicolo per coprire campi di visibilità diversi da quelli di cui al paragrafo 15.2.4 o per costituire un sistema di sicurezza nel o intorno al veicolo. ( 2 ) I sistemi per la visione indiretta sono concepiti per rilevare degli utenti della strada. La possibilità di rilevare un utente della strada dipende dalla posizione e velocità (anche potenziale) di quest ultimo. Le dimensioni di un pedone/ciclista/conducente di ciclomotore aumentano in misura grosso modo proporzionale alla loro velocità. Ai fini del loro rilevamento, il conducente di un ciclomotore (D = 0,8 m) a 40 m di distanza ha le stesse dimensioni di un pedone (D = 0,5 m) a 25 m di distanza. Tenendo conto delle velocità, è opportuno scegliere il conducente del ciclomotore come criterio per le dimensioni di rilevamento; per questa ragione, al fine di determinare la capacità di rilevamento si userà un oggetto di dimensione pari a 0,8 m.

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/215 2.1.3. «Altri dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi definiti al punto 2.1 nei quali il campo di visibilità non è ottenuto con un dispositivo per la visione indiretta come uno specchio o uno a telecamera e monitor. 2.1.4. «Tipo di dispositivo per la visione indiretta» indica dispositivi che non differiscono tra loro per caratteristiche essenziali come quelle che seguono: concezione del dispositivo compreso l eventuale fissaggio alla carrozzeria, nel caso degli specchi: la categoria, la forma, le dimensioni e il raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio, nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor: la distanza di rilevamento e l ampiezza della visione. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 3.1. La domanda di omologazione relativa a un tipo di dispositivo per la visione indiretta va presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. 3.2. Un modello di scheda informativa si trova all allegato 1. 3.3. Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta la domanda va corredata da quanto segue: 3.3.1. specchi: 4 campioni, di cui 3 destinati a essere usati nelle prove e 1 destinato a essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio ha facoltà di richiedere ulteriori esemplari. 3.3.2. altri dispositivi per la visione indiretta: 1 campione di tutte le componenti. 4. MARCATURE 4.1. I campioni di dispositivi per la visione indiretta presentati per l omologazione dovranno recare il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore; Quest ultimo deve essere chiaramente leggibile e indelebile. 4.2. Ogni dispositivo disporrà di spazio sufficiente a ospitare il marchio di omologazione che dovrà essere leggibile una volta che il dispositivo sia montato sul veicolo; tale spazio deve essere evidenziato dai disegni di cui all allegato 1. 5. OMOLOGAZIONE 5.1. Se i campioni presentati per l omologazione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente regolamento, l omologazione per il tipo pertinente di dispositivo per la visione indiretta deve essere rilasciata. 5.2. A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti rettifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere assegnato dalla stessa Parte contraente a un altro tipo di dispositivo per la visione indiretta. 5.3. Il rilascio, il rifiuto, l estensione o la revoca dell omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento saranno comunicati alle Parti dell accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello che figura all allegato 3 del presente regolamento.

L 177/216 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 5.4. Oltre alle marcature prescritte al paragrafo 4.1, ciascun dispositivo per la visione indiretta conforme ad un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, in maniera ben visibile nello spazio menzionato al paragrafo 4.2, un marchio internazionale di omologazione composto da: 5.4.1. un cerchio all interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l omologazione ( 3 ); 5.4.2. un numero di omologazione; 5.4.3. un simbolo aggiuntivo (che sarà I, II, III, IV, V, VI o VII), che specifichi la classe del tipo di specchio, o dal simbolo S per dispositivi di visione indiretta diversi dagli specchi. Il simbolo aggiuntivo è posto in prossimità del cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E». 5.5. Il marchio d omologazione e il simbolo aggiuntivo saranno chiaramente leggibili e indelebili. 5.6. L allegato 5 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi. 6. PRESCRIZIONI 6.1. SPECCHI 6.1.1. CARATTERISTICHE GENERALI 6.1.1.1. Tutti gli specchi devono essere regolabili. 6.1.1.2. Il bordo della superficie riflettente deve essere compreso in un alloggiamento protettivo (coppa, ecc.) che in ogni punto del suo perimetro e in ogni direzione deve avere un valore «c» pari o superiore a 2,5 mm. Se la superficie riflettente sporge dall alloggiamento, il raggio di curvatura «c», sul bordo sporgente, deve essere pari o superiore a 2,5 mm e la superficie riflettente deve poter rientrare nell alloggiamento esercitando una forza di 50 N, sul punto che più sporge da esso, in direzione orizzontale approssimativamente parallela al piano longitudinale mediano del veicolo. 6.1.1.3. Se lo specchio è montato su una superficie piana, tutte le sue parti, anche quelle che dopo le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2, restano unite al supporto, che in condizioni statiche sono potenzialmente in contatto con una sfera di 165 mm di diametro (specchi interni) o di 100 mm (specchi esterni), devono avere un raggio di curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm, in tutte le posizioni di regolazione del dispositivo. 6.1.1.4. I bordi dei fori o delle rientranze di fissaggio il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm non sono sottoposti alla prescrizione del paragrafo 6.1.1.3, purché siano smussati. ( 3 ) 1. Germania, 2. Francia, 3. Italia, 4. Paesi Bassi, 5. Svezia, 6. Belgio, 7. Ungheria, 8. Repubblica ceca, 9. Spagna, 10. Serbia, 11. Regno Unito, 12. Austria, 13. Lussemburgo, 14. Svizzera, 15 (non assegnato), 16. Norvegia, 17. Finlandia, 18. Danimarca, 19. Romania, 20. Polonia, 21. Portogallo, 22. Federazione russa, 23. Grecia, 24. Irlanda, 25. Croazia, 26. Slovenia, 27. Slovacchia, 28. Bielorussia, 29. Estonia, 30 (non assegnato), 31. Bosnia Erzegovina, 32. Lettonia, 33 (non assegnato), 34. Bulgaria, 35 (non assegnato), 36. Lituania, 37. Turchia, 38 (non assegnato), 39. Azerbaigian, 40. Ex repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42. Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo UNECE), 43. Giappone, 44 (non assegnato), 45. Australia, 46. Ucraina, 47. Sudafrica, 48. Nuova Zelanda, 49. Cipro, 50. Malta e 51. Repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l ordine cronologico di ratifica dell accordo sull adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e sulle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/217 6.1.1.5. Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in maniera che un cilindro con raggio di 70 mm (50 mm, nei veicoli appartenenti alla categoria L), che abbia come asse l asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono il cedimento dello specchio nella direzione d urto, intersechi almeno in parte la superficie a cui è fissato il dispositivo. 6.1.1.6. Le parti degli specchi esterni di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 fatte di materiali di durezza Shore A pari o inferiore a 60, sono esenti dalle prescrizioni corrispondenti. 6.1.1.7. Per le parti degli specchi interni fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 si applicano al solo supporto. 6.1.2. CARATTERISTICHE PARTICOLARI 6.1.2.1. DIMENSIONI 6.1.2.1.1. Retrovisori interni (classe I) La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l altro pari ad «a», in cui: ed «r» è il raggio di curvatura. a = 150 mm 6.1.2.1.2. Retrovisori esterni principali (classi II e III) 1 1+ 1 000 r 6.1.2.1.2.1. La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere: un rettangolo alto 40 mm e la cui base, misurata in millimetri, è pari ad «a», un segmento parallelo all altezza del rettangolo, la cui lunghezza, espressa in millimetri, è pari a «b». 6.1.2.1.2.2. I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente: Classe del retrovisore a (mm) b (mm) 170 II 1+ 1 000 200 r 130 III 1+ 1 000 70 r 6.1.2.1.3. Specchi esterni «grandangolari» (classe IV) Il contorno della superficie riflettente deve avere forma semplice e dimensioni tali da ottenere, abbinando eventualmente uno specchio esterno della classe II, il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.4. 6.1.2.1.4. Specchi esterni «d accostamento» (classe V) Il contorno della superficie riflettente deve essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5. 6.1.2.1.5. Specchi frontali (classe VI) Il contorno della superficie riflettente deve essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.6.

L 177/218 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 6.1.2.1.6. Specchi per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria (classe VII) 6.1.2.1.6.1. Specchi esterni «principali» (classe VII) Le dimensioni minime della superficie riflettente devono essere tali che: a) la sua superificie non sia inferiore a 6 900 mm 2 ; b) il diametro degli specchi circolari non sia inferiore a 94 mm; c) se gli specchi retrovisori non sono circolari, le loro dimensioni devono permettere di iscrivere un cerchio del diametro di 78 mm sulla superficie riflettente. Le dimensioni massime della superficie riflettente devono essere tali che: a) il diametro di un retrovisore non sia superiore a 150 mm; b) la superficie riflettente di un retrovisore non circolare possa essere contenuta in un rettangolo di 120 mm 200 mm. 6.1.2.2. Superficie riflettente e coefficienti di riflessione 6.1.2.2.1. La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono essere muniti anche di una parte asferica, purché lo specchio principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità indiretta. 6.1.2.2.2. Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi 6.1.2.2.2.1. La differenza tra r i o r i, ed r p in ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r. 6.1.2.2.2.2. La differenza tra ciascun raggio di curvatura (r p1, r p2, e r p3 ) e r non deve superare 0,15 r. 6.1.2.2.2.3. Quando r è pari o superiore a 3 000 mm, il valore di 0,15 r di cui ai paragrafi 6.1.2.2.2.1 e 6.1.2.2.2.2 è sostituito da 0,25 r. 6.1.2.2.3. Prescrizioni per le parti asferiche degli specchi 6.1.2.2.3.1. Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente. Ciò presuppone normalmente una larghezza minima è di 30 mm in punto determinato. 6.1.2.2.3.2. Il raggio di curvatura r i della parte asferica deve essere di almeno 150 mm. 6.1.2.2.4. Il valore di r degli specchi sferici non deve essere inferiore a: 6.1.2.2.4.1. 1 200 mm per i retrovisori interni (classe I); 6.1.2.2.4.2. 1 200 mm per i retrovisori esterni principali (classi II e III); 6.1.2.2.4.3. 300 mm per gli specchi esterni «grandangolari» (classe IV) e «d accostamento» (classe V); 6.1.2.2.4.4. 200 mm per gli specchi frontali (classe VI). 6.1.2.2.4.5. 1 000 mm, o più di 1 500 mm, nel caso di specchi appartenenti alla classe VII.

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/219 6.1.2.2.5. Il valore del coefficiente di riflessione normale, determinato con il metodo descritto nell allegato 6, non deve essere inferiore al 40 %. Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore al 4 %. 6.1.2.2.6. La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche prescritte al paragrafo 6.1.2.2.5, anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni d impiego. 6.1.3. Prove 6.1.3.1. Gli specchi appartenenti alle classi da I a VI e alla classe VII (muniti di sistemi di applicazione identici a quelli appartenenti alla classe III) vanno sottoposti alle prove di cui al paragrafo 6.1.3.2.1 e 6.1.3.2.2. Gli specchi appartenenti alla classe VII muniti di braccio vanno sottoposti alle prove di cui al paragrafo 6.1.3.2.3. 6.1.3.1.1. Le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2 non sono necessarie per specchi esterni nessuna parte dei quali si trovi a meno di 2 m dal suolo, in qualunque posizione regolabile, con il veicolo gravato da un carico pari alla massa massima tecnicamente ammissibile. Questa deroga si applica anche agli elementi di fissaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, giunti snodati, ecc.), situati a meno di 2 m dal suolo e non sporgenti rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo misurata sul piano trasversale che passa per gli elementi di fissaggio più bassi degli specchi o per qualsiasi altro punto davanti a tale piano se quest ultima configurazione dà una larghezza fuori tutto maggiore. In questo caso, allegare una descrizione che precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di fissaggio al veicolo sia conforme a quanto detto sopra. Quando viene applicata questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile dal simbolo 6.1.3.2. Prova d urto Δ 2m che deve essere indicato anche sulla scheda di omologazione. Le prove di cui al presente paragrafo non vengono eseguite per i dispositivi incorporati nella carrozzeria del veicolo aventi una superficie anteriore inclinata con un angolazione massima, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, di 45 oppure per i dispositivi che non sporgono più di 100 mm dalla zona adiacente della carrozzeria misurati secondo il regolamento n. 26. 6.1.3.2.1. Descrizione del dispositivo di prova 6.1.3.2.1.1. Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano contenente la traiettoria di oscillazione del pendolo. Il pendolo porta all estremità un martello costituito da una sfera rigida del diametro di 165 ± 1 mm con un rivestimento in gomma spesso di 5 mm di durezza Shore A 50. Un apposito dispositivo consente di individuare l angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di oscillazione. Un supporto solidale con il telaio del pendolo servirà a fissare dei campioni nelle condizioni d urto di cui al paragrafo 6.1.3.2.2.6. La figura 1 (cfr. sotto) indica le dimensioni (in mm) del dispositivo di prova e le sue caratteristiche specifiche:

L 177/220 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 Figura 1 6.1.3.2.1.2. Il centro di percussione del pendolo si considera coincidente con il centro della sfera che costituisce il martello. La sua distanza «l» dall asse di oscillazione nel relativo piano è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è m o = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra «m o», la massa totale «m» del pendolo e la distanza «d» esistente tra il baricentro del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dalla formula: m o =m d 1 6.1.3.2.2. Descrizione della prova 6.1.3.2.2.1. Lo specchio viene fissato al supporto col procedimento raccomandato dal costruttore del dispositivo o eventualmente da quello del veicolo. 6.1.3.2.2.2. Posizionamento dello specchio per la prova 6.1.3.2.2.2.1. Gli specchi vanno posizionati sul dispositivo per la prova d urto con il pendolo in modo che gli assi, che sono orizzontali e verticali quando lo specchio è montato su un veicolo in base alle istruzioni di montaggio del richiedente, siano nella stessa posizione. 6.1.3.2.2.2.2. Se uno specchio è regolabile rispetto alla base, la prova va effettuata nella posizione più sfavorevole agli effetti del suo funzionamento, nei limiti di regolazione indicati dal richiedente. 6.1.3.2.2.2.3. Se munito di un dispositivo che ne regola la distanza dalla base, lo specchio va posizionato alla minor distanza possibile tra alloggiamento e base. 6.1.3.2.2.2.4. Se mobile nel suo alloggiamento, la superficie riflettente va regolata in modo che il suo angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all alloggiamento stesso. 6.1.3.2.2.3. Esclusa la prova 2 per gli specchi interni (cfr. paragrafo 6.1.3.2.2.6.1), se il pendolo è in posizione verticale, i piani orizzontale e longitudinale verticale passanti per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente, quale definito al paragrafo 2.1.1.11. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo è parallela al piano mediano longitudinale del veicolo.

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/221 6.1.3.2.2.4. Se, nelle condizioni di regolazione di cui ai paragrafi 6.1.3.2.2.1 e 6.1.3.2.2.2 parti dello specchio limitano la corsa di ritorno del martello, il punto d impatto va spostato in direzione perpendicolare rispetto all asse di rotazione o di snodo considerato. Lo spostamento non deve essere superiore a quanto rigorosamente necessario all esecuzione della prova; e deve essere limitato in modo che: la sfera che delimita il martello rimanga almeno tangente al cilindro definito al paragrafo 6.1.1.5, oppure il punto di contatto con il martello avvenga a una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente. 6.1.3.2.2.5. La prova consiste nel far cadere il martello dall altezza corrispondente a un angolo di 60 del pendolo con la verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale. 6.1.3.2.2.6. Gli specchi vengono colpiti nelle varie condizioni descritte qui di seguito: 6.1.3.2.2.6.1. Specchi interni Prova 1: Il punto d impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente. Prova 2: il punto d impatto si trova sul bordo dell alloggiamento: la direzione d impatto deve formare un angolo di 45 con il piano della superficie riflettente; il punto d impatto deve situarsi sul piano orizzontale passante per il centro di tale superficie. L impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente. 6.1.3.2.2.6.2. Specchi esterni Prova 1: il punto d impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o 6.1.3.2.2.4. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente. Prova 2: il punto d impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o 6.1.3.2.2.4. il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente. Se retrovisori della classe II o III sono fissati sullo stesso braccio cui sono fissati retrovisori della classe IV, le prove vanno effettuate sullo specchio inferiore. Il servizio tecnico incaricato delle prove può tuttavia ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore se questo è situato a meno di 2 m dal suolo. 6.1.3.2.3. Prova di flessione sulla custodia fissata al braccio (classe VII) 6.1.3.2.3.1. Descrizione della prova Porre la custodia orizzontalmente in un dispositivo, in modo da bloccare solidamente gli elementi di regolazione del supporto di fissaggio. Nella direzione della dimensione maggiore della custodia, immobilizzare l estremità più vicina al punto di attacco sull elemento di regolazione del supporto con un arresto rigido, largo 15 mm, che copra tutta la larghezza della custodia All altra estremità, porre sopra la custodia un arresto identico a quello descritto per applicare il carico di prova previsto (figura 2). È consentito bloccare l estremità della custodia opposta a quella su cui si è esercitato lo sforzo invece di tenerla in posizione come illustrato nella figura 2.

L 177/222 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 Figura 2 Esempio di dispositivo per la prova di flessione dei retrovisori 6.1.3.2.3.2. Il carico di prova è di 25 kg e va mantenuto per un minuto. 6.1.3.3. Risultati delle prove 6.1.3.3.1. Nelle prove descritte al paragrafo 6.1.3.2 il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di oscillazione formi un angolo di almeno 20 con la verticale. L approssimazione tollerata nella misurazione dell angolo è di ± 1. 6.1.3.3.1.1. Questa prescrizione non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si applica invece, dopo la prova, la prescrizione di cui al paragrafo 6.1.3.3.2. 6.1.3.3.1.2. L angolo di risalita formato dal pendolo con la verticale va ridotto da 20 a 10 per tutti i retrovisori delle classi II e IV e per i retrovisori della classe III se quest ultimi sono fissati allo stesso supporto degli specchi appartenenti alla classe IV. 6.1.3.3.2. Se il supporto dello specchio incollato sul parabrezza si rompe durante le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2, la parte restante non deve sporgere, rispetto alla base, di più di 10mm e la configurazione, dopo la prova, deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6.1.1.3. 6.1.3.3.3. Durante le prove di cui al punto 6.1.3.2, la superficie riflettente non deve rompersi. La rottura della superficie riflettente è tuttavia tollerata se si verifica una delle condizioni seguenti: 6.1.3.3.3.1. i frammenti aderiscono al fondo dell alloggiamento o a una superficie solidamente ad esso fissata; è tollerato lo scollamento parziale del vetro, purché esso non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle fessurazioni. È tollerato il distacco di frammenti minuti dalla superficie del vetro nel punto d impatto. 6.1.3.3.3.2. la superficie riflettente è costruita con vetro di sicurezza. 6.2. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI 6.2.1. REQUISITI GENERALI 6.2.1.1. Se è necessario che l utente regoli il dispositivo per la visione indiretta, ciò deve avvenire senza l impiego di strumenti. 6.2.1.2. Se un dispositivo per la visione indiretta può rappresentare il campo visivo totale prescritto solo mediante scansione, l intero processo di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione iniziale non deve durare complessivamente più di 2 s.

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/223 6.2.2. DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA A TELECAMERA E MONITOR 6.2.2.1. Requisiti generali: 6.2.2.1.1. Quando il dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor è montato su una superficie piana, tutte le parti che, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto in condizioni statiche con una sfera avente un diametro di 165 mm (per il monitor) o di 100 mm (per la telecamera), devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a 2,5 mm. 6.2.2.1.2. I bordi dei fori o delle rientranze di fissaggio il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm non sono sottoposti alla prescrizione del paragrafo 6.2.2.1.1, purché siano smussati. 6.2.2.1.3. Per le parti della telecamera e del monitor fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.1.1 si applicano al solo supporto. 6.2.2.2. Prescrizioni funzionali 6.2.2.2.1. La telecamera deve funzionare correttamente in condizioni di luce solare bassa. La telecamera fornirà un contrasto di luminanza di almeno 1:3 in condizioni di sole basso in una zona esterna alla parte dell immagine in cui è riprodotta la sorgente luminosa (condizione definita dalla norma EN 12368:8.4). La sorgente luminosa deve illuminare la telecamera con 40 000 lx. L angolo tra la perpendicolare al piano del sensore e la linea che collega il punto centrale del sensore e la sorgente luminosa deve essere di 10. 6.2.2.2.2. Il monitor deve presentare un contrasto minimo alle diverse condizioni di luminosità conforme a quanto precisato dalla norma ISO 15008:2003. 6.2.2.2.3. La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali. 6.2.2.2.4. La misurazione del contrasto va eseguita conformemente alla norma ISO 15008:2003. 6.2.3. ALTRI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA Si deve dimostrare che il dispositivo è conforme ai requisiti che seguono: 6.2.3.1. Il dispositivo deve percepire lo spettro visivo e produrre l immagine sempre senza bisogno di interpretarla nello spettro visivo. 6.2.3.2. Ne va garantita la funzionalità alle condizioni d uso previste per il sistema. A seconda della tecnologia usata per ottenere le immagini e per presentarle, si applicano in toto o in parte le prescrizioni di cui al punto 6.2.2.2. In altri casi, ciò può essere ottenuto se si dimostra, con un sistema avente una sensibilità analoga a quella di cui al paragrafo 6.2.2.2, che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per gli specchi. 7. MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE 7.1. Ogni modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta, compreso il sistema di fissaggio alla carrozzeria, va comunicata al servizio amministrativo che lo ha omologato. Quest ultimo può: 7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi rilevanti e che il dispositivo per la visione indiretta sia comunque ancora conforme alle prescrizioni; oppure 7.1.2. chiedere al servizio tecnico incaricato delle prove un nuovo verbale di prova.

L 177/224 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 7.2. La conferma o il rifiuto dell omologazione, con l indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicate alle Parti dell accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3. 7.3. L estensione dell omologazione va notificata a tutte le Parti dell accordo del 1958 che applica il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3. 7.4. L autorità competente che rilascia l estensione dell omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta per tale estensione. 8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 8.1. La procedura tesa a verificare la conformità della produzione deve attenersi a quella descritta nell appendice 2 dell accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). 8.2. Ogni dispositivo ai sensi del presente regolamento va costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato e rispettare quindi i requisiti di cui al paragrafo 6. 9. SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 9.1. L omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se cessa di essere soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 8.1 o se il tipo di dispositivo per la visione indiretta cessa di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 8.2. 9.2. Se una Parte dell accordo che applica il presente regolamento revoca un omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando copia della notifica recante in calce, a chiare lettere, l annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA». 10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l autorità che ha rilasciato l omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della notifica di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l annotazione datata e firmata «PRODU ZIONE CESSATA». 11. DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMO LOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI Le Parti dell accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l omologazione ai quali vanno inviate le notifiche relative al rilascio, all estensione, al rifiuto o alla revoca dell omologazione, emesse da altri paesi. II. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 12. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 12.1. «Punti oculari del conducente» indica 2 punti distanti 65 mm l uno dall altro e situati 635 mm sulla verticale del punto R relativo al posto del conducente, quale definito nell appendice 8 del presente allegato. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i 2 punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto del conducente, quale specificato dal costruttore del veicolo.

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/225 12.2. «Visione ambinoculare» indica il campo di visibilità totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell occhio destro e dell occhio sinistro (cfr. figura 3). Figura 3 E = retrovisore interno OD = occhi del conducente OE = occhi del conducente ID = immagini virtuali monoculari IE = immagini virtuali monoculari I = immagini virtuali monoculari A = angolo di visione dell occhio B = angolo di visione dell occhio C = angolo di visione binoculare D = angolo di visione ambinoculare 12.3. «Tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione indiretta» indica veicoli a motore identici tra loro relativamente agli elementi essenziali sotto indicati: 12.3.1. tipo di dispositivo per la visione indiretta; 12.3.2. elementi della carrozzeria che riducono il campo di visibilità; 12.3.3. eventuali coordinate del punto R; 12.3.4. posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbligatori e (se installati) opzionali. 12.4. «Veicoli appartenenti alle categorie L 2, L 5, M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 ed N 3» indica i veicoli definiti nell allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (doc. TRANS/ WP.29/78/Rev.1/Amend.2). 12.5. «Cabina avanzata» indica una configurazione in cui più della metà della lunghezza del motore è in una posizione arretrata rispetto al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo. 13. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 13.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato. 13.2. Un modello di scheda informativa si trova all allegato 2.

L 177/226 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 13.3. Al servizio tecnico incaricato dell esecuzione delle prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 13.4. Prima di rilasciare l omologazione per tipo, l autorità competente deve verificare l esistenza di disposizioni soddisfacenti che garantiscano controlli effettivi sulla conformità della produzione. 14. OMOLOGAZIONE 14.1. Se il tipo di veicolo presentato per l omologazione ai sensi del paragrafo 13 rispetta i requisiti del paragrafo 15 del presente regolamento, l omologazione va rilasciata. 14.2. A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti rettifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare un numero identico a un altro tipo di veicolo. 14.3. La notifica del rilascio, dell estensione o della revoca dell omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento va comunicata alle Parti dell accordo del 1958 che applica il presente regolamento con una scheda, sul modello di cui all allegato 4 del presente regolamento. 15. PRESCRIZIONI 15.1. CARATTERISTICHE GENERALI 15.1.1. I dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi installati sul veicolo e descritti nella tabella di cui al paragrafo 15.2.1.1.1, devono appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento. 15.1.2. Gli specchi e gli altri dispositivi per la visione indiretta devono essere fissati in modo da non spostarsi, e a modificare sensibilmente il campo di visibilità misurato, o da non vibrare e indurre il conducente a interpretare erroneamente la natura dell immagine percepita. 15.1.3. Le condizioni del punto 15.1.2 devono essere rispettate quando il veicolo circola a velocità fino all 80 % della velocità massima di progetto, ma non superiori a 150 km/h. 15.1.4. I campi di visibilità di cui oltre vanno stabiliti in visione ambinoculare, ponendo gli occhi ai «Punti oculari del conducente», quali definiti al paragrafo 12.1. I campi di visibilità vanno stabiliti quando il veicolo è in ordine di marcia alle condizioni definite dal doc. TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, allegato 7, paragrafo 2.5.4, cui va aggiunto per i veicoli appartenenti alle categorie M 1 ed N 1 un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurati attraverso i finestrini, la vetratura dovrà avere un fattore totale di trasmissione della luce conforme al regolamento n. 43, allegato 21. 15.2. SPECCHI 15.2.1. Numero 15.2.1.1. Numero minimo degli specchi obbligatori 15.2.1.1.1. I campi di visibilità prescritti al punto 15.2.4 vanno ottenuti con il numero minimo di specchi obbligatori indicato nella tabella che segue. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può esserlo nemmeno quella di qualsiasi altro sistema per la visione indiretta.

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/227 Categoria del veicolo M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 7,5 t Specchio interno Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo della visione prescritto al paragrafo 15.2.4.1. Facoltativo Se lo specchio non offre visibilità posteriore Facoltativo Obbligatorio (nessun requisito 1 sul lato del per il campo di conducente e 1 visibilità) sul lato del passeggero Facoltativo Obbligatorio (nessun requisito 1 sul lato del per il campo di conducente e 1 visibilità) sul lato del passeggero Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo della visione prescritto al paragrafo 15.2.4.1. Facoltativo Se lo specchio non offre visibilità posteriore Facoltativo Obbligatorio (nessun requisito 1 sul lato del per il campo di conducente e 1 visibilità) sul lato del passeggero Specchio principale (piccolo) classe III Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero. In alternativa, si possono montare specchi della classe II. Non consentito Non consentito Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero In alternativa, si possono montare specchi della classe II. Non consentito Specchi esterni Specchio grandangolare classe IV Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Obbligatorio Su entrambi lati se può essere montato uno specchio della classe V. Facoltativo Su entrambi lati se non può essere montato uno specchio della classe V. Specchio «d accostamento» classe V Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero (entrambi vanno montati ad almeno 2m dal suolo) Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero. (entrambi vanno montati ad almeno 2m dal suolo) Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo) Obbligatorio (cfr. i paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5.) Uno sul lato del passeggero Facoltativo Uno sul lato del conducente (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo). È ammessa una tolleranza di + 10 cm. Specchio frontale classe VI Facoltativo (va montato ad almeno 2m dal suolo) Facoltativo (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo 1 specchio frontale (va montato ad almeno 2 m dal suolo)

L 177/228 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.7.2010 Categoria del veicolo N 2 > 7,5 t N 3 Specchio interno Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Facoltativo Obbligatorio (nessun requisito 1 sul lato del per il campo di conducente e 1 visibilità) sul lato del passeggero Facoltativo Obbligatorio (nessun requisito 1 sul lato del per il campo di conducente e 1 visibilità) sul lato del passeggero Specchio principale (piccolo) classe III Non consentito Non consentito Specchi esterni Specchio grandangolare classe IV Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero Specchio «d accostamento» classe V Obbligatorio (cfr. i paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5) 1 sul lato del passeggero. Facoltativo 1 sul lato del conducente. (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo) Obbligatorio (cfr. i paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5) 1 sul lato del passeggero. Facoltativo Uno sul lato del conducente (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo). Specchio frontale classe VI Obbligatorio v. paragrafo 15.2.1.1.2. 1 specchio frontale (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Obbligatorio cfr. paragrafo 15.2.1.1.2. 1 specchio frontale (va montato ad almeno 2 m dal suolo) 15.2.1.1.2. Se il campo di visibilità di uno specchio frontale quale descritto al paragrafo 15.2.4.6 e/o di uno specchio di accostamento quale descritto al paragrafo 15.2.4.5 può essere ottenuto da un altro dispositivo per la visione indiretta, omologato ai sensi del paragrafo 6.2 e montato ai sensi del paragrafo 15, tale dispositivo può essere usato al posto del/gli specchio/i rispettivo/i. Se viene usato un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve limitarsi a riprodurre: a) il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5 se il dispositivo ha sostituito lo specchio di accostamento; b) il campo di visibilità prescritto nel paragrafo 15.2.4.6 se il dispositivo ha sostituito lo specchio frontale e se il veicolo circola a una velocità non superiore a 10 km/h; oppure c) entrambi i campi di visibilità prescritti ai paragrafi 15.2.4.5 e 15.2.4.6 se il dispositivo ha sostituito sia lo specchio di accostamento che quello frontale. Se il veicolo circola a una velocità superiore a 10 km/h o in retromarcia, il monitor può essere usato per ottenere anche altre informazioni, purché riproduca in modo permanente il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5. 15.2.1.1.3. Retrovisori prescritti per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria Categoria del veicolo Specchio interno (classe I) Specchio/i esterno/i principale/i (classi III e VII) Autoveicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria comprendenti almeno parzialmente il conducente 1 ( * ) 1, se esiste uno specchio interno; 2, se non esiste uno specchio interno ( * ) Non è prescritto alcun retrovisore interno se non possono essere soddisfatte le condizioni di visibilità di cui al paragrafo 15.2.5.4.1. In tal caso, sono prescritti due retrovisori: uno sulla parte destra del veicolo e uno su quella sinistra.