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Mutuo offerto a Consumatori Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: info@bancadibologna.it Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100 Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all Albo delle banche presso la Banca d Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede Soggetto Collocatore Banca di Bologna Nome e Cognome Cod. Dipendente.. Promotore con mandato Nome e Cognome Nr. Iscrizione Albo.. Sezione II CHE COS E IL FINANZIAMENTO CONTRIBUTI CAMPA RISERVATO AI SOCI BANCA DI BOLOGNA Che cos è il finanziamento a tasso zero del pagamento del contributo associativo alla mutua sanitaria integrativa CAMPA Il finanziamento a tasso zero del pagamento del contributo associativo alla mutua sanitaria integrativa CAMPA è un prestito personale a tasso zero e senza spese che permette ai Soci della Banca di finanziare il primo anno di iscrizione alla mutua sanitaria integrativa CAMPA. Si rimanda al sito http://www.campa.it/ per informazioni sulla mutua sanitaria integrativa Campa. Il prstito personale è una forma di finanziamento (per una miglior spiegazione della struttura e funzione economica vedi la parte sotto riportata ). Requisiti minimi di accesso a tale tipologia di conto: Il finanziamento è riservato ai Soci della Banca di Bologna. Struttura e funzione economica Con il contratto di finanziamentonella forma di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al cliente (detto anche parte finanziata o mutuatario), che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a scadenze concordate. Il finanziamento può essere a tasso fisso o variabile (salvo variazioni nei parametri di riferimento). Sono inoltre previste possibili garanzie fideiussorie da parte di terzi. Nel caso di addebito delle rate in conto corrente il mutuatario deve essere titoalre di un conto corrente e se decide di aprirlo presso la banca, si impegna a mantenerlo almeno sino alla totale estinzione del mutuo. Nell'ipotesi di cliente consumatore che stipuli un finanziamento di importo compreso tra 200 euro e 75.000 euro, ovvero di finanziamento garantito da pegno su bene mobile di valore superiore all'importo del finanziamento stesso troverà applicazione la normativa di cui al titolo VI capo II del Testo Unico Bancario (Credito ai consumatori) che prevede, dopo una fase di informativa precontrattuale, alcune previsioni specifiche, ad esempio il diritto di ripensamento di cui all'art 125 ter del Testo Unico Bancario: per ogni ulteriore informazione circa diritti ed obblighi bisogna fare riferimento al modulo informativo denominato " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori " disponibile in Filiale I TIPI DI PRESTITO E I LORO RISCHI F.I. n. 3 aggiornato al 17 luglio 2013 1

Prestito a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Prestito tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Altri rischi legati al prestito personale - impegno irrevocabile del mutuatario a mantenere in essere il conto corrente (se aperto presso la Banca) fino all estinzione totale del finanziamento (conto corrente collegato per addebito rate). Sezione III PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE del Mutuo Chirografario STANDARD a tasso fisso e a tasso variabile QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO (a tasso fisso) Tasso annuo effettivo Globale (TAEG) 0,00% Oltre al TAEG non sono previsti costi e spese aggiuntive TASSI VOCI COSTI Durata 12 mesi Tasso di interesse nominale annuo Tasso di interesse nominale annuo 0,00 % Tasso di mora 3,00% F.I. n. 3 aggiornato al 17 luglio 2013 2

SPESE Spese per la stipula del contratto Spese per la gestione del contratto PIANO DI Tipo di ammortamento Tipologia di rata AMMORTAMENTO Periodicità delle rate: VOCI COSTI Spese pratica La voce ricomprende le seguenti sottovoci: - Istruttoria/accollo Euro 0,00 - Oneri di registrazione Euro 0,00 - Diritti di segreteria Euro 0,00 Commissione di erogazione Euro 0,00 Commissione per consegna copia del contratto Euro 0,00 - schema di contratto privo delle condizioni gratuito economiche; - preventivo contenente le condizioni gratuito economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente; Diritti di istruttoria per operazioni di Euro 0,00 finanziamento non perfezionate Incasso rata: Commissioni rateali con addebito su c/c: - Rata mensile Euro 0,00 Invio comunicazioni - Commissioni stampa allo sportello di Euro10,00 documenti già resi disponibili on line - Spese per produzione comunicazioni relative Euro 1,00 alla trasparenza bancaria - Canale on-line Euro 0,00 - Spese per invio comunicazioni relative alla Secondo tariffa postale in vigore trasparenza bancaria - Canale on-line Euro 0,00 - Spese produzione proposte di modifica Euro 0,00 unilaterale delle condizioni contrattuali - Spese per invio proposte di modifica Euro 0,00 unilaterale delle condizioni contrattuali - Spese per produzione altra documentazione Euro 5,00 alla Clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa PSD) - Canale on-line Euro 5,00 - Spese per invio altra documentazione alla Secondo tariffa postale in vigore Cliente - Canale on-line Euro 0,00 Sospensione pagamento rate: - penale su rata non pagata Euro 52,00 - spese per sollecito pagamento Euro 52,00 Altro - Capitalizzazione interessi: Il prestito prevede tasso 0,00 % Piano di ammortamento francese Costante Mensile F.I. n. 3 aggiornato al 17 luglio 2013 3

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO/INDICIZZAZIONE Tasso 0,00% CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL IMPORTO DELLA RATA Parametro di riferimento: EURIRS Tasso di interesse applicato Durata del Importo della rata finanziamento (anni) mensile per 2.000,00 di capitale 0,00 % 1 anno 166,67 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Imposta sostitutiva di bollo Euro 0,00 TEMPI DI EROGAZIONE - Durata dell istruttoria Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto è quantificabile in 90 giorni. - Disponibilità dell importo Il tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto e l effettiva messa a disposizione delle somme è quantificabile in 30 giorni ALTRO Recupero spese Recupero spese telefoniche Euro 50,00 Spese per ricerche d archivio e per fotocopie di documentazione Ricerche d archivio (Spese di ricerca, per ogni assegno, effetto, o altro documento) Euro 51,70 Spese per fotocopie di documenti - Per ogni singolo documento Euro 20,70 Pratiche di successione Spese di istruttoria pratica 0,75% - minimo Euro 150,00 + recupero spese vive - massimo Euro 500,00 Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal " de cuius " nei confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l'esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00.00 del giorno del decesso. F.I. n. 3 aggiornato al 17 luglio 2013 4

Sezione IV ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI Scioglimento del contratto ad iniziativa del cliente Il cliente consumatore, nel caso in cui il mutuo rientri nell ambito di applicazione degli artt. 121 e ss. del Testo Unico Bancario, può, esercitando la facoltà di ripensamento, recedere dal Contratto entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da farsi pervenire alla Banca. Nel caso di esercizio tempestivo del diritto di recesso, il cliente recedente dovrà, entro i 30 (trenta) giorni successivi all invio della comunicazione di recesso, restituire alla Banca l importo capitale erogato, oltre agli interessi maturati fino alla data di restituzione, al tasso convenuto in Premesse (il conteggio giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso è riportato nelle condizioni economiche allegato al contratto) oltre alle somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione (somme che la Banca giustificherà tramite idonea documentazione). Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando oltre al capitale residuo e alla relativa quota interessi anche un compenso omnicomprensivo, in percentuale rispetto al debito residuo rimborsato come stabilito dalle condizioni economiche dei singoli contratti. Per gli sconti finanziari la Banca in tale ipotesi provvederà ad annullare i pagherò cambiari corrispondenti alle rate di ammortamento anticipatamente rimborsate. SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA Penale per estinzione anticipata o rimborso parziale per finanziamenti 1,00% sul debito residuo *per i contratti di cui al D.Lgs. 141/2010 la penale di estinzione è determinata come previsto dalla normativa Recesso/Risoluzione del contratto da parte della Banca 1) Risoluzione per inadempimento: la Banca avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la il cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso, ovvero nel caso in cui non adempia alle garanzie accessorie e impegni ( covenants ) che abbia assunto con impegni a latere. Il Cliente sarà tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione della Banca in cui la stessa dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, a corrispondere tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora calcolati sull intero importo dovuto. 2) Risoluzione di diritto: Il contratto sarà inoltre da considerarsi automaticamente risolto di diritto ai sensi dell art. 1456 c.c. qualora la parte mutuataria e/o la parte garante: - subisca protesti, procedimenti cautelari, conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali; - subisca qualsiasi atto che possa diminuire la sua consistenza patrimoniale od economica; - abbia cambiato la condizione giuridica degli immobili, costituito servitù passive, abbia alienato o locato gli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca; - non adempia alle garanzie accessorie e covenants che abbia assunto con impegno a latere, - non integri le garanzie prestate ove se ne verifichino i presupposti ovvero a fronte di apertura di procedure concorsuali, liquidatorie o fallimento, salva diversa previsione di legge, nonchè a fronte di ogni atto dispositivo idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale. Il Cliente sarà tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione della Banca in cui la stessa dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, a corrispondere tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora calcolati sull intero importo dovuto. 3) Diritto di recesso: la Banca avrà altresì il diritto di recesso mediante comunicazione al cliente con invito formale a restituire tutto quanto dovuto entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca nel caso di nel caso di non veridicità o non corrispondenza alla realtà dei dati, situazioni o conti esposti in sede di richiesta o istruttoria per la concessione del mutuo, anche emersi successivamente, ovvero nel caso di circostanze di fatto o diritto, anche relative ai garanti e pertinenti i presupposti per la concessione del mutuo che, se conosciuti prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento o comunque indotto la Banca a non concederlo; 4) Decadenza dal beneficio del termine: la Banca, anche qualora non intenda dichiarare risolto di diritto il contratto nelle ipotesi previste, avrà altresì il diritto di dichiarare la Parta Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ed esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando la Parte Mutuataria o gli eventuali garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, non adempiano alle garanzie accessorie e covenants che abbia assunto con impegno a latere, ovvero nel caso di mancata integrazione delle garanzie prestate, ove se ne verifichino i presupposti, a fronte di apertura di procedure concorsuali, liquidatorie o fallimento, salva diversa previsione di legge, nonché a fronte di ogni atto dispositivo idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale. La decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai fidejussori e garanti. In caso di decadenza dal beneficio del termine il cliente sarà tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione della Banca in cui la stessa comunichi la decadenza dal F.I. n. 3 aggiornato al 17 luglio 2013 5

beneficio del termine, a corrispondere tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora calcolati sull intero importo dovuto. Tempi di chiusura del rapporto Il rapporto di finanziamento termina alla scadenza concordata o anticipatamente, in caso di iniziativa del cliente o della Banca. L estinzione totale per pagamento comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo. In caso di risoluzione del contratto da parte della Banca ovvero di comunicazione di recesso o di decadenza dal beneficio del termine il rapporto si chiude con il pagamento fatto dalla Parte Mutuataria, entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione della Banca, di tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora calcolati sull intero importo dovuto. Reclami 1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all interpretazione o all esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: (i) il cliente può inviare un reclamo scritto all Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) e- mail (info@bancadibologna.it); l Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento facoltativo del procedimento di mediazione di cui al seguente paragrafo 2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'autorità Giudiziaria. 2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it). 3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento). Legenda delle principali nozioni dell operazione Accollo Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Quota capitale Quota interessi Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all intermediario, cioè si accolla, il debito residuo. Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell immobile. Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. F.I. n. 3 aggiornato al 17 luglio 2013 6

Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. Rimborso in un unica soluzione L intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore Tasso minimo applicabile Il tasso minimo, rilevante per i soli mutui a tasso variabile, è il saggio di interesso al di sotto del quale il tasso del mutuo non potrà scendere. Questo tasso è predeterminato al momento della sottoscrizione nel contratto Spese assicurazione infortunio annuali Spese di assicurazione facoltativa intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito in seguito ad infortunio parziale o totale del contraente o del legale rappresentante dello stesso Oneri di registrazione Recupero spese di bollatura e registrazione contratti presso Ufficio del Registro Spese per comunicazione relativa alla trasparenza Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di bancaria comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali F.I. n. 3 aggiornato al 17 luglio 2013 7