DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 460

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Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 460 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CICOLANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008 (*) Riordino del sistema aeroportuale della capitale ed istituzione del Parco dell aria di Rieti (*) Testo non rivisto dal presentatore. TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 460 ONOREVOLI SENATORI. Negli ultimi anni il Paese ha registrato significativi incrementi del traffico aereo commerciale, tendenza, questa, che verrà consolidata anche per i prossimi decenni. Il sistema aeroportuale della Capitale assorbe oltre un quarto del traffico nazionale. Da uno studio condotto dall Enac emerge che la crescita del traffico aereo del bacino di traffico della Capitale è stimabile in circa 66 milioni di passeggeri/anno nel 2020, in circa 94 milioni nel 2030 e in circa 120 milioni nel 2040. Tali previsioni impongono di raddoppiare la capacità offerta per far fronte alle esigenze dei prossimi 15 anni e di triplicarla per garantire le esigenze dei prossimi 30 anni. Infatti attualmente la capacità espressa dal sistema aeroportuale della capitale è di 35 milioni di passeggeri/anno di cui 30 milioni di passeggeri relativi a Fiumicino e 5 milioni di passeggeri relative a Ciampino; si prevede che l aeroporto di Fiumicino potrà garantire una capacità non superiore a circa 50 milioni di passeggeri nel 2020. L aeroporto di Ciampino, nonostante le residue capacità delle infrastrutture, ha ormai raggiunto la massima capacità compatibile con il contesto ambientale e non potrà quindi ulteriormente sostenere lo sviluppo del trasporto aereo della Capitale. Da qui deriva l urgenza di ampliare la capienza offerta dal sistema aeroportuale della Capitale in modo da soddisfare l incremento della domanda di traffico. È pertanto necessario individuare un nuovo aeroporto su cui indirizzare, tra l altro, la quota di traffico generato dalle compagnie a basso costo e della corrispondente esigenza di delocalizzare in tutto o in parte il traffico che grava attualmente sull aeroporto di Roma Ciampino. Va in tal senso sottolineata la presenza sul territorio di aeroporti non ancora utilizzati per scopi commerciali che possono integrare la capacità offerta dal sistema aeroportuale della Capitale e che rientrano in un ambito territoriale tale da servire lo stesso bacino di traffico. L unico che presenta potenzialità adeguate a sostenere livelli di traffico compatibili con le esigenze prospettate, sempre secondo lo studio condotto dall Enac, risulta essere l aeroporto di Viterbo. L utilizzo dell aeroporto di Viterbo, in virtù della sua Posizione geografica e delle conseguente configurazione delle rotte ad esso associate, risulta essere la soluzione ottimale soddisfare la esigenza di incremento di traffico sopra indicato. Allo stesso tempo si ritiene dover inserire l aeroporto di Roma Urbe nell ambito del sistema aeroportuale della Capitale al fine di integrare il processo di sviluppo del traffico aereo relativo alla Capitale con un aeroporto che può essere specializzato nel settore business ed in quello della Aviazione Istituzionale. Il disegno di legge che si propone intende quindi inserire gli aeroporti di Viterbo e di Roma Urbe all interno del sistema aeroportuale della Capitale secondo una logica di unitarietà di gestione. Ciò è essenziale per assicurare che lo sviluppo del trasporto aereo che interessa il bacino di traffico romano avvenga in maniera coordinata e sia quindi garantita la piena integrazione tra le differenti componenti del trasporto aereo. L adeguamento dell aeroporto di Viterbo rende necessari significativi investimenti per

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 460 un arco temporale non inferiore a cinque anni; analogamente anche per il rilancio dell aeroporto di Roma Urbe sono necessari degli investimenti anche se in misura minore. Tali investimenti dovrebbero essere assicurati dalla Società Aeroporti di Roma che ai sensi della legge 10 Novembre 1973 n. 755 ha già attribuita la gestione dell attuale sistema aeroportuale della Capitale (Fiumicino e Ciampino) che per effetto di questo disegno di legge viene esteso anche agli aeroporti di Viterbo e di Roma Urbe. Allo stesso tempo è opportuno che la società Aeroporti di Roma consenta la partecipazione del Comune, della Provincia di Viterbo e della Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di Viterbo nella propria compagine societaria al fine di rappresentare in tale sede gli interessi territoriali. In un processo di riordino del sistema aeroportuale laziale non può essere trascurato il settore dell Aviazione Generale. In particolare il volo da diporto e sportivo occupa nei paesi europei un significativo spazio mentre nei confronti di queste nazioni l Italia presenta forti ritardi. Nell ambito delle discipline sportive un ruolo di primo piano è svolto dal volo a vela. In tale attività l Italia svolge un ruolo di primo piano nello scenario europeo. L area reatina rappresenta per la pratica del volo a vela nel panorama nazionale un area di eccellenza e contribuisce in modo significativo alla formazione di una sana cultura aeronautica, in linea con le tradizioni del Paese. Infatti la pratica del volo a vela necessita di particolari condizioni climatiche ed di una orografia del territorio con caratteristiche tali da creare nell ambiente le necessarie correnti ascensionali indispensabili per lo svolgimento dell attività di volo. Le condizioni ambientali di cui gode l aeroporto di Rieti per la gran parte dell anno rispondono a queste esigenze facendo di questo sito uno dei più pregiati in ambito europeo. Non a caso nel corso degli anni si è sempre più consolidata l immagine internazionale dell aeroporto di Rieti quale sito ideale per lo svolgimento di gare di interesse internazionale, al punto da farlo prediligere per i prossimi campionati europei in programma per l anno in corso e per i campionati mondiali di volo a vela del 2008. Da quanto premesso ne deriva che la specializzazione funzionale dei siti è fondamentale per assicurare il successo delle iniziative connesse al settore aeroportuale e che è essenziale preservare il sito aeroportuale di Rieti nonché di sostenere lo sviluppo delle attività di volo a vela in considerazione del livello internazionale raggiunto, senza sottovalutare il fatto che le manifestazioni sportive hanno una durata di vari giorni e producono un significativo afflusso di persone; Il disegno di legge che si propone intende valorizzare questo aspetto creando in tal senso una zona protetta presso l aeroporto di Rieti denominandola «Il Parco dell Aria». Viene prevista in tal senso la costituzione di una società costituita da ENAC con la partecipazione della Regione, della Provincia e del Comune, con la possibilità di partecipazioni minoritarie da parte di privati, cui verrebbe conferita la concessione aeroportuale per una durata di venti anni. Tale società sarebbe inoltre responsabile di finanziare gli investimenti aeroportuali. Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare risorse economiche eventualmente rese disponibili da parte deil ENAC. Entro dodici mesi l ENAC dovrebbe approvare il regolamento del Parco determinandone l ambito territoriale, le limitazioni all uso del volo a motore all interno del Parco ed il livello di garanzia di tutela ambientale nella realizzazione delle infrastrutture di supporto.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 460 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Sistema aeroportuale della Capitale) 1. Gli aeroporti di Fiumicino, Ciampino, Roma Urbe e Viterbo costituiscono il sistema aeroportuale della Capitale, ai sensi della normativa comunitaria. 2. Il sistema aeroportuale della Capitale è di interesse nazionale, ai sensi dell articolo 698 del codice della navigazione. Il ruolo funzionale dei singoli aeroporti componenti il sistema è stabilito in coerenza con il piano nazionale degli aeroporti, adottato dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 2. (Gestione del sistema aeroportuale della Capitale) 1. Alla società Aeroporti di Roma s.p.a., concessionaria per legge della gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino è affidata, altresì, la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali nonché la gestione degli aeroporti di Roma Urbe e Viterbo. Essa provvede alla gestione unitaria degli aeroporti costituenti il sistema aeroportuale di cui all articolo 1 nel rispetto dell articolo 705 del codice della navigazione. A tal fine la società Aeroporti di Roma s.p.a. adegua la propria compagine societaria per consentire la rappresentanza del Comune, della Provincia di Viterbo e della Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di Viterbo. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessionaria adempie alle disposizioni previste dalla normativa vigente per la stipula della convenzione ed il contratto di Programma con

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 460 l Ente Nazionale per l Aviazione Civile (ENAC). Art. 3. (Piani regolatori e sviluppo degli aeroporti di Roma Urbe e Viterbo) 1. La società Aeroporti di Roma elabora i piani regolatori degli aeroporti di Roma Urbe e Viterbo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e li sottopone all ENAC per l approvazione secondo la normativa vigente. La concessionaria adegua le infrastrutture, gli impianti ed i sistemi dei suddetti aeroporti e realizza tutte le opere previste nei piani regolatori per garantire l inizio delle operazioni e lo sviluppo dell aeroporto secondo le previsioni temporali del piano. Art. 4. (Investimenti) 1. La società Aeroporti di Roma s.p.a. assicura con propri finanziamenti la realizzazione delle infrastrutture e delle opere aeroportuali di cui all articolo 3, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, impianti e sistemi. Art. 5. (Parco dell aria di Rieti) 1. È istituito sull aeroporto di Rieti il Parco dell aria, con finalità di promozione della cultura aeronautica, di esercizio del volo a vela e di formazione e perfezionamento dei relativi piloti. 2. Entro dodici mesi l Enac approva il regolamento del Parco dell aria, determinandone l ambito territoriale, le limitazioni all uso del volo a motore all interno del parco, il livello di garanzia di tutela ambientai e

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 460 nella realizzazione delle infrastrutture di supporto all attività volovelistica, i sistemi di sorveglianza, e propone al Ministro dei Trasporti le eventuali modifiche, ove necessarie, al Codice della navigazione. 3. Entro dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge, l Enac, d intesa con la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, il Comune di Rieti e la Camera di Commercio di Rieti costituisce una società per la gestione dell aeroporto, aperta anche a partecipazioni minoritarie di soggetti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica. 4. La gestione dell aeroporto, assegnato all ENAC secondo le disposizioni dell articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 250, è affidata in concessione alla società di cui al comma 2 per la durata di anni venti, fatto salvo l obbligo di mantenere la vocazione di sostegno del volo a vela. Entro sei mesi dalla costituzione della società, la concessionaria stipula la convenzione ed il contratto di Programma con l Ente Nazionale per l Aviazione Civile (ENAC). Art. 6. (Vincoli della proprietà privata nelle aree limitrofe all aeroporto di Rieti) 1. L area circostante l aeroporto di Rieti è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli da 707 a 716 del codice della navigazione, nonché agli ulteriori vincoli aeronautici stabiliti dall ENAC a tutela delle attività di volo da svolgersi nel Parco dell aria. Art. 7. (Investimenti infrastrutturali per il Parco dell aria di Rieti) 1. La società di cui all articolo 5, comma 2, provvede in proprio alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e delle opere di miglioramento della ricettività dell aero-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 460 porto a sostegno delle manifestazioni sportive. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, possono essere destinate, per le finalità di cui al comma 1, le eventuali ulteriori risorse rese disponibili dall ENAC ai sensi dell articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 300 del 2006, convertito dalla legge n. 17 del 2007.

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