Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

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Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0009 179271 Leggi - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 26 settembre 2016, n. 16 Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori Continua

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0010 LEGGE PROVINCIALE 20 se.uev..\::::.ve 2o-~6, n. }. fo Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007) 1. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente: "Tra i requisiti è compresa àltresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale." Art. 2 Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori."

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0011-2 - Art. 3 Disposizione finanziaria 1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. IL PRESIDENT/-'f,:_~ PROVINCIA 1 ~I

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0012-1 - NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge, per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota all'articolo 1 - L'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 20 Accreditamento 1. L'accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22. Tali requisiti sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Salvo quanto previsto dal comma 2, la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta. 2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell'ambito di strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, l'accreditamento dei soggetti erogatori è disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all'accreditamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato alle condizioni concordate con l'ente competente e al venir meno dell'affidamento consegue la revoca dell'accreditamento ovvero la sua rideterminazione. 3. Il regolamento stabilisce: a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi; b) le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure; c) le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati; d) i criteri e le modalità con i quali la Provincia riconosce, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti. 4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non è già in possesso del richiedente essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accreditamento. 5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0013-2 - garantiscono in particolare l'accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti." Nota all'articolo 2 - L'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 34 Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare 1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia. 2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono in particolare: a) interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative; b) servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare; c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori; d) affidamento familiare di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo; e) interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale; f) servizio di accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli, volto a fornire una misura alternativa ai servizi residenziali se essi non possono essere adeguatamente assistiti nel proprio ambito familiare; g) interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordine strutture residenziali; h) omissis i) interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro; j) interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e dall'articolo 2645 ter del codice civile. 2 bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere d), e), f) e g), la Giunta provinciale individua le attività svolte dall'équipe multidisciplinare alla data del 31 dicembre 2012 per le quali la Provincia stipula con l'azienda provinciale per i servizi sanitari una convenzione per la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la regolazione dei rapporti finanziari connessi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori."

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0014-3 - LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 29 settembre 2014, n. 46, d'iniziativa dei consiglieri Maurizio Fugatti, Claudio Civettini (Lega Nord Trentino) e Filippo Degasperi (MoVimento 5 stelle), concernente "Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 in materia di carte dei servizi e di servizi a favore dei minori". - Assegnato alla quarta commissione permanente il 7 ottobre 2014. - Parere contrario della quarta commissione permanente espresso il 20 luglio 2016. - Approvato dal Consiglio provinciale con il titolo "Integrazione della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori" il 16 settembre 2016.