ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ERRATA CORRIGE REGOLAMENTI REGIONALI
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1 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2, concernente: Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale. ERRATA CORRIGE Nel BURM n. 14 del 9 febbraio 2018 è stata pubblicata la legge regionale 9 febbraio 2018 n. 2. A seguito della rettifica di un errore materiale all articolo 1, comma 5, le parole: dell articolo 7 devono intendersi dell articolo 4. REGOLAMENTI REGIONALI Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n. 1, concernente: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati Il Presidente della Giunta regionale Su conforme deliberazione del Consiglio Assemblea legislativa regionale n. 69 della seduta n. 89 del 30 gennaio 2018; Visto il comma 2 dell articolo 35 dello Statuto della Regione; emana il seguente regolamento: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati Art. 1 (Oggetto) 1. Questo regolamento definisce le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi del comma 3 dell articolo 7 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati). 2. Con riferimento alla lettera a) del comma 3 dell articolo 7 della l.r. 21/2016 sono definite le tipologie di strutture riportate nei seguenti allegati: a) Allegato A: Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2016); b) Allegato B: Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016); c) Allegato C: Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture sociosanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (articolo 7, comma 1, lettera e), della l.r. 21/2016); d) Allegato D: Stabilimenti termali (articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2016); e) Allegato E: Studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli 3375
2 studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell apprendimento (articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2016). 3. Con riferimento alla lettera b) del comma 3 dell articolo 7 della l.r. 21/2016, la Giunta regionale raccoglie annualmente le richieste da parte dei Comuni di ulteriori specifiche tipologie di strutture sociali di interesse regionale e presenta all Assemblea legislativa una proposta di integrazione di questo regolamento con specifico allegato contenente l Individuazione di ulteriori tipologie di strutture sociali di interesse regionale. La Giunta regionale aggiorna, altresì, le deliberazioni previste alle lettere b) e c) del comma 1 dell articolo 3 della l.r. 21/2016 Art. 2 (Norme finali) 1. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, le eventuali modifiche agli allegati che si rendano necessarie per dare attuazione alla normativa statale o regionale sopravvenuta. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche. Ancona, 1 febbraio 2018 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Luca Ceriscioli 3376
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19 AI SENSI DELL ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL- LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLA- MENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIO- NALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota all art. 1, comma 1 Il testo del comma 3 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati), è il seguente: Art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) Omissis 3. Apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale definisce: a) le tipologie di strutture previste dai commi 1 e 2; b) ulteriori specifiche tipologie di strutture sociali di interesse regionale subordinate ad autorizzazione ed accreditamento. Omissis Nota all art. 1, comma 2 Per il testo della lett. a) del comma 3 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati), vedi nella nota all articolo 1, comma 1. Note all art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) - Il testo della lett. a) del comma 1 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati), è il seguente: Art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) - 1. Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all esercizio previste da questo capo: a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; omissis - Il testo della lett. b) del comma 1 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati), è il seguente: Art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) - 1. Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all esercizio previste da questo capo: omissis b) le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale; omissis - Il testo della lett. c) del comma 1 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati), è il seguente: Art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) - 1. Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all esercizio previste da questo capo: omissis c) le strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente; omissis - Il testo della lett. d) del comma 1 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 3393
20 servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati), è il seguente: Art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) - 1. Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all esercizio previste da questo capo: omissis d) gli stabilimenti termali. omissis Art. 3 (Funzioni della Regione) - 1. La Giunta regionale in particolare: omissis b) stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti; c) stabilisce i requisiti soggettivi di coloro che possono stipulare gli accordi contrattuali; omissis - Il testo del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari,socio sanitari e sociali pubblici e privati), è il seguente: Art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) - Omissis 2. Sono subordinati ad autorizzazione all esercizio prevista da questo Capo gli studi odontoiatrici, gli altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell apprendimento. Omissis Note all art. 1, comma 3 - Per il testo della lett. b) del comma 3 dell articolo 7 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati), vedi nella nota all articolo 1, comma 1. - Il testo delle lett. b) e c) del comma 1 dell articolo 3 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari,socio sanitari e sociali pubblici e privati), è il seguente: NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di regolamento n. 10/17 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 30 ottobre 2017; Parere espresso del Consiglio delle Autonomie locali in data 16 novembre 2017; Parere espresso del Consiglio regionale dell economia e del lavoro in data 13 novembre 2017; Proposta della IV Commissione permanente del 18 gennaio 2018; Deliberazione dell Assemblea legislativa del 30 gennaio 2017, n. 69. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Deliberazione n. 107 del 05/02/2018 Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/ Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione riguardanti l utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all attuazione della programmazione POR FSE 2014/2020 e POR FESR 2014/ Variazione al Bilancio di Previsione. LA GIUNTA REGIONALE Omissis 3394
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