Voluntary Disclosure e detenzione all estero di attività finanziarie non dichiarate

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Voluntary Disclosure e detenzione all estero di attività finanziarie non dichiarate Il calcolo delle sanzioni amministrative Massimo Caldara Convegno Paradigma Milano, 27 gennaio 2014 Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Premessa Procedura di precontenzioso della Commissione europea (EU Pilot 1711/11) dell 8 settembre 2011 (richiesta di indicare le ragioni di interesse generale che giustificherebbero in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti quali lo scambio di informazioni e l assistenza reciproca in materia fiscale l obbligo di compilare il modello RW ovvero di dichiarare capitale finanziario, immobiliare e mobiliare e attivita detenuti in un altro Stato dell UE o dello Spazio economico europeo SEE). La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013" (di seguito, "legge europea 2013") risponde alla necessità di adempiere agli obblighi comunitari derivanti dalla suddetta procedura di infrazione. In linea generale, tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge mirano ad evitare la condanna dello stato Italiano al pagamento di sanzioni pecuniarie in favore dell'unione europea e prevenire aggravi finanziari a carico delle casse dello Stato. L'art. 9 della citata legge n. 97/2013 apporta rilevanti modifiche al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cosiddetto "monitoraggio fiscale, riducendo significativamente le sanzioni applicate e sopprimendo la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore. 2

Premessa (segue) Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è stato emanato il Provv. 18 dicembre 2013 del Direttore dell'agenzia delle Entrate (di seguito, provvedimento del Direttore) previsto dal nuovo comma 4 dell'art. 4 del citato D.L. n. 167 del 1990, che ha, tra l'altro, disciplinato ex novo i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale. Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti: le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre e a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché a riformulare le relative sanzioni. In particolare, sono state eliminate le sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea; ciò rileva anche sulle violazioni passate, in base al principio del cd.favorrei. D altra parte le modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale mutuano ora alcuni dei principi fondanti la struttura dell'antiriciclaggio (cd. titolare effettivo ), aumentando in modo significativo e con non poche difficoltà interpretative l ambito soggettivo di applicazione. 3

Nuovi obblighi e sanzioni RIFERIMENTO DISCIPLINA PREVIGENTE NUOVA DISCIPLINA Contribuenti soggetti a monitoraggio Elementi da indicare nel Modulo RW Persone fisiche, enti non commerciali e società semplici a) trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti; b) investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenute al termine del periodo d imposta; c) ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Persone fisiche, enti non commerciali e società semplici nonché c.d. titolari effettivi degli investimenti esteri Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, detenuti nel periodo d'imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Soglia minima Euro 10.000,00.= Nessuna soglia minima 4

Nuovi obblighi e sanzioni RIFERIMENTO DISCIPLINA PREVIGENTE NUOVA DISCIPLINA Obbligo di segnalazione dei trasferimenti posti in essere attraverso intermediari finanziari Obbligo di indicazione in dichiarazione degli investimenti all estero ovvero delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia Presentazione del quadro RW entro 90 dal termine di presentazione Sanzione del 25% dell'importo dell'operazione non segnalata Sanzione dal 10% al 50% dell ammontare degli importi non dichiarati (prima del Dl 78/2009: dal 5% al 25%) E prevista la confisca di beni di corrispondente valore Tale modalità di regolarizzazione non era prevista. Sanzione dal 10% al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata Sanzione dal 3% al 15% dell ammontare degli importi non dichiarati. Sanzione dal 6% al 30% dell ammontare degli importi non dichiarati se riferibili ad investimenti o attività detenute in paesi c.d. black list. Tale modalità di regolarizzazione viene prevista. È stabilita una sanzione fissa in misura pari ad Euro 258,00.=. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI (ART. 3 c.3 DEL D.LGS. N. 472/1997) 5

Presunzioni Articolo 12 Dl n. 78/2009 Presunzioni di reddito e Raddoppio termini accertamento (attività in Paesi Black list non indicate nel modulo RW) 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, ( ), e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001(...), senza tener conto delle limitazioni ivi previste (es. Lussemburgo), in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, ( ), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. 2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del dl n. 167/1990, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del D.Lgs n.472/1997, sono raddoppiati. 6

Paesi Black List Tabella degli Stati e territori inclusi nella black list (D.M. 4 maggio 1999 e successive modificazioni) Alderney Bermuda Guernsey Liechtenstein Panama Tonga Andorra Brunei Hong Kong Macao Polinesia Francese Turks e Caicos Anguilla Costa Rica Isola di Man Malaysia Sark Tuvalu Antigua e Barbuda Dominica Isole Cayman Maldive Seychelles Uruguay Antille Olandesi Emirati Arabi Uniti Isole Cook Mauritius Singapore Vanuatu Aruba Ecuador Isole Marshall Monaco Saint Kitts e Nevis Samoa Bahama Filippine Isole Vergini Brit. Montserrat Saint Lucia Bahrein Gibilterra Jersey Nauru Saint Vincent Barbados Gibuti Libano Niue Svizzera Belize Grenada Liberia Oman Taiwan Altri Stati e territori inclusi nella black list del D.M. 21 novembre 2001 e non già inclusi nel D.M. 4 maggio 1999 Angola Giamaica Guatemala Kenia Kiribati Herm Isole Vergini Statun. Lussemburgo Nuova Caledonia Portorico Salomone Sant Elena 7

Presunzioni Articolo 12 Dl n. 78/2009 e raddoppio dei termini La posizione della dottrina non collima perfettamente con la prassi degli Uffici Paesi Black List: nonostante il contribuente riesca a fornire la prova contraria con riferimento alla formazione originaria del capitale detenuto all estero, il raddoppio dei termini di accertamento si applica secondo gli Uffici: sia con riferimento alle violazioni sul monitoraggio fiscale, in quanto la norma letteralmente non fa riferimento alla presunzione ma solo alla sussistenza delle attività in un Paese Black List; sia con riferimento all accertamento dei frutti prodotti dal suddetto capitale, in quanto trattasi di redditi sottratti a tassazione che hanno contribuito ad incrementare il suddetto capitale, per i quali non è fornibile alcuna prova contraria. Secondo gli Uffici le presunzioni si applicano retroattivamente: sulla natura sostanziale della norma e contro una sua possibile applicazione retroattiva, cfr CTP Varese, sentenza n. 96/12/2013 («il contribuente può vincere la presunzione fornendo prova che i redditi accertati non sono proventi di evasione fiscale e quindi non può essere tenuto a precostituirsi una prova nel momento in cui la legislazione vigente non prevede ancora quest onere»), CTP Lucca, sentenza n. 103/04/2012, CTP Vicenza, sentenza 61/03/2012. 8

Presunzioni Articolo 12 Dl n. 78/2009 e raddoppio dei termini La posizione della dottrina non collima perfettamente con la prassi degli Uffici Reati tributari: nel caso in cui in un anno siano superate le soglie previste per i reati di natura tributaria, il raddoppio dei termini previsti per l accertamento dei redditi si applica, secondo gli Uffici, anche alle violazioni sul monitoraggio fiscale, in quanto adempimento strumentale alla determinazione del reddito. Secondo gli uffici il raddoppio dei termini opera anche quando la constatazione del reato è effettuata dopo che i termini di accertamento sono decaduti (in senso favorevole: Cass. 247 del 20.07.2011; in senso contrario CTR Lombardia 147/06/2013, CTP Ancona 102/2013, CTP Macerata 47/2013, CTP Reggio Emilia 114/2012 e 115/2012, CTP Lecco 61/2012 e 74/2012, CTP Treviso 89/2012, CTP Vicenza 34/2012, CTP Perugia 237/2011) 9

Sintesi sanzioni Paesi White List No reati tributari VIOLAZIONE TERMINI ACCERTAMENTO SANZIONE MAGGIORAZIONE Infedele dichiarazione Art. 43 comma 1 del D.p.r. 600/1973 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (2009) Art. 1 comma 2 D.Lgs 471/1997 Da 100 al 200 per cento dell ammontare delle imposte dovute Art. 1 comma 3 D.Lgs 471/1997 Maggiorazione sanzione di un terzo (da 133 a 266 per cento) Omessa dichiarazione RW (omessa/infedele compilazione Sezione II) Art. 43 comma 2 del D.p.r. Art. 1 comma 3 D.Lgs Art. 1 comma 1 D.Lgs 471/1997 600/1973 471/1997 entro il 31 dicembre del quinto Da 120 al 240 per cento Maggiorazione sanzione di anno successivo a quello in cui dell ammontare delle imposte un terzo da 160 a 320 per avrebbe dovuto essere presentata la dovute cento) dichiarazione (2008) Art. 20 del D.Lgs 472/1997 Art. 5 comma 2 del d.l. 167/1990 n/a entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi (2008/2009) Dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati n/a 10

Sintesi sanzioni Paesi White List Presenza di reato tributario VIOLAZIONE TERMINI ACCERTAMENTO SANZIONE MAGGIORAZIONE Infedele dichiarazione Art. 43 commi 1 e 3 del D.p.r. 600/1973 entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (2005) Art. 1 comma 2 D.Lgs 471/1997 Da 100 al 200 per cento dell ammontare delle imposte dovute Art. 1 comma 3 D.Lgs 471/1997 Maggiorazione sanzione di un terzo da 133 a 266 per cento) Omessa dichiarazione Art. 43 commi 2 e 3 del D.p.r. 600/1973 entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione (2003) Art. 1 comma 1 D.Lgs 471/1997 Da 120 al 240 per cento dell ammontare delle imposte dovute Art. 1 comma 3 D.Lgs 471/1997 Maggiorazione sanzione di un terzo da 160 a 320 per cento) RW (omessa/infedele compilazione Sezione II) Art. 20 del D.Lgs 472/1997 Art. 5 comma 2 del d.l. 167/1990 n/a entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi (2003/2005) Dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati n/a 11

Sintesi sanzioni Paese Black List VIOLAZIONE TERMINI ACCERTAMENTO SANZIONE MAGGIORAZIONE Infedele dichiarazione Art. 43 commi 1 del D.p.r. 600/1973 + Art. 12 comma 2 bis d.l. 78/2009 Art. 1 comma 2 D.Lgs 471/1997 + Art. 12 comma 2 d.l. 78/2009 (dal 2008) Art. 1 comma 3 D.Lgs 471/1997 entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (2005) Da 100 al 200 per cento dell ammontare delle imposte dovute (fino al 2007) Da 200 al 400 per cento dell ammontare delle imposte dovute (dal 2008) Maggiorazione sanzione di un terzo (da 133 a 266 per cento) n/a Omessa dichiarazione Art. 43 commi 2 del D.p.r. 600/1973 + Art. Art. 1 comma 1 D.Lgs 471/1997 + Art. 12 Art. 1 comma 3 D.Lgs 12 comma 2 bis d.l. 78/2009 comma 2 d.l. 78/2009 (dal 2008) 471/1997 entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione (2003) Da 120 al 240 per cento dell ammontare delle imposte dovute (fino al 2007) Da 240 al 480 per cento dell ammontare delle imposte dovute (dal 2008) Maggiorazione sanzione di un terzo (da 160 a 320 per cento) n/a RW (omessa/infedele compilazione Sezione II) Art. 20 del D.Lgs 472/1997 + Art. 12 comma 2-ter d.l. 78/2009 entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi (2003/2005) Art. 5 comma 2 del d.l. 167/1990 Dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati n/a n/a 12

Dal Ravvedimento Operoso alla Voluntary Disclosure Alle sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli obblighi di compilazione del quadro RW, in quanto aventi natura tributaria, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 472/97. Come evidenziato nelle CM n. 9/E del 30.01.2002 e CM 38/E del 23.12.2013, a tali violazioni, pertanto, è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs., istituto che consente al contribuente che regolarizzi, entro determinati termini, la violazione commessa, di ottenere il beneficio della riduzione delle sanzioni applicabili, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Per l annualità 2012, è possibile presentare dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2014, riducendo la sanzione per il modulo RW ad un ottavo (0,375% White List / 0,75% Black List) e corrispondendo le seguenti sanzioni per i quadri reddituali: Se non risultano maggiori imposte dovute: sanzione in misura fissa di cui all articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (258 euro) ridotta ad un ottavo (32,25 euro); Se risultano maggiori imposte: la sanzione in misura proporzionale di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta (pari al 100% della maggiore imposta, 200% nel caso di Paese Black List) - aumentata di un terzo, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 1, trattandosi di violazioni che riguardano redditi prodotti all estero (133%) a sua volta ridotta ad un ottavo (16,6% WL / 25% BL). 13

Dal Ravvedimento Operoso alla Voluntary Disclosure Per quanto riguarda le dichiarazioni degli anni precedenti al 2012 non è possibile beneficiare degli sconti previsti per la cd. dichiarazione integrativa; tuttavia il contribuente può avvalersi dei principali istituti deflattivi del contenzioso che consentono di ottenere una riduzione delle sanzioni: l art. 15 comma 2-bis del D.Lgs. n. 218/1997 (acquiescenza) consente di definire gli avvisi di accertamento non preceduti da processi verbali di constatazione riducendo la sanzione a un sesto, purchè non inferiore a un sesto del minimo previsto dalla legge; l art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997 (adesione ai verbali di constatazione) consente di definire i processi verbali di constatazione riducendo la sanzione a un sesto del minimo previsto dalla legge; gli artt. 1 e ss del D.Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione) consentono di ridimensionare le pretese dell ufficio e di ridurre le sanzioni ad un terzo dei minimi edittali; l art. 16 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997 (definizione agevolata delle sanzioni) consente di definire l atto di contestazione con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione determinata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali; inoltre l art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede la possibilità degli uffici di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo qualora sia manifesta la sproporzione fra l entità del tributo cui la sanzione si riferisce e la sanzione. I benefici del cumulo giuridico (applicazione di un unica sanzione pari a quella più alta aumentata dalla metà al triplo) sono neutralizzati dal fatto di dover versare non meno di un terzo o di un sesto dei minimi edittali. 14

Dal Ravvedimento Operoso alla Voluntary Disclosure La CM 38/E del 23.12.2013 conferma l intenzione dell Agenzia delle Entrate di ricorrere in caso di voluntary disclosure del contribuente allo sconto previsto dal'articolo 7, comma 4, del citato D.lgs. n. 472 del 1997. Per incentivare il comportamento posteriore del contribuente che regolarizzi la propria posizione fiscale prestando una piena e spontanea collaborazione ai fini della ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che sono derivati dalla loro dismissione, versando le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni, la citata CM 38/E ritiene applicabili, in linea con i criteri generali di determinazione delle sanzioni, le previsionidicui all'articolo 7, comma 4, del citato D.lgs. n. 472 del 1997cheattribuisceagliUfficiilpoteredi disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano "eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione". La ratio della disposizione mira ad evitare, in presenza di circostanze eccezionali quali appunto un autodenuncia, che si palesi una manifesta sproporzione tra la sanzione ed il tributo o, comunque, un manifesto squilibrio tra la sanzione e l'effettivo disvalore della condotta del contribuente, come nel caso tipico delle sanzioni sul quadro RW. 15

Voluntary Disclosure: Decreto Legge in corso di approvazione La voluntary disclosure trova ora una disciplina ad hoc nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.01.2014, che rinvia a un successivo Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le modalità applicative. Il presupposto per la pacificazione con il Fisco resta il pagamento integrale delle tasse evase e l assenza di anonimato del contribuente, distinguendosi cosi dagli scudi fiscali del decennio scorso. La procedura può essere attivata fino al 30.09.2015 per violazioni commesse fino al 31.12.2013 (vd nel 2014: autodenuncia dal 2003/2005 ovvero 2008/2009 al 2012; vd nel 2015: dal 2004/2006 ovvero 2009/2010 al 2012 con possibilità di dichiarazione integrativa per il 2013) Lo sconto dal 25% al 50% - non riguarda l accertamento dei redditi, ma solo la definizione delle sanzioni in tema di monitoraggio valutario, ai sensi dell art. 16 comma 3 del D.Lgs. 472/1997. Il trattamento premiale è però subordinato alla spontaneità dell'adesione al programma di voluntary disclosure. Ciò significa che se il contribuente è già stato raggiunto da una qualsiasi attività di accertamento probabilmente anche l'invio di un semplice questionario non potrà più beneficiare degli sconti da compliance fiscale. 16

Voluntary Disclosure: Decreto Legge in corso di approvazione Più precisamente, lo sconto consiste nell applicazione delle sanzioni in tema di violazioni del quadro RW nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europea e in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l autore delle violazioni di cui all articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. L autorizzazione di cui alla lettera c) deve essere rilasciata e poi trasmessa alle autorità finanziarie italiane anche nel caso in cui l autore della violazione trasferisca, dopo la presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), pena l applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione di cui sopra. 17

Voluntary Disclosure: Decreto Legge in corso di approvazione La procedura di collaborazione volontaria si perfeziona con il versamento in un unica soluzione: delle somme dovute in base all avviso di accertamento ai sensi dell articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell atto, oltre alle somme dovute in base all atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione del quadro RW entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Se il contribuente non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti premiali: esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e riduzione fino alla metà delle pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; riduzione nella misura pari alla metà del minimo edittale per la violazione del quadro RW. L Agenzia delle entrate notifica inoltre un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di notifica dell avviso di accertamento o a quello di redazione dell atto di adesione o di notifica dell atto di contestazione. 18

Paesi White List e che consentono un adeguato scambio di informazioni Tabella degli Stati e territori inclusi nella white list (D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) Albania Canada Estonia Irlanda Marocco Rep. Ceca Tanzania Algeria Cina Fed. Russa Islanda Mauritius Rep.Slovacca Thailandia Argentina Cipro Filippine Israele Messico Romania Trinidad e Tobago Australia Corea del Sud Finlandia Yugoslavia Norvegia Singapore Tunisia Austria Costa d'avorio Francia Kazakistan Nuova Zelanda Slovenia Turchia Bangladesh Croazia Germania Kuwait Paesi Bassi Spagna Ucraina Belgio Danimarca Giappone Lettonia Pakistan Sri lanka Ungheria Bielorussia Ecuador Grecia Lituania Polonia Stati Uniti Venezuela Brasile Egitto India Lussemburgo Portogallo Sud Africa Vietnam Bulgaria Emirati Arabi Uniti Indonesia Macedonia Regno Unito Svezia Zambia Malta Tabella degli altri Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazione in base alle disposizioni di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti con l'italia: Arabia Saudita Giordania San Marino Armenia Moldova Senegal Azerbaijan Mozambico Siria Etiopia Oman Uganda Georgia Quatar Uzbekistan Ghana Quando entreranno in vigore gli accordi di scambio d'informazione (Tiea) siglati con alcuni paradisi fiscali (attualmente, Bermuda Cayman, Isole Cook, Gibilterra, Guernsey Isola di Man, Jersey), si deve ritenere che l'elenco debba considerarsi automaticamente aggiornato senza che sia necessario un intervento dell'agenzia 19

Esempi

Nuove sanzioni - Black List - Senza voluntary disclosure Cumulo materiale Sanzioni minime Minimi edittali 2003 Sezione II 1.000.000 50.000 50.000 sanzione irrogabile fra 5% e 25% 5% 5% 2004 Sezione II 1.000.000 50.000 50.000 sanzione irrogabile fra 5% e 25% 5% 5% 2005 Sezione II 1.000.000 50.000 50.000 sanzione irrogabile fra 5% e 25% 5% 5% 2006 Sezione II 1.000.000 50.000 50.000 sanzione irrogabile fra 5% e 25% 5% 5% 2007 Sezione II 1.000.000 50.000 50.000 sanzione irrogabile fra 5% e 25% 5% 5% 2008 Sezione II 1.000.000 60.000 60.000 sanzione irrogabile fra 6% e 30% 6% 6% 2009 Sezione II 1.000.000 60.000 60.000 sanzione irrogabile fra 6% e 30% 6% 6% 2010 Sezione II 1.000.000 60.000 60.000 sanzione irrogabile fra 6% e 30% 6% 6% 2011 Sezione II 1.000.000 60.000 60.000 sanzione irrogabile fra 6% e 30% 6% 6% 2012 Sezione II 1.000.000 60.000 60.000 sanzione irrogabile fra 6% e 30% 6% 6% Totale sanzioni irrogabili con cumulo materiale 550.000 Somma minimi edittali 550.000 21

Nuove sanzioni - Black List - Senza voluntary disclosure Cumulo giuridico Sanzione per la violazione più grave 60.000 Aumento da 50% a 300% - art. 12, co. 5, DLgs. 472/1997 (più annualità) 300% 180.000 Sanzione base 240.000 Aumento del 20% - art. 12, co. 3, DLgs. 472/1997 (più tributi) 0% 0 Sanzione base 240.000 Aumento da 25% a 200% - art. 12, co. 1 e 2, DLgs. 472/1997 (progressione) 0% 0 Totale sanzioni determinate con cumulo giuridico 240.000 Sanzione irrogata ( Art. 12, co. 7, D.Lgs. 472/1997 minore tra cumulo materiale e cumulo giuridico) 240.000 Minimo edittale (somma delle sanzioni minime più elevate per ciascun anno) 550.000 Costo della definizione dell'atto di contestazione (Art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997 : 1/3 del maggiore fra minimo edittale e sanzione irrogata) 183.333 22

Nuove sanzioni - Black List - Senza voluntary disclosure Cumulo materiale TUR medio Reddito Imposta (27%) Sanzioni minime Minimi edittali 2005 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 2,18% 21.753 5.873 133% 7.812 133% 7.812 2006 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 2,76% 27.603 7.453 133% 9.912 133% 9.912 2007 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 3,84% 38.384 10.364 133% 13.784 133% 13.784 2008 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 3,90% 39.003 10.531 200% 21.061 200% 21.061 2009 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,28% 12.788 3.453 200% 6.905 200% 6.905 2010 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,00% 10.000 2.700 200% 5.400 200% 5.400 2011 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,21% 12.089 3.264 200% 6.528 200% 6.528 2012 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 0,88% 8.815 2.380 200% 4.760 200% 4.760 Totale imposte 170.434 46.017 Totale sanzioni irrogabili con cumulo 76.162 materiale Somma minimi edittali 76.162 23

Nuove sanzioni - Black List Senza voluntary disclosure Cumulo giuridico Sanzione per la violazione più grave 21.061 Aumento da 50% a 300% - art. 12, co. 5, DLgs. 472/1997 (più annualità) 300% 63.184 Sanzione base 84.246 Aumento del 20% - art. 12, co. 3, DLgs. 472/1997 (più tributi) 0% 0 Sanzione base 84.246 Aumento da 25% a 200% - art. 12, co. 1 e 2, DLgs. 472/1997 (progressione) 0% 0 Totale sanzioni determinate con cumulo giuridico 84.246 Sanzione irrogata ( Art. 12, co. 7, D.Lgs. 472/1997 minore tra cumulo materiale e cumulo giuridico) 76.162 Costo della definizione dell accertamento (Art. 15 co. 2-bis, D.Lgs. 218/1997: 1/6 del maggiore fra minimo edittale e sanzione irrogata) 12.694 COSTO DEFINIZIONE MINIMO MASSIMO RW 183.333 400.000 REDDITI SANZIONI 12.694 25.387 REDDITI IMPOSTE 46.017 46.017 TOTALE 242.044 471.404 NB: PROVA CONTRARIA!! 24

Nuove sanzioni - Black List Con voluntary disclosure e sconto 50% Cumulo materiale Capitale Sanzioni minime Minimi edittali Sanzioni minime ridotte al 50% Minimi edittali ridotti al 50% 2003 Sezione II - sanzione irrogabile fra 5% e 25% 1.000.000 5% 50.000 5% 50.000 2,50% 25.000 2,50% 25.000 2004 Sezione II - sanzione irrogabile fra 5% e 25% 1.000.000 5% 50.000 5% 50.000 2,50% 25.000 2,50% 25.000 2005 Sezione II - sanzione irrogabile fra 5% e 25% 1.000.000 5% 50.000 5% 50.000 2,50% 25.000 2,50% 25.000 2006 Sezione II - sanzione irrogabile fra 5% e 25% 1.000.000 5% 50.000 5% 50.000 2,50% 25.000 2,50% 25.000 2007 Sezione II - sanzione irrogabile fra 5% e 25% 1.000.000 5% 50.000 5% 50.000 2,50% 25.000 2,50% 25.000 2008 Sezione II - sanzione irrogabile fra 6% e 30% 1.000.000 6% 60.000 6% 60.000 3,00% 30.000 3,00% 30.000 2009 Sezione II - sanzione irrogabile fra 6% e 30% 1.000.000 6% 60.000 6% 60.000 3,00% 30.000 3,00% 30.000 2010 Sezione II - sanzione irrogabile fra 6% e 30% 1.000.000 6% 60.000 6% 60.000 3,00% 30.000 3,00% 30.000 2011 Sezione II - sanzione irrogabile fra 6% e 30% 1.000.000 6% 60.000 6% 60.000 3,00% 30.000 3,00% 30.000 2012 Sezione II - sanzione irrogabile fra 6% e 30% 1.000.000 6% 60.000 6% 60.000 3,00% 30.000 3,00% 30.000 Totale sanzioni irrogabili con cumulo materiale 550.000 275.000 Somma minimi edittali 550.000 275.000 IL DECRETO LEGGE PREVEDE SCONTO DEL 25% IN ALCUNI CASI (CFR. SLIDE 17) 25

Nuove sanzioni - Black List Con voluntary disclosure e sconto 50% Cumulo giuridico Sanzione per la violazione più grave 30.000 Aumento da 50% a 300% - art. 12, co. 5, DLgs. 472/1997 (più annualità) 50% 15.000 Sanzione base 45.000 Aumento del 20% - art. 12, co. 3, DLgs. 472/1997 (più tributi) 0% 0 Sanzione base 45.000 Aumento da 25% a 200% - art. 12, co. 1 e 2, DLgs. 472/1997 (progressione) 0% 0 Totale sanzioni determinate con cumulo giuridico 45.000 Sanzione irrogata ( Art. 12, co. 7, D.Lgs. 472/1997 minore tra cumulo materiale e cumulo giuridico) 45.000 Minimo edittale (somma delle sanzioni minime più elevate per ciascun anno) 275.000 Costo della definizione dell'atto di contestazione (Art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997 : 1/3 del maggiore fra minimo edittale e sanzione irrogata) 91.667 26

Nuove sanzioni - Black List Con voluntary disclosure e sconto 50% Cumulo materiale TUR medio Reddito Imposta (27%) Sanzioni minime Minimi edittali 2005 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 2,18% 21.753 5.873 133% 7.812 133% 7.812 2006 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 2,76% 27.603 7.453 133% 9.912 133% 9.912 2007 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 3,84% 38.384 10.364 133% 13.784 133% 13.784 2008 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 3,90% 39.003 10.531 200% 21.061 200% 21.061 2009 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,28% 12.788 3.453 200% 6.905 200% 6.905 2010 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,00% 10.000 2.700 200% 5.400 200% 5.400 2011 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,21% 12.089 3.264 200% 6.528 200% 6.528 2012 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 0,88% 8.815 2.380 200% 4.760 200% 4.760 Totale imposte 170.434 46.017 Totale sanzioni irrogabili con cumulo 76.162 materiale Somma minimi edittali 76.162 IL DECRETO LEGGE NON PREVEDE SCONTI ALLE SANZIONI SUI REDDITI 27

Nuove sanzioni - Black List Con voluntary disclosure e sconto 50% Cumulo giuridico Sanzione per la violazione più grave 21.061 Aumento da 50% a 300% - art. 12, co. 5, DLgs. 472/1997 (più annualità) 300% 63.184 Sanzione base 84.246 Aumento del 20% - art. 12, co. 3, DLgs. 472/1997 (più tributi) 0% 0 Sanzione base 84.246 Aumento da 25% a 200% - art. 12, co. 1 e 2, DLgs. 472/1997 (progressione) 0% 0 Totale sanzioni determinate con cumulo giuridico 84.246 Sanzione irrogata ( Art. 12, co. 7, D.Lgs. 472/1997 minore tra cumulo materiale e cumulo giuridico) 76.162 Costo della definizione dell accertamento (Art. 15 co. 2-bis, D.Lgs. 218/1997: 1/6 del maggiore fra minimo edittale e sanzione irrogata) 12.694 COSTO DEFINIZIONE MINIMO MASSIMO VOLUNTARY RW 183.333 400.000 91.667 REDDITI SANZIONI 12.694 25.387 12.694 REDDITI IMPOSTE 46.017 46.017 46.017 TOTALE 242.044 471.404 150.377 CON PROVA CONTRARIA!! 28

Nuove sanzioni - Black List Con voluntary disclosure e sconto 50% Cumulo materiale TUR medio Reddito Imposta (27%) Sanzioni minime Minimi edittali 2005 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 1.000.000 430.000 133% 571.900 133% 571.900 2,18% 21.753 5.873 133% 7.812 133% 7.812 2006 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 2,76% 27.603 7.453 133% 9.912 133% 9.912 2007 sanzione irrogabile fra 133% e 266% 3,84% 38.384 10.364 133% 13.784 133% 13.784 2008 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 3,90% 39.003 10.531 200% 21.061 200% 21.061 2009 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,28% 12.788 3.453 200% 6.905 200% 6.905 2010 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,00% 10.000 2.700 200% 5.400 200% 5.400 2011 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 1,21% 12.089 3.264 200% 6.528 200% 6.528 2012 sanzione irrogabile fra 200% e 400% 0,88% 8.815 2.380 200% 4.760 200% 4.760 Totale imposte 1.170.434 476.017 Totale sanzioni irrogabili con cumulo materiale 648.062 Somma minimi edittali 648.062 IPOTESI DI REDDITO EVASO NEL 2005 29

Nuove sanzioni - Black List Con voluntary disclosure e sconto 50% Cumulo giuridico Sanzione per la violazione più grave 571.900 Aumento da 50% a 300% - art. 12, co. 5, DLgs. 472/1997 (più annualità) 50% 285.950 Sanzione base 857.850 Aumento del 20% - art. 12, co. 3, DLgs. 472/1997 (più tributi) 20% 171.570 Sanzione base 1.029.420 Aumento da 25% a 200% - art. 12, co. 1 e 2, DLgs. 472/1997 (progressione) 25% 257.355 Totale sanzioni determinate con cumulo giuridico 1.286.775 Sanzione irrogata ( Art. 12, co. 7, D.Lgs. 472/1997 minore tra cumulo materiale e cumulo giuridico) 648.062 Costo della definizione dell accertamento (Art. 15 co. 2-bis, D.Lgs. 218/1997: 1/6 del maggiore fra minimo edittale e sanzione irrogata) 108.010 COSTO DEFINIZIONE MINIMO MASSIMO VOLUNTARY RW 183.333 400.000 91.667 REDDITI - SANZIONI 108.010 216.021 108.010 REDDITI - IMPOSTE 476.017 476.017 476.017 TOTALE 767.361 1.092.038 675.694 30

Alcuni spunti di riflessione Beni non suscettibili di produrre redditi imponibili (es. immobili esteri tenuti a disposizione e non tassati all estero): con la circolare n. 45/E del 2010 è stato chiarito che da ora in poi e cioè a partire dalla dichiarazione relativa al 2009 (Unico 2010) devono essere inclusi nel quadro RW riduzione delle annualità da sanare; Attività in comunione o cointestate: secondo quanto riportato nelle istruzioni del Quadro RW del Modello UNICO PF, Se le attività e gli investimenti sono detenuti all estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l esercizio dei diritti relativi all intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari. In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) RW ampliamento o riduzione delle somme da sanare; Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8 d.lgs. 472/97): nel caso di vicende successorie gli eredi non sono obbligati al pagamento delle sanzioni tributarie che sarebbero gravate sul de cuius riduzione delle sanzioni; d altra parte probabile apertura di una contestazione sull imposta di successione 31

Contatti Massimo Caldara Dottori Commercialisti - Revisori Contabili Via Cosimo del Fante 4 20122 Milano T +39 (02) 89074838 F +39 (02) 89075932 M m.caldara@tavecchioeassociati.net 32