CORSO di AGGIORNAMENTO per COORDINATORI e RSPP FEDERARCHITETTI - Pisa, 23 novembre 2012 Docente Alessio Sandroni
Lavori in quota e ponteggi
D.L.vo 81/2012 Titolo IV Cantieri temporanei e mobili Capo II Articolo 111 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; Sanz. com. 1 Let. a: DdL e Dirigente art 159 com. 2 (ar e ammenda 2.500-6.400) b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. Sanzioni: DdL e dirigente art 159 ( con altri Capo II ar o ammenda 500 a 2.000)
D.L.vo 81/2012 Titolo IV Cantieri temporanei e mobili Capo II Articolo 112 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza e per l intera durata del lavoro.
Quando devono essere realizzati i ponteggi nei lavori edili? Nei lavori eseguiti ad una altezza superiore ai 2 metri Devono seguire lo sviluppo dei lavori Devono essere conformi al punto 2 dell allegato XVIII Art.122 - ponteggi ed opere provvisionali
Come devono essere realizzati? Art. 71 comma 1 Devono essere idonee ai fini della sicurezza e della salute Adeguate al lavoro da svolgere Devono essere conformi al Pi.M.U.S.
Cos è un lavoro in altezza? Deve intendersi per lavoro in quota una qualunque operazione di lavoro che deve essere svolta ad una altezza di 2 metri da terra o da un piano stabile ed esponga il lavoratore ad una possibile caduta dall alto. D.L.vo 81/08 Articolo 107 DEFINIZIONI Capo II Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota
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Cosa accade quando si cade da 2 metri di altezza? Si cade con violenza a terra sbattendo per prima la testa con una forza di 36 KN circa Kg. 3600
Misure preventive Sono quei provvedimenti di miglioramento che intervengono sul pericolo e sull esposizione Misure tecniche Misure organizzative Misure procedurali
Misura Tecnica Provvedimento derivato dall applicazione di conoscenze scientifiche e messo in atto per la tutela dai rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative
Misura organizzativa Predisposizione atta a migliorare la gestione delle risorse umane e materiali rivolta alla tutela dai rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative
Misura procedurale Predisposizione atta a migliorare la gestione di Predisposizione atta a migliorare la gestione di una determinata attività lavorativa in funzione dei rischi che da questa derivano
Misure protettive Sono quei provvedimenti che si collocano tra l esposizione a determinati fattori di rischio ed il danno che può essere causato Non modificano l entità dei rischi, ma servono esclusivamente ad evitare o diminuire il danno
Cos è una misura di protezione collettiva? E un sistema installato nell ambiente di lavoro che tende ad eliminare o ridurre il rischio ed è mirato a salvaguardare più lavoratori contemporaneamente Quindi protegge da un determinato rischio tutti gli addetti ad un determinata mansione o macchina
Cos è una misura di protezione individuale? E un dispositivo od una attrezzatura che protegge il singolo individuo riducendo l esposizione al rischio
Cos è un DPI? E un dispositivo di protezione individuale (DPI). E una qualsiasi attrezzatura con i relativi complementi e accessori, destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi che minacciano la sicurezza e la salute durante il proprio lavoro Articolo 74 D.L.vo 81/08 TITOLO III Capo II - Uso dei DPI Quindi proteggono il singolo lavoratore riducendo l esposizione al rischio
Priorità d intervento Valutare l entità dei rischi Programmare l attività di prevenzione
Priorità d intervento Favorire le misure PREVENTIVE COLLETTIVE Come ultimo criterio devono essere scelte misure PROTETTIVE INDIVIDUALI
PSC POS PiMUS Progetto e calcolo del ponteggio Disegno escutivo Procedure passo, passo..ecc.
D.L.vo 81/2012 Titolo III Attrezzature di lavoro Allegato VII Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente sono soggetti a verifica annuale con le modifiche introdotte dal D.L.vo 106/2009
Anno di messa in servizio Denuncia apparecchio INAIL Dichiarazione di conformità CE Libretto di uso e manutenzione Verifica periodica in corso di validità
Il PIANO di MONTAGGIO USO e SMONTAGGIO PI.M.U.S.
D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 Sezione V Ponteggi Fissi Art. 136. Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, ( ). Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Art. 136. Montaggio e smontaggio 2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l uno vicino all altro. 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto
Art. 136. Montaggio e smontaggio 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio e' impedito b) i piani di posa dei predetti elementi hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio e' stabile;
Art. 136. Montaggio e smontaggio 4. Il datore di lavoro assicura che: e) le dimensioni, ( ) degli impalcati di un ponteggio sono idone e alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare ( ); idonee f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati ( )
Art. 136. Montaggio e smontaggio 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Art. 137. Manutenzione e revisione 1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Il contenuto del PiMUS Allegato XXII Del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio - trasformazione - smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata") planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità viabilità,, segnaletica, ecc., modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità omogeneità, ripartizione del, carico, elementi di appoggio, ecc.), modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità verticalità, livello/bolla del primo, impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio trasformazione smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio Trasformazione Smontaggio del. ponteggio e loro modalità di installazione ed uso misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 107 del Titolo IV capo II sezione II tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio, trasformazione, e smontaggio ( istruzioni e progetti particolareggiati"),. con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio ; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (allegato XIX titolo IV capo II.);
Alcune riflessioni L attività in corso sul territorio si orienta ancora una volta verso documenti della sicurezza con contenuti generali poco utili in cantiere, soprattutto da parte delle imprese specializzate. Molto spesso il PiMUS è disatteso in particolare per l uso dei DPI anticaduta e per le partenze. Risulta abbastanza variegato sul territorio il ruolo dei coordinatori su questo tema, alcuni molto severi altri al contrario ritengono il tema di competenza esclusiva dell impresa. Tuttavia si può registrare anche un miglioramento generale sulla realizzazione dei ponteggi
Alcune riflessioni Le procedure di pronto soccorso???
Il ruolo del Coordinatore per la Progettazione Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV
Il ruolo del CSP Allegato XV 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: ( ) 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
Il ruolo del CSP Allegato XV 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il CSP suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell attività dell impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti ( ) c) al rischio di caduta dall'alto; ( )
Il ruolo del CSP Allegato XV 2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti ( ) 2.2.3. (c. caduta dall alto), il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a) riduzione rischi.
Il ruolo del CSP Allegato XV 2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi
Il ruolo del CSP In sintesi Il CSP è chiamato a decidere quali siano le opere provvisionali necessarie, anche in relazione ad una valutazione dei rischi. In considerazione poi della necessità di inserire nel PSC prescrizioni concretamente realizzabili è chiamato ad individuare ed analizzare i punti critici della costruzione verificando la compatibilità delle misure.
Il ruolo del CSE Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100..;
Il ruolo del CSE Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo..
Il ruolo del CSE Tale indicazione induce a ritenere che durante l esecuzione dei lavori non sia compito del CSE occuparsi degli aspetti contenuti nei singoli PiMUS e non anche nel PSC. Per fare un esempio, I DPI contro la caduta dall alto durante il montaggio del ponteggio rappresentano una misura di sicurezza specifica di una sola impresa previsti quindi esclusivamente nel POS di quella impresa
Il ruolo del CSE In base a quanto indicato parrebbe legittimo quindi che il CSE non si occupi di tale argomento tuttavia ormai il PiMUS deve considerarsi parte integrante del POS Inoltre sempre nell articolo 92 viene indicato: sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il ruolo del CSE La sospensione dell attività è un obbligo del CSE che non fa distinzione fra misure contenute nel PSC e misure contenute nel POS o nel PiMUS. Questa ultima considerazione orienta il comportamento del CSE in direzione opposta a quella ipotizzata all inizio, almeno per i pericoli gravi e imminenti
Conclusioni - punti critici Per quanto riguarda i contenuti dei PSC spesso sono ancora carenti le prescrizioni relative ai ponteggi Così come spesso sono assenti prescrizioni relative alla organizzazione del cantiere nel suo complesso volte a mettere in condizione il coordinatore di conoscere in anticipo le imprese che si apprestano ad accedere ai cantieri, magari valorizzando il ruolo dell impresa affidataria.
Conclusioni - punti critici Durante l esecuzione il problema principale, nella fase attuale, rimane ancora quello di valutare POS e PiMUS per verificarne la congruità con il PSC Durante la fase di montaggio dei ponteggi risulta complicato entrare nel merito di POS e PiMUS soprattutto per ditte specializzate
Conclusioni - punti critici In generale i PiMUS risultano tuttora documenti molto generici a volte privi dei disegni esecutivi e procedure passo passo veramente esplicative e quasi mai si parla di procedure di soccorso Si tratta di innescare un processo di crescita di tutti i documenti (PSC, POS e PiMUS) al fine di ottenere una maggiore utilità degli stessi in cantiere.
Conclusioni In sintesi quindi: è per il CSE necessario essere presente in cantiere per fare le opportune verifiche È necessario che il CSE verifichi i contenuti del POS e dei PiMUS espressamente richiesti dal PSC È necessario che il CSE conosca i contenuti del POS e dei PiMUS per richiedere eventuali adeguamenti
Conclusioni In sintesi quindi: È opportuno che il CSE possa dimostrare di aver verificato il POS e PiMUS (per esempio applicando una lista di controllo tenuta agli atti, redigendo verbali di soprolluogo, ecc.) È necessario che il CSE intervenga per interrompere le lavorazioni che espongono a rischi gravi riconducendo la fattispecie anche al piano operativo e al PiMUS
Conclusioni È necessario che il CSE non si limiti a rilevare le singole carenze tecniche (parapetto) ma riesca anche ad individuare le carenze organizzative dalle quali dipendono quelle tecniche
D.L.vo 81/2008 Art. 22 Obblighi dei Progettisti I progettisti dei luoghi di lavoro e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari.
NOTE RELATIVE AI PONTEGGI La norma di riferimento che definisce le caratteristiche dei ponteggi è la UNI HD 1000. Gli impalcati di lavoro si dividono in 6 classi a seconda dei carichi di servizio uniformemente ripartiti che variano da 0,75 kn/ m2 a 6,00 kn/m2. Fino alla classe 3 i ponteggi vengono definiti leggeri: Classe 1- per ispezioni e per lavori da effettuare con attrezzi leggeri e senza deposito di materiali; Classe 2 e 3 per lavori di ispezione ed operazioni che non implichino deposito di materiali, salvo quelli immediatamente necessari, per esempio per pitturazione, pulitura pietrame, lavori di intonacatura ecc; Dalla classe 3 a 6 vengono definiti pesanti: Classe 4 e 5 per lavori di erezione murature, getti di calcestruzzo, intonacatura ecc; Classe 6 per lavori di muratura pesante o per rilevanti depositi di materiali. Tutte le parti a sbalzo devono resistere ad un carico pari a quello dell impalcato principale. Le forze che si scaricano sul ponteggio sono: il peso proprio dei lavoratori; il peso dei materiali depositabili sull impalcato; carichi dovuti al vento sia in senso parallelo che in senso perpendicolare alla facciata servita dal ponteggio. Carichi dovuti alla neve. Carichi dovuti ad irregolarità di montaggio.
Tecniche e procedure operative nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi Uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto Attualmente, in relazione alle tipologie di ponteggi presenti sul mercato, la procedura di lavoro più diffusa risulta essere quella che prevede l utilizzo di dispositivi di protezione individuale di arresto della caduta.
Uso dei sistemi di arresto della caduta Fase operativa di montaggio del secondo livello: linea di ancoraggio posta ad un livello più elevato rispetto al piano di lavoro
Uso dei sistemi di arresto della caduta Fase operativa di montaggio del terzo livello: linea di ancoraggio posta ad un livello più elevato rispetto al piano di lavoro
Uso dei sistemi di arresto della caduta Procedura di montaggio con argano di sollevamento al piano di assemblaggio
Uso dei sistemi di arresto della caduta Procedura di montaggio con argano di sollevamento al livello inferiore del piano di assemblaggio
IN CONCLUSIONE GRAZIE PER L ATTENZIONE