IL MERCATALE DI FIRENZE MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI REGOLAMENTO

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IL MERCATALE DI FIRENZE MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI REGOLAMENTO ART. 1 Principi 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di attuare gli indirizzi della Regione Toscana previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 14 maggio 2007 Progetto regionale filiera corta rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani 2. In particolare il Regolamento adotta quanto previsto dall allegato B alla Delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 relativamente ai Mercati dei produttori indicati al punto 4 comma 1 iniziative di tipo A. 3. Scopo del Mercatale di Firenze è quello di promuovere prodotti agricoli toscani attraverso l allestimento di un mercato almeno mensile in luoghi pubblici del Comune di Firenze atti alla vendita, promozione, informazione, impedendo la commistione con prodotti agricoli non certificati e/o non locali, favorendo il contatto diretto fra produttore e consumatore. 4. Il Mercatale di Firenze è un progetto promosso dal Comune di Firenze Assessorato all Ambiente e Assessorato Attività Produttive in collaborazione con Regione Toscana e vi aderiscono i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa del Mercatale dei produttori agricoli. In particolare fra i soggetti che hanno aderito alla promozione del progetto vi sono le seguenti Organizzazioni di Categoria e Associazioni dei Produttori: 1. CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) provinciale di Firenze 2. Associazione Donne in Campo toscana; 3. AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) Toscana; 4. ANABIO (Associazione Nazionale Agricoltura Biologica) Toscana; 5. AIAB (Associazione Italiana per l Agricoltura Biologica) Toscana; 6. CTPB (Coordinamento Toscano Produttori Biologici) / AMAB Toscana; 7. APAB (Associazione per l Agricoltura Biodinamica) Toscana; 8. Associazione Città del Bio; 9. CNA Firenze; 10. Confesercenti Firenze; 11. Gas Frediano (Gruppo di Acquisto S.Frediano), 12. Coldiretti Federazione Interprovinciale di Firenze e Prato ART. 2 Comitato di Gestione

1. I soggetti promotori di cui al comma 4 dell articolo 1 nominano un Comitato di Gestione del Mercatale, (di seguito denominato Comitato) con il compito di assicurare la tutela della qualità dell iniziativa ivi compreso il rispetto dei principi ispiratori de Il Mercatale di cui al Protocollo sottoscritto da ogni singolo partecipante e svolgere le funzioni dettagliate al successivo comma 7. 2. Il Comitato è composto da un rappresentante di ciascuno dei soggetti promotori di cui al comma 4 dell articolo 1. Alle riunioni del Comitato partecipano l Assessore all Ambiente e l Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze o loro delegati. Il Comitato rimane in carica per tre anni. 3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente e un vice Presidente con funzioni di surroga in caso di assenza del Presidente. 4. Il Presidente: - convoca le riunioni del Comitato e le presiede - assume le funzioni di rappresentante del Comitato e lo coordina - nomina un segretario con funzione verbalizzante; - propone al Comitato le modifiche del presente Regolamento. 5. Il Comitato è convocato a discrezione del Presidente o su motivata richiesta di almeno tre membri. 6. Le decisioni sugli argomenti trattati sono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. 7. Il Comitato svolge le seguenti funzioni di: a) verifica e controllo delle caratteristiche di qualità (qualità, prezzi, etichettature, tracciabilità ecc.) richieste dal Regolamento e dal Protocollo; b) tutela dell immagine dell iniziativa; c) rappresentanza degli espositori; d) proposta ed attuazione di tutte le iniziative collaterali previste dal progetto come la formazione degli operatori; e) informazione ai cittadini/consumatori, realizzazione di eventi promozionali ecc. f) cura della promozione dell iniziativa, anche utilizzando le moderne tecnologie; g) collaborazione con gli organi preposti alla vigilanza; h) definizione delle modalità necessarie ad assicurare la finalità sociale pubblica di agevolare l accesso dei consumatori ai prodotti agricoli toscani accorciando la filiera produttore-consumatore eliminando l intermediazione e i costi di questa sul prodotto finale; i) accettazione della presenza al Mercato di eventuali nuovi partecipanti; j) determinazione dell ammontare della quota di partecipazione; k) esclusione degli operatori che non rispettino i principi e le modalità stabilite dal Regolamento e dal Protocollo; l) approvazione di eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento che devono essere votate alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri con almeno i due terzi dei voti;

m) individuazione di uno o più soggetti, anche esterni, a cui affidare l organizzazione totale o parziale del Mercato, compresa la promozione dell iniziativa, l allestimento e lo smontaggio dei banchi espositivi e di vendita, il rimessaggio e quant altro necessario alla buona riuscita dell iniziativa. 8. Il Comitato può nominare una Commissione di esperti, di cui avvalersi per la verifica e il controllo delle caratteristiche di qualità (qualità, prezzi, etichettature, tracciabilità ecc.) di cui al precedente punto a). La Commissione di esperti può essere composta anche da membri del Comitato di Gestione stesso. ART. 3 Soggetti partecipanti al Mercatale 1. Il mercato è aperto alla partecipazione di produttori agricoli singoli o associati, associazioni di produttori, anche a carattere non professionale, operatori dell artigianato locale e operatori del commercio specializzati nella vendita di specialità alimentari provenienti dalle attività agricole tipiche, tradizionali e biologiche, strutture associative e organizzazioni di categoria, enti pubblici e realtà di promozione del territorio, Gruppi di Acquisto, preferibilmente della Provincia di Firenze, ma, vista l importanza di un mercatale nel Comune capoluogo della Regione, anche della Toscana. Non sono ammessi prodotti o aziende con prodotti non toscani o prodotti dei quali non sia possibile identificarne l origine. 2. Deve comunque essere perseguito il rapporto fra agricoltori, artigiani e commercianti rispettivamente di 40 : 15 : 5 proposto dalla regione Toscana. 3. Si deve dare priorità ai partecipanti del Comune di Firenze e della Provincia di Firenze (territorio interessato), delle Province toscane confinanti con la Provincia di Firenze (territori limitrofi). E ammessa la partecipazione di imprese delle altre province della Toscana (territori non limitrofi) purchè sempre in misura minore rispetto a quelle del territorio di riferimento. 4. Il numero di partecipanti al Mercatale sarà di 60 operatori nella prima fase, che potranno successivamente essere in numero superiore anche in funzione delle domande di partecipazione e dell andamento del mercato stesso. Fra i soggetti partecipanti comunque non potranno essere più di 15 quelli dell artigianato e di 5 quelli del commercio. ART. 4 Qualità e certificazione dei prodotti 1. L individuazione delle caratteristiche di qualità delle produzioni in esposizione e vendita al mercato sarà garantita dall inserimento del prodotto nell Elenco Regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, dall adesione a sistemi volontari di tutela e valorizzazione (Dop, Igp, Doc, Docg, Igt, marchi collettivi, ecc.), dalle certificazioni del processo produttivo (agricoltura biologica, biodinamica ecc.), dalla presentazione di autocertificazioni da parte dei produttori e/o delle associazioni, dall adesione a programmi di valorizzazione promossi da Enti pubblici o strutture associative quali Presidi Slow Food, Strada del Vino, Strada dei Sapori ecc. ART. 5 Norme generali per la partecipazione

1. Tutti gli espositori partecipanti dovranno essere in regola con le disposizioni igienico sanitarie attualmente vigenti, nonché con i regolamenti e le normative in vigore di carattere fiscale e amministrativo e la responsabilità è di ogni singolo espositore. 2. Il luogo del Mercato sarà allestito a cura di un soggetto designato dal Comitato di Gestione ed ogni operatore dovrà munirsi di apposita prolunga elettrica a norma CEE per collegarsi alle idonee centraline di allaccio predisposte dal soggetto allestitore. L impianto elettrico messo a disposizione non potrà essere manomesso in alcun modo 3. Ogni operatore, singolo o associato, interessato a partecipare all iniziativa è chiamato a riempire l apposita domanda di partecipazione che dovrà essere inviata presso l associazione di appartenenza o di riferimento, o, in caso di operatore singolo, presso il Comitato di Gestione. 4. Ogni operatore si impegna a versare la quota di partecipazione (comprensiva di suolo pubblico, spese organizzative per l allestimento, promozione e pubblicità, pulizia dell area al termine della manifestazione, fornitura energia elettrica) stabilita dal comitato di gestione che può richiederla anche per più edizioni del Mercato a titolo di prenotazione. 5. Le domande di partecipazione dovranno essere accompagnate dall elenco dei prodotti che verranno messi in vendita indicando fino ad un massimo di 10 prodotti principali. L elenco dovrà obbligatoriamente essere inviato per posta elettronica al Comitato di Gestione almeno 7 giorni prima di ogni mercato. 6. L elenco delle aziende e dei prodotti fornito dalle aziende partecipanti con la domanda sarà distribuito ai consumatori durante l apertura del mercato a cura del soggetto unico incaricato dell organizzazione del mercato. Il Comitato di gestione può incaricare il suddetto soggetto organizzatore di indicare nell elenco delle aziende e dei prodotti in vendita anche i prezzi comunicati per quello specifico giorno di mercato. 7. Le aziende e gli operatori hanno comunque l obbligo di esporre sul banco i prezzi di tutti i prodotti in vendita. 8. Le aziende e gli operatori potranno distribuire un listino prezzi di tutti i prodotti esposti a condizione che siano anche indicati i riferimenti dell azienda e la dicitura Mercato dei produttori Comune di Firenze. 9. A tutti i partecipanti saranno assegnate apposite strutture in legno coperte, delle dimensioni di circa 3mt x 1mt. di proprietà del Comune di Firenze, predisposte per lo svolgimento della manifestazione, che non potranno subire modifiche tali che comportino danni strutturali. Le strutture dovranno essere restituite al termine della manifestazione nello stato in cui sono state consegnate e saranno dotate di allacci all energia elettrica come previsto dalle norme vigenti. 10. Alle strutture in legno e alla copertura per l esposizione dei prodotti non potranno essere fatte modifiche che implichino danni strutturali e permanenti quali fori, tagli, aggiunte o manomissioni importanti ed ogni aggiunta anche temporanea dovrà essere rimossa al termine delle manifestazione. Non potrà essere in alcun modo manomesso l impianto elettrico.

11. In aggiunta agli spazi assegnati dotati di struttura in legno coperta è facoltà assegnare alcuni spazi aperti, eventualmente coperti con ombrellone coerente con lo stile e i colori delle altre strutture, limitatamente a vivaisti produttori di piante da fiore o ornamentali. Per tali soggetti il Comitato di gestione potrà stabilire quote di partecipazione al mercato differenziate in funzione dello spazio e delle strutture e servizi assegnati. 12. La cessione del posteggio o dello spazio assegnato a terzi non è consentita e potrà essere sanzionata con la revoca del posteggio assegnato. 13. Sarà compito di uno dei soggetti promotori del mercato, di cui al comma 4 dell articolo 1, comunicare tempestivamente al soggetto unico incaricato dell organizzazione del mercato, l eventuale sostituzione di un espositore per cause di forza maggiore. ART. 6 Criteri di selezione degli operatori partecipanti 1. Ogni soggetto aderente al progetto, di cui all articolo 1 comma 4 si impegna annualmente a far partecipare propri associati garantendo la prenotazione di un certo numero di banchi. 2. Il Comitato di gestione attribuisce i banchi ad ogni soggetto sulla base delle disponibilità, delle domande pervenute, di un equa rappresentanza e, solo in caso di un numero di domande superiore alla disponibilità, in base ai seguenti criteri di priorità: Aziende la cui attività è nel Comune di Firenze punti 10 Aziende del territorio di riferimento (Provincia di Firenze) punti 8 Aziende del territorio limitrofo punti 2 Aziende toscane punti 1 Aziende/operatori agricoli punti 7 Aziende/operatori artigiane punti 2 Aziende/operatori commerciali punti 1 I seguenti punteggi sono cumulabili Aziende/operatori che presentano prodotti nuovi punti 2 Aziende che presentano prodotti agricoli biologici certificati punti 2 Aziende/operatori che presentano prodotti sottorappresentati punti 1 3. I soggetti che prenotano gli spazi espositivi del mercato dovranno versare al Comitato di Gestione, o al soggetto da questi delegato, gli importi o le caparre per il numero di manifestazioni e nei modi stabiliti dal Comitato stesso. ART. 7 Svolgimento del Mercato 1. Il mercato si svolgerà una volta al mese e in linea generale il primo sabato (con l esclusione del mese di agosto) nelle piazze concordate con l Amministrazione Comunale dalle ore 8,00 alle ore 20.00. Sarà comunque possibile stabilire edizioni straordinarie in occasioni particolari ed in accordo con l Amministrazione Comunale.

2. Gli orari di accesso all area, montaggio e smontaggio, carico e scarico merci, saranno indicati di volta in volta dal soggetto unico incaricato dell organizzazione del mercato individuato dal Comitato di Gestione. Gli operatori che partecipano al mercato dovranno rispettare le indicazioni fornite relative ai mezzi impiegati, agli orari e quanto altro organizzativamente indicato per il buon funzionamento dell evento. 3. Tutti gli operatori dovranno assicurare lo sgombero di tutti i rifiuti al termine del mercato. Eventuali rifiuti abbandonati fuori luogo potranno essere motivo di deferimento al Comitato di Gestione che potrà prendere anche provvedimenti di sospensione della partecipazione degli operatori inadempienti sulla rimozione dei rifiuti e la pulizia dei luoghi pubblici assegnati al Mercato. 4. Gli espositori dovranno garantire: a. una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione del consumatore; b. il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti; c. una presentazione esauriente dell attività, con prezzi chiari e ben esposti, documentazioni sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo; d. la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto; e. la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato; f. l uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei; 5. Potrà essere previsto l'allestimento di spazi collettivi, per favorire la presenza dei piccoli produttori, anche con gestione affidata ad Associazioni, Organizzazioni di Categoria, Enti Locali del territorio. 6. Gli espositori che, a giudizio del Comitato di Gestione, non abbiano rispettato le indicazioni del Comitato stesso e del soggetto organizzatore, con comportamenti e azioni non corrette oppure non rispettando i principi e le finalità concordati relativi allo scopo del mercato, potranno essere esclusi temporaneamente o definitivamente dalla partecipazione al Mercatale. ART. 8 Norme finali 1. Tutto quanto non espressamente previsto può essere stabilito con integrazioni al presente Regolamento dal Comitato di gestione d intesa con l Amministrazione Comunale. 2. Al fine di garantire lo svolgimento del Mercato e di osservare gli impegni assunti nei confronti della Regione Toscana con la partecipazione al bando e approvazione del progetto Mercato dei produttori agricoli di Firenze, in caso di inadempienza o di non buona gestione del Mercato da parte del Comitato di gestione, si da atto che l Amministrazione Comunale si riserva, con atti successivi, di provvedere alla gestione e organizzazione diretta del Mercato stesso selezionando le aziende partecipanti secondo i criteri del Progetto regionale filiera corta di cui alla Delib. GR. N.335 del 14.05.2007.