Traduzione di cortesia, priva di valore legale

Documenti analoghi
POR CALABRIA FESR 2007/2013

ALLEGATO 6 CONTRATTO DI PEGNO TRA

Roma, 1 dicembre 2016

Fondo Europeo per gli Investimenti

(per il caso di atto di rinnovo del pegno si utilizzerà ugualmente il presente Modello con i dovuti adattamenti)

POR CALABRIA FESR 2007/2013. Informativa sullo stato di attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria

CONVENZIONE CONCERNENTE TALUNI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI PARMA E. INERENTI A PARMAZEROSEI S.P.A. tra

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI TROINA PROVINCIA DI ENNA OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI MUTUO

Istituto Superiore di Sanità. Accordo di collaborazione

ALLEGATO B ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PDD. N../2018 CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI/QUOTE TRA

ACCORDO TRA IL POLITECNICO DI MILANO E ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) PER IL COFINANZIAMENTO DI N

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

ALLEGATOA alla Dgr n del 23 marzo 2010 pag. 1/6

CLIENTE. CONTRATTO DÌ COMPRAVENDITA

Fornitura di servizi bancari costituzione plafond mutui per ,00 fino al CIG. n.

POR FESR Calabria 2007/2013. Informativa sullo stato di attuazione degli Strumenti di ingegneria finanziaria (Punto 8 OdG) IX Comitato di Sorveglianza

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS). SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI

ADDENDUM N. 2 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 5 NOVEMBRE (Plafond Moratoria Sisma Prima Fase) TRA

POR FESR Lazio Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR REGIONE LAZIO SCHEMA DI CONVENZIONE

Il servizio Check-upEuropa

REGIONE UMBRIA REPUBBLICA ITALIANA

2.1 Con il presente contratto, la Società Finanziata irrevocabilmente concede

db x-trackers II AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI:

A relazione dell'assessore Giordano:

CLAUSOLE DI MEDIAZIONE

AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI:

FINPIEmonte MODELLO STANDARD CONTRATTO PEGNO

Istituto Superiore di Sanità

Istituto Superiore di Sanità

Vista la l. 49/1985 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, Titolo I;

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI

Comune di San Ferdinando di Puglia CONVENZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Innanzi a me, nato a il Dirigente. di della Regione in forza della delibera della Giunta Regionale

Raccolta N. del /2014

Protocollo d Intesa. fra. Banca Europea per gli Investimenti. Fondo Europeo per gli Investimenti. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

ADDENDUM N. 3 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 5 NOVEMBRE (Plafond Moratoria Sisma Prima Fase) TRA

IL DIRIGENTE GENERALE

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilanove e questo dì del mese. di in Firenze

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

Vista la l. 49/1985 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, Titolo I;

Gli interventi del sistema camerale a favore del mercato delle garanzie

ACCORDO TECNICO. sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT) SETTORE 5 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilanove e questo dì del CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA FATTA IN QUATTRO ORIGINALI

Istituto Superiore di Sanità

Tra la Isontina Ambiente Srl con sede legale in via Cau de Mezo n.10 a Ronchi dei

AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI:

MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

Spett.le ISMEA Via Nomentana Roma

DIPARTIMENTO N. 10 Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura Settore Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili

Ministero dello Sviluppo Economico

Antonio de Guglielmo, Direttore Generale della Provincia di Terni, il quale. interviene in questo atto in nome, per conto e nell interesse

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL OPERAZIONE 4.2

Allegato 1 Modello di lettera di garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Stoccaggio

CONVENZIONE TRA REALE MUTUA E IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

TRA. La Banca con sede in,, rappresentata dal qui di seguito indicata per brevità Banca

PROTOCOLLO D INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI:

Foglio informativo GARANZIA A PRIMA RICHIESTA OPERAZIONI A VALERE SUL PROTOCOLLO D INTESA COPAGRI SARDEGNA. INFORMAZIONI SU CONFIDI SARDEGNA S.c.p.a.

ALLEGATO SUB B ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PDD. N. 2788/2012 CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

DOCUMENTO DI SINTESI (documento non obbligatorio da inserire solo nei casi in cui si rendano applicabili le disposizioni della Banca d Italia)

L ESENZIONE PER I MUTUI EROGATI CON PROVVISTA DELLA CDP ATTIENE AL COMPLESSIVO RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO 7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Nell anno, il giorno del mese di TRA

Il Gruppo BEI a supporto degli Strumenti Finanziari con dotazione FEASR. Roma, 13 giugno 2016

Raccolta N. del /2014

CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.Lgs 151/05

Raccolta N. del /2013

REPUBBLICA ITALIANA ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE. con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 Luglio 2012 e del D.M.

ADDENDUM N. 2 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 31 LUGLIO (Plafond Moratoria Sisma Seconda Fase) TRA

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA CONVENZIONE TRA

ACCORDO TRA I COMUNI DI BAGNOLO SAN VITO, CURTATONE, MOGLIA, SAN BENEDETTO PO

Niv Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Istituto Superiore di Sanità

ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A ROGITO UFFICIALE ROGANTE DELLA REGIONE CAMPANIA DEL 29 DICEMBRE 2015 REPERTORIO N.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 130/10

GARANZIA SU FINANZIAMENTI

Il DPA ha individuato, quale ente affidatario del progetto generale, l ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti della Regione Abruzzo.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 15/05/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

* * * CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE TRA

ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

OLIMPIA S.p.A. Egregi Signori, facciamo seguito alle intese intercorse, per proporvi di stipulare il seguente patto di prelazione (il "Patto"):

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO. tra REGIONE CAMPANIA. SVILUPPO CAMPANIA SpA. per la costituzione del Fondo MICROCREDITO FSE

I nuovi bandi della Regione Lazio per la patrimonializzazione delle imprese

Credito agrario: benefici, agevolazioni e costi per le imprese agricole

INTESA DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA PROVINCIA DEL GAUTENG DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA.

SCRITTURA PRIVATA SUB AFFIDAMENTO POSTEGGIO TRA

LETTERA DI IMPEGNO A COSTITUIRE ATS (Associazione Temporanea di Scopo)

Transcript:

LA REGIONE CALABRIA allegato alla deliberazioone n. 63 del 2 marzo 2016 ED IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI APPENDICE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ( CONTRATTO ) STIPULATO IN DATA 11 OTTOBRE 2011 TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI ( SECONDA APPENDICE ) in data [ ] 2016 1

La presente Seconda Appendice è stipulata in data [ ] 2016, TRA La Regione Calabria, Cittadella Regionale, Localitá Germaneto, 88100 Catanzaro Italia (la REGIONE ); E Il Fondo Europeo per gli Investimenti, 37B, Avenue J-F Kennedy, L-2968 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo ( FEI ). La REGIONE ed il FEI d ora in avanti, congiuntamente, le Parti e ciascuna di esse anche una Parte. PREMESSE (A) (B) Ai sensi dell Articolo 6 (Finanziamento del Fondo di Partecipazione JEREMIE) del Contratto, ai fini di istituire il Fondo di Partecipazione JEREMIE, la REGIONE ha depositato presso il Conto Bancario Fondi, una somma pari ad originari Euro 45.000.000,00 (quarantacinque milioni di euro), derivanti dal Programma Operativo. Ai sensi della Strategia di Investimento e attraverso un invito a manifestare interesse ( Invito ), pubblicato il 20 febbraio 2012, il FEI ha selezionato Banca del Mezzogiorno- MedioCredito Centrale S.p.A. ( BdM-MCC ) e Banco di Napoli S.p.A. ( BdN ) come intermediari finanziari ( Intermediari Finanziari ) per attuare lo strumento finanziario di condivisione del rischio (funded risk sharing) a beneficio delle PMI. (C) Per mezzo degli Accordi Operativi stipulati i) tra il FEI e BdM-MCC, il 31 dicembre 2012, e ii) tra il FEI e BdN, il 17 maggio 2013, il FEI ha reso disponibili, rispettivamente, a BdM-MCC e a BdN, Euro 21.000.000 (ventuno milioni) di risorse del Fondo di Partecipazione JEREMIE al fine di co-finanziare (in base alla relativa quota di condivisione del rischio) due portafogli di prestiti a PMI eleggibili per un volume target, rispettivamente, di Euro 42.000.000 (quaranta due milioni) e Euro 52.500.000 (cinquanta due milioni e cinquecento mila). (D) Gli strumenti finanziari di condivisione del rischio (funded risk sharing) attivati ai sensi degli Accordi Operativi di cui alla premessa (C) che precede, non sono stati eseguiti in linea con i volumi target di portafoglio ivi concordati, nonostante il FEI in cooperazione con il Comitato d Investimento avesse implementato, successivamente alla firma di tali Accordi Operativi, aggiustamenti al livello del prodotto sottostante con l obiettivo di stimolare ulteriormente i livelli di assorbimento e nonostante il FEI avesse svolto diversi interventi con di dirigenti di BdM-MCC e BdN per sottolineare l importanza dell iniziativa JEREMIE e del Fondo di Partecipazione JEREMIE per l economia regionale. 2

(E) A seguito delle delibere del Comitato d Investimento datate 21 Maggio e 20 Luglio 2015, e a seguito della lettera della REGIONE datata 14 ottobre 2015, prot. 0301909, la REGIONE ha richiesto che il FEI: i. riduca i Fondi allocati presso il Fondo di Partecipazione JEREMIE da Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro) ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro); e ii. restituisca alla REGIONE un importo pari ad Euro 23.500.000 (ventitré milioni cinquecento mila euro) ( Fondi Richiesti ). (F) Le Parti desiderano modificare il Contratto riducendo i Fondi allocati presso il Fondo di Partecipazione JEREMIE e prevedendo la restituzione da parte del FEI alla REGIONE dei Fondi Richiesti. TUTTO CIO PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: 1. DEFINIZIONI 1.1 I termini definiti nel Contratto avranno, nella presente [Seconda] Appendice, il medesimo significato qualora utilizzati con l iniziale maiuscola, a meno che tali termini vengano definiti diversamente o richiedano un significato diverso in base al contesto di utilizzo. 1.2 I principi interpretativi utilizzati nel Contratto hanno efficacia anche nella presente [Seconda] Appendice. 2. FONDO DI PARTECIPAZIONE JEREMIE 2.1 Le Parti riconoscono e concordano di inserire all Articolo 1.1 (Definizioni e Interpretazione) del Contratto una nuova definizione di [Seconda] Appendice che recita come segue: [Seconda] Appendice si intende la [seconda] appendice al Contratto sottoscritta tra le Parti in data [ ] ottobre 2015 e con la quale le Parti hanno concordato (i) la riduzione dei Fondi da Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro) ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro); e (ii) la restituzione alla REGIONE da parte del FEI di un importo pari ad Euro 23.500.000 (ventitré milioni cinquecento mila euro); 2.2 Le Parti riconoscono e concordano che la definizione di Fondi ai sensi dell Articolo 1.1 (Definizioni e Interpretazione) del Contratto è modificata come segue: Fondi si intende, di volta in volta, l ammontare complessivo di: (i) i fondi stanziati dal Programma Operativo, per l importo iniziale di Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro), che al [ ] è ridotto ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro), tali fondi sono affidati al 3

FEI per essere gestiti e utilizzati ai fini della costituzione e operatività del Fondo di Partecipazione JEREMIE ai sensi dell articolo 44 del Reg. 1083 in attuazione dell iniziativa JEREMIE in conformità al presente Contratto; più (ii) gli interessi maturati di volta in volta presso il Conto Bancario Fondi, tra cui, per chiarezza, i proventi generati dalla gestione della tesoreria del saldo del Conto Bancario Fondi; meno (iii) a seguito della risoluzione del relativo Accordo Operativo e qualsiasi obbligo del FEI per quanto riguarda l Operazione, l importo del capitale conferito ed effettivamente versato nell ambito della specifica Operazione; 2.3 Le parti riconoscono e concordano che l Articolo 6.1 (Finanziamento del Fondo di Partecipazione JEREMIE) del Contratto è modificato come segue: 6.1 Senza ingiustificato ritardo e non appena tecnicamente possibile dopo l esecuzione di questo Contratto, e ai fini della creazione del Fondo di Partecipazione JEREMIE, la REGIONE si impegna a depositare presso il Conto Bancario Fondi un importo iniziale pari ad Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro), erogato dal Programma Operativo. A seguito della stipula della [Seconda] Appendice, le Parti hanno concordato la riduzione di tale importo iniziale dei Fondi da Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro) ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro). Fermo restando tale riduzione, la REGIONE si dichiara disposta a prendere in considerazione ulteriori erogazioni sul Conto Bancario JEREMIE in caso di necessità e su segnalazione del FEI anche in caso di carenza dei Fondi JEREMIE. Il Conto Bancario Fondi da utilizzarsi per il pagamento dei Fondi ai sensi del presente articolo 6.1, è il seguente: Conto bancario presso: Banque et Caisse d Epargne de l Etat. 1, Place de Metz L-2954 Luxembourg BIC: BCEELULL IBAN: LU630019015004836000 2.4 Le parti riconoscono e concordano di inserire un nuovo Articolo 6.1bis (Finanziamento del Fondo di Partecipazione JEREMIE) al Contratto, che recita come segue: 6.1bis Facendo seguito alle intese raggiunte dalle Parti ed in esecuzione degli accordi intervenuti mediante la [Seconda] Appendice, e sempreché i Fondi Richiesti siano disponibili nel Conto Bancario Fondi e liberi da vincoli a carico del FEI 4

nel contesto dell attività di gestione di tesoreria, il FEI si impegna a restituire alla REGIONE l importo pari ad Euro 23.500.000 (ventitré milioni cinquecento mila euro). Il conto bancario da utilizzarsi per il pagamento di tale importo ai sensi del presente articolo 6.1bis è il seguente: Conto bancario presso: Banca Carime Catanzaro BIC: [ ] IBAN: IT12R0306704599000000010153 3. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DELLA REGIONE 3.1 La REGIONE dichiara che la presente [Seconda] Appendice è sottoscritta in conformità con, e avendo debito riguardo di, qualsiasi legge e regolamento applicabile, inclusi, senza limitazioni, i requisiti amministrativi nazionali e/o regionali e la disciplina europea dei fondi strutturali. 3.2 Per chiarezza, la REGIONE, nel caso in cui il trasferimento dei Fondi Richiesti ai sensi della presente [Seconda] Appendice dovesse determinare una qualsivoglia insufficienza dei fondi necessari ai fini della sostenibilità del Fondo di Partecipazione JEREMIE ovvero per l esercizio dell Azione JEREMIE (compresa la copertura delle spese e/o degli altri costi), riconosce che il FEI può finanziare autonomamente tale carenza di fondi utilizzando Proventi. 3.3 Ai fini di chiarezza, l Articolo 13 del Contratto si applica alla presente [Seconda] Appendice in riferimento alle responsabilità o indennizzi in favore del FEI. Tale applicazione riguarderà inoltre la performance finanziaria relativa ai Fondi Richiesti rimborsati alla REGIONE ai sensi della presente [Seconda] Appendice (la quale è ad ogni modo esclusa dalla responsabilità del FEI). 4. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 4.1 Qualsiasi violazione da parte della REGIONE dalle dichiarazioni e dagli impegni disciplinati dall Articolo 3 della presente [Seconda] Appendice autorizzerà il FEI a risolvere il Contratto con effetto immediato notificando alla REGIONE la sussistenza di un motivo di Risoluzione per Inadempimento ai sensi degli Articoli 15.2 e 15.3 del Contratto. 5. MISCELLANEA 5.1 La presente [Seconda] Appendice è, e deve essere, interpretata come parte integrante del Contratto, del quale, a scanso di equivoci, tutti i termini e le condizioni rimarranno in vigore a tutti gli effetti. 5.2 La presente [Seconda] Appendice è redatta e sottoscritta in 4 (quattro) copie, ciascuna delle quali costituisce una copia originale ed autentica della presente [Seconda] Appendice, 3 (tre) copie in lingua inglese per la REGIONE, 1 (una) copia in lingua inglese per il FEI. In 5

caso di conflitto tra la copia in lingua inglese e la copia in lingua italiana prevarrà la copia in lingua inglese. 6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 6.1 La presente [Seconda] Appendice è disciplinata dalle leggi della Repubblica Italiana. 6.2 Le Parti faranno quanto possibile per comporre amichevolmente qualsiasi controversia che sorga in connessione alla presente [Seconda] Appendice. Ogni controversia relativa alla presente [Seconda] Appendice, inclusa la propria esistenza, sarà definitivamente e irrevocabilmente risolta da un collegio arbitrale, in conformità con le norme in materia di arbitrato e conciliazione ( Norme ) della Camera di Commercio Internazionale ( CCI ). Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, di cui il primo nominato dalla REGIONE, il secondo nominato dal FEI ed il terzo nominato ai sensi delle Norme. La lingua utilizzata durante il procedimento arbitrale sarà la lingua inglese ed il luogo scelto per tale procedimento sarà Roma. 6

7