LA REGIONE CALABRIA allegato alla deliberazioone n. 63 del 2 marzo 2016 ED IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI APPENDICE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ( CONTRATTO ) STIPULATO IN DATA 11 OTTOBRE 2011 TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI ( SECONDA APPENDICE ) in data [ ] 2016 1
La presente Seconda Appendice è stipulata in data [ ] 2016, TRA La Regione Calabria, Cittadella Regionale, Localitá Germaneto, 88100 Catanzaro Italia (la REGIONE ); E Il Fondo Europeo per gli Investimenti, 37B, Avenue J-F Kennedy, L-2968 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo ( FEI ). La REGIONE ed il FEI d ora in avanti, congiuntamente, le Parti e ciascuna di esse anche una Parte. PREMESSE (A) (B) Ai sensi dell Articolo 6 (Finanziamento del Fondo di Partecipazione JEREMIE) del Contratto, ai fini di istituire il Fondo di Partecipazione JEREMIE, la REGIONE ha depositato presso il Conto Bancario Fondi, una somma pari ad originari Euro 45.000.000,00 (quarantacinque milioni di euro), derivanti dal Programma Operativo. Ai sensi della Strategia di Investimento e attraverso un invito a manifestare interesse ( Invito ), pubblicato il 20 febbraio 2012, il FEI ha selezionato Banca del Mezzogiorno- MedioCredito Centrale S.p.A. ( BdM-MCC ) e Banco di Napoli S.p.A. ( BdN ) come intermediari finanziari ( Intermediari Finanziari ) per attuare lo strumento finanziario di condivisione del rischio (funded risk sharing) a beneficio delle PMI. (C) Per mezzo degli Accordi Operativi stipulati i) tra il FEI e BdM-MCC, il 31 dicembre 2012, e ii) tra il FEI e BdN, il 17 maggio 2013, il FEI ha reso disponibili, rispettivamente, a BdM-MCC e a BdN, Euro 21.000.000 (ventuno milioni) di risorse del Fondo di Partecipazione JEREMIE al fine di co-finanziare (in base alla relativa quota di condivisione del rischio) due portafogli di prestiti a PMI eleggibili per un volume target, rispettivamente, di Euro 42.000.000 (quaranta due milioni) e Euro 52.500.000 (cinquanta due milioni e cinquecento mila). (D) Gli strumenti finanziari di condivisione del rischio (funded risk sharing) attivati ai sensi degli Accordi Operativi di cui alla premessa (C) che precede, non sono stati eseguiti in linea con i volumi target di portafoglio ivi concordati, nonostante il FEI in cooperazione con il Comitato d Investimento avesse implementato, successivamente alla firma di tali Accordi Operativi, aggiustamenti al livello del prodotto sottostante con l obiettivo di stimolare ulteriormente i livelli di assorbimento e nonostante il FEI avesse svolto diversi interventi con di dirigenti di BdM-MCC e BdN per sottolineare l importanza dell iniziativa JEREMIE e del Fondo di Partecipazione JEREMIE per l economia regionale. 2
(E) A seguito delle delibere del Comitato d Investimento datate 21 Maggio e 20 Luglio 2015, e a seguito della lettera della REGIONE datata 14 ottobre 2015, prot. 0301909, la REGIONE ha richiesto che il FEI: i. riduca i Fondi allocati presso il Fondo di Partecipazione JEREMIE da Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro) ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro); e ii. restituisca alla REGIONE un importo pari ad Euro 23.500.000 (ventitré milioni cinquecento mila euro) ( Fondi Richiesti ). (F) Le Parti desiderano modificare il Contratto riducendo i Fondi allocati presso il Fondo di Partecipazione JEREMIE e prevedendo la restituzione da parte del FEI alla REGIONE dei Fondi Richiesti. TUTTO CIO PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: 1. DEFINIZIONI 1.1 I termini definiti nel Contratto avranno, nella presente [Seconda] Appendice, il medesimo significato qualora utilizzati con l iniziale maiuscola, a meno che tali termini vengano definiti diversamente o richiedano un significato diverso in base al contesto di utilizzo. 1.2 I principi interpretativi utilizzati nel Contratto hanno efficacia anche nella presente [Seconda] Appendice. 2. FONDO DI PARTECIPAZIONE JEREMIE 2.1 Le Parti riconoscono e concordano di inserire all Articolo 1.1 (Definizioni e Interpretazione) del Contratto una nuova definizione di [Seconda] Appendice che recita come segue: [Seconda] Appendice si intende la [seconda] appendice al Contratto sottoscritta tra le Parti in data [ ] ottobre 2015 e con la quale le Parti hanno concordato (i) la riduzione dei Fondi da Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro) ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro); e (ii) la restituzione alla REGIONE da parte del FEI di un importo pari ad Euro 23.500.000 (ventitré milioni cinquecento mila euro); 2.2 Le Parti riconoscono e concordano che la definizione di Fondi ai sensi dell Articolo 1.1 (Definizioni e Interpretazione) del Contratto è modificata come segue: Fondi si intende, di volta in volta, l ammontare complessivo di: (i) i fondi stanziati dal Programma Operativo, per l importo iniziale di Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro), che al [ ] è ridotto ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro), tali fondi sono affidati al 3
FEI per essere gestiti e utilizzati ai fini della costituzione e operatività del Fondo di Partecipazione JEREMIE ai sensi dell articolo 44 del Reg. 1083 in attuazione dell iniziativa JEREMIE in conformità al presente Contratto; più (ii) gli interessi maturati di volta in volta presso il Conto Bancario Fondi, tra cui, per chiarezza, i proventi generati dalla gestione della tesoreria del saldo del Conto Bancario Fondi; meno (iii) a seguito della risoluzione del relativo Accordo Operativo e qualsiasi obbligo del FEI per quanto riguarda l Operazione, l importo del capitale conferito ed effettivamente versato nell ambito della specifica Operazione; 2.3 Le parti riconoscono e concordano che l Articolo 6.1 (Finanziamento del Fondo di Partecipazione JEREMIE) del Contratto è modificato come segue: 6.1 Senza ingiustificato ritardo e non appena tecnicamente possibile dopo l esecuzione di questo Contratto, e ai fini della creazione del Fondo di Partecipazione JEREMIE, la REGIONE si impegna a depositare presso il Conto Bancario Fondi un importo iniziale pari ad Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro), erogato dal Programma Operativo. A seguito della stipula della [Seconda] Appendice, le Parti hanno concordato la riduzione di tale importo iniziale dei Fondi da Euro 45.000.000 (quarantacinque milioni di euro) ad Euro 21.500.000 (ventuno milioni cinquecento mila euro). Fermo restando tale riduzione, la REGIONE si dichiara disposta a prendere in considerazione ulteriori erogazioni sul Conto Bancario JEREMIE in caso di necessità e su segnalazione del FEI anche in caso di carenza dei Fondi JEREMIE. Il Conto Bancario Fondi da utilizzarsi per il pagamento dei Fondi ai sensi del presente articolo 6.1, è il seguente: Conto bancario presso: Banque et Caisse d Epargne de l Etat. 1, Place de Metz L-2954 Luxembourg BIC: BCEELULL IBAN: LU630019015004836000 2.4 Le parti riconoscono e concordano di inserire un nuovo Articolo 6.1bis (Finanziamento del Fondo di Partecipazione JEREMIE) al Contratto, che recita come segue: 6.1bis Facendo seguito alle intese raggiunte dalle Parti ed in esecuzione degli accordi intervenuti mediante la [Seconda] Appendice, e sempreché i Fondi Richiesti siano disponibili nel Conto Bancario Fondi e liberi da vincoli a carico del FEI 4
nel contesto dell attività di gestione di tesoreria, il FEI si impegna a restituire alla REGIONE l importo pari ad Euro 23.500.000 (ventitré milioni cinquecento mila euro). Il conto bancario da utilizzarsi per il pagamento di tale importo ai sensi del presente articolo 6.1bis è il seguente: Conto bancario presso: Banca Carime Catanzaro BIC: [ ] IBAN: IT12R0306704599000000010153 3. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DELLA REGIONE 3.1 La REGIONE dichiara che la presente [Seconda] Appendice è sottoscritta in conformità con, e avendo debito riguardo di, qualsiasi legge e regolamento applicabile, inclusi, senza limitazioni, i requisiti amministrativi nazionali e/o regionali e la disciplina europea dei fondi strutturali. 3.2 Per chiarezza, la REGIONE, nel caso in cui il trasferimento dei Fondi Richiesti ai sensi della presente [Seconda] Appendice dovesse determinare una qualsivoglia insufficienza dei fondi necessari ai fini della sostenibilità del Fondo di Partecipazione JEREMIE ovvero per l esercizio dell Azione JEREMIE (compresa la copertura delle spese e/o degli altri costi), riconosce che il FEI può finanziare autonomamente tale carenza di fondi utilizzando Proventi. 3.3 Ai fini di chiarezza, l Articolo 13 del Contratto si applica alla presente [Seconda] Appendice in riferimento alle responsabilità o indennizzi in favore del FEI. Tale applicazione riguarderà inoltre la performance finanziaria relativa ai Fondi Richiesti rimborsati alla REGIONE ai sensi della presente [Seconda] Appendice (la quale è ad ogni modo esclusa dalla responsabilità del FEI). 4. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 4.1 Qualsiasi violazione da parte della REGIONE dalle dichiarazioni e dagli impegni disciplinati dall Articolo 3 della presente [Seconda] Appendice autorizzerà il FEI a risolvere il Contratto con effetto immediato notificando alla REGIONE la sussistenza di un motivo di Risoluzione per Inadempimento ai sensi degli Articoli 15.2 e 15.3 del Contratto. 5. MISCELLANEA 5.1 La presente [Seconda] Appendice è, e deve essere, interpretata come parte integrante del Contratto, del quale, a scanso di equivoci, tutti i termini e le condizioni rimarranno in vigore a tutti gli effetti. 5.2 La presente [Seconda] Appendice è redatta e sottoscritta in 4 (quattro) copie, ciascuna delle quali costituisce una copia originale ed autentica della presente [Seconda] Appendice, 3 (tre) copie in lingua inglese per la REGIONE, 1 (una) copia in lingua inglese per il FEI. In 5
caso di conflitto tra la copia in lingua inglese e la copia in lingua italiana prevarrà la copia in lingua inglese. 6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 6.1 La presente [Seconda] Appendice è disciplinata dalle leggi della Repubblica Italiana. 6.2 Le Parti faranno quanto possibile per comporre amichevolmente qualsiasi controversia che sorga in connessione alla presente [Seconda] Appendice. Ogni controversia relativa alla presente [Seconda] Appendice, inclusa la propria esistenza, sarà definitivamente e irrevocabilmente risolta da un collegio arbitrale, in conformità con le norme in materia di arbitrato e conciliazione ( Norme ) della Camera di Commercio Internazionale ( CCI ). Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, di cui il primo nominato dalla REGIONE, il secondo nominato dal FEI ed il terzo nominato ai sensi delle Norme. La lingua utilizzata durante il procedimento arbitrale sarà la lingua inglese ed il luogo scelto per tale procedimento sarà Roma. 6
7