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Transcript:

Presentazione Il Protocollo per la somministrazione dei Farmaci a Scuola prevede un coinvolgimento attivo del Medico Curante e della Famiglia, in particolare: - la prima modalità di intervento sanitario resta la chiamata del 118 - Servizio Territoriale di emergenza che assicura la competenza nell'assistenza, - la somministrazione del farmaco ove richiesta alla scuola, deve essere assolutamente inderogabile e necessaria nell'orario scolastico: non saranno somministrati a scuola farmaci che possono essere opportunamente somministrati prima dell'ingresso a scuola od al rientro a domicilio variando la posologia in modo da non gravare sulla scuola, tale necessità ed inderogabilità deve essere specificata sul certificato del Medico Curante, - l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci agli studenti in orario scolastico viene rilasciata dai Genitori degli studenti, insieme alla certificazione medica del Medico Curante e/o specialista, tale autorizzazione sarà formulata sul modello presente nell'allegato e ritirata dal Dirigente scoalstico o suo delegato senza aggiuntiva autorizzazione ASL - la ASL autorizza i protocolli di somministrazione farmaci solo per casi di emergenza/urgenza relativi a shock anafilattico, epilessia e gravi patologie, solo in questi casi, su richiesta specifica del Dirigente Scolastico, il Distretto di competenza valuta se è necessario un incontro di formazione con un infermiere professionale e il personale scolastico - le autorizzazioni ed i protocolli rilasciati dalla ASl che non subiscono variazioni saranno valide per tutto il ciclo scolastico, sarà cura della famiglia segnalare un'eventuale richiesta di variazione. 1

LINEE GUIDA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA Premessa a. le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da sempre all attenzione delle Istituzioni scolastiche nell ambito delle garanzie da assicurare a tutela del diritto allo studio; b. la presenza di tali situazioni, richiamando all attenzione delle Istituzioni scolastiche la centralità dello studente e la conseguente consapevolezza della necessità di assicurare un contesto ambientale che contribuisca a realizzare condizioni di benessere, pone la necessità di per regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci agli studenti sulla base delle specifiche richieste rilasciate dai medici curanti; c. Con la nota n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005 il Ministro dell'istruzione d'intesa con quello della Salute hanno emanato le Raccomandazioni contenenti "le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all interno della struttura scolastica". d. La circolare 30/SAN della Regione Lombardia del 12.07.2005 in tema di inserimento del bambino diabetico in comunità, ricorda che gli attori coinvolti sono: - Azienda Sanitaria Locale - dirigenza scolastica - operatori scolastici - genitori - pediatra di libera scelta e medici di medicina generale - specialista diabetologo - associazioni di volontariato VALUTATO CHE a. l assistenza specifica agli studenti che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell adulto che interviene; b. tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico la cui fattibilità nell ambito scolastico frequentato dallo studente in caso di complessità è attestata dal direttore di Distretto della ASL MI 2 territorialmente competente; c. la predisposizione dell assistenza allo studente viene supportata dall ASL con una specifica formazione in situazione nell ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza; 2

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente delta Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'autonomia scolastica; VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti"; CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 mafia 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; VISTE le raccomandazioni emanate dal Ministero dell'istruzione Università e Ricerca e dal Ministero delta Salute in data 25 Novembre 2005; CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati; CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate; SI FORNISCONO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI Articolo 1 Contesto a. I farmaci a scuola non devono essere somministrati agli studenti, salvo i casi autorizzati dai genitori (o dagli studenti stessi, se maggiorenni), quando siano presenti le condizioni seguenti: a.a. assoluta necessità; a.b. a.c. somministrazione indispensabile in orario scolastico; non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; b. l autorizzazione alla somministrazione di farmaci agli studenti in orario scolastico viene rilasciata dai genitori degli studenti (o dagli studenti stessi, se maggiorenni), insieme alla certificazione medica che attesti i requisiti di cui al punto a) 3

c. tale autorizzazione sarà formulata su apposito modulo e consegnata al Dirigente scolastico (vedi modulo allegato) d. in caso di particolari complessità, l ASL, a richiesta, supporta il Dirigente scolastico nel valutare le condizioni di fattibilità della somministrazione richiesta. Articolo 2 Il Dirigente scolastico Il Dirigente scolastico a. acquisisce la prescrizione medica e la firma di autorizzazione da parte della famiglia (o dallo studente stesso, se maggiorenne); b. valuta le risorse localmente disponibili (famiglia, operatori scolastici, associazioni locali di volontariato); c. valuta la disponibilità a farsi carico dell intervento, previo addestramento, da parte, in ordine, della famiglia (legge 104), degli operatori scolastici, delle associazioni di volontariato. d. in caso di particolari complessità, costruisce insieme al direttore del Distretto territorialmente competente un protocollo di intervento per l attuazione della prescrizione terapeutica del medico curante, comprensivo dell attività di formazione in situazione rivolto ai soggetti coinvolti, garantita dall ASL Milano 2; e. in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori (o lo studente, se maggiorenne) a dare le opportune informazioni al Dirigente scolastico della scuola di destinazione in merito al protocollo di intervento e ad inoltrargli la documentazione necessaria per la continuità del progetto. Articolo 3 Somministrazione dei farmaci e/o autosomministrazione a. Vista la maggior autonomia degli studenti di fascia di età compresa tra i dodici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l autosomministrazione dei farmaci autorizzati dalla famiglia secondo il protocollo di intervento concordato dal Dirigente scolastico con il direttore del Distretto. b. Si precisa che la custodia dei suddetti farmaci resta a cura della scuola. c. Al compimento della maggiore età degli studenti, i protocolli di intervento in atto potranno essere proseguiti. d. Per casi specifici di studenti di età inferiore ai dodici anni, d intesa con il curante e la famiglia, il protocollo di intervento può prevedere l autosomministrazione. Articolo 4 Gestione dell emergenza Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui sia presunta la necessità di interventi di competenza tipicamente sanitaria, da eseguirsi in tempi non differibili in relazione alla gravità del rischio (traumi cranici, convulsioni in epilessia, ferite lacero-contuse con emorragia, ecc.) e nei casi in cui il protocollo di intervento risulti inefficace o circostanze specifiche lo rendano inattuabile. 4

PROMEMORIA PER I GENITORI L autorizzazione va consegnata al Dirigente scolastico. L autorizzazione va rinnovata ad inizio di ogni ciclo scolastico e in corso dello stesso solo se necessario. I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia. Ai fini dell autorizzazione va utilizzato il modulo allegato Nella compilazione del modulo occorrerà fare attenzione ad esplicitare in modo leggibile e senza possibilità di equivoci e/o errori: nome e cognome dello studente nome commerciale del farmaco descrizione dell evento che richiede la somministrazione del farmaco dose di farmaco da somministrare modalità di somministrazione del farmaco modalità di conservazione del farmaco durata della terapia 5

CERTIFICAZIONE e AUTORIZZAZIONE L alunno nato il necessita della seguente terapia farmacologia, ritenuta di assoluta necessità e che non ha alternative alla somministrazione in orario scolastico: NOME COMMERCIALE DEL FARMACO EVENTO CHE DETERMINA L ESIGENZA DI SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DOSE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ORARIO DELLA 1 DOSE ORARIO DELLA 2 DOSE ORARIO DELLA 3 DOSE DURATA DELLA TERAPIA MODALITÀ DI CONSERVAZIONE Data, timbro e firma medico I genitori dell alunno/a di seguito identificato/a COGNOME - NOME - DATA DI NASCITA - INDIRIZZO - TELEFONO REPERIBILE - SCUOLA - CLASSE - DIRIGENTE SCOLASTICO - considerata l assoluta necessità di terapia farmacologica da eseguirsi in ambito ed orario scolastico, autorizzano il Dirigente scolastico a provvedere all attuazione della prescrizione e sollevano il personale scolastico o volontario da ogni responsabilità sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica prevista dalla prescrizione sopra riportata. DATA FIRMA DEL GENITORE FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 6