Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria

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Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0002 179270 Leggi - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 26 settembre 2016, n. 15 Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente Continua

,, Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0003 LEGGE PROVINCIALE 26 S,eC\e.v--\c.ve.. Z.CJ.6, n. }15 Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente INDICE Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007) Art. 2 - Inserimento del capo V bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 Art. 3 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 Art. 4 - Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 Art. 5 - Inserimento dell'articolo 22 quater nella legge provinciale sulle attività culturali 2007. Art. 6 - Inserimento de/l'articolo 22 quinquies nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 Art. 7 - Disposizioni finanziarie IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007) 1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente: "m bis) sviluppare la piccola editoria libraria indipendente;".

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0004-2 - Art. 2 Inserimento del capo V bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Capo V bis Piccola editoria libraria indipendente". Art. 3 Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 1. Dopo l'articolo 22, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "A1i. 22 bis Piccoli editori librari indipendenti 1. Ai sensi di questa legge sono piccoli editori librari indipendenti gli editori che possiedono i seguenti requisiti: a) siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento da almeno tre anni; b) abbiano prodotto e distribuito almeno tre titoli contrassegnati da un codice ISBN (lnternational standard book number) nell'ultimo mmo e di almeno dieci titoli nell'ultimo triennio; c) rientrino nella definizione di piccola e micro impresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese." Art. 4 Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 1. Dopo l'articolo 22 bis, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Art. 22 ter Interventi a sostegno dell'editoria 1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per: a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale; b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali; c) la partecipazione a fiere del libro; d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere edite in Trentino; e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis; f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale. 2. Per gli interventi previsti dal comma I, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 22 bis.

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0005-3 - 3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 4. La Provincia promuove inoltre la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999." Art. 5 Inserimento dell'articolo 22 quater nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 1. Dopo l'articolo 22 ter, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Art. 22 quater Tavolo dell'editoria 1. E' istituito il tavolo dell'editoria quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione delle attività editoriali in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte inerenti le attività editoriali e il loro sviluppo. Il tavolo inoltre esprime il proprio parere sulle linee guida previste dall'articolo 22 quinquies. 2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti: a) l'assessore provinciale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente; b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di cultura o un suo delegato, con funzioni di segretario; c) un rappresentante delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino; d) due rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria per l'editoria libraria, da queste designati, di cui almeno uno in rappresentanza dei piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis; e) due rappresentanti delle associazioni dei librai; f) un rappresentante designato dall'associazione artigiani. 3. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese. 4. La prima nomina del tavolo avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo capo." Art. 6 Inserimento dell'articolo 22 quinquies nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 1. Dopo l'articolo 22 quater, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Ati. 22 quinquies Linee guida della piccola editoria libraria indipendente 1. La Giunta provinciale, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, approva le linee guida inerenti la piccola editoria libraria indipendente. "

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0006-4 - Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, con riferimento all'articolo 22 ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 {attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). 2. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, con riferimento all'articolo 22 ter, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. IL PRESIDEN:m.a>~LA PROVINCIA U~si

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0007-1 - NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota all'articolo 1 - L articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 - e cioè della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 2 Obiettivi generali 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: a) sviluppare azioni per favorire la programmazione partecipata, il coordinamento e la valutazione delle attività culturali; b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali; c) promuovere lo sviluppo del sistema museale e del sistema bibliotecario trentino; d) promuovere il coordinamento e l'integrazione delle attività del sistema bibliotecario, del sistema museale e del sistema dello spettacolo, favorendo e valorizzando la disponibilità delle informazioni e delle conoscenze; e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale; f) avviare processi di innovazione e di riorganizzazione delle istituzioni culturali, adottando modelli organizzativi che assicurano l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e nella gestione delle iniziative culturali; g) favorire la gestione associata delle attività culturali sul territorio; h) promuovere e sostenere la formazione musicale di base, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole musicali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino; i) attuare gli interventi e le iniziative di questa legge nel rispetto del principio della parità dei generi; j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali; k) favorire la partecipazione delle imprese e degli altri soggetti economici alla progettazione, all'organizzazione e al sostegno di iniziative e di eventi culturali; l) sostenere i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità nell'ambito delle attività culturali; m) promuovere il consolidamento e la crescita delle imprese operanti nel settore delle attività culturali e della produzione e programmazione cinematografica e audiovisiva; m bis) sviluppare la piccola editoria libraria indipendente;

Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0008-2 - n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili; o) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l'unione europea, con la Provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino; p) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche; q) assicurare la qualità dell'offerta culturale anche attraverso la definizione di standard e la valutazione delle attività culturali realizzate sul territorio; r) rilevare, organizzare e analizzare sistematicamente i dati concernenti le attività e le iniziative realizzate sul territorio. 2. Questa legge disciplina gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1." LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 22 aprile 2015, n. 80, d'iniziativa dei consiglieri Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Interventi a sostegno dell'editoria". - Assegnato alla quinta commissione permanente il 29 aprile 2015. - Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente" il 7 luglio 2016. - Approvato dal consiglio provinciale il 15 settembre 2016.