LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO

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1 LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO Integrazione e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: << Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico >>. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 33 del 30 novembre 1988 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge; ARTICOLO 1 1. Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 19 aprile 1985, n 50, è sostituito dal seguente: << 2. Nella domanda gli aspiranti devono, altresì, indicare l'attività professionale per la quale si chiede l'abitazione, le lingue straniere tra quelle incluse nel bando e le eventuali lingue estere facoltative per le quali si intende sostenere l'esame e l'ambito provinciale prescelto. >>. ARTICOLO 2 1. La lettera a) dell'articolo 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, è sostituita dalla seguente: << a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia storico - artistica, economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione; >>. 1

2 ARTICOLO 3 1. La lettera a) dell' articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, è sostituita dalla seguente: << a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia di geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea ed in materia di organizzazione e legislazione turistica, valutaria e doganale, delle comunicazioni e trasporti; >>. ARTICOLO 4 1. Il terzo e quarto comma dell' articolo 18 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono soppressi. ARTICOLO 5 1. Il quarto e il settimo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono sostituiti dai seguenti: << 4. Il comune può tener conto delle singole relazioni ricevute e dell' insieme delle stesse ai fini degli eventuali provvedimenti di cui al successivo articolo 20. >>. << 7. La reiscrizione nell' elenco regionale e la concessione di una nuova licenza al titolare della precedente, come sopra revocata, sono subordinate alla presentazione di nuova domanda. >>. ARTICOLO 6 1. L' articolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, è sostituito dal seguente: << Art. 22. Comitato tecnico regionale 1. E' istituito il comitato tecnico regionale per le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici con il compito di formulare pareri e proposte circa le iniziative attinenti lo studio e la soluzione dei problemi di sviluppo e di qualificazione delle attività professionali delle 2

3 guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici. 2. Il comitato è composto da: a) l'assessore regionale al turismo con funzioni di presidente; b) il dirigente del competente settore dell' assessorato regionale al turismo, che lo presiede in caso di assenza dell'assessore; c) due rappresentanti degli enti turistici periferici; d) due rappresentanti dei comuni del Lazio, designati dall'associazione regionale dei comuni d'italia - sezione regionale del Lazio; e) due rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale; f) due rappresentanti di ciascuna delle categorie professionali disciplinate dalla presente legge, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi segnalati, singolarmente e distintamente per professione, da ognuna delle organizzazioni sindacali del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. 4. Ciascuna delle associazioni o delle organizzazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f), designa, altresì, un supplente che interviene in caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo. 5. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, purchè le designazioni espresse entro trenta giorni dalla richiesta non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti e dura in carica cinque anni. L'integrazione dei componenti mancanti avviene con successive deliberazioni. 6. Il comitato si riunisce su convocazione dell'assessore regionale al turismo almeno una volta l' anno. >>. 3

4 ARTICOLO 7 1. L' articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, è sostituito dal seguente: << Art. 23. Compensi 1. I compensi per le prestazioni delle guide, accompagnatori ed interpreti turistici, con validità per uno o più anni, vengono proposti entro il mese di ottobre dell'anno precedente alla scadenza dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale alla competente amministrazione della provincia, che decide in merito entro l'anno in corso, sentiti gli enti turistici periferici interessati e le organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio e degli albergatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale. 2. Per il caso di mancata proposta l'amministrazione provinciale competente procede di propria iniziativa alla determinazione dei compensi. 3. La Regione può emanare direttive alle province al fine di garantire uniformità di criteri e di determinazioni nella materia. >>. ARTICOLO 8 1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, è aggiunto il seguente articolo: << Art. 26- bis. Altre iniziative di qualificazione professionale 1. La Regione provvede, mediante deliberazione della Giunta regionale, all'acquisizione di distintivi, tessere e quant'altro necessario al riconoscimento del personale autorizzato all' esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge e può, altresì, provvedere all' acquisto di pubblicazioni e di materiale didattico ed illustrativo, alla realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed a tutto ciò che possa contribuire alla qualificazione professionale nelle attività disciplinate dalla presente legge. >>. 4

5 ARTICOLO 9 1. All' articolo 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi: << 2. In ordine alle previsioni di cui all' articolo 26- bis è istituito per memoria nel bilancio di previsione della Regione lazio per l' esercizio 1988, apposito capitolo con la denominazione: " Spese per l' acquisto di segni distintivi e di materiale didattico e illustrativo, nonchè per iniziative di qualificazione professionale in materia di guide, accompagnatori ed interpreti turistici". 3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni sul bilancio Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. >>. ARTICOLO 10 Disposizioni transitorie 1. In prima applicazione della presente legge ed in deroga alle norme di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono effettuate due prove pubbliche di esame orale nelle materie di cui alla lettera b) dell' articolo 12 e alla lettera b) dell' articolo 14 della citata legge per conseguire l' idoneità tecnico - professionale ad esercitare, rispettivamente, l'attività di guida turistica e di interprete turistico, riservate: a) per le guide, a coloro che essendo in possesso, alla data del 19 aprile 1985, dei requisiti indicati nei punti 2, 3 e 4, dell' articolo 7, primo comma, di detta legge, forniscano dimostrazione documentale di aver prestato nella Regione, negli ultimi tre anni, attività di assistenza e di supporto culturale nell' illustrazione di musei e monumenti ai turisti per almeno sessanta giorni in ciascun anno a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggi e di non svolgere altra attività lavorativa; b) per gli interpreti turistici, a coloro che, essendo inpossesso dei requisiti indicati nell' 5

6 articolo 7 della citata legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, forniscano dimostrazione documentale di aver prestato nella Regione, negli ultimi tre anni, attività di assistenza, mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni di interesse turistico e presso uffici di informazione, per almeno sessanta giorni di ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggi e di non svolgere altra attività lavorativa. 2. I soggetti di cui al primo comma del presente articolo possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentare alla Regione Lazio, assessorato al turismo, domanda di partecipazione alla prova pubblica di esame che interessa. 3. A pena di esclusione, la domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto dall' articolo 7, primo comma, in relazione ai requisiti richiesti per ciascuna delle prove di esame previste, l'indicazione della lingua estera fondamentale e delle eventuali lingue estere facoltative per le quali il candidato intende sostenere l'esame, la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non svolgere altra attività lavorativa e, per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a), primo comma, del presente articolo, la specificazione dell' età effettiva e l'ambito provinciale prescelto. La firma in calce alla domanda deve, a pena di esclusione, essere autenticata nei modi di legge. Alla domanda deve accompagnarsi la dimostrazione documentale relativa ai periodi di svolgimento dell'attività prestata secondo le modalità di cui al precedente primo comma. 4. Le modalità di svolgimento della prova e la nomina delle commissioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 16 novembre 1988 Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 novembre

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