SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA UMANITARIA ATTIVA NEL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA

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SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE (ad iniziativa comunale) NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA UMANITARIA ATTIVA NEL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA Articolo 1 Principi, ambito di applicazione, oggetto e finalità 1. La partecipazione all elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto fondamentale del cittadino, sancito dalla Costituzione all articolo 117, secondo comma, lettera m), nonché prestazione essenziale dello Stato, che deve essere garantita su tutto il territorio nazionale; è intesa quale massimo coinvolgimento dei cittadini, e loro aggregazioni, e degli operatori economici secondo caratteri di adeguata diffusione, continuità, strutturazione e non-occasionalità, nel rispetto delle esigenze di celerità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia del procedimento. Dalla partecipazione deve scaturire un dialogo costruttivo nell interesse pubblico che, al fine di assicurare un utilizzo più appropriato delle risorse, accompagni fin dalle fasi preliminari, sulla base delle indicazioni emerse, la costruzione delle politiche e strategie di governo della cosa pubblica, inteso nella sua più ampia accezione di cui al successivo comma 4, promosse dalla Pubblica Amministrazione. 2. La libera iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nel rispetto del principio di legalità, non è soggetta ad autorizzazione o censura; il meccanismo partecipativo viene individuato dalla Pubblica Amministrazione quale prioritario metodo al quale attenersi nella definizione e nella gestione ordinaria delle politiche e strategie di valenza territoriale. 3. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto e disciplina i rapporti tra l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati e delle formazioni sociali e l azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, criterio ispiratore alla base dell azione legislativa ed amministrativa di Regione Lombardia ai sensi dell articolo 3 dello Statuto d autonomia regionale.

4. Ai sensi della presente legge, il governo della cosa pubblica consiste nell insieme coordinato delle attività conoscitive, valutative, di programmazione e di attuazione degli interventi di salvaguardia, uso e trasformazione del territorio, nonché di vigilanza e controllo, condotte allo scopo di perseguire la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale, storico, architettonico e culturale del territorio, l utilizzo sostenibile delle risorse e la tutela della biodiversità, la riduzione del consumo di suolo non urbanizzato, la riconversione, anche ad usi non urbani, di suoli o siti contaminati o dichiarati inidonei ad usi urbani, l efficienza energetica e la qualità degli insediamenti urbani. Sono considerate attività di interesse generale nell ambito del governo della cosa pubblica quelle inerenti l erogazione e lo svolgimento, in una logica di collaborazione e coprogettazione territoriale, di servizi pubblici relativi ai seguenti aspetti: urbanistica; edilizia; difesa del suolo; tutela ambientale e paesaggistica; risparmio energetico; pianificazione e sviluppo sostenibile; valorizzazione e promozione del territorio e della comunità in ambito culturale, sociale, artistico, sportivo, sanitario, turistico. 5. La presente legge persegue altresì gli obiettivi di: a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa; b) promuovere l effettiva partecipazione dei cittadini come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; c) favorire il confronto e il dialogo fra Pubblica Amministrazione e cittadini in merito alle politiche di governo della cosa pubblica; d) migliorare la qualità della pianificazione del territorio e favorire la coesione e l integrazione sociale, per mezzo del coinvolgimento attivo della popolazione; e) creare le più idonee condizioni affinché possa nascere un dialogo costruttivo nell interesse pubblico, al fine di assicurare un utilizzo più appropriato delle risorse; f) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società; g) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico; h) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli; i) valorizzare le esperienze partecipative già in atto. Articolo 2 Cittadinanza umanitaria attiva 1. Ai fini della presente legge si intende per Cittadinanza umanitaria attiva l effettiva e sostanziale partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, alle

politiche di governo della cosa pubblica, nonché una proficua collaborazione fra cittadini e Pubblica Amministrazione volta prioritariamente allo sviluppo solidale della comunità, all amministrazione paritetica della cosa pubblica, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al miglioramento del livello dei servizi e alla promozione dei principi della cittadinanza sociale. 2. Possono intervenire nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i cittadini, singoli o associati, residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, le famiglie, le formazioni e le istituzioni sociali, le imprese, gli operatori economici, gli enti civili e religiosi, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato e le persone che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del procedimento ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo stesso. 3. Ai fini dell ammissione alle fasi di consultazione e progettazione partecipata, i soggetti interessati devono presentare opportuna richiesta, secondo le modalità di cui all articolo 4. 4. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate in senso limitativo delle forme e degli ambiti di partecipazione non espressamente previsti nella legge stessa, né come limitazione della più ampia inclusività di tutti i processi partecipativi. Articolo 3 La proposta dei cittadini 1. La Regione riconosce e favorisce, nell ambito delle ampie e complesse dinamiche di governo della cosa pubblica, intese nella loro più ampia accezione di cui all articolo 1, comma 4, la piena facoltà dei cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione proposte, istanze e suggerimenti, comunque denominati, purché rispondenti ai principi e alle finalità di cui alla presente legge. 2. La proposta dei cittadini, intesa quale autentica espressione del momento partecipativo, può intervenire sin dall atto della definizione preliminare delle politiche e strategie di governo della cosa pubblica e, fatto salvo il rispetto delle procedure e delle tempistiche previste a norma di legge, in ognuna delle successive fasi del relativo iter amministrativo, compresa la gestione ordinaria degli strumenti di governo della cosa pubblica, affinché detti strumenti siano realmente al servizio dei cittadini e volti a soddisfare le esigenze sociali ed umanitarie della collettività. 3. Al fine di attribuire maggiore completezza, efficacia e condivisione alle politiche e strategie di governo della cosa pubblica, prerogativa della Pubblica Amministrazione per quanto concerne la politica d insieme di gestione del territorio nel suo complesso, i soggetti privati sono chiamati a formulare spontaneamente proposte, istanze e suggerimenti, i cui contenuti saranno

successivamente elaborati e raffinati, in accordo con la stessa Amministrazione, nell ambito della fase di negoziazione pubblico - privato. 4. Le proposte dei cittadini, così come formatesi nel corso della negoziazione, per acquisire efficacia devono essere formalizzate dalla Pubblica Amministrazione mediante apposito atto motivato, volto alla puntuale definizione dei contenuti, condivisi dal soggetto proponente e dagli enti pubblici interessati, e redatto in considerazione del Documento della partecipazione, di cui al successivo articolo 4, comma 4. 5. Le proposte dei cittadini indicano, in ragione dello specifico settore nell ambito del governo della cosa pubblica al quale si riferiscono: a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare a beneficio della collettività e i relativi livelli di qualità; b) i benefici riflessi sull attività amministrativa dell ente pubblico; c) le eventuali forme di compartecipazione e di aggregazione di più soggetti, singoli o associati, incentivate dalla Pubblica Amministrazione anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con maggiore efficacia le attività proposte; d) la struttura organizzativa e le eventuali tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l esercizio delle attività; e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni offerte. Articolo 4 Criteri e modalità di attuazione 1. Requisito indispensabile per favorire il consolidarsi di una Cittadinanza Umanitaria Attiva è innanzitutto quello di garantire ai cittadini un informazione puntuale sulle strategie di governo della cosa pubblica fatte proprie dalla Pubblica Amministrazione. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, la Pubblica Amministrazione competente assicura la tempestiva diffusione di tutta la documentazione relativa all iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo, dandone adeguata pubblicizzazione, attraverso modalità tradizionali e/o mediante tecnologie informatiche, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed altro mezzo idoneo, prima di promuovere la conseguente consultazione. 2. L informazione costituisce il primo livello della Cittadinanza Umanitaria Attiva e deve pertanto essere garantita a tutti i cittadini; la consultazione costituisce il secondo livello della

Cittadinanza Umanitaria Attiva e consente di raccogliere suggerimenti e proposte da parte del pubblico. 3. I soggetti di cui all articolo 2 che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. Nello spirito di massima semplificazione delle procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, la Pubblica Amministrazione provvede a definire e a rendere disponibili alla cittadinanza la documentazione e i moduli richiesti per i singoli procedimenti. 4. Tutti gli atti relativi alle fasi di informazione e consultazione, comprensivi delle osservazioni, istanze o proposte dei cittadini, vengono raccolti nel Documento della partecipazione, predisposto e curato dal Responsabile del Procedimento, il quale ha facoltà di redigere altresì un calendario di incontri a cui invitare separatamente o contestualmente il proponente ed eventuali controinteressati. 5. La Regione favorisce l applicazione dei principi di cui all articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con l approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce nel dettaglio gli indirizzi e le modalità per l attuazione della presente legge. Articolo 5 Monitoraggio 1. Il monitoraggio costituisce un ulteriore livello della Cittadinanza Umanitaria Attiva ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l effettiva attuazione della presente legge. 2. La Giunta regionale definisce sistemi di monitoraggio, verifica e controllo, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati, determinando gli standards qualitativi dei servizi di cui all articolo 1, comma 4. 3. La Giunta, con relazione annuale, riferisce al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.