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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 4 Aprile 2006 Circolare n. 51 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006. SOMMARIO: A) Salari medi e convenzionali (anno 2006) da prendere a riferimento per l erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori: 1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e tbc). 2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc). 3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc). Anno 2005. 4. Lavoratori italiani operanti all estero, in Paesi extracomunitari

(malattia, maternità e tbc). 5. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità) 6..Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM e imprenditrici agricole a titolo principale (maternità). B) Importi (anno 2006) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni 1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia). 2. Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale). 3. Assegni di maternità dello Stato. 4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale). A) SALARI MEDI E CONVENZIONALI Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell anno 2006, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi. Si ricorda che, relativamente all indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. 1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi). Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), a seguito dell entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001, è iniziato, a decorrere dall anno 2002, il processo di riforma della disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1970, finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto (2002/2006), dell equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Al predetto scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente in vigenti per i predetti lavoratori soci (v. art. 1), il citato decreto legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede il graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali, applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, ai lavoratori di cui trattasi. Conclusasi a dicembre 2002 la prima fase del percorso di adeguamento, che ha previsto l omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, dall 1.1.2003, è iniziata la fase del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile. In base alle previsioni contenute nell art. 3, comma 2, del D. Lgs. in questione, l imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è, come per l assicurazione I.V.S., quello previsto dall art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l anno 2006 è pari al 100%, va calcolata sulla differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera. In attuazione di quanto precede, per l anno 2006, la retribuzione giornaliera di cui all art. 4 del D. P.R. n. 402/70, valida ai fini di interesse, risulta pari a Euro 40,62. Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell anno 2006 e, cioè, quelli insorti a partire dal 1 febbraio 2006, salvo che l evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2006, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2006 (1) sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto

importo di Euro 40,62 (2). Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi (cioè, quelle di malattia, di maternità e di tubercolosi riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell anno 2006), eventualmente liquidate sulla base dell importo valido per il 2005. 2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi). A norma dell art. 4 del decreto legislativo n. 146/97, per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti a qualifiche con retribuzioni contrattuali provinciali più elevate rispetto al salario medio convenzionale valido nella provincia per l anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 v. circ. n. 242/1997), le prestazioni in questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro (v. circ. n. 182/1998). Peraltro, in applicazione del medesimo art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisca, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale, il pagamento delle prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato sui salari medi del 1996. 3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi). Come già comunicato con circolare n. 98 del 29.7.2005 (paragrafo 3, lettera b), con decreto direttoriale del 24 maggio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide per l anno 2005 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Per quanto si riferisce ai riflessi sull erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell anno 2005 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2004 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi. I salari applicabili per l anno 2006 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l anno 2005. 4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi). Con Decreto 31 gennaio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. del 10.2.06, n. 34) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l anno 2006 a favore dei lavoratori italiani operanti all estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale. Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all anno 2006, sono riportate nella circolare n. 43 del 15.3.06. 5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).

Ai fini del calcolo dell indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2006, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: Euro 5,94 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,70 Euro 6,70 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,70 e fino a Euro 8,18 Euro 8,18 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,18 Euro 4,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità). L indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi. Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale: Euro 35,54, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l anno 2005 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 21 del 4.2.2005), con riferimento alle nascite avvenute nel 2006 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2005). Artigiane: Euro 36,17, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l anno 2006 per la qualifica di impiegato dell artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 18 dell 8.2.06), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2006. Commercianti: Euro 31,70, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l anno 2006 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 18 dell 8.2.06), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2006. B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI 1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità). - Generalità A modifica della precedente normativa in materia, l art. 45 del D.L. 30.9.2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha disposto che, con effetto dal 1 gennaio 2004, l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. La norma ha stabilito altresì che, per gli anni successivi, l aliquota così determinata venga incrementata dello 0,20% di cui all art. 59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449, fino al raggiungimento della aliquota di 19 punti percentuali. Stante il riferimento alla misura prevista per i commercianti, per l anno 2006, per i soggetti di cui trattasi, l aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50% relativo alla tutela della maternità, all assegno per il nucleo familiare e alla tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, risulta pari al 18, 20% (3), e, al 19, 20%, per la quota di reddito eccedente il limite di reddito di cui all art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 (corrispondente per l anno 2006 a Euro 39.297,00) (4). Ciò premesso, poiché per i soggetti di cui trattasi l erogazione delle prestazioni è strettamente collegata alla contribuzione versata, calcolata sul minimale di reddito di cui all art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che, per l anno 2006 il minimale di reddito suddetto è fissato nella misura di Euro 13.345,00, su cui si applica la contribuzione del 18,20%, l accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all anno stesso si

realizza in presenza di un versamento non inferiore a Euro 2.428,79; un contributo mensile, quindi, è pari a Euro 202,40. (5). - Degenza ospedaliera Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l indennità in questione va calcolata con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l anno nel quale ha avuto inizio l evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell anno 2006, in cui il massimale contributivo suddetto è risultato pari a Euro 85.478,00, l indennità sarà calcolata su Euro 234,19 (=Euro 85.478,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: Euro 18,74, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; Euro 28,10, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; Euro 37,47, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. Si precisa altresì che, per il 2006, il limite di reddito previsto per poter beneficiare della prestazione, corrisponde a Euro 58.834,30 (= 70% del massimale 2005, pari a Euro 84.049,00). 2) ASSEGNI DI MATERNITA CONCESSI DAI COMUNI. Come reso noto con la circolare n. 47bis del 23.3.06 la variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l anno 2006 è pari a 1,7%. Pertanto, gli importi dell assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui all art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2006 al 31.12.2006, sono i seguenti: assegno di maternità (in misura piena) = Euro 1.443,73 (corrispondenti a Euro 288,75 mensili, arrotondati); indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 30.099,59. 3) ASSEGNI DI MATERNITA DELLO STATO CONCESSI DALL INPS. L importo dell assegno di maternità dello Stato, di cui all art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2006, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2006, è pari a Euro 1.777,53 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell indice ISTAT da applicarsi per il 2006 è, come detto al paragrafo precedente, pari a 1,7% (6). 4) LIMITI DI REDDITO PER L INDENNIZZABILITA DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001 In base al decreto del 18.11.2005 (G.U. n. 278 del 29.11.2005) che stabilisce nella misura dell 1,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l anno 2006, il valore provvisorio dell importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2006 è pari a Euro 5.558,54. Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n. 109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2006 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2006 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 13.896,35 ( = 5558,54 x 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2006, qualora lo

stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato. Note : 1 V. circolare n. 134386 AGO/83 del 6 aprile 1982 2 V. anche circolare n. 18 dell 8.2.2006 3 Non è applicabile ai fini di cui trattasi l ulteriore aliquota dello 0,09% a carico dei commercianti dovuta per la razionalizzazione della rete commerciale 4 V. circolare n. 11 dell 1.2.2006 5 Il minimale di reddito considerato (Euro 13.345,00) è infatti inferiore al limite di 39.297,00 Euro oltre il quale l aliquota contributiva viene elevata al 19,20%. Il maggiore contributo (19,20%) eventualmente versato sulla quota di reddito eccedente il suddetto limite (39.297,00 Euro) è quindi ininfluente ai fini della individuazione del numero dei contributi mensili utili per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, in quanto, se è dovuta la maggiore aliquota in questione, ciò significa che è stato ampiamente superato il minimale di reddito (13.345,00 Euro) il cui contributo annuo del 18,20% (=2.428,79 Euro) già assicura, come detto, la copertura contributiva per tutti i 12 mesi dell anno 6 Si rammenta che per il 2005 l importo dell assegno dello Stato era pari a Euro 1.747,82 Il Direttore Generale Crecco ALL. 1

COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO APPLICABILI PER L ANNO 2005 Provincia Retribuzione Provincia Retribuzione Provincia Retribuzione Agrigento 52,32 Gorizia 53,77 Ragusa 54,39 Alessandria 57,60 Grosseto 54,53 Ravenna 55,21 Ancona 54,55 Imperia 50,66 Reggio Calabria 48,74 Aosta 56,04 Isernia 51,63 Reggio Emilia 58,29 Arezzo 53,58 La Spezia 52,44 Rieti 51,10 Ascoli Piceno 50,36 L Aquila 52,32 Roma 56,17 Asti 54,83 Latina 51,04 Rovigo 53,79 Avellino 52,54 Lecce 54,11 Salerno 52,92 Bari 50,86 Lecco 56,71 Sassari 52,32 Belluno 56,24 Livorno 51,63 Savona 51,14 Benevento 51,27 Lodi 55,19 Siena 56,36 Bergamo 55,19 Lucca 54,56 Siracusa 53,56 Biella 55,17 Macerata 53,20 Sondrio 53,54 Bologna 55,76 Mantova 58,06 Taranto 51,86 Bolzano 55,08 Massa Carrara 48,92 Teramo 51,07 Brescia 55,89 Matera 53,97 Terni 51,59 Brindisi 50,52 Messina 51,19 Torino 57,15 Cagliari 51,82 Milano 55,04 Trapani 52,50 Caltanissetta 52,46 Modena 59,02 Trento 59,86 Campobasso 49,23 Napoli 50,68 Treviso 57,62 Caserta 48,99 Novara 55,70 Trieste 53,55 Catania 51,69 Nuoro 61,27 Udine 52,79 Catanzaro 52,60 Oristano 55,53 Varese 56,38 Chieti 51,17 Padova 57,16 Venezia 55,99 Como 56,71 Palermo 52,61 Verb.C. Ossola 56,59 Cosenza 51,64 Parma 57,62 Vercelli 56,89 Cremona 56,98 Pavia 56,95 Verona 55,83 Crotone 46,81 Perugia 54,57 Vibo Valentia 50,09 Cuneo 58,68 Pesaro Urbino 51,88 Vicenza 55,05 Enna 53,01 Pescara 51,61 Viterbo 54,05 Ferrara 55,45 Piacenza 56,36 Firenze 54,49 Pisa 54,62 Foggia 57,20 Pistoia 58,67 Forlì Rimini 56,38 Pordenone 53,78 Frosinone 49,71 Potenza 48,95 Genova 52,07 Prato 54,18