REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI. Art. 1 (Principi generali)

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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI (Emanato con D.R.. n. 1663/2007-08 del 31 luglio 2008, pubblicato nel B.U. n. 76; sostituito integralmente con D.R.. n. 1821/2008-09 dell 1 luglio 2009, modificato con D.R. n. 1868/2008-09 del 9 luglio 2009, in fase di pubblicazione) in vigore dall 1 agosto 2009 Art. 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento determina criteri, modalità e importo della contribuzione universitaria dovuta dagli studenti iscritti alle varie tipologie di corsi di studio, con esclusione dei master universitari, dei corsi di perfezionamento, dei corsi di formazione, dei corsi di aggiornamento professionale, dei corsi tenuti in occasione delle summer school e dei corsi di dottorato di ricerca 1 ; esso fissa, altresì, alcune forme di provvidenza a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio ivi trattati ed altre particolari forme di contribuzione dovuta da tutti i soggetti interessati. 2. Le tasse ed i contributi universitari dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale e, finché sussistano, dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di diploma universitario e alle scuole dirette a fini speciali degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, sono determinati in funzione del merito e delle condizioni economiche secondo principi di equità ed in modo tale da incentivare comportamenti coerenti con l obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio. 3. La definizione di studente iscritto si applica a tutti coloro che abbiano manifestato la volontà di iscriversi per quell anno accademico compilando e firmando la relativa scheda di immatricolazione/iscrizione o utilizzando le funzioni di iscrizioni online. Art. 2 (Criteri di valutazione del merito). 1. Il merito è considerato solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, fatta eccezione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale e per i quali si applicano i criteri previsti al successivo comma 4, ed è espresso dall indicatore di produttività individuale (IPI), definito come rapporto tra il risultato individuale e il risultato massimo teorico raggiungibile dagli studenti della stessa tipologia. 2. Il risultato individuale è dato dal prodotto tra i crediti formativi universitari (CFU) - ufficialmente e regolarmente certificabili - conseguiti alla data del 31 ottobre di ogni anno e la votazione media riportata dallo studente; il risultato massimo teorico è determinato moltiplicando trenta per il numero di crediti necessario per conseguire il titolo diviso la durata normale del corso e moltiplicato l anno d iscrizione in corso meno uno. 3. L indicatore di produttività individuale assume valori compresi tra 0 e 1 tenuto conto che, per definizione, si attribuisce il valore di 0,50 in corrispondenza dei valori-obiettivo di cui alla Tab. A del presente regolamento, predeterminati e calcolati tenendo conto della media dei risultati individuali ottenuti negli anni precedenti dagli studenti iscritti a corsi simili da un egual numero di anni. 1 Per questi corsi si rimanda a criteri e modalità previsti nei singoli bandi di selezione emanati dall Ateneo

4. Il merito degli studenti provenienti da corsi di studio universitari a durata triennale iscritti per la prima volta al primo anno delle lauree specialistiche/magistrali è calcolato con riferimento al voto di laurea secondo lo schema seguente: distanza dal range votomd di laurea punteggi sotto -5 0-5 / -4,01 0-0,09-4 / -3,01 0,10-0,19-3 / -2,01 0,20-0,29-2 / -1,01 0,30-0,39-1 / -0,01 0,40-0,49 0-0,99 0,50-0,59 1-1,99 0,60-0,69 2-2,99 0,70-0,79 3-3,99 0,80-0,89 4-4,99 0,90-0,99 5 e oltre 1 5. L IPI assume sempre valore 0 nel caso in cui lo studente risulti immatricolato ad un corso di laurea per la prima volta o già in possesso di un titolo universitario, salvo il caso di cui al precedente comma 4. 6. Per tenere conto, a parità di obiettivo fissato, del tempo impiegato per raggiungerlo, il risultato individuale viene corretto da un coefficiente moltiplicativo fissato secondo lo schema seguente: Anni di iscrizione Coefficiente all Università Entro la durata 1 normale dei corsi Durata normale + 1 1 Durata normale + 2 1 Durata normale + 3 0,90 Durata normale + 4 0,80 Durata normale + 5 0,40 Durata normale + 6 0 Per calcolare il numero degli Anni di Iscrizione all Università si considera l anno di prima iscrizione ad un qualsiasi ateneo italiano, utilizzando il concetto di permanenza all interno del sistema universitario nazionale nel caso in cui lo studente abbia beneficiato per la carriera in itinere di convalide di attività formative provenienti da carriere accademiche precedenti. In caso contrario vale invece il primo anno di iscrizione al corso di laurea attuale. 7. I valori di riferimento del merito calcolati per gli studenti full time sono considerati al 50 % quando si applicano agli studenti che hanno dichiarato, secondo le modalità rese annualmente note agli studenti tramite il Manifesto degli Studi di Ateneo, di optare per il regime a tempo parziale. Art. 3 (Criteri di valutazione delle condizioni economiche)

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare e sono espresse dall indicatore di bisogno (IBI) ricavato dall indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) attestato annualmente dall INPS. 2. L indicatore di bisogno assume valore 1 quando l ISEE è uguale a 0 e valore 0 quando l ISEE è maggiore di 20.000; per valori compresi tra 0 e 20.000 l indicatore di bisogno viene calcolato attraverso la formula seguente: 1 (ISEE / 20.000) 3. Lo studente che dichiari di aver costituito un nucleo familiare autonomo deve comunque fare riferimento alla situazione economica del nucleo di origine, a meno che non risulti titolare di un reddito derivante da lavoro, compresi i redditi equiparati ai redditi da lavoro dipendente, dichiarato ai fini IRPEF pari ad almeno 6.500,00 ed abbia la residenza esterna all unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni. 4. E fatto obbligo a tutti gli studenti di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE al competente ufficio della Divisione Servizi alla Carriera dello Studente entro i termini stabiliti dagli Uffici. La mancata consegna della documentazione farà sì che lo studente sia collocato nella fascia più alta di contribuzione delle tasse universitarie per l A.A. in corso. La predetta documentazione dovrà essere stata rilasciata - con riferimento ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell anno solare di competenza - da uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) autorizzati operanti sul territorio nazionale. 5. Gli studenti stranieri, gli studenti apolidi o rifugiati politici (il cui status sia stato riconosciuto ufficialmente dalle competenti autorità) e gli studenti italiani nel cui nucleo familiare vi siano redditi prodotti all estero che intendano concorrere per l attribuzione delle provvidenze o dei benefici previsti, ivi compresa l eventuale riduzione delle tasse universitarie, sono tenuti a presentare apposita Dichiarazione sostitutiva della condizione economica ; stessa dichiarazione potranno presentare gli studenti cittadini dell Unione Europea e gli studenti italiani che abbiano redditi in Paesi dell Unione Europea, con riferimento ai redditi prodotti all estero da tutti i membri del nucleo familiare di appartenenza, ai redditi derivanti da terreni e fabbricati ed ai redditi mobiliari. Gli studenti stranieri cittadini di Paesi esterni all Unione Europea e gli studenti italiani che abbiano redditi in questi Paesi dovranno presentare, insieme alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra, apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi siano stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio. Qualora nei Paesi di produzione del reddito esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione sopra descritta, quest ultima potrà essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell art. 33, comma 4, del D.P.R. 445/2000. Per gli studenti provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di basso indicatore umano, di cui all elenco definito annualmente con decreto del Ministero dell Università e della Ricerca, la valutazione della situazione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione ai fini della quantificazione degli indicatori della situazione economica è fatta corrispondere per tutti gli indicatori a 1,00. Per gli studenti apolidi ed i rifugiati politici, ai fini della valutazione della situazione economica, si tiene conto solo dei redditi prodotti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia: essi sono esentati dal presentare la documentazione tradotta da Ambasciate o Consolati precedentemente descritta. La Dichiarazione sostitutiva della condizione economica dovrà contenere i dati relativi ai redditi percepiti all estero da ciascuno dei componenti del nucleo familiare nell anno solare precedente a quello cui si chiede iscrizione, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all estero da ciascuno di essi al termine dell anno solare di riferimento - con relativa specifica della

superficie - nonché il reddito mobiliare disponibile all estero alla medesima data. Il calcolo dell ISEE per gli studenti stranieri sarà effettuato considerando la somma dei redditi percepiti all estero e il 20% dei patrimoni posseduti all estero (con una valutazione convenzionale di 500,00 al metro quadrato per i fabbricati), sulla base del tasso di cambio medio dell euro nell anno di riferimento ed utilizzando la simulazione di calcolo presente nel sito web dell INPS (www.inps.it). 6. Gli studenti stranieri nel cui nucleo familiare vi siano redditi prodotti in Italia e che intendano concorrere per l attribuzione delle provvidenze o dei benefici previsti, ivi compresa l eventuale riduzione delle tasse universitarie, sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE prevista al comma 4 del presente articolo. 7. La Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE e la Dichiarazione sostitutiva della condizione economica, previste rispettivamente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, devono pervenire all Università entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo. Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea devono consegnare la predetta documentazione all atto dell immatricolazione Gli studenti assegnatari di Borsa di studio della Regione valida per un semestre sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE tempestivamente non appena venuti a conoscenza di essere stati destinatari di tale beneficio e comunque entro e non oltre il 10 maggio di ogni anno. 8. Nel caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE e della Dichiarazione sostitutiva della condizione economica o di loro presentazione oltre i termini di cui al precedente comma 7 l indicatore di bisogno sarà comunque considerato uguale a 0 (zero). Art. 4 (Coefficiente di condizione individuale) 1. Ad ogni studente iscritto all Università di Siena è associato un coefficiente di condizione individuale (CCI) costruito sommando i prodotti dell IPI e dell IBI per i relativi pesi; la somma di detti pesi è posta uguale a 100. 2. Il coefficiente di condizione individuale (CCI) assume valori compresi tra 0 e 100 e costituisce l elemento per graduare la contribuzione studentesca; esso si applica inoltre per attribuire le provvidenze di cui al successivo art. 6, salvo il caso in cui norme particolari non prevedano altri specifici criteri di valutazione. 3. Nel caso della contribuzione studentesca il peso relativo delle due componenti di cui al precedente comma 1 è fissato uguale a 50; negli altri casi il valore loro assegnato viene stabilito nelle norme particolari a tal fine predisposte. Art. 5 (Valori della contribuzione studentesca) 1. A partire dall anno accademico 2009-10 sono fissati i seguenti valori per l insieme della tassa d'iscrizione ed dei contributi universitari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dei vecchi e nuovi ordinamenti, ai corsi di diploma e alle scuole dirette a fini speciali:

CCI Corsi di tipo umanistico Corsi di tipo scientifico 2 Maggiore di 90 453 566 Da 80,1 a 90 506 632 Da 70,1 a 80 564 705 Da 60,1 a 70 685 856 Da 50,1 a 60 796 994 Da 40,1 a 50 906 1132 Da 30,1 a 40 1138 1422 Da 20,1 a 30 1359 1698 Fino a 20 1580 1975 2. L Amministrazione definisce il riparto dei valori precedenti tra tassa d iscrizione e varie tipologie contributive in base ai valori storici, all andamento del gettito ed ai servizi erogati. 3. I valori di cui al presente articolo non tengono conto dell importo determinato dalla Regione Toscana come Tassa Regionale per il diritto allo studio, nonché di quanto eventualmente dovuto in applicazione di norme e/o convenzioni particolari. Tali importi non sono in alcun modo rimborsabili da parte dell amministrazione universitaria. E fatto salvo il diritto dello studente, qualora ne sussistano i presupposti, di richiedere il rimborso della Tassa Regionale direttamente all Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 4. Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di Laurea corrispondono l ammontare della contribuzione dovuta per intero all atto dell immatricolazione ovvero in due rate delle quali la prima all atto dell immatricolazione e la seconda, comunque dovuta, con scadenza perentoriamente fissata al 30 giugno dell anno successivo. Gli altri studenti erogano le somme dovute normalmente in due rate con scadenze fissate orientativamente al 31 ottobre dell anno corrente e al 30 aprile dell anno successivo; il valore della prima rata non può essere superiore alla somma dei valori minimi contenuti nella tabella di cui al precedente comma 1 e dei valori di cui al comma 4; gli studenti che dimostrino di aver presentato domanda per concorrere all attribuzione delle borse di studio concesse dalla Regione sono provvisoriamente esentati dal pagamento della prima rata, salvo conguaglio da corrispondere successivamente. 5. I valori contenuti nel comma 1 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base alle variazioni dell indice ISTAT del costo della vita. 6. L eventuale rimborso di tasse già versate e non dovute sarà effettuato, dopo i dovuti controlli, solo dietro presentazione di circostanziata domanda scritta da parte dello studente. 7. Il pagamento degli importi di tasse e contributi universitari può essere effettuato soltanto con bollettini MAV o con bollettini Non Predeterminati rilasciati direttamente dagli uffici competenti. Nel caso in cui lo studente utilizzi altre forme di pagamento l amministrazione si riserva il diritto di accettarne la validità. Lo studente che effettui un qualsiasi pagamento a favore dell università è tenuto a conservare la relativa ricevuta di versamento. In caso di smarrimento della ricevuta l amministrazione si riserva il diritto di chiedere di nuovo il pagamento dell importo contestato. 2 I corsi di studio delle classi lauree delle classi 32; 45/s; L 35; LM-40; afferenti alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, sono compresi, ai fini della contribuzione universitaria, tra le Facoltà umanistiche.

Art. 6 (Provvidenze in favore degli studenti) 1. Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente a particolari iniziative in favore degli studenti una quota-parte delle entrate derivanti da tasse e contributi universitari; le iniziative sono le seguenti: a) esonero tasse e contributi universitari: saranno esonerati totalmente gli studenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria degli idonei delle borse di studio e dei vincitori dei prestiti d onore concesse dalla Regione e gli studenti stranieri che usufruiscono di una borsa di studio del Governo italiano; sono esonerati al 50 % gli studenti che usufruiscono delle borse di studio concesse dalla Regione per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso; b) borse di studio; c) attività di collaborazione part-time; d) attività di tutorato; e) fondo di solidarietà, destinato ad interventi di sostegno in favore di studenti che versano in situazioni documentate di particolare ed imprevisto disagio e che abbiano presentato domanda. 2. Il piano di distribuzione della cifra stanziata fra le alternative previste viene stabilito dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio studentesco. 3. I concorsi per l attribuzione dei benefici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si svolgono annualmente fra gli studenti che abbiano presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi. 4. Il fondo di cui alla lettera e) è gestito da una Commissione a prevalente componente studentesca. 5. Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di intesa tra l Università di Siena e il Provveditorato Regionale dell Amministrazione Penitenziaria e gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta compresa tra il 50 e il 65 % sono esonerati a domanda dal pagamento delle tasse e dei contributi, purché ritenuti bisognosi dalla Commissione Fondo di solidarietà, ma facendo comunque riferimento ai parametri di valutazione della situazione economica normalmente adottati dall Università. 6. Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali sono a domanda - esonerati per il 50 % dal pagamento delle tasse e dei contributi dovute per l anno accademico in cui si è verificato l evento, purché l immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile. 7. Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, che hanno conseguito una votazione di maturità pari a 100/100 (60/60 nel sistema ante riforma) che non usufruiscano di altra forma di provvidenza dell Università o dell Azienda di Diritto allo Studio, sono soggetti ad una riduzione delle tasse universitarie pari a 100,00. Detta quota verrà detratta dal pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione 8. Gli studenti aventi un genitore, e/o un fratello e/o una sorella contemporaneamente iscritto presso l Università degli Studi di Siena, beneficiano di una riduzione pari ad 85,00 delle tasse universitarie, da detrarsi dalla II rata delle tasse. Tale riduzione potrà applicarsi solo per coloro che non usufruiscano di altra forma di provvidenza dell Università o dell Azienda di Diritto allo Studio. 9. Gli studenti destinatari di provvedimento di revoca della Borsa di studio da parte della Regione saranno tenuti al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l anno accademico di riferimento. Tale disposizione viene applicata anche nel caso in cui la revoca sia determinata da atto formale di rinuncia agli studi, per la quale si deve far riferimento a quanto stabilito all Art. 9 comma 4 del presente regolamento. Gli studenti iscritti al primo anno che presentino domanda di borsa di studio all Azienda regionale per il diritto allo studio universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione in attesa della pubblicazione della graduatoria: nel

caso in cui decidessero di rinunciare agli studi prima dell uscita di tale graduatoria perderanno il diritto al beneficio acquisito ex ante e dovranno rispettare quanto stabilito all Art. 9 comma 4 del presente regolamento. Art. 7 (Scuole di Specializzazione) 1. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione sono soggetti al pagamento di una quota annuale onnicomprensiva pari a 2086,00 corrisposta per intero all atto dell iscrizione oppure in due rate delle quali la prima all atto dell iscrizione e la seconda, comunque dovuta, con termine di scadenza fissato dai competenti uffici. 2. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione possono presentare domanda di esonero parziale dal pagamento della quota di cui al precedente comma 1 purché: a. presentino un valore di ISEE inferiore a 20.000,00; b. non beneficino di alcun altra forma di provvidenza (es. borsa di studio, contratto di formazione specialistica) La domanda dovrà essere presentata all atto dell iscrizione, unitamente alla documentazione di cui all art. 3 (commi 4, 5 e 6, a seconda della condizione individuale). 3. La quota di esonero viene calcolata moltiplicando il valore corrispondente al 50 % della cifra indicata al precedente comma 1 per il coefficiente ottenuto applicando la formula di cui al precedente art. 3, comma 2. 4. La cifra di cui al precedente comma 1 si riduce a 264,00 nel caso in cui lo studente debba sostenere soltanto l esame di diploma. 5. Ai valori contenuti nel presente articolo va aggiunto l importo determinato dalla Regione Toscana come Tassa Regionale per il diritto allo studio; sono esonerati da tale pagamento gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell`area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368. 6. I valori contenuti nel comma 1 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base alle variazioni dell indice ISTAT del costo della vita. 7. La richiesta di partecipazione al concorso per l accesso alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è soggetta al pagamento di un contributo non rimborsabile in alcun caso pari a 51,87. Art. 8 (Prelievi particolari) 1. Gli studenti che dovessero richiedere il trasferimento ad altra Università, sono soggetti al pagamento di un contributo pari a 217,84. Qualora lo studente avesse già pagato la prima rata delle tasse di iscrizione questa non potrà essere rimborsata. Inoltre, se lo studente dovesse essere autorizzato al trasferimento successivamente alla data di scadenza prevista dai regolamenti vigenti, sarà tenuto al pagamento di tutte le tasse scadute fino alla data di presentazione della richiesta. 2. La quota fissa d iscrizione ai corsi singoli è pari ad 125,00; a questo deve sommarsi l importo variabile calcolato in funzione del numero di crediti ad essi associato e del valore mediano desumibile dalle tabelle delle tasse e contributi di cui al precedente art. 5, secondo la seguente formula: (Valore mediano Tax / 60) * N. crediti Lo stesso meccanismo, in quanto applicabile, si adotta anche per gli studenti che richiedano il riconoscimento crediti per acquisire un titolo previsto dai nuovi ordinamenti. Gli studenti che richiedano il riconoscimento crediti per acquisire un titolo previsto dai nuovi ordinamenti devono

corrispondere, oltre ai valori derivanti dall applicazione dei meccanismi di cui sopra, un importo fisso di 125,00. 3. Il costo di duplicazione del libretto universitario è fissato in 67,43; quello di duplicazione del badge magnetico è fissato in 36,31 3. 4. La tassa di ricognizione laureandi sostitutiva dell iscrizione ad un nuovo anno accademico è fissata in 222,00 più i valori previsti all art.5, comma 3; essa si applica solo se gli studenti interessati debbono sostenere esclusivamente la prova finale (a prescindere dal numero di crediti ad essa riconosciuti) e per gli studenti del vecchio ordinamento che debbono discutere esclusivamente la tesi (o le 2 tesine) ed a condizione che essi non compiano alcun atto di modifica curriculare. 5. La tassa di ricongiunzione 4 degli studi interrotti è stabilita, anche per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, in misura pari al valore minimo contenuto nelle tabelle di cui al precedente art. 5. 6. Il rilascio di ogni esemplare compresi gli eventuali duplicati - di diploma originale o di attestato ufficiale rilasciato dall Università di Siena è soggetto al pagamento di un contributo pari a 82,99; tale contributo non è, invece, dovuto per il rilascio del diploma originale di Abilitazione rilasciato, a cura dell Ateneo, dal Ministero competente. 7. La richiesta di partecipazione a concorsi per l accesso a corsi di laurea / di laurea specialistica/magistrale a numero programmato è soggetta al pagamento di un contributo - non rimborsabile in alcun caso - pari a 57,05; analogo contributo potrà essere previsto per la richiesta di partecipazione a concorsi per l accesso agli altri corsi di studio a numero programmato nelle norme particolari a tal fine predisposte. 8. La richiesta di partecipazione agli Esami di Stato è soggetta al pagamento di un contributo pari a 165,98. 9. Gli studenti iscritti ai corsi di studio che utilizzano la formazione a distanza sono tenuti al pagamento di tale servizio con una quota pari a 326,77. 10. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico straniero, rilasciato da un paese extracomunitario, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano è soggetta al pagamento di un contributo fisso - non rimborsabile - pari a 207,47; tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l Università di Siena e l istituzione straniera che lo ha rilasciato. 11. Coloro i quali abbiano conseguito presso altro Ateneo il titolo di accesso alle Lauree Magistrali previsto dalla normativa vigente sono tenuti, all atto della presentazione della richiesta di accesso a tali corsi, al pagamento di un contributo fisso non rimborsabile pari a 103,73. In caso di valutazione positiva dei requisiti di accesso previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio l importo del contributo pagato sarà detratto dall ammontare della prima rata di tasse. 12. Per la partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e laurea magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche è richiesto il pagamento di un contributo - non rimborsabile in alcun caso - pari a 30,00. 3 Dal Consiglio di Amministrazione, seduta del 29 gennaio 2007: Ad ogni studente/studentessa viene riconosciuto un duplicato gratuito del badge in suo possesso, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo appartenga alla vecchia o alla nuova tipologia; ciò vale anche per coloro che si immatricoleranno in futuro e che dovessero richiedere una sostituzione del badge. La seconda sostituzione dovrà essere comunque pagata. 4 La tassa di ricongiunzione è una tassa forfetaria dovuta in caso di interruzione degli studi per gli anni accademici definitivamente conclusi e nei quali non si sia compiuto alcun atto di carriera scolastica.

Art. 9 (Norme finali e transitorie) 1. I termini di scadenza dei pagamenti richiesti devono essere congrui e di norma non inferiori ai 45 giorni dalla data di spedizione degli avvisi di pagamento o dalle comunicazioni che l Amministrazione provvederà ad inviare alla generalità degli studenti con mezzi idonei ; l Amministrazione provvederà senza ulteriori preavvisi ad attivare opportune procedure di recupero del credito nei confronti di coloro che non versino le somme dovute entro i termini perentori previsti dal presente Regolamento. 2. Il mancato recapito del bollettino MAV non esonera gli studenti dalla responsabilità per mancato o ritardato pagamento. 3. Le dichiarazioni rese vengono controllate annualmente, analiticamente o a campione, secondo le modalità stabilite dall Amministrazione universitaria; nel caso in cui l Amministrazione accerti l esistenza di dichiarazioni omesse o false, all interessato sono comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti. 4. Lo studente immatricolato che decida di rinunciare agli studi durante il primo anno in un qualsiasi momento successivo all immatricolazione all Ateneo non avrà diritto in alcun caso al rimborso dell importo della I rata delle tasse d iscrizione versate. Il pagamento della seconda rata risulterà non dovuto soltanto nel caso in cui lo studente dichiari di non aver frequentato corsi di insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami e/o utilizzato servizi offerti dall Ateneo. Lo studente iscritto ad un anno accademico successivo al primo che decida di rinunciare agli studi in un qualsiasi momento successivo all iscrizione sarà comunque tenuto al pagamento dell intera contribuzione relativa a quell anno accademico, a meno che dichiari di non aver frequentato corsi di insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami e/o utilizzato servizi offerti dall Ateneo né in quell anno né in anni precedenti. La prima rata versata ed eventuali tasse versate relative ad anni precedenti non saranno in nessun caso rimborsabili. Se lo studente avesse frequentato in quello stesso anno corsi di insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami, sarà tenuto al pagamento dell intera contribuzione relativa a quell anno accademico. Lo studente iscritto ad un anno accademico successivo al primo che si trova a rinunciare agli studi in un qualsiasi momento successivo all iscrizione, se pur dichiarasse di non aver frequentato corsi d insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami e/o utilizzato servizi offerti dall Ateneo né in quel anno né in anni precedenti, anche se non tenuto al pagamento della II rata delle tasse universitarie per l ultimo anno d iscrizione, non avrà diritto in alcun caso al rimborso né della I rata versata, né di tasse precedentemente versate. 5. Le provvidenze erogate dall Università degli Studi di Siena in riferimento a singoli anni accademici presuppongono l iscrizione dello studente al medesimo anno accademico ed al pagamento delle relative tasse e contributi di iscrizione. 6. L analisi dei dati derivanti dalla consegna della dichiarazione ISEE di cui al precedente art. 3 comma 4 avvierà una fase di studio per la realizzazione di una diversa regolamentazione del sistema di calcolo delle tasse e dei contributi universitari che potrà trovare applicazione con l A.A. 2010/11. Tale diversa regolamentazione potrà prevedere la suddivisione degli importi da corrispondere all ateneo in diverse fasce reddituali. La mancata consegna della documentazione farà sì che lo studente sia collocato nella fascia più alta di contribuzione delle tasse universitarie. 7. Ogni norma precedente in materia di Tasse e Contributi universitari viene abrogata dal presente regolamento.

Tab. A: VALORI-OBIETTIVO Tab. 1: Corsi di Laurea fac 2 3 4 5 6 7 8 ECO 1027 2041 2546 3051 3556 4061 4566 FARM 784 1454 2136 2818 3500 4182 4864 GIUR 948 1946 2468 2991 3513 4036 4558 ING 744 1822 2343 2864 3384 3905 4426 LET 1109 2368 2903 3438 3973 4509 5044 LETar 1238 2568 3072 3576 4081 4585 5089 MED 1140 2421 2936 3452 3967 4483 4998 SMFN 887 1872 2454 3036 3617 4199 4781 SPOL 1030 2064 2613 3163 3712 4262 4811 Tab. 2: Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale fac 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ECO 1107 1668 2081 2494 2908 3321 FARM 841 1869 2704 3539 4374 5089 5685 6163 7713 GIUR 1083 2121 2442 2763 3084 3405 ING 834 1304 1812 2319 2827 3335 LET 1118 1785 2219 2653 3087 3521 LETar 1301 2490 2752 3014 3276 3539 MED 1230 2378 3204 4030 4856 5564 6154 6626 8160 9792 SMFN 1063 1403 1912 2420 2929 3438 SPOL 1129 1567 2021 2476 2930 3384 Tab. 3: Corsi di Laurea/Diploma ante DM 509/99 (*) fac 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ECO 783 1566 2349 3132 3915 4698 5481 6264 FARM-Farmacia 701 1402 2102 2803 3504 4205 4905 5606 6307 FARM-CTF 816 1633 2449 3265 4082 4898 5714 6531 7347 GIUR 876 1752 2627 3503 4379 5255 6130 7006 ING 779 1557 2336 3114 3893 4671 5450 6228 7007 LET 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 LET-Lingue e Sc. Comun. 803 1607 2410 3213 4017 4820 5623 6427 7230 LETar 795 1590 2385 3180 3975 4770 5565 6360 MED-Medicina 1490 2981 4471 5961 7452 8942 10432 11922 13413 14903 MED-Odontoiatria 906 1812 2718 3624 4531 5437 6343 7249 8155 SMFN-Chimica 720 1440 2160 2880 3599 4319 5039 5759 6479 SMFN-Matematica 562 1125 1687 2250 2812 3374 3937 4499 SMFN-Sc. Biologiche 870 1740 2610 3480 4349 5219 6089 6959 7829 SMFN-Sc. Geologiche 750 1500 2250 3000 3749 4499 5249 5999 6749 SMFN-Sc. Naturali 877 1755 2632 3510 4387 5264 6142 7019 SPOL 751 1502 2252 3003 3754 4505 5255 6006

(*) 1 annualità = 10 CFU Tab. 4: Voti medi di laurea Facoltà Voto medio ECONOMIA "RICHARD M.GOODWIN" 101,3 FARMACIA 102,5 GIURISPRUDENZA 100,6 INGEGNERIA 99,5 LETTERE E FILOSOFIA 106,1 LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO 107,2 MEDICINA E CHIRURGIA 107,3 SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 104,7 SCIENZE POLITICHE 102,9 INTERFACOLTA' 108,4 Tab. 5: Corsi di Laurea Interfacoltà Corso di Laurea 2 3 4 5 6 7 8 BIOTECNOLOGIE 1220 2896 3320 3744 4168 4593 5017 CHIM. E TECN. MATERIALI 996 1762 2398 3034 3670 4306 4943 Tab. 6: Corsi di Laurea Spec. Interfacoltà Corso di Laurea 2 3 4 5 6 7 BIOTECNOLOGIE SALUTE UMANA 940 1434 1927 2421 2915 3408 SCIENZE DELL'ANTICHITA' 1553 1957 2361 2765 3168 3572 Tab. 7: Corsi di Laurea Spec. Interuniversità Corso di Laurea 2 3 4 5 6 7 PROFESSIONI SANITARIE 660 1174 1688 2202 2716 3230