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REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DI VEICOLI ALL'INTERNO DELLE AREE UNIVERSITARIE 1. SPAZI AUTORIZZATI 1. L'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Università), ove e per quanto possibile, mette a disposizione degli utenti universitari, che a vario titolo frequentano gli insediamenti dell'ateneo, aree di sosta con ingresso ed uscita regolamentati, costituite da spazi autorizzati opportunamente individuati con idonea segnaletica verticale ovvero orizzontale, senza obbligo di vigilanza e custodia. 2. Gli spazi autorizzati destinati al parcheggio di veicoli (autovetture, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, biciclette o altro mezzo di trasporto) sono suddivisi in: 2a) parcheggio riservato: usufruibile dal personale universitario e/o da particolari categorie di soggetti - es. ditte trasporto materiale, imprese di pulizia - stabilite dall'amministrazione universitaria. 2b) parcheggio libero: usufruibile dai soggetti di cui al precedente comma 2a), dagli studenti e da ogni altra tipologia di utenti universitari. 3. Gli aventi diritto ad usufruire dei parcheggi riservati devono dotarsi di apposito contrassegno identificativo di cui al successivo art. 3 comma 3 c): nominativo, nel caso di personale universitario, a tempo, negli altri casi. Tale contrassegno deve essere esposto all'interno dei veicoli parcheggiati, in modo da risultare chiaramente visibile dall'esterno e rendere possibile la verifica dell'autorizzazione ad usufruire dei parcheggi medesimi. 4. L'utilizzo degli spazi autorizzati di parcheggio non implica né consegna né ricevimento in deposito del veicolo da parte dell'università. 5. L'Università si riserva la facoltà di chiudere i cancelli di accesso alle aree di sosta al di fuori degli orari prestabiliti e portati a conoscenza degli utenti, tramite esposizione agli albi dell'ateneo ovvero all'ingresso delle aree universitarie. 6. Spazi di particolare divieto di sosta, anche temporaneo, sono indicati, con apposita segnaletica verticale ovvero orizzontale, indipendentemente dalle disponibilità di parcheggio. 1 / 7

2. REGOLAMENTAZIONE Ai fini e per gli effetti del presente regolamento: 1. onde garantire il normale transito all'interno delle aree universitarie ovvero l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso, è vietata la sosta di veicoli al di fuori degli spazi autorizzati, di cui all'art. 1; 2. i veicoli allocati in zone vietate ovvero al di fuori degli spazi autorizzati ovvero in modo irregolare, tale da causare intralcio ad altri utenti, saranno rimossi da apposito soggetto ovvero da Ditta del settore, individuati dall'amministrazione universitaria; 3. gli aventi diritto ad usufruire degli spazi autorizzati sono comunque tenuti al rispetto degli spazi destinati alla sosta ed opportunamente individuati, pena la rimozione del veicolo; 4. i veicoli che risultassero sprovvisti dell'idoneo contrassegno identificativo di cui all'art. 1 comma 3, ovvero qualora il contrassegno fosse esposto in modo non corretto, tale da rendere impossibile la verifica dell'autorizzazione ad usufruire dei parcheggi medesimi, verranno rimossi dai parcheggi riservati; 5. qualora non fosse possibile procedere alla rimozione, il veicolo sarà bloccato sul posto, tramite opportune attrezzature fornite da apposita Ditta del settore; 6. biciclette eventualmente lasciate in sosta all'interno delle aree universitarie per un periodo continuativo (giorno e notte) superiore ai 10 giorni, saranno rimosse e sistemate presso un deposito all'uopo individuato dall'amministrazione. La rimozione sarà effettuata da apposita Ditta del settore ovvero da altri soggetti incaricati dall'amministrazione. Le biciclette non reclamate dal proprietario entro i due mesi successivi la rimozione verranno alienate; l'università, ove non fosse possibile l'identificazione del proprietario, si farà carico delle spese connesse all'alienazione; 7. l'università si riserva la facoltà di rimuovere i veicoli abbandonati trascorsi 60 giorni di sosta continuativa (giorno e notte) dei medesimi all'interno delle aree universitarie e di procedere all'esecuzione forzata sugli stessi; 8. gli utenti assumono ogni responsabilità per eventuali danni arrecati per fatto proprio agli altrui veicoli parcheggiati all'interno delle aree di sosta; 9. l'università non risponde di eventuali danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto dei veicoli, di parte di essi ovvero degli accessori o di oggetti in essi contenuti; 2 / 7

10. l'università è responsabile esclusivamente di eventuali danni arrecati dalle proprie strutture e/o attrezzature a persone e/o veicoli presenti all'interno degli spazi autorizzati. Il danno deve essere portato a conoscenza dei custodi dell'insediamento universitario (art. 3 comma 5) ovvero dei Responsabili universitari non appena riscontrato e, comunque, prima dell'uscita del veicolo dall'area di sosta, in modo da consentire la verifica dell'accaduto, pena la decadenza di ogni diritto di rivalsa. La denuncia formale del danno deve essere presentata dall'interessato alla Ripartizione Affari Legali, appalti, contratti e convenzioni dell'amministrazione universitaria, tramite nota scritta. 3. SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI COMPITI I soggetti coinvolti dall'applicazione del presente regolamento sono i seguenti: 1. Istituto di Vigilanza: organismo privato che, sulla base di apposito contratto, mette a disposizione dell'università le proprie guardie giurate. Ciascuna di queste ultime (di seguito denominate "sorveglianti") è tenuta a prestare servizio per un periodo di tempo giornaliero concordato con l'amministrazione universitaria, garantendo un controllo sistematico e costante delle Strutture - mediante idonea attività ispettiva all'interno dei parcheggi - e provvedendo a segnalare ad apposita Ditta (cfr infra comma 2) i veicoli su cui intervenire. I sorveglianti possono essere attivati dai Responsabili delle Strutture universitarie (di cui al D.R. n. 04/DIS del 15/06/1999), dagli addetti locali al Servizio di prevenzione e protezione incaricati, dai competenti Uffici dell'amministrazione universitaria -Divisione Igiene e Sicurezza, Divisione Edilizia e Ripartizione Economo-patrimoniale, dai custodi degli insediamenti universitari ovvero da chiunque riscontri eventuali infrazioni a quanto disposto dal presente regolamento; 2. Ditta di rimozione veicoli: opera sulla base di apposito contratto stipulato con l'università. E' attivata dai sorveglianti di cui al comma 1, o, in caso di impedimento o assenza di questi ultimi, dai soggetti di cui ai commi 3a, 3b, 3c, 4 e 5 ed interviene per la rimozione ed il trasporto dei veicoli presso la zona riservata alla custodia degli stessi. Qualora i posti disponibili presso tale zona risultassero esauriti, la Ditta provvede al trasporto dei veicoli in questione presso la propria sede. In entrambi i casi, la custodia dei veicoli è a carico della Ditta, che, pertanto, è temporaneamente responsabile della zona riservata alla custodia, pur se collocata nell'ambito di un'area universitaria. 3 / 7

La Ditta applica tariffe, modalità di pagamento e di consegna, espressamente approvate da parte dell'amministrazione universitaria. 3. Amministrazione universitaria: 3a) Divisione Edilizia: predispone, ove possibile, all'interno di ciascun insediamento universitario, le aree di parcheggio riservato e/o di parcheggio libero e la zona da destinarsi esclusivamente alla custodia dei veicoli rimossi e definisce, sentita la Divisione Igiene e Sicurezza, gli spazi in cui è vietato parcheggiare veicoli, onde non creare intralcio alla circolazione ovvero non ostruire le previste vie di fuga ovvero l'accesso ai mezzi di soccorso. La Divisione Edilizia predispone adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Gli operatori della Divisione possono attivare direttamente i sorveglianti o, in caso di impedimento o assenza di questi ultimi, la Ditta incaricata per la rimozione, provvedendo a segnalare eventuali infrazioni riscontrate; 3b) Divisione Igiene e Sicurezza: collabora con la Divisione Edilizia per la individuazione degli spazi in cui è vietata la sosta, soprattutto in considerazione della necessità di mantenere sgombre le vie di fuga e i passaggi da cui possono transitare eventuali mezzi di soccorso. Compito della Divisione è altresì quello di verificare l'effettivo servizio fornito dalle Ditte di cui ai commi 1 e 2 e di gestire, di concerto con la Ripartizione Economo-patrimoniale, le eventuali problematiche connesse alle mansioni loro affidate. Gli operatori della Divisione possono attivare direttamente i sorveglianti o, in caso di impedimento o assenza di questi ultimi, la Ditta incaricata per la rimozione, provvedendo a segnalare eventuali infrazioni riscontrate; 3c) Ripartizione Economo-patrimoniale: provvede alla definizione ed alla stipula dei contratti con le Ditte di cui ai commi 1 e 2, in osservanza al "Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità". Stabilisce i soggetti autorizzati ad usufruire dei parcheggi riservati (art. 1 comma 2a) e provvede alla predisposizione e alla distribuzione degli appositi contrassegni nominativi ovvero a tempo (art. 1 comma 3). Gli operatori della Ripartizione possono attivare direttamente i sorveglianti o, in caso di impedimento o assenza di questi ultimi, la Ditta incaricata per la rimozione, provvedendo a segnalare eventuali infrazioni riscontrate; 3d) Ripartizione Affari Legali, appalti, contratti e convenzioni: gestisce le eventuali denunce presentate dagli utenti per danni causati da strutture e/o apparecchiature 4 / 7

universitarie (art. 2 comma 10), non essendo l'ateneo responsabile di eventuali danni causati da terzi seppure all'interno di aree universitarie; 4. Responsabili delle Strutture universitarie e addetti locali al Servizio di prevenzione e protezione: i Responsabili delle Strutture universitarie sono tenuti a dare la massima diffusione al presente regolamento, anche tramite affissione del medesimo all'albo delle Strutture. I Responsabili e gli addetti locali al Servizio di prevenzione e protezione possono segnalare ai sorveglianti di cui al comma 1 la presenza di veicoli su cui intervenire ovvero, in caso di impedimento o assenza dei sorveglianti, possono contattare direttamente la Ditta incaricata per la rimozione; 5. Custodi degli insediamenti universitari: segnalano ai sorveglianti di cui al comma 1 la presenza di veicoli su cui intervenire, ovvero contattano direttamente la Ditta incaricata per la rimozione, in caso di impedimento o assenza dei sorveglianti medesimi; 6. Chiunque riscontri eventuali infrazioni a quanto disposto dal presente regolamento può rivolgersi ai sorveglianti ovvero ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, che attiveranno la procedura di rimozione veicoli; 7. Il proprietario del veicolo: è obbligato a sostenere la totalità delle spese connesse alla rimozione e alla custodia del veicolo e provvede al ritiro dello stesso, anche tramite un proprio incaricato, presso l'area di custodia universitaria ovvero il deposito della Ditta di rimozione, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 4. Il proprietario è obbligato a sostenere le spese derivanti dall'attivazione della Ditta, anche nel caso in cui l'intervento non abbia dato origine a blocco o rimozione del veicolo. 4. MODALITA' DI RIMOZIONE E CONSEGNA VEICOLI 1. La Ditta incaricata della rimozione, su segnalazione dei sorveglianti ovvero degli altri soggetti indicati all'articolo precedente, interviene per rimuovere il veicolo e provvede al suo trasferimento presso la zona di custodia veicoli predisposta, ove possibile, all'interno di ciascuna area universitaria. 2. Nel caso in cui i posti disponibili presso tale area fossero esauriti, la Ditta provvederà al trasposto del veicolo rimosso presso il proprio deposito. 3. All'atto della rimozione e custodia del veicolo, viene redatto apposito documento riportante l'infrazione riscontrata e una adeguata descrizione delle condizioni in cui il 5 / 7

veicolo è stato trovato. Tale documento è predisposto dall'amministrazione universitaria. 4. Le spese connesse alla rimozione e custodia sono a totale carico del proprietario del veicolo; l'importo dovuto è versato direttamente alla Ditta di rimozione tramite modalità stabilite dalla stessa e concordate dall'università. 5. La restituzione del veicolo può essere effettuata solo dalla Ditta di rimozione, dopo che il proprietario avrà provveduto al pagamento delle spese di cui al comma precedente. 6. Le zone di custodia veicoli predisposte in ambito universitario devono essere recintate e chiuse. 7. La Ditta di rimozione è responsabile di eventuali danni arrecati al veicolo durante il trasporto presso la zona di custodia ovvero durante la permanenza del veicolo presso la medesima, sia pure situata nell'ambito di un'area universitaria. 5. MODALITA' ATTUATIVE E DISPOSIZIONI FINALI 1. In fase sperimentale, il presente regolamento è attuato presso il Polo Cravino, per un periodo di almeno sei mesi. Trascorso tale periodo, l'amministrazione universitaria può stabilire di estenderne l'applicazione agli altri insediamenti universitari, previa informazione alle Strutture di volta in volta interessate circa i contenuti del regolamento medesimo. 2. I contenuti del presente regolamento possono essere modificati dall'amministrazione universitaria tramite apposito decreto rettorale. 3. L'utilizzo dei parcheggi autorizzati comporta, da parte degli utenti, la piena accettazione del presente regolamento. Pavia, 19/07/2001 visto: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Dott. Giovanni Bignamini IL RETTORE F.to Roberto Schmid 6 / 7

IL RETTORE?? Considerata la precaria situazione di allocazione veicoli all'interno delle aree universitarie destinate a parcheggio;?? Considerata la necessità di tutelare la sicurezza e la salute degli utenti che, a vario titolo, frequentano le aree universitarie, anche provvedendo a mantenere sgombri i passaggi e le previste vie di fuga, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs 626/94 e succ. mod. ed int.);?? Considerata la necessità di garantire il normale svolgimento dell'attività delle Strutture universitarie;?? Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/07/2001;?? Sentito il parere del Direttore Amministrativo;?? Sentito il parere dei competenti Uffici dell'amministrazione universitaria;?? Ritenuto di dover procedere; DECRETA l'emanazione del regolamento di "Regolamentazione della sosta veicoli all'interno delle aree universitarie" come da testo allegato al presente decreto - vers. 1.5 del 13/07/2001 composto da n.ro 6 pag. -, di cui costituisce parte integrante. Tutto i soggetti interessati sono chiamati a rispettare e a fare rispettare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, quanto previsto dal presente regolamento, al quale i Responsabili delle Strutture universitarie sono tenuti a dare la massima diffusione, anche tramite affissione del medesimo all'albo delle Strutture stesse. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'albo dell'università. Pavia, 19/07/2001 D.R. 04/DIS/01 visto: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Giovanni Bignamini IL RETTORE F.to Roberto Schmid 7 / 7