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ARTICOLAZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 2013/2014 In appendice all attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di PlayOff mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate: Accederanno alla fase dei Play Off la prima e la seconda dei tre gironi e le migliore due terze per un totale di otto squadre. Se per determinare la prima, la seconda e la terza classificata dovesse sussistere situazione di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio: a) maggior numero di punti negli incontri diretti; b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; c) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa (2013/2014) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina ; d) Sorteggio Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda e terza classificata. a) maggior numero di punti negli incontri diretti; b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; c) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa (2013/2014) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; d) Sorteggio Le otto squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione ai quarti di finale, saranno suddivise come di seguito: Per i quarti di finale si adotteranno i seguenti criteri: Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; la gara di andata si svolgerà in casa della squadra seconda o terza classificata. In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammesse al turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la squadra ammessa al turno successivo, si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in trasferta avranno valore doppio; qualora al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; Se al termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. ACCOPPIAMENTI PER I PLAY OFF QUARTI DI FINALE: Gara 1 3 ª classificata (come 2 ) 1ª classificata girone A Gara 2 3ª classificata (come 1 ) 1ª classificata girone B Gara 3 2ª classificata girone A 1ª classificata girone C Gara 4 2ª classificata girone B 2ª classificata girone C

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alle semifinali, saranno suddivise come di seguito: Per le semifinali si adotteranno i seguenti criteri: Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; la gara di andata sarà disputata in casa della squadra con il peggior comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa (2013/2014 comprese le gare di Play Off) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; in caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa ai turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la squadra ammessa ai turno successivo, si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in trasferta avranno valore doppio; qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; Se al termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. ACCOPPIAMENTI PER I PLAY OFF SEMIFINALI: Gara 5 Vincente gara 1 Vincente gara 3 Gara 6 Vincente gara 2 Vincente gara 4 Le due squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito ill diritto alla partecipazione alla finale, saranno suddivise come di seguito: ACCOPPIAMENTI PER LA GARA DI FINALE PROVINCIALE FINALE: Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6 Per la finale si adotteranno i seguenti criteri: qualora ai termine dei tempi regolamentari della gara persistesse situazione di parità di punteggio saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; se al termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. La gara di finale unica si disputerà in campo neutro designato insindacabilmente da questa Delegazione Provinciale, con le modalità di cui all art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI CHE PRENDONO PARTE ALLE GARE Appare quanto mai utile ed opportuno ricordare alle società dipendenti il dettame dell articolo 71 delle Norme Organizzative Interne Federali, che regola l identificazione dei calciatori che prendono parte alle gare: L arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all uopo legittimata o da un notaio; d) mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportiva; e) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

Tutela medico-sportiva Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell art. 43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale. Attività non agonistica Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista. Attività agonistica Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell Albo Regionale. Idoneità temporanea In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria. Inidoneità temporanea Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva. Il ripristino dell idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea. Inidoneità Quando viene riscontrata una inidoneità all attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l attività sportiva. Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico. In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale.

Assistenti dell arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell arbitro Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell arbitro un calciatore, da considerare anch esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l assoluta impossibilità, da parte dell arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l eventuale affidamento di compiti di assistente dell arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. Sostituzione dei calciatori Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: - nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara; - soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. L inosservanza di tale disposizione comporta l applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. Per quanto concerne i Tornei Pulcini ed Esordienti, oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle Norme Regolamentari delle Categorie di Base. Tempo d attesa Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di un tempo della gara cui è riferito. I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti hanno la facoltà di ridurlo, dandone preventiva notizia sui Comunicati Ufficiali. Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, Campionato superiore va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società. ORARI GARE IN NOTTURNA Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 15.30 alle 18.30. N.B. l eventuale sospensione della gara programmata in notturna, determinata da mancanza di illuminazione all impianto elettrico, non potrà essere considerata causa di forza maggiore con i conseguenziali provvedimenti a carico della società ospitante.

ART. 55 N.O.I.F. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 1. Invariato 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli art. del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. N.B. Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore non è ammesso.

ARTICOLAZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2013/2014 In appendice all attività conclusiva del Campionato Giovanissimi viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play Off mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate: Accederanno alla fase dei Play Off la prima e la seconda squadra classificata di ciascun girone, così per un totale di otto squadre. Se per determinare la prima e la seconda classificata dovesse sussistere situazione di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio: a) maggior numero di punti negli incontri diretti; b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; c) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa (2013/2014) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; d) Sorteggio Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda e terza classificata. a) maggior numero di punti negli incontri diretti; b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; c) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa (2013/2014) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; d) Sorteggio Le otto squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione ai quarti di finale, saranno suddivise come di seguito: Per i quarti di finale si adotteranno i seguenti criteri: Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; la gara di andata si svolgerà in casa della squadra seconda classificata di ciascun girone. In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammesse al turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la squadra ammessa al turno successivo, si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in trasferta avranno valore doppio; qualora al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno;

Se al termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. ACCOPPIAMENTI PER I PLAY OFF QUARTI DI FINALE: Gara 1 2ª classificata girone D 1ª classificata girone A Gara 2 2ª classificata girone C 1ª classificata girone B Gara 3 2ª classificata girone B 1ª classificata girone C Gara 4 2ª classificata girone A 1ª classificata girone D Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alle semifinali. Per le semifinali si adotteranno i seguenti criteri: Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; la gara di andata sarà disputata in casa della squadra con il peggior comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa (2012/2013 comprese le gare di Play Off) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; In caso di parità di punteggio ai termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa ai turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la squadra ammessa al turno successivo, si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in trasferta avranno valore doppio; qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; Se al termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. ACCOPPIAMENTI PER I PLAY OFF SEMIFINALI Gara 5 Vincente gara 1 Vincente gara 3 Gara 6 Vincente gara 2 Vincente gara 4

Le due squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla finale, saranno suddivise così come di seguito: ACCOPPIAMENTI PER LA GARA DI FINALE PROVINCIALE FINALE: Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6 Per la finale si adotteranno i seguenti criteri: qualora al termine dei tempi regolamentari della gara persistesse situazione di parità di punteggio saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; se ai termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. La gara di finale unica si disputerà in campo neutro designato insindacabilmente da questa Delegazione Provinciale, con le modalità di cui all art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. IDENTIFICAZIONE ALLE GARE DEI CALCIATORI CHE PRENDONO PARTE Appare quanto mai utile ed opportuno ricordare alle società dipendenti il dettame dell articolo 71 delle Norme Organizzative Interne Federali, che regola l identificazione dei calciatori che prendono parte alle gare: L arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: e) attraverso la propria personale conoscenza f) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; g) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all uopo legittimata o da un notaio; h) mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportiva; e) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

Tutela medico-sportiva Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell art. 43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale. Attività non agonistica Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista. Attività agonistic a Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell Albo Regionale. Idoneità temporanea In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria. Inidoneità temporanea Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva. Il ripristino dell idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea. Inidoneità Quando viene riscontrata una inidoneità all attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l attività sportiva. Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale. Assistenti dell arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell arbitro Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell arbitro un calciatore, da considerare anch esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l assoluta impossibilità, da parte dell arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l eventuale affidamento di compiti di assistente dell arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. Sostituzione dei calciatori Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: - nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara; - soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. L inosservanza di tale disposizione comporta l applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. Per quanto concerne i Tornei Pulcini ed Esordienti, oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle Norme Regolamentari delle Categorie di Base. Tempo d attesa Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di un tempo della gara cui è riferito. I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti hanno la facoltà di ridurlo, dandone preventiva notizia sui Comunicati Ufficiali. Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, Campionato superiore va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società. ORARI GARE IN NOTTURNA Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 15.30 alle 18.30. N.B. l eventuale sospensione della gara programmata in notturna, determinata da mancanza di illuminazione all impianto elettrico, non potrà essere considerata causa di forza maggiore con i conseguenziali provvedimenti a carico della società ospitante. ART. 55 N.O.I.F. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI MAGGIORE FORZA Invariato 3. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli art. del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. N.B. Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore non è ammesso.