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REGIONE PIEMONTE BU14S1 07/04/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 17-3110 DPR 20 marzo 2009, n. 81, DPR 20 marzo 2009, n. 89, D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015. Istituzione di sezioni aggiuntive di scuola dell'infanzia statali per l'anno scolastico 2016/2017 e completamento di sezioni funzionanti a orario ridotto. Approvazione modalita' e termini di presentazione delle richieste da parte dei Comuni. A relazione dell'assessore Pentenero: Premesso che: - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 indica all art. 137 che restano allo Stato le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche, mentre all art. 138 delega alle Regioni le funzioni in materia di programmazione e gestione del sistema scolastico dell istruzione nei limiti delle risorse umane e finanziarie; - il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuola ed istituti di ogni ordine e grado; - il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 regolamenta l assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell infanzia ai sensi dell art. 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n, 133; - la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 ha ribadito la competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica; - la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 ha dichiarato illegittimi i commi 4 e 6 dell articolo 2 del D.P.R. n. 89/2009 ed ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni dell infanzia; - il comma 1 dell art 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62 definisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; - il D.M. 18.12.1975 e s.m.i. relativo alle norme tecniche relative all edilizia scolastica, compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, definisce alla tabella 5 gli indici standard di superficie della scuola dell infanzia; - la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che prevede, tra l altro, nuove modalità di assegnazione dell organico alle istituzioni scolastiche autonome a partire dall a.s. 2016/17; dato atto che la Regione Piemonte con la D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015, ha definito - tra l altro- indirizzi e criteri per l istituzione di nuove sezioni di scuola dell infanzia statali per l anno scolastico (di seguito a.s.) 2016/2017, precisando che tale definizione riguarda: l attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell infanzia già funzionanti o autorizzate nell ambito del dimensionamento scolastico; il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti; considerato, inoltre, che il citato provvedimento prevede che: - la chiusura del servizio di scuola non statale con richiesta di attivazione del servizio di scuola statale presuppone, di norma, l istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio;

- in caso di istituzione di nuove sezioni a seguito di chiusura di scuole dell infanzia gestite direttamente dai comuni, per cui sia necessario un intervento articolato su più anni scolastici, si procederà, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di specifiche programmazioni, in accordo con la provincia di competenza e l Ufficio Scolastico Regionale per Piemonte (di seguito U.S.R. Piemonte); - l istituzione di nuove sezioni di scuola dell infanzia statali verrà autorizzata dalla Regione sulla base delle segnalazioni che verranno presentate dai Comuni sede di scuola dell infanzia statale; - ai fini della programmazione, la Regione valuterà le richieste presentate dai Comuni secondo le seguenti priorità di intervento: comuni dove viene meno il servizio pubblico. In tal caso, di norma, sarà assegnato un numero di sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso; completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell a.s. 2015/2016 e precedenti; scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti complessivo ai comuni il cui territorio è montano, ed ai comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104, sulla base delle richieste accoglibili. E prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti; - i Comuni dovranno: assumersi gli oneri derivanti dall eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell infanzia statale; garantire la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l avvio dell a.s. 2016/17 presso l edificio sede della scuola dell infanzia statale già attiva, che dovrà essere provvisto dell autorizzazione al funzionamento per un numero di sezioni ricomprendente quelle richieste; attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente; - sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni già funzionanti, ai sensi dell art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009, la scuola dell infanzia interessata dovrà presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l a.s. 2016-17 non inferiore a 18 bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1.1.2014 e il 30.4.2014); - fermi restando i parametri di cui all art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009, ai fini della determinazione dell effettiva lista d attesa, saranno prese in considerazione le modalità di definizione della stessa (es. di plesso, di autonomia, comunale), anche sulla base delle richieste delle famiglie; - ai fini dell efficace programmazione dell offerta, si valuterà l effettiva sostenibilità dell implementazione dell offerta di scuola dell infanzia richiesta dal Comune in considerazione sia del trend storico delle iscrizioni, sia della potenziale popolazione scolastica del triennio successivo, rispetto al bacino d utenza, anche favorendo il riequilibrio a livello di istituzione autonoma di riferimento, in particolare per quanto riguarda le scuole dell infanzia ubicate nei territori montani; - la Regione attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell utenza in considerazione dell offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie; - è comunque garantita l autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una segnalazione ammissibile e rispondente ai criteri previsti; considerato, altresì, che il provvedimento di cui sopra demanda alla Giunta Regionale: - la definizione dei termini e modalità di presentazione, da parte dei Comuni, delle richieste riferite alla programmazione relativa a nuove sezioni di scuola dell infanzia statali successivamente alla scadenza per le iscrizioni all a.s. 2016/17;

- l approvazione dell elenco delle Autonomie autorizzate e non autorizzate all attivazione di tali sezioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni; ricordato che la citata D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015 precisa che, sono fatti salvi i casi di istituzione di nuove sezioni a seguito di chiusura di scuole dell infanzia gestite direttamente dai Comuni per cui sia necessario un intervento articolato su più anni scolastici, per i quali si procede, con Deliberazione di Giunta Regionale, a specifiche programmazioni in accordo con la Provincia di competenza o la Città Metropolitana e l U.S.R. Piemonte; rilevato che le specifiche programmazioni in corso risultano essere attuate con: - il Protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. 36-1689 del 6.7.2015 e sottoscritto in data 24.9.2015 tra Regione Piemonte, U.S.R. Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino; - il Protocollo d Intesa approvato con D.G.R. n. del 30-741 del 5.12.2014 e sottoscritto in data 8.1. 2015 tra Regione Piemonte, U.S.R. Piemonte, Provincia di Novara e Comune di Novara; rilevato, pertanto, che l U.S.R. Piemonte attiverà automaticamente le sezioni oggetto di trasformazione presso ciascuno dei punti di erogazione individuati nel Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico ai sensi dei suddetti Protocolli d Intesa, prioritariamente nell ambito dell assegnazione dell organico di diritto mediante accantonamento prima delle assegnazioni agli ambiti provinciali, e - qualora la disponibilità di tale organico non fosse sufficiente - l accantonamento sarà effettuato nell ambito dell assegnazione dell organico di fatto, prima delle assegnazioni agli ambiti provinciali; dato atto che, con D.G.R. n. 38-2739 del 29.12.2015 rettificata con D.G.R. n. 15-2912 del 15.2.2016, è stato approvato il Piano Regionale di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Piemonte per l a.s. 2016/17, istituendo tra l altro- nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell infanzia statale anche a seguito di chiusura di scuole paritarie ; rilevato che i Comuni sede di tali punti di erogazione del servizio devono presentare richiesta di istituzione di nuove sezioni ai fini della loro attivazione; viste le circolari del Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca (di seguito M.I.U.R.): - n. 22 del 21.12.2015, che ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell infanzia e di ogni ordine e grado per l a.s. 2016/17, ed ha definito il 22 febbraio 2016 quale termine ultimo per la presentazione della richiesta di iscrizione da parte delle famiglie; - prot. n. 433 del 18.2.2016, che segnala adempimenti e calendario delle attività per la gestione e la verifica delle iscrizioni da parte delle istituzioni scolastiche considerato che la circolare n. 22 del 21.12.2015, sopra citata, riporta: in merito agli adempimenti delle istituzioni scolastiche: Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti ; in merito alle iscrizioni alle sezioni di scuola dell infanzia: Sono attivate, da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, d intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta

visto il Decreto del Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (U.S.R. Piemonte) prot. n. 1248 del 23.2.2016 che, in osservanza all art. 1 commi 66 e 68 della L. 107/2015, definisce 26 ambiti territoriali in cui verrà articolato, a partire dall a.s. 2016/17, il ruolo regionale del personale docente; rilevato che, al fine della programmazione di nuove sezioni di scuola dell infanzia statale per l a.s. 2016/17, occorre procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste, da parte dei Comuni; ritenuto, pertanto, di definire le modalità ed i termini per la presentazione di tali richieste, come segue: - la richiesta di istituzione di nuove sezioni deve essere presentata dal Comune sede di scuola dell infanzia statale, utilizzando apposito modulo di richiesta; - il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Comune e deve essere altresì sottoscritto, per presa visione e accettazione, dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola dell infanzia statale già attiva fa riferimento nell a.s. 2015-16, o - in caso di nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell infanzia autorizzato nell ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico per l a.s. 2016/17- dal dirigente dell istituzione scolastica a cui la scuola farà riferimento a partire da tale a.s.; - al modulo deve essere allegata documentazione idonea ad attestare: l assunzione degli oneri derivanti dall eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell infanzia statale; la disponibilità dei locali, a norma di legge, in cui sarà ospitata la nuova sezione entro il 1 settembre 2016 (data di avvio dell a.s. 2016/17) presso la sede del punto di erogazione di scuola dell infanzia statale già attivo o individuato nell ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento per l a.s. 2016/17; l autorizzazione al funzionamento da parte dell A.S.L. per un numero di sezioni ricomprendente quelle richieste; la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente; il trend delle iscrizioni dall a.s. 2012/13 all a.s. 2016/17 riferito all utenza della scuola d infanzia oggetto della richiesta di nuova sezione; l individuazione degli alunni in lista d attesa nell a.s. 2016/17, alla data di presentazione della richiesta, sulla base dell applicazione dei piani di utilizzo degli edifici sede di scuola dell infanzia del bacino d utenza, e dopo aver attuato le opportune misure di coordinamento tra scuole statali e paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda - offerta; - ciascun modulo di richiesta e tutta la relativa documentazione devono essere inviati entro il 07/05/2016 via posta elettronica certificata (PEC)* a coesionesociale@cert.regione.piemonte.it (farà fede la data di invio) *(in formato non editabile e nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo: http:/www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) ricordato che in attuazione della D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015: - in fase di programmazione potranno essere attivate consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell utenza in considerazione dell offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie;

- con successiva Deliberazione della Giunta Regionale, che verrà approvata entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, sarà approvato l elenco delle nuove sezioni autorizzate nonché l elenco delle sezioni non autorizzate e le relative motivazioni del diniego; preso atto che l autorizzazione all istituzione delle nuove sezioni da parte della Regione non comporta l automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall U.S.R. Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili, ai sensi degli artt. 68 e 69 della L. n. 107/2015; ritenuto, infine, di demandare al competente Settore regionale Politiche dell istruzione l approvazione dell avviso e della modulistica per la presentazione delle richieste inerenti alla programmazione di nuove sezioni di scuola dell infanzia statale, nonché tutti i connessi adempimenti, e l adozione di ogni altro atto necessario all attuazione della presente Deliberazione; vista la l.r. n. 23 del 28.7.2008 e s.m.i. Disciplina dell organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale ; vista la L.R. 14/2014 Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ; vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 e s.m.i. Norme sull istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa ; tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera - di approvare, in attuazione alla D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015, le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste, da parte dei Comuni, relative alla istituzione di nuove sezioni di scuola dell infanzia statale per l a.s. 2016/2017, come segue: la richiesta di istituzione di nuove sezioni deve essere presentata dal Comune sede di scuola dell infanzia, utilizzando apposito modulo di richiesta; il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Comune e deve essere altresì sottoscritto, per presa visione e accettazione, dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola dell infanzia statale già attiva fa riferimento nell a.s. 2015-16, o - in caso di nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell infanzia autorizzato nell ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico per l a.s. 2016/17- dal dirigente dell istituzione scolastica a cui la scuola farà riferimento a partire da tale a.s.; al modulo deve essere allegata documentazione idonea ad attestare: l assunzione degli oneri derivanti dall eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell infanzia statale; la disponibilità dei locali, a norma di legge, in cui sarà ospitata la nuova sezione entro il 1 settembre 2016 (data di avvio dell a.s. 2016/17) presso la sede del punto di erogazione di scuola dell infanzia statale già attivo o individuato nell ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento per l a.s. 2016/17; l autorizzazione al funzionamento da parte dell A.S.L. per un numero di sezioni ricomprendente quelle richieste; la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente; il trend delle iscrizioni dall a.s. 2012/13 all a.s. 2016/17 riferito all utenza della scuola d infanzia oggetto della richiesta di nuova sezione;

l individuazione degli alunni in lista d attesa nell a.s. 2016/17, alla data di presentazione della richiesta, sulla base dell applicazione dei piani di utilizzo degli edifici sede di scuola dell infanzia del bacino d utenza, e dopo aver attuato le opportune misure di coordinamento tra scuole statali e paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda - offerta; ciascun modulo di richiesta e tutta la relativa documentazione devono essere inviati entro il 07/05/2016 via posta elettronica certificata (PEC)* a coesionesociale@cert.regione.piemonte.it (farà fede la data di invio) *(in formato non editabile e nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo: http:/www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) - in fase di programmazione potranno essere attivate consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell utenza in considerazione dell offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie; - di prendere atto che l autorizzazione all istituzione delle nuove sezioni da parte della Regione non comporta l automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall U.S.R. Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili, ai sensi degli artt. 68 e 69 della L. n. 107/2015; - di demandare al competente Settore regionale Politiche dell istruzione l approvazione dell avviso e della modulistica per la presentazione delle richieste inerenti alla programmazione di nuove sezioni di scuola dell infanzia statale, nonché tutti i connessi adempimenti, e l adozione di ogni altro atto necessario all attuazione della presente Deliberazione; - che con successiva Deliberazione della Giunta Regionale, da assumersi entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, sarà approvato l elenco delle nuove sezioni autorizzate nonché l elenco delle sezioni non autorizzate e le relative motivazioni del diniego; La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell ente, nella sezione amministrazione trasparente. (omissis)