(n. inserimento pratica: CC - 104-2006) Oggetto: INDIVIDUAZIONE AREE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL IMPEGNATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO- ART.8, COMMA 10, LETT C) LEGGE 23.12.1998 N.448 E SS.MM.II. Il Presidente Cerqua introduce l argomento iscritto al punto 205 dell ordine del giorno, Individuazione aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL impegnati come combustibili per riscaldamento- art. 8, comma 10, lett. c) legge 23.12.1998 n. 448 e ss.mm.ii, dando la parola al Vicesindaco e Assessore all Autonomia Statutaria, alla Pianificazione Territoriale, all Edilizia Privata e ai Lavori Pubblici Attilio Gavazzi per l illustrazione dell argomento in oggetto. Dopo di che intervengono i Consiglieri Minotti R., Amati ed il Vicesindaco e Assessore all Autonomia Statutaria, alla Pianificazione Territoriale, all Edilizia Privata e ai Lavori Pubblici Attilio Gavazzi per la replica. Successivamente interviene il Presidente Cerqua. Infine per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Minotti G., il Vicesindaco e Assessore all Autonomia Statutaria, alla Pianificazione Territoriale, all Edilizia Privata e ai Lavori Pubblici Attilio Gavazzi, i Consiglieri Ballabio, Talice, Visconti, Graziano, Mainardi, Minotti R. e Amati. Degli interventi è stata fatta la ritrazione del nastro magnetico, che così come elaborata dalla ditta incaricata sarà allegata al presente atto. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: - l art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23.12.1998 n. 448, come sostituito dall art.12 della Legge 23.12.1999 n. 488, prevede una riduzione, all utente finale, del costo del gasolio o del G.P.L. usati come combustibili per riscaldamento e impegnati nelle frazioni non metanizzate del Comune ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412, purché individuati con apposita deliberazione consiliare degli enti locali interessati ; - la legge 488/2001 (legge finanziaria 2002), la legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) e la legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) hanno rispettivamente esteso per gli anni 2002 2003 2004 e 2005 le agevolazioni in merito; PRESO ATTO che l art.1, comma 115, lettera c) della legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha disposto la proroga per l anno 2006 dell estensione della riduzione del costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E;
TENUTO CONTO che l art. 4, comma 2 della legge n. 354/2000 precisa che ai fini dell applicazione dei benefici in oggetto per frazioni si intendono le porzioni del territorio, di cui all art.2 comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; CONSIDERATO che il Comune di Seregno risulta appartenere alla zona climatica E ai sensi del DPR 26.08.1993 n. 412- tabella A-; RITENUTO di dover individuare le zone del territorio comunale non metanizzate per cui gli utenti finali possano beneficiare delle agevolazioni in oggetto; VISTA la planimetria trasmessa da AEB Distribuzione s.p.a con nota prot. n. 24072 del 11.04.2006, allegata al presente atto, di individuazione delle porzioni del territorio comunale non metanizzate; TENUTO CONTO che nella sopraccitata planimetria sono state individuate due tipologie di zone: - aree in parallelismo (fascia di 20 m) alle linee ferroviarie, in quanto ai sensi dell art. 2.2.1 del D.M. 23.02.1971 non sono raggiungibili dal servizio del gas metano le strade e gli immobili ubicati nella fascia di 20m di distanza delle linee ferroviarie; - aree periferiche ove non è presente il servizio di gas metano; PRESO ATTO che è stato inoltrato all Agenzia delle Dogane di Roma, competente in materia, un quesito onde accertare se gli immobili non raggiungibili dal gas metano, in quanto ubicati nella fascia di 20 m di distanza dalle linee ferroviarie, possano rientrare nella fattispecie prevista dalla legge n. 488/98 e ss.mm.ii; VISTA la nota dell Agenzia delle Dogane di Roma- Area Centrale Gestione Tributi e rapporti con gli utenti- prot. n. 36239 del 12.06.2006, allegata alla presente, con cui la stessa Agenzia ritiene ammissibile che tali zone possano usufruire dell agevolazione in oggetto; TENUTO CONTO che l agevolazione per l anno 2006 è stata definita dalla legge n. 266 del 23.12.2005, comma 115 lettera c) a euro 0,129 per ogni litro di gasolio e euro 0,159 per ogni chilogrammo di GPL impegnati per il riscaldamento; PRESO ATTO che per beneficiare delle agevolazioni il consumatore finale è tenuto a presentare al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai seni dell art. 47 del DPR 445/2000 conforme con lo schema allegato alla determinazione del 03.04.2002 del Direttore dell Agenzia delle Dogane; VISTO l art. 17, comma 2 del D.L. 24.06.2003 n. 147 nonché la nota dell Agenzia delle Dogane del 05.08.2003, che dispongono che l Amministrazione Comunale deve provvedere all adozione di una nuova delibera di individuazione delle aree solo se è mutata la situazione di non metanizzazione; CONSIDERATO che ai sensi dell art.1 della Determinazione del 03.04.2002 del Direttore dell Agenzia delle Dogane, il beneficio inizia ad applicarsi dal giorno di effettuazione della comunicazione della deliberazione consiliare al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive e che ai sensi della circolare n. 36 del 29.04.2002 dell Agenzia delle Dogane, la copia per l amministrazione finanziaria deve essere trasmessa all Agenzia stessa entro il 30 settembre;
RICHIAMATA la legge 448 del 23.12.1998 e ss.mm.ii., VISTA la relazione del Servizio Staff Dirigente Area Territorio allegata al presente atto; VISTI l attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; CON n. 30 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 30 i componenti presenti e votanti, D E L I B E R A 1. di richiamare e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell adozione del presente atto; 2. di approvare l allegata planimetria, parte integrante della presente deliberazione, nella quale vengono individuate, ai sensi dell art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998 n. 448 come sostituito dall art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell applicazione della riduzione del prezzo del gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento, le porzioni del territorio non metanizzate; 3. di disporre l invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Dogane - Area Centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti - Roma - e al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l energia e le risorse minerarie -; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE CON n. 30 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 30 i componenti presenti e votanti, D E L I B E R A di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-
(n. inserimento pratica: CC - 104-2006) Oggetto: INDIVIDUAZIONE AREE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL IMPEGNATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO- ART.8, COMMA 10, LETT C) LEGGE 23.12.1998 N.448 E SS.MM.II. RELAZIONE Premesso che : - l art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23.12.1998 n. 448 (legge finanziaria 1999) introduceva l agevolazione per la riduzione, all utente finale, del costo del gasolio o del G.P.L. impiegati come combustibili per riscaldamento, nei comuni inseriti nella zona climatica F e nei comuni non metanizzati inseriti nella zona climatica E, individuati ai sensi del D.P.R. 26.08.1993 n. 412; - l art. 12, comma 4 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) ha sostituito la lettera c) dell articolo di legge sopracitato estendendo il beneficio della riduzione del costo del gasolio e del G.P.L. ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. n.412/1993, purché individuate, entro il 30 settembre, con deliberazione consiliare degli enti locali interessati; - che la Legge 488/2001 (legge finanziaria 2002), la legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) e la legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) hanno rispettivamente esteso per gli anni 2002 2003 2004 e 2005 le agevolazioni in merito alla riduzione del prezzo per il gasolio e GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle sopradette zone; Preso atto che: - l art.1, comma115 lettera c) della legge n.266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006) ha disposto la proroga per l anno 2006 dell estensione della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per il riscaldamento alla frazioni parzialmente non metanizzate (quali porzioni edificate ivi comprese le aree su cui ricadono case sparse) di comuni facenti parte della fascia climatica E; - il Comune di Seregno risulta appartenere alla zona climatica E ai sensi del DPR 26.08.1993 n.412- tabella A-; - con nota del 22.02.2006 il Comune di Seregno ha richiesto al AEB Distribuzione s.p.a, quale ente gestore della rete gas, l individuazione delle porzioni del territorio comunale che ricadono nella fattispecie normativa di cui all oggetto; - con nota 11.04.2006 prot.n. 24072 l AEB Distribuzione s.p.a ha trasmesso la planimetria, allegata al presente atto, di individuazione delle porzioni del territorio comunale non metanizzate individuando due tipologie: -aree in parallelismo (fascia di 20 m) alle linee ferroviarie esistenti in quanto ai sensi
dell art.2.2.1 del D.M. 23.02.1971 (G.U. 26.05.1971 n.132 suppl.) non sono raggiungibili dal servizio gas metano le strade e gli immobili ubicati nella fascia di 20 m di distanza dalle linee ferroviarie; - aree periferiche ove non è presente il servizio di gas metano; - è stato inoltrato all Agenzia delle Dogane di Roma, competente in materia, un quesito onde accertare se gli immobili non raggiungibili dal gas metano, in quanto ubicati nella fascia di 20 m di distanza dalle linee ferroviarie, possano rientrare nella fattispecie prevista dalla legge n.488/98 e ss.mm.ii; - l Agenzia delle Dogane di Roma- Area Centrale Gestione Tributi e rapporti con gli utenti- con nota prot.n. 6239 del 12.06.2006 ha precisato che il Comune di Seregno, nell individuazione delle zone non metanizzate o parzialmente metanizzate, dovrà considerare l adempimento degli obblighi connessi alla collocazione di tali condotte a una distanza inferiore a 20 m dalle linee ferroviarie, pertanto tali zone possono fruire dell agevolazione in oggetto; - l agevolazione per l anno 2006 è stata definita dalla legge n.266 del 23.12.2005, comma 115 lettera c) a euro 0.129 per ogni litro di gasolio e euro 0.159 per ogni chilogrammo di GPL impegnati per il riscaldamento; - l ente locale adotta una nuova delibera solo se è mutata la situazione di non metanizzazione; Considerato che ai sensi dell art.1 della Determinazione del 03.04.2002 del Direttore dell Agenzia delle Dogane, il beneficio inizia ad applicarsi dal giorno di effettuazione della comunicazione della deliberazione consiliare al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive e che ai sensi della circolare n.36 del 29.04.2002 dell Agenzia delle Dogane, la copia per l amministrazione finanziaria deve essere trasmessa all Agenzia stessa. Tenuto conto che per beneficiare delle agevolazioni il consumatore finale è tenuto a presentare al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai seni dell art.47 del DPR 445/2000 conforme con lo schema allegato alla determinazione del 03.04.2002 del Direttore dell Agenzia delle Dogane. Osservato la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42, comma 2, lett, d) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Si propone di individuare, per l anno 2006, le aree del territorio comunale, così come individuate nella planimetria allegata, per cui gli utenti finali possano beneficiare delle agevolazioni in oggetto. Seregno, 03.08.2006 Lo Specialista Tecnico Arch. Rita Perego