REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. Art. 1. Oggetto del regolamento. Art. 2. Irrogazione delle sanzioni

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Comune di Ottaviano. Città di Pace. Regolamento comunale per la applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI PORTOGRUARO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI BORGOMANERO

Allegato alla deliberazione consiliare n. 36 del 29 ottobre 1998.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE... 2 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE... 2 Art. 1 Oggetto del Regolamento... 2 Art. 2 Funzionario responsabile... 2 Art.

COMUNE DI BANNIO ANZINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN Regione Autonoma Valle d Aosta REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

CRITERI SANZIONI TRIBUTI COMUNALI DETERMINATI AI SENSI DEI D.LGS. NN. 471, 472 E 473 DEL 1957 MODIFICATI CON D.LGS. N. 203 DEL

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE

COMUNE DI MULAZZANO Provincia di Lodi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

C O M U N E D I N U S

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI CURA CARPIGNANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE SANZIONI TRIBUTARIE CONCERNENTE I TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CHALLAND SAINT VICTOR

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI SIZIANO Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI CORMANO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D ARNO

COMUNE DI SANGANO Via Bonino 1 - C.a.p Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTOPER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI PISANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI VALPERGA Provincia di Torino UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI CAMERI. Provincia di Novara REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

COMUNE DI PONDERANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

CITTA di SARZANA Provincia della Spezia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI ROBBIO Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Comune di Linarolo PROVINCIA DI PAVIA. Regolamento per l applicazione delle Sanzioni Amministrative C.C. n. 17 del

COMUNE DI GUSSOLA Provincia di Cremona

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Comune di Gargnano. delle sanzioni tributarie

COMUNE DI GOLFERENZO Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Al Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di LE RECENTI MODIFICHE IN MATERIA DI SANZIONI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O B U I Z Z A

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Comune di Avigliana. Provincia di Torino REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO per L APPLICAZIONE delle SANZIONI AMMINISTRATIVE

Regolamento comunale per la determinazione e per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

COMUNE DI BERNEZZO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA. Art. 1 Oggetto del Regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Città Metropolitana di Torino **************************************************************

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI GUSSOLA Provincia di Cremona REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Comune di Foggia Servizio Politiche Fiscali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE RELATIVAMENTE AL DIRITTO ANNUALE

COMUNE DI CROTONE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

PROV. DI BERGAMO. REGOLAME TO per l'applicazio E delle SA ZIO I AMMI ISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMU ALI

COMUNE DI DELIANUOVA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE

COMUNE DI ILLASI PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI BELLANTE PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA. Art. 1 - Oggetto del Regolamento

LE SANZIONI E IL RAVVEDIMENTO. A cura di Giovanni Valcarenghi

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del

COMUNE DI CAMINO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE E L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI MURISENGO Provincia di Alessandria

Città di Portogruaro Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Sanzioni e procedimenti sanzionatori. Teramo 2018

C O M U N E D I PAOLA. (Provincia di Cosenza) COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE

REGOLAMENTO SANZIONI TRIBUTARIE

R E G O L A M E N T O

COMUNE DI ARMUNGIA Provincia di Cagliari

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (Provincia di Foggia)

Transcript:

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n 471, n 472 e n 473 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 Irrogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Dirigente del Settore ovvero dal funzionario responsabile del tributo. Art. 3 Colpevolezza dell autore della infrazione 1. Il comportamento trasgressivo determinato da dolo o colpa deve essere accertato dall ufficio. 2. L esistenza della colpa si presume per il semplice fatto del comportamento trasgressivo e non richiede quindi la prova della sua esistenza; spetta all autore della violazione l onere di provarne l inesistenza. Art. 4 Cause di non punibilità 1. La condotta tributaria del contribuente non è punibile se la stessa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la condotta tributaria stessa nonché da indeterminatezza delle richieste di informazione o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento. 2. La non punibilità è inoltre prevista nei casi di forza maggiore, di ignoranza inevitabile, se si dimostra che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all autorità giudiziaria e addebitabile a terzi. 3. Rientrano nell ambito della forza maggiore anche i casi di calamità naturali che colpiscano il territorio comunale, con la conseguente non punibilità delle violazioni commesse da contribuenti in

relazione ad immobili ubicati nelle zone colpite, quali risultano dai relativi provvedimenti del Sindaco o di altra Autorità pubblica. Art. 5 Determinazione della sanzione 1. La misura della sanzione deve riferirsi alla gravità del fatto, al comportamento e alle condizioni dell autore; il comportamento da considerare è anche quello successivo alla violazione o che abbia continuato nell illecito tributario o che abbia concorso formalmente allo stesso. L obbligazione di pagamento della sanzione tributaria non si trasmette agli eredi. Art. 6 Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario 1. L Amministrazione comunale provvederà ad attivare forme di accordo o convenzione con le associazioni dei cittadini contribuenti, dei consumatori, ecc., con l obiettivo di ridurre il contenzioso tributario. 2. E fatto obbligo agli uffici preposti alle entrate di informare i contribuenti delle forme di agevolazione, ravvedimento operoso, conciliazione, accertamento con adesione, ecc. previste in materia di sanzioni tributarie e di darne corretta e tempestiva applicazione. 3. E cura degli uffici predisporre tutte le idonee procedure atte al più completo snellimento e semplificazione delle procedure tributarie. Art. 7 Tutela dell affidamento e della buona fede. Errori del contribuente 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 8 Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali 1. Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull ammontare del tributo, le sanzioni non saranno applicate, salvo le seguenti eccezioni: a) sanzione applicata in misura minima per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta; b) sanzione applicata in misura intermedia tra minimo e massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele e comunque in ogni caso di inadempimento del contribuente a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune; c) sanzione applicata in misura massima per le infrazioni di cui alla precedente lettera b) che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l attività amministrativa di accertamento. Art. 9 Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali 1. Nei casi di infrazioni incidenti sull ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti: a) sanzione applicata nella misura del 50% del tributo dovuto quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a 250,00; b) sanzione applicata nella misura del 75% del tributo dovuto quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a 250,00; c) sanzione applicata nella misura del 110% del tributo dovuto quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a 250,00; d) sanzione applicata nella misura del 150% del tributo dovuto quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a 250,00. 2. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili. Art. 10 Concorso di violazioni e violazioni continuate 1. Chi viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, con una sola azione od omissione ovvero commette diverse violazioni alla stessa disposizione, anche con più azioni od omissioni, è punito con la sanzione più grave aumentata del 50%.

2. La stessa sanzione si applica a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo. 3. Se le violazioni di cui ai commi precedenti rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l aumento quella più grave aumentata di un quinto. 4. Se le violazioni riguardano periodi d imposta diversi la sanzione base è aumentata del 100%. 5. Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n 472 o in dipendenza di adesione all accertamento, la sanzione è aumentata del 50%. 6. Nei casi di accertamento con adesione, quando siano commesse diverse violazioni relative a più tributi ovvero a periodi d imposta diversi, che nella loro progressione tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione del tributo, le disposizioni relative alla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. Nei casi di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, di conciliazione giudiziale e di definizione agevolata, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997 n 472, la sanzione relativa non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. Art. 11 Sproporzione tra tributo e sanzione 1. Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della metà del minimo. Si ha manifesta sproporzione quando l ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce. Art. 12 Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o comunicazione si applica la sanzione del 150% dell imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a 250,00; se l evasione non è superiore a 250,00, si applica la sanzione nella misura del 110% dell imposta dovuta, con il minimo di 100,00. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l evasione non è superiore a 250,00 e la sanzione del 75% se superiore. 3. Per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di 100,00. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di 150,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 250,00.

Art. 13 Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 1. Per l omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione del 150% dell imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a 250,00; se l evasione non è superiore a e 250,00, si applica la sanzione nella misura del 110% dell imposta dovuta, con il minimo di lire 100,00. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. 3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di 150,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 250,00. Art. 14 Sanzioni in materia di canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 150% del canone dovuto se esso è superiore ad 250,00; se l evasione non è superiore a 250,00 si applica la sanzione nella misura del 110% del canone dovuto, con il minimo di 100,00. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% del maggiore canone dovuto. 3. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 250,00. 4. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell importo non versato. Art. 15 Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 150% dell imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a 250,00; se l evasione non è superiore a 250,00 si applica la sanzione nella misura del 110% dell imposta dovuta, con il minimo di 100,00. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta. 3. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 250,00.

Art. 16 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione 1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni. 2. Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale. 3. Le riduzioni delle sanzioni previste dall art. 13 comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 18.12.1997 n 472 per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 4. Tali riduzioni si applicano anche agli anni anteriori all entrata in vigore del presente regolamento. Art. 17 Rinvio ed entrata in vigore 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n 471, n 472 e n 473 e successive modifiche ed integrazioni. Art.18 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006 e si applica anche in riferimento alle annualità anteriori che siano ancora suscettibili di accertamento.