REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 26 novembre 1998

INDICE: TITOLO I - Disposizioni generali art. 1 - Oggetto del Regolamento art. 2 - competenza TITOLO II - Criteri per la determinazione delle sanzioni Art. 3 - criterio generale Art. 4 - sanzioni in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Art. 5 - sanzioni in materia di tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche Art. 6 - sanzioni in materia di tassa e canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Art. 7 - sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni Art. 8 - sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili Art. 9 - sanzioni in materia di canone per la depurazione delle acque e di canone per la fognatura TITOLO III - Disposizioni finali Art. 10 - norme comuni Art. 11 - entrata in vigore 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nel Comune di Pietra Ligure, di seguito denominato COMUNE. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n 471, 472, 473 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 Competenza 1. Competenti ad irrogare le sanzioni amministrative tributarie sono: a. il Funzionario responsabile del tributo, individuato e nominato ai sensi delle singole leggi d imposta. b. il soggetto espressamente delegato dal Sindaco, con apposito provvedimento formale, in caso di gestione esterna di tributi locali;. TITOLO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI Art. 3 Criterio generale 1. In ossequio ai principi contenuti nell art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nell applicare le sanzioni amministrative tributarie, il funzionario competente deve tenere conto dei seguenti elementi: a) Condizione soggettiva dell autore della violazione; b) gravità della violazione. 2. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 sono valutati in base ai parametri e coefficienti stabiliti nei successivi articoli. Art. 4 Sanzioni in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1. Le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni sono le seguenti: 3

a. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa per la prima volta, del 150%, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 200%, con un minimo di lire centomila, se la violazione è continuata;. b. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la violazione è commessa per la prima volta, del 75% se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni, del 100% se la violazione è continuata. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di lire centomila se la violazione è commessa per la prima volta, lire duecentocinquantamila se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e lire cinquecentomila se la violazione è continuata;. c. Le sanzioni indicate alle lettere a. e b. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. d. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; e. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato; la sanzione non si applica quando il versamento è effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del Comune a ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente; Art. 5 Sanzioni in materia di Tassa e Canone occupazione spazi e aree pubbliche 1. Le sanzioni relative alla tassa e al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sono le seguenti: a. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa per la prima volta, del 150% della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni, del 200% della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila, se la violazione è continuata; b. Per la denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta se la violazione è commessa per la prima volta, del 75% della maggiore tassa dovuta se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 4

100% della tassa dovuta se la violazione è continuata. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di lire centomila se la violazione è commessa per la prima volta, di lire duecentocinqantamila se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e di lire cinquecentomila se la violazione è continuata. c. Le sanzioni indicate alle lettere a. e b. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione. d. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto. e. Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa o del canone o delle singole rate di essi, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato; la sanzione non si applica quando il versamento è effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente; Art. 6 Sanzioni in materia di Tassa e Canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1. Le sanzioni relative alla tassa e al canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, sono le seguenti: a. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta se la violazione è commessa per la prima volta, del 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta se la violazione è continuata. b. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta se la violazione è commessa per la prima volta, del 75% della maggiore tassa dovuta se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 100% della maggiore tassa dovuta se la violazione è continuata. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di lire cinquantamila se la violazione è commessa per la prima volta, di lire centocinquantamila se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e di lire trecentomila se la violazione è continuata. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, del d.lgs. 15.12.93, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 5

c. Le sanzioni indicate alle lettere a. e b. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. d. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. e. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette. Art. 7 Sanzioni in materia di Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni 1. Le sanzioni riguardanti l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono le seguenti a. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila, se la violazione è commessa per la prima volta, del 150% dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila se la violazione è commessa in concorso con altre violazioni e del 200% dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila se la violazione è continuata. b. Se la denuncia e` infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta se la violazione è commessa per la prima volta, del 75% della maggiore imposta dovuta se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 100% della maggiore imposta dovuta se la violazione è continuata. c. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire centomila se la violazione è commessa per la prima volta, di lire duecentocinquantamila, se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e lire cinquecentomila se la violazione è continuata. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 6

d. Le sanzioni indicate alle lettera a. b. e c. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. e. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e` commessa la violazione. f. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Art. 8 Sanzioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili 1. Le sanzioni relative all'imposta Comunale sugli Immobili sono le seguenti: a. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila se la violazione è commessa per la prima volta, del 150% del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni, del 200% del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila, se la violazione è continuata; b. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta se la violazione è commessa per la prima volta, del 75% della maggiore imposta dovuta se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 100% della maggiore imposta dovuta se la violazione è continuata; c. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire centomila se la violazione è commessa per la prima volta, di lire duecentocinquantamila se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e di lire cinquecentomila se la violazione è continuata. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. d. Le sanzioni indicate alle lettere a. e b. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. e. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato; la sanzione non si applica quando il versamento è effettuato tempestivamente ma a diverso 7

ufficio del Comune a ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente; f. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e` commessa la violazione. g. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. 2. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all art. 13 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Comunale sugli Immobili, si applica la sanzione amministrativa di lire 200.000 se la violazione è commessa per la prima volta, di lire 600.000 se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazione e di lire 1.000.000 se la violazione è continuata. Art. 9 Sanzioni in materia di canone per la depurazione e di canone per la fognatura 1. Per l'omesso o ritardato pagamento dei canoni per la depurazione e per la fognatura è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dei medesimi. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 10 Norme comuni 1. Le sanzioni relative a più violazioni commesse congiuntamente si applicano anche per violazioni riguardanti tributi comunali diversi; Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.1999. 8