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STUDIO DELL AVVOCATO FERDINANDO IZZO Patrocinante in Cassazione Via tel. -fax 75025 POLICORO (MT) i T R I B U N A L E D I M A T E R A Esecuzione immobiliare N. R.G.E. Trib. Matera Opposizione ex art. 615, II^ co. c.p.c. con richiesta di sospensione esecuzione G.E. dott.ssa Marrone udienza 19.4.2016 Memoria difensiva per il B D N s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore (cod. fisc. ), con sede in N alla Via T n., facente parte del G B I S, rappresentato e difeso dall Avv. Ferdinando Izzo, il quale chiede di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni di rito, ai seguenti recapiti: fax, pec ; convenuto - opposto contro D A A e C C T, rappresentati e difesi dall Avv.F C del Foro di Brindisi, attori - opponenti F A T T O Con ricorso del 30.5.2013, depositato in Cancelleria in data 12.6. successivo, il B d N s.p.a. richiedeva la concessione di un D.I., provvisoriamente esecutivo nei confronti di D A A e C C T, per il complessivo importo di 590.938,67 oltre interessi e spese. Con decreto del 5.7.2013, il Presidente del Tribunale di Matera, accoglieva la richiesta e, riconosciuti sussistenti anche gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., ingiungeva ai resistenti il pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese ivi liquidati, senza dilazione, concedendo il termine di gg. 40, ai soli fini di eventuale opposizione. 1

Il D.I., ritualmente spedito in forma esecutiva, veniva notificato alle parti in data 30/7-9/8/2013. Con atto di precetto del 29.8.2013, notificato in data 30.8.2013, la Banca intimava ai debitori il pagamento della complessiva somma di 594.886,88 oltre interessi e spese maturande, nel termine di cui all art. 480 c.p.c.. Decorso inutilmente il predetto termine, con atto del 16.9.2013, notificato in data 23-24/9/2013, la Banca sottoponeva a pignoramento beni immobili di proprietà dei debitori. La procedura veniva regolarmente iscritta a ruolo, assumendo il N. RGE e, il creditore procedente provvedeva ad espletare tutti i prescritti incombenti di rito. Decorreva, nelle more, il termine del 25.10.2013, senza che i debitori provvedessero a proporre opposizione avverso il D.I. che, pertanto, passava in giudicato. Con istanza del 22.11.2014, il creditore procedente avanzava istanza di sostituzione del custode, atteso che i debitori, pur ricevendo consistenti rendite dal cospicuo patrimonio immobiliare pignorato, non avevano giammai provveduto a depositarle, né a rendere il prescritto rendiconto. Con ricorso del 9.2.2016, depositato nell imminenza della udienza ex art. 569 c.p.c., fissata dal G.E. per il giorno 11.2.2016, i debitori proponevano opposizione all esecuzione ed agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617, II^ comma c.p.c., chiedendo contestualmente la sospensione dell esecuzione. 2

Il G.O.T., delegato per l udienza dell 11.2.2016, preso atto del ricorso, rimetteva gli atti al G.E., tabellarmente competente per la delibazione delle istanze di sospensione. Con il presente atto, il creditore procedente, rappresentato e difeso, come sopra, deduce quanto segue. D I R I T T O L opposizione è palesemente infondata, proposta per fini meramente dilatori. Conseguentemente, salvo il merito, da introdurre nelle opportune forme, la richiesta di sospensione dell esecuzione, unica materia da trattare dinanzi al G.E., va rigettata per le seguenti schematiche motivazioni. Appare superfluo puntualizzare che tutte le questioni sollevate dagli opponenti e, cioè: - la questione circa la presunta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; - la questione circa la presunta applicazione di valute d uso e di spese conto, non legittime; - la questione circa la presunta applicazione di interessi usurari sono da ritenersi non più deducibili, per il periodo precedente alla data di emissione del provvedimento monitorio, in quanto coperte dal giudicato, derivante dall inutile decorrenza dei termini per produrre opposizione avverso il D.I. Come è noto, il D.I. non opposto, è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, per l effetto, acquisendo la sostanza di una sentenza di condanna (Trib. Modena, sez. II, 15/06/2005, n. 1189). 3

Il giudicato sostanziale che ne deriva, copre il dedotto ed il deducibile e, conseguentemente, risulta inibito, in quanto inammissibile, ogni procedimento giudiziario volto, in qualsiasi modo, ad incidere sull accertamento derivante dal provvedimento monitorio. Ciò, pertanto, impedisce qualsiasi rivisitazione dei rapporti oggetto di ingiunzione e, per tale effetto, tutti i rilievi formulati dagli opponenti, non possono in alcun modo esser veicolati con lo strumento processuale dell opposizione all esecuzione che, come appare indiscutibile, è volta a contestare il diritto del creditore istante ad agire in executivis, ma non certo a contestare il titolo esecutivo su cui si fonda l esecuzione, ove questo sia divenuto, come nel caso che ci occupa, definitivo e quindi coperto dal giudicato sostanziale. Né, per il periodo successivo all accertamento definitivo contenuto nel D.I., su cui si fonda l odierna esecuzione, vi è spazio per censure come quelle inserite dagli opponenti nel ricorso introduttivo, in quanto, come emerge dal titolo, gli interessi successivi, non sono in alcun modo capitalizzati, non sussistono né valute d uso né ulteriori commissioni, gli interessi sono espressamente limitati nell ambito dei tassi soglia di cui alla legge 108/96. Conseguentemente, essendo indiscutibile l esistenza di un titolo esecutivo e non potendo come detto l accertamento in questo contenuto, essere rimesso in discussione, perché coperto dal giudicato, l opposizione all esecuzione fondata su queste pretese, non può che essere rigettata. 4

Ampia e costante la giurisprudenza sia di legittimità che di merito che ha affrontato e risolto tale problema, in coerenza con le statuizioni del Supremo Collegio. Tra le tante, si consideri Cassazione civile, sez. I, 02/04/2015, n. 6673 Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione. Cassazione civile, sez. III, 28/08/2009, n. 18791 Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico; impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione. Cassazione civile, sez. III, 03/09/2007, n. 18529 Il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo a acquistare, in difetto di opposizione, autorità di cosa giudicata, sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine all' oggetto che ai soggetti così che la sua efficacia si estende a tutte le questioni relative, impedendo che in un successivo giudizio, avente a oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto, si proceda a nuovo esame. 5

Tribunale Grosseto, 14/07/2015, n. 641 Sebbene il decreto ingiuntivo sia emesso in base ad una cognizione sommaria della domanda, esso consente all'ingiunto di proporre un'opposizione funzionale ad introdurre un giudizio a cognizione piena sul rapporto sostanziale controverso. Ne consegue che, in mancanza di opposizione, il giudice che dichiara esecutivo il decreto ne determina "ipso facto" il passaggio in giudicato con riferimento a tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda fatta valere, nonché al deducibile non dedotto in sede di opposizione, così che l'efficacia del decreto si estende a tutte le questioni relative, impedendo che in altro e successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, questo possa essere nuovamente posto in discussione. Tribunale Nola, sez. II, 12/01/2011 Il decreto ingiuntivo non opposto e reso esecutivo acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico per cui non può essere posto in discussione in altro successivo giudizio. L'efficacia del giudicato si estende anche a tutti gli accertamenti che costituiscono i necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronuncia di ingiunzione. Peraltro, ove il decreto ingiuntivo non fosse ampiamente passato in giudicato, le censure oggi mosse in sede esecutiva, sarebbero di stretta competenza del Giudice dell opposizione a D.I. e non potrebbero, comunque, transitare in questa sede. Infatti, ai sensi del disposto di cui all art. 623 c.p.c., nel caso in cui il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) fosse stato impugnato, l esecuzione forzata poteva essere sospesa soltanto dal giudice di tale opposizione e non dal G.E. Non si tratta, comunque, del nostro caso, per cui stante l eccepito giudicato, nessuna delle questioni oggi, tardivamente, proposta dagli oppo- 6

nenti, può giustificare una pronuncia di sospensione dell esecuzione che, conseguentemente va rigettata. Trattandosi di una questione di piana evidenza, ampiamente affermata da costante giurisprudenza, non vi è alcun motivo per negare la condanna degli opponenti alle spese della presente fase. P.Q.M. Il sottoscritto, nella qualità innanzi spiegata, chiede che l On.le G.E. adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia rigettare la richiesta di sospensione dell esecuzione, per le motivazioni innanzi spiegate, concedendo termine per l introduzione del giudizio di merito e, nel contempo, voglia liquidare le spese della presente fase, condannando gli opponenti al pagamento delle stesse, oltre rimborsi imponibili, IVA e CPA, come per legge. Policoro, 25.3.2016 Avv. Ferdinando Izzo 7