ALLEGATO A COMUNE PEGLIO Provincia di Como 22010 Peglio Via Costanzo Antegnati, 29 tel 0344/89710 Fax 0344/89711 cod. Fisc. P.I. 00689040137 Regolamento Comunale per la regolamentazione del transito sulle Strade Agro Silvo - Pastorali Art. 1 Ambito di applicazione Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l accesso e l utilizzo delle strade agro-silvo-pastorale: N Denominazione Da A Classe Quota 1 Strada ASP Peglio Bodone III 1000 2 Strada ASP Ognone Darana III 700 3 Strada ASP Bodone Ponte III 1000 4 Strada ASP Peglio Argesio III 600 Il presente regolamento disciplina esclusivamente l accesso e l utilizzo delle strade agro-silvopastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di pubblica utilità. L accesso e l utilizzo delle strade private, non dichiarate di pubblica utilità, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l Amministrazione o gli Enti interessati. Art. 2 Soggetto gestore Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà. Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, Comunità Montana, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore. Art. 3 Chiusura con cartello Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di cartello idoneo riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore. Art. 4 Ordinanza di chiusura Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione. Art. 5 Pubblico transito 1
Il rilascio dell autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agrosilvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale. Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone facenti parte del nucleo familiare, come da successivo punto 8, la residenza, le motivazioni per l accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l arco temporale relativo al bisogno d uso. Per le autorizzazioni al transito occasionale, per turismo, escursionismo, agriturismo, con mezzi previsti all articolo 5 verranno rilasciati dagli uffici comunali in orario d ufficio, da eventuale distributore automatico, o dagli esercizi commerciali come i Bar, all uopo accreditati. Ogni autorizzazione giornaliera è previsto un contributo di 1, per ogni autorizzazione settimanale 5, mentre per quella mensile 15. Art.7 Rilascio dell autorizzazione al transito L autorizzazione annuale, per residenti o proprietari di immobili, occasionale, per impresa o per servizio all impresa, viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore, normalmente alla presentazione della domanda o al più tardi entro 5 (CINQUE) giorni e qualora sussistano i requisiti necessari. Il tagliando rilasciato è da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. L autorizzazione è gratuita per i residenti o proprietari o affittuari d immobili, a condizione che almeno un componente del proprio stato di famiglia partecipi alla giornata manutenzione strade indetta dal Proprietario o Gestore, in caso di mancata partecipazione, i soggetti su indicati devono versare al Proprietario o Gestore l importo di 75 a titolo di contributo per la manutenzione delle strade Agro-Silvo-Pastorali. Il permesso autorizzerà le persone indicate nella domanda alla conduzione dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati: A) Intestatario del permesso B) Le persone del nucleo familiare dell intestatario autorizzate con l intestatario C) La marca o il modello dei mezzi motorizzati di proprietà dell intestatario D) La targa dei mezzi autorizzati Non possono circolare più di due mezzi motorizzati contemporaneamente. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d uso dichiarate dal richiedente e le categorie d utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione: 1. proprietari o affittuari degli immobili, serviti dalla strada ; 2. Soggetti privati che svolgono attività d impresa; 3. Soggetti che svolgono attività di servizio e supporto alle imprese; 4. Attività di apicoltura debitamente documentate e autorizzate; 5. Attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate; 6. Attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi, debitamente documentate e autorizzate; 7. Esigenze didattiche di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali, purché debitamente documentate e connesse all effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni sportive motoristiche (Trial) e sportive. 2
Art. 8 Registro permessi La Proprietà o il Gestore provvederanno a raccogliere su apposito registro la fotocopia del permesso rilasciato sul quale risulterà il periodo di validità, la scadenza oltre al nominativo dell intestatario, delle persone componenti il nucleo familiare, autorizzate alla guida dei mezzi. Ar t9 Mezzi autorizzati al transito Sulla strada di cui all oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada ). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69. Art. 10 Limiti di transito Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali. Art. 11 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati Fattore di transitabilità Pendenza (%) Classe di transitabilit à Mezzi Carico ammissibil e (q) Largh. Minima (m) Prevalen te F. Naturale Massima F. Stabilizzato Raggio tornanti (m) I Autocarri 250 3,50 < 10 12 16 9 II III IV Trattori con rimorchio Trattori piccole dimensioni 90 CV Piccoli automezzi 200 2,50 < 12 14 20 8 100 2,00 < 14 16 25 6 40 1,80 > 14 > 16 > 25 6 In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli: Nel caso di esercizio d impresa, il titolare della stessa nel compilare l apposito modulo che prevede oltre i : Dati anagrafici del titolare dell impresa; Dati anagrafici del committente; Numero di autorizzazione; Indicazione dei lavori; 3
Dati dei mezzi indicati per l esecuzione dei lavori; L importo dei lavori da eseguire; L importo della fideiussione commisurata al 10% dell importo lavori; L assunzione di responsabilità sui danni causati dai mezzi di servizio o di fornitura del cantiere estranei all impresa stessa. Vengono anche indicati gli importi da versare all atto della presentazione delle domande secondo la seguente tabella Mezzi d opera Importi di progetto fino a 10.00 Importo da versare 100 Sotto i 40 q.li Importi di progetto fino a 50.00 Importo da versare 300 Mezzi d opera Oltre i 40 q.li Importi di progetto fino a 100.00 Importi di progetto fino a 10.00 Importi di progetto fino a 50.00 Importi di progetto fino a 100.00 Importo da versare 500 Importo da versare 300 Importo da versare 500 Importo da versare 800 I titolari d impresa che hanno messo a disposizione mezzi e strumenti nella giornata manutenzione strade le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50% Per quanto riguarda le deroghe riguardanti il trasporto delle forniture e servizi all impresa da titolari esterni viene stabilito quanto segue: Mezzi d opera sotto i 40 q.li Per ogni passaggio 20 Mezzi d opera sopra i 40 q.li fino a 200 q.li Per ogni passaggio 50 Mezzi d opera sopra i 200 q.li fino a 330 q.li max Per ogni passaggio 200 Per il transito occasionale a scopo turistico, escursionistico, per i cercatori di funghi o per attività venatoria viene rilasciata dietro versamento di : 1. 1 giornaliero; 2. 5 settimanale; 3. 15 mensile Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito Sono esenti da ogni limitazione: gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Como, della Comunità Montana, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento; gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie, La Protezione Civile (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell Ente di rispettiva appartenenza). Alle persone diversamente abili autonomamente o accompagnate. Art. 13 Sanzioni Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell art. 23, comma 8 della L.R. 29/10/2004, n. 27, comportante il pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 con immediata interruzione del transito. L inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da 30,00 a 100,00. L Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l autorizzazione al transito. 4
Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura. Art. 14 Periodo di validità delle autorizzazioni Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l anno partendo dalla data indicata per la giornata manutenzione strade sino alla successiva Art. 15 Polizza fidejussoria La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all infrastruttura (sede stradale, pavimentazione e manufatti) causati dall impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino. Art. 16 Vigilanza Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato, Le Guardie Ecologiche Volontarie, sono incaricati dell osservanza del presente regolamento. Art. 17 Danni Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità. Art. 18 Manutenzione La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione. Art. 19 Classificazione La classificazione di cui al comma 2 della L.R.10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di FEBBRAIO di ogni anno i Comuni comunicano alla Comunità Montana ogni variazione relativa ad eventuali prolungamenti, o nuove strade agro-silvo-pastorali, la quale. Entro il mese di APRILE, redige apposita proposta per l individuazione, la revisione o l aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000. Art. 20 Controlli La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l entità del ripristino. 5