COM U NE D I B RU ZZAN O ZEFFI RI O

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COM U NE D I B RU ZZAN O ZEFFI RI O (Prov. di Regg io Ca labr ia ) 8 9 0 3 0 v ia R e g i n a E le n a REGOLAMENTO PER T O P O N O M A S T IC A LA E LA NUMERA ZIONE C IV I CA Ap p r o v a t o c o n d e l i b e r a z i o n e d i C o n s i gl i o C o mu n a l e n. 3 2 d e l 2 3 g i u gn o 2 0 1 1

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica. Art. 2 Definizione 1. L area di circolazione si intende ogni spazio (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo) del suolo pubblico destinato alla viabilità del territorio comunale. 2. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, che serva ad individuarla. 3. La numerazione civica costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, etc.. 4. L accesso diretto, quando si apre sull'area di circolazione; indiretto, se invece si apre su cortili o scale interne. In tale ultima ipotesi la numerazione civica si definisce interna. Art. 3 Richiesta di denominazione ed istruttoria 1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da consiglieri comunali, membri della commissione per la toponomastica, uffici del comune e, in generale, da qualsiasi persona fisica o giuridica. mediante apposita richiesta contenente i motivi per cui si vuole intitolare il toponimo ed illustri gli elementi che avvalorano la richiesta dell'istanza. 2. I compiti di raccolta delle richieste di denominazione sono attribuite all ufficio anagrafe. 3. Spetta a tale ufficio l istruttoria delle proposte e delle richieste di denominazione. Art. 4 Adozione dei provvedimenti di denominazione 1. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale sono di competenza della Giunta Comunale che si avvale, quale organo consultivo, del parere della Commissione per la Toponomastica. 2. E fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni. 3. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Art. 5 Commissione consultiva per la toponomastica 1. L esame delle proposte di denominazione o di modifica riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici ed altre strutture affidata alla commissione consultiva denominata commissione per la toponomastica e onomastica stradale. 2. I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale. Fanno parte della commissione: - il Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- due consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza, e un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza, scelti dal Consiglio Comunale; - due cittadini scelti tra esperti nei settori storico- culturale, economico e dell'associazionismo, nominati dalla Giunta; - il responsabile dell area di vigilanza; - il responsabile dell area tecnico-manutentiva; 3. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. In caso di rinuncia, dimissione o cessazione di un componente si provvede alla sostituzione. 4. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un'unità operativa dell area amministrativa. Delle riunioni della Commissione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto anche dal Presidente. 5. La riunione della Commissione valida se presenti almeno 5 componenti. 6. La Commissione delibera il suo parere a maggioranza semplice. Art. 6 Allegato allo stradario 1. L ufficio anagrafe, di concerto con l'ufficio tecnico comunale, dovrà istituire e tenere aggiornato un elenco della aree di circolazione, riportando, per ogni area le seguenti informazioni: - denominazione; - notizie biografiche; - specie (via. piazza, ecc.); - classificazione (statale, provinciale, comunale, ecc.): - estremi della deliberazione di denominazione; - mappale: - ubicazione (inizio, fine e principali strade con le quali si incrocia); - frazione geografica, località, quartiere nel quale si trova; - se ubicata in centro abitato, nucleo abitato o case sparse; - lunghezza. Art. 7 Targhe viarie 2.La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente: - per ciascuna strada, ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra; - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade. Art. 8 Numerazione civica esterna 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, quando necessario, dalle lettere minuscole dell'alfabeto progressivo. 2. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema

metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito. Art. 9 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare 1. La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, si precisa che: a) nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale; b) nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante; c) nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro; d) nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore; e) nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta pi importante; f) nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale. Art. 10 Assegnazione dei numeri civici 1. I numeri civici devono essere preferibilmente assegnali i dispari al lato sinistro ed i pari al lato destro. 2. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. 3. Se da un lato della strada vi l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva. Art. 11 Numerazione civica nella aree di circolazione a sviluppo poligonale 1. Nelle piazze, piazzali, larghi, etc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale. Art. 12 Targhe per la numerazione civica esterna 1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. 2. Le larghe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. 3. Nelle case sparse oltre al numero civico, ove possibile, deve essere indicala anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 13 Numerazione civica interna 1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri. 2. In presenza di pi scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale. 3. Le unit ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Art. 14 Obblighi dei proprietari dei fabbricati 1. A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione e la fornitura del numero civico esterno e, se del caso, interno. 2. Alla posa in opera provvede il comune in proprio o avvalendosi di terzi, addebitando al proprietario la relativa spesa. 3. L Ufficio può autorizzare i singoli proprietari a provvedere direttamente, attenendosi alle direttive impartite. Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.