COMUNE DI DOLO Provincia di Venezia
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- Paola Bini
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1 COMUNE DI DOLO Provincia di Venezia REGOLAMENTO Variazioni ecografiche- numerazione civica esterna Numerazione civica interna Riferimenti normativi: Legge 24 dicembre 1954, n artt. 9 e 10 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 artt Istat Metodi e norme serie B n. 29 anno 1992 Approvato con delibera C.C. n. 11 del esecutivo il
2 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizione Art. 3 Concetto di area di circolazione Art. 4 Denominazione delle aree di circolazione Art. 5 Competenza burocratica Art. 6 Deliberazioni Art. 7 Modifica di denominazione Art. 8 Obbligo di comunicazione Art. 9 Targhe viarie Art. 10 Numerazione civica Art. 11 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare Art. 12 Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare Art. 13 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale Art. 14 Numeri civici per i futuri accessi Art. 15 Targhe per la numerazione civica Art. 16 Numerazione interna Art. 17 Obblighi dei proprietari dei fabbricati Art. 18 Fornitura e costi Art. 19 Disposizioni finali 2
3 Art. 1 Oggetto I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Art. 2 Definizione Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L accesso all unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell unità ecografica semplice da cortili o scale interne. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale. Art. 3 Concetto di area di circolazione All interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione. Art. 4 Denominazione delle aree di circolazione Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla. Deve essere evitata l omonimia e, l onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell ambito di zone geometricamente ben definite. Art. 5 Competenza burocratica L iniziativa e l istruttoria di denominazione o di modifica della toponomastica stradale, da proporre all esame della Giunta Comunale, sono attribuite all ufficio anagrafe. 3
4 Art. 6 Deliberazioni Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del T.U.E.L. n. 267/2000, sono di competenza della Giunta Comunale. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni. Art. 7 Modifica di denominazione Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10 maggio 1923 n. 1158, e dalla legge 23 giugno 1927, n In caso di cambiamento di denominazione dell area di circolazione deve essere indicata anche la denominazione precedente. L Amministrazione Comunale, qualora intenda mutare il nome ad una via o piazza già esistente, deve chiedere ed ottenere, preventivamente, l approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione tramite le competenti Soprintendenze ai monumenti (art. 1 R.D.L. n. 1158/1923 Legge 473/1925). Art. 8 Obbligo di comunicazione Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all ufficio anagrafe tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica. Art. 9 Targhe viarie La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell Ufficio Tecnico del Comune: - per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra; - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un agevole individuazione e per una facile lettura. 4
5 Art. 10 Numerazione civica Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell alfabeto. Art. 11 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare La numerazione deve incominciare dell estremità che fa capo all area di circolazione ritenuta più importante; Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale; Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante. Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascuno tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro; Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d incrocio con la strada superiore; Nelle strade che collegano due strade d ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d incrocio la strada ritenuta più importante; Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale. Art. 12 Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare La numerazione deve cominciare dall estremità che fa capo all area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. Nelle strade che delimitano il confine tra due Comuni la numerazione deve essere progressiva. 5
6 Art. 13 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva. Art. 14 Numeri civici per i futuri accessi Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi. Art. 15 Targhe per la numerazione civica I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiali resistente, ed avere preferibilmente le seguenti caratteristiche: forma rettangolare cm. 15 x 10; fondo chiaro con scritta e bordo scuro. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all area di circolazione è necessario collocare l indicazione del numero anche all inizio della strada stessa. Art. 16 Numerazione interna Quando un fabbricato, con unico accesso sulla strada è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto. Qualora l indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa. Art. 17 Obblighi dei proprietari dei fabbricati Il proprietario o il progettista dell immobile, a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato, deve presentare apposita domanda, con allegata una planimetria, per ottenere l assegnazione del numero civico e, se occorre, del numero interno. L Ufficiale d anagrafe attribuisce il numero civico emanando un provvedimento che dovrà essere comunicato al richiedente. 6
7 Art.18 Fornitura e costi La spesa per l onomastica (apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze, vicoli ecc.) deve essere considerata a totale carico del Comune. Le targhe indicanti l onomastica stradale sono apposte a cura dell Ufficio Tecnico del Comune. La fornitura del numero civico, per garantire un uniformità in tutto il territorio comunale è a carico del Comune, la spesa relativa all acquisto del numero civico viene posta a carico del proprietario. La spesa per l apposizione della numerazione interna è a totale carico del proprietario del fabbricato. Art. 19 Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 7
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