COPIA Delibera N. 93 COMUNE DI MIRANO Provincia di Venezia Servizio Segreteria CONTRATTI/edb VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER SINDACO, ASSESSORI, DIRIGENTI E FUNZIONARI DIPENDENTI DELL ENTE L anno duemilaundici addì ventisei del mese di maggio alle ore 09:00, nella Residenza Comunale, per determinazione del Sig. Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l appello risultano: N. Cognome e nome Presente Assente 1. CAPPELLETTO Roberto Sindaco X 2. SEMENZATO Alberto Assessore X 3. PRETE Adriano Assessore X 4. BASCHIERA Enrico Assessore X 5. SPOLAORE Maurizio Assessore X 6. VENTURINI Franco Assessore X 7. BRUGNOLI Catia Assessore X 8. DALLA COSTA Lucio Assessore X Partecipa alla seduta Comune. il Signor dr. LONGO Silvano, Segretario Generale Reggente del Il Signor Dott. CAPPELLETTO Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA a deliberare sull oggetto sopra indicato. Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 1
LA GIUNTA COMUNALE - VISTA la polizza n. 1798498/2010, vigente, stipulata con la Compagnia Lloyd's per la copertura dei rischi connessi alle responsabilità civile e patrimoniale per Sindaco, Assessori, Dirigenti e Funzionari; - PRESO ATTO che la suddetta polizza scade il 31 maggio 2011 e che necessita provvedere al suo rinnovo; - VISTO l art. 28 della Costituzione, che così recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici. - DATO ATTO che nell ambito della responsabilità amministrativa e contabile del dipendente dell Ente pubblico, è di fondamentale importanza l art. 93 (Responsabilità patrimoniale) del Decreto Lgs. del 18 agosto 2000 n 267: 1.Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti ; - Richiamato l art. 86, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000 che prevede che i Comuni possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all espletamento del loro mandato; Richiamate le seguenti norme dei CCNL di categoria che prevedono la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, a carico dei bilanci dell Ente: Segretario comunale: art 49 CCNL 1998-2001 Nel CCNL 2004-2005 è previsto che rimangano in vigore le disposizioni previste dai CCNL precedenti. Nel CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006.2007; l art. 12 prevede che, per quanto non diversamente previsto, restano in vigore le disposizione precedentemente indicate. Area Dirigenti: art. 7 CCNL 1996-97 art. 38 CCNL 1998-2001 art. 12 CCNL 1/1/2000-31/12/2001 Nel CCNL 2002-2005 art. 54 e nel CCNL 2004-2005 e nel CCNL 2006/2009 è previsto che rimangano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL. In particolare, l art. 54 del CCNL 2002/2005 disciplina la responsabilità civile ed il patrocinio legale, prevedendo la possibilità di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi professionali, con esclusione di quelli amministrativi (da intendersi come condotta riprovevole e contraria alle norme giuridiche - leggi e regolamenti -, posti a tutela dell interesse della P.A.), polizza che può coprire anche le spese legali dei procedimenti in Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 2
cui il dirigente è chiamato in ragione della sua attività istituzionale e con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave; Area non dirigenziale: art. 43 CCNL 14/9/2000 Copertura assicurativa e assistenza legale per responsabilità civile, con esclusione di dolo e colpa grave, per i dipendenti incaricati di P.O. ai sensi dell art. 8 del CCNL 31/3/1999. Nel CCNL 2004-2005 e nel CCNL 2006-2009 e nel CCNL 2008-2009 è previsto che rimangano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL. Per i titolari di posizione organizzativa, prescrizione non estendibile al resto del personale, il CCNL, cd. Code Contrattuali, all art. 43 prevede che le amministrazioni assumano a proprio carico la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Visto il parere del Dipartimento della Funzione pubblica del 25/3/2008, che conferma la possibilità di assicurare il personale dirigente dell Area VII (Università) per la responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, con oneri a carico dei relativi bilanci; Visto il D.Lgs. 12/4/2006 n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i., nel quale sono definite le figure professionali per le quali l ente deve provvedere alla copertura assicurativa relativamente ai rischi connessi alle attività di direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza e responsabilità del procedimento in materia di appalti pubblici (dipendenti tecnici); Considerato che la previgente polizza prevedeva, oltre alla copertura della responsabilità civile e patrimoniale, anche la copertura dei rischi connessi alla progettazione ( D.Lgs n. 163/2006), nonché alla responsabilità connessa alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche (ex D.L.vo n. 494/96) e dei rischi relativi all adozione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008; Richiamato l'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il quale prevede, in particolare, la redazione da parte del coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del medesimo decreto; Visti inoltre i compiti e responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, in materia di sicurezza, nel succitato D.Lgs. 81/2008; RICHIAMATO, in particolare l art. 90, comma 5, del citato codice dei contratti pubblici il quale prevede che: "Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi." VISTO altresì l'art. 111 del suddetto codice sulla base del quale si stabilisce che i progettisti incaricati della progettazione esecutiva debbano essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività di propria competenza, con massimale differenziato in relazione a specifiche classi di appartenenza ed in base all'importo dei lavori; Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 3
RICHIAMATO l'art. 106 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, come modificato dall art. 90, comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006, il quale prevede che, qualora la progettazione sia affidata a personale dipendente la stazione appaltante debba sostenere per intero l'onere del premio relativo alla copertura assicurativa dei rischi professionali; DATO ATTO che in data 7.06.2011 entrerà in vigore il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il quale conferma, all art. 49. Attività di verifica della progettazione, all art. 57. Garanzie, all art. 269 Polizza assicurativa del progettista, all art. 270. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione, la necessità da parte dell ente di appartenenza, di assicurare il proprio personale incaricato dell attività di progettazione nonché di verifica della progettazione stessa (validazione dei progetti) con oneri a carico dell ente di appartenenza; PRESO ATTO che, anche la normativa regionale in materia di opere pubbliche (ex L.R. 7/11/2003 n. 27) interviene relativamente alle coperture assicurative dei rischi connessi all esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente delle amministrazioni stesse (art. 6 comma 5), nonchè: all art. 8, commi 4 e 6, stabilisce che il progettista dipendente di una amministrazione sia dotato di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione, i cui oneri sono a carico dell'amministrazione stessa; all art. 12, comma 3, prevede che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, definisca i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza e responsabilità del procedimento. VISTA la deliberazione di G.C. n. 444 del 30.12.1999 la quale individua il "datore di lavoro", ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, nel Dirigente di ogni settore dell ente; VERIFICATA la possibilità di stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura dei rischi connessi alle attività tecniche di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.e al Decreto Legislativo n.81/2008, in necessario abbinamento alla copertura per la responsabilità civile e amministrativo- contabile connesse all attività svolta individualmente da ciascun assicurato, ponendo una quota di premio a carico dell Ente come previsto dalle normative vigente sopracitate e il rimanente premio a carico del singolo soggetto Assicurato in correlazione all incarico professionale o amministrativo rivestito; RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. n. 113 del 25.05.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha disposto di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale al fine di assicurare l Ente per i danni che lo stesso debba risarcire al terzo danneggiato per le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi (colpa lieve) commessi nell esercizio dell attività istituzionale da parte di uno o più Amministratori, Dirigenti o Dipendenti (Posizioni Organizzative), con oneri a carico dell Ente, nonché per la copertura dei rischi connessi alle attività di direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza e responsabilità del procedimento in materia di appalti pubblici (dipendenti tecnici); Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 4
PRESO ATTO che, in considerazione della scadenza delle attuali coperture assicurative LLOYD S R.C. Patrimoniale Ente e R.C. Patrimoniale colpa grave Amministratori e dipendenti, il broker dell ente, con nota in data 16.05.2011 (prot. n. 28073/2011), informava l amministrazione com.le della possibilità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo con gli attuali assicuratori Lloyd s IPA, alle stesse condizioni e oneri di quello vigente o optare per una nuova polizza Convenzione ANCI, mediante copertura Lloyd s, recentemente immessa nel mercato, di cui alla proposta agli atti dell ufficio Gare Appalti e Contratti depositata; EFFETTUATA una valutazione comparativa delle caratteristiche e migliorie presenti nelle due ipotesi di polizze R.C. Patrimoniale Ente/Persone proposte dal Broker sulla base delle caratteristiche qualitative quali: premio lordo annuo, franchigie, massimali, rischi garantiti, estensione, ecc.., e ritenuto di privilegiare gli elementi più significativi quali il massimale garantito per sinistro nonchè l entità della franchigia applicata a carico dell Assicurato, a parità di garanzia del rischio offerte; CONSIDERATO che sarà posto a carico dell Ente esclusivamente il premio relativo alla copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, degli amministratori e di tutte le figure professionali a cui la normativa vigente e i relativi CCNL di categoria attribuiscono specifiche responsabilità (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 81/2008 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc ); ACQUISITI I PARERI del Responsabile del Servizio per la regolarità dell atto sotto l aspetto tecnico, del Ragioniere Capo sotto l aspetto contabile, espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nei modi di legge; DELIBERA 1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono integralmente richiamate, alla stipula di una polizza assicurativa cumulativa per la copertura dei rischi R.C. Patrimoniale ENTE e R.C. Patrimoniale COLPA GRAVE Amministratori e dipendenti, per il periodo 01.06.2011/31.05.2012; 2. DI INCARICARE il Dirigente dell Area 1, ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 267/2000 alla stipula della suddetta polizza demandando allo stesso la valutazione delle due polizza R.C. Patrimoniale Ente/Persone proposte dal Broker in data 16.05.2011 sulla base degli elementi più significativi offerti, privilegiando l elemento massimale garantito per sinistro nonchè l entità della franchigia applicata a carico dell ente e di ogni Assicurato, a parità di garanzia del rischio offerta; 3. DI AUTORIZZARE altresì, il Dirigente dell Area 1 all adozione di tutti gli atti necessario e conseguenti al presente atto, compreso il necessario impegno di spesa; Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 5
4. DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2011, in corso di approvazione, presenta al T.1-F.1 S.8 I. 3 Cap. 1802 Ass. Dirigenti e Segretario e al T.1-F.1 S.6 I. 3 Cap. 1614 Assic personale per incarichi professionali e progettazioni, la necessaria disponibilità finanziaria per la stipula della polizza sopracitata il cui costo viene stimato in, circa,. 13.600,00. 5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti unanimi accertati separatamente, stante l urgenza di provvedere. Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 6
Il Responsabile del Settore GARE APPALTI E CONTRATTI, Zanella Consuelo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE MIRANO, lì 26 maggio 2011 Il Responsabile del Settore AREA 1 - SERVIZI INTERNI, dr. Martellini Filippo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE MIRANO, lì 26 maggio 2011 Il Responsabile del Settore AREA 1 - PARERE CONTABILE, dr. Martellini Filippo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE MIRANO, lì 26 maggio 2011 Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 7
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Dott. CAPPELLETTO Roberto IL SEGRETARIO GENERALE F.to dr. LONGO Silvano PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell art. 124-1 comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N 497 e trasmessa con nota pari data ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell art. 125 del citato D.Lvo. Lì, 08/06/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to VALERIA LAZZARINI La presente deliberazione, pubblicata all Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267. Lì, IL SEGRETARIO GENERALE Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 26/05/2011 8