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Prot. 11811 / R.U. IL DIRETTORE Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504; Visto l art.33, comma 1, del TUA, nel quale è previsto che nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall esercente secondo le modalità stabilite dall amministrazione finanziaria; Visto l art.33, comma 4, del TUA, nel quale è previsto che l amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l accertamento diretto del prodotto; Visto il regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell alcole etilico e delle bevande alcoliche sottoposte al regime delle accise, nonché per l effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene, adottato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 27 marzo 2001, n.153; Visto l art.12 del regolamento 27 marzo 2001, n.153 recante le modalità di accertamento dell alcole etilico e, in particolare, il comma 1 nel quale è previsto che il recipiente collettore di cui all art.33, comma 4 del TUA sia montato su bilico o tarato e che la determinazione dell alcole raccolto nello DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI Ufficio controlli accise e altre imposizioni indirette 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 Tel. +39 065024 6008 Fax +39 065024 3097 - e-mail: dogane.antifrodecontrolli.accise@agenziadogane.it

stesso, nel seguito denominata determinazione diretta, è effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20 C ; Visto in particolare l art.26, comma 3 del regolamento 27 marzo 2001, n.153 che, in relazione all evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, con provvedimento del direttore dell Agenzia delle dogane da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale sono rideterminate ed aggiornate le modalità tecniche, tra l altro, di accertamento dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise; Visto l art.18, comma 1 del TUA nel quale è previsto, tra l altro, che negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale e presso i destinatari registrati, l Amministrazione finanziaria può ordinare, a spese del depositario autorizzato, l attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l installazione di strumenti di misura; Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n.22, concernente l attuazione della direttiva 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n.32, concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall acqua, adottato ai sensi del predetto decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n.22; Considerati gli esiti positivi delle sperimentazioni condotte presso taluni primari impianti nazionali di produzione di alcole etilico; Ritenuta l opportunità di introdurre un ulteriore modalità di determinazione diretta dell alcole etilico mediante misuratore massico che consente l immediata disponibilità del prodotto al depositario autorizzato, eliminando il magazzino di accertamento, pur garantendo la tutela dell interesse fiscale; 2

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Art. 1 Strumenti per la determinazione diretta dell alcole etilico 1. In alternativa all impiego del sistema di accertamento di cui all art.12, comma 1, secondo periodo del D.M.153/01, la determinazione diretta dell alcole etilico può essere effettuata tramite un apposito misuratore di tipo massico, denominato nel seguito misuratore, connesso in serie con un prelevatore automatico per la raccolta di un campione, denominato nel seguito saggiatore. Art. 2 Specifiche tecniche del misuratore e del saggiatore 1. Il misuratore rileva la massa di alcole idrato prodotto. 2. Il misuratore è conforme alle specifiche di cui al D.lgs. 22/07 e garantisce la determinazione diretta con un errore relativo del ±1% riferito a tutto il campo di portata. 3. Il software metrologicamente rilevante del misuratore è strutturalmente protetto contro qualsiasi alterazione sia in loco, sia da remoto. 4. Il software metrologicamente rilevante del misuratore è identificato univocamente dal proprio check-sum che viene acquisito agli atti dell Amministrazione. 5. Il saggiatore, connesso in cascata al misuratore, ha una capacità minima tale da conservare campioni significativi di prodotto per almeno tre giorni di lavorazione e massima fino ad un limite stabilito dall Ufficio delle Dogane. 3

Art. 3 Specifiche di installazione 1. Il misuratore è posto in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione ubicati a monte dello stesso. 2. Il misuratore è verificabile in loco attraverso apposito contatore campione (master meter). 3. Per il suggellamento del misuratore e del relativo saggiatore si applicano le disposizioni di cui all art.12, comma 3 del D.M.153/01. Art. 4 Verifica di primo impianto e successive 1. Anteriormente all impiego per i fini fiscali, l Ufficio delle dogane verifica il rispetto delle specifiche tecniche del misuratore e del relativo saggiatore nonché di quelle concernenti la relativa installazione. 2. Il misuratore è sottoposto, successivamente al primo impiego, a verifica biennale. 3. Le spese per la verifica del misuratore sono a carico del depositario autorizzato. 4. Restano ferme, laddove applicabili, le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n.32. Art. 5 Accertamento della produzione dell alcole etilico 1. L accertamento di produzione dell alcole tramite il misuratore ed il saggiatore è effettuato dall Ufficio delle dogane con la periodicità definita all art. 2 comma 5. 4

2. La determinazione del volume anidro a 20 C è effettuata a partire dalla massa determinata dal misuratore nonché dalla temperatura e dal tenore alcolico del prodotto contenuto nel saggiatore rilevati tramite alcolometri graduati, tramite le tavole alcolometriche internazionali fondamentali di cui alla raccomandazione R22 (edizione 1975) dell Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale. 3. Resta ferma l effettuazione del saggio, di cui all art.12, comma 1, primo periodo del D.M.153/01, attraverso l impiego del contatore volumetrico, ed annesso prelevatore automatico per la raccolta di un campione, installato a monte del misuratore. 4. All atto del saggio di cui al comma 3, al fine dell accertamento dell accisa sull alcole etilico, sono effettuati i riscontri di cui all art.33, comma 5 del TUA. Art. 6 Entrata in vigore 1. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244. 2. La presente determinazione ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 6 maggio 2014 IL DIRETTORE Dr. Giuseppe Peleggi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993). 5