N. 02635/2008 REG.SEN. N. 01051/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente (Sezione Terza) SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2008, proposto da: Stella Mastrolonardo, rappresentato e difeso dall'avv. Ascanio Amenduni, con domicilio eletto presso Ascanio Amenduni in Bari, via Sparano, 35; contro Comune di Cassano delle Murge in Persona del Sindaco P.T.; per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza, presentata in data 02/11/2007 e 16/04/2008, di adozione di un provvedimento ex art. 43 DPR 327/01 in ordine al terreno sito in Comune di Cassano delle Murge, catastalmente censito al Foglio 27 mapp. 782 e 784, pervenuti alla ricorrente per successione ereditaria, e già oggetto del decreto di occupazione d urgenza n. 4 del 17/06/1982. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO Con ricorso passato alla notifica il 17/07/2008 e depositato il 24/07/2008, la ricorrente riferisce di essere divenuta proprietaria nel 2005, a seguito di successione ereditaria ed in esito a giudizio di divisione ereditaria, dei terreni in epigrafe indicati, dei quali il mapp. 782 risulta occupato da opere di viabilità pubblica: dopo aver richiesto al Comune di fornire copia degli atti espropriativi posti a fondamento della avvenuta occupazione di tale area, la ricorrente apprendeva che con decreto n. 4 del 17/06/1982 era stata disposta l occupazione d urgenza sia del mapp. 782 che del mapp. 784, alla quale non risultava aver fatto seguito la pronuncia, né la trascrizione, del relativo decreto di esproprio. In data 02/11/2007 la ricorrente chiedeva quindi al Comune di regolarizzare la situazione mediante la adozione di decreto ex art. 43 DPR 327/01 e la contestuale corresponsione del risarcimento del danno dovuto per legge. In esito a tale missiva il Comune rispondeva con nota del 05/12/2007, informando la ricorrente di aver preso atto della richiesta e di aver avviato, presso il competente settore, le preliminari ricerche. Non ricevendo più alcun riscontro la ricorrente, con racc. 16/04/2008 contestava al Comune la incompletezza della comunicazione del 05/12/2007 - la quale non recava il termine per la conclusione del procedimento e non indicava i rimedi esperibili in caso di inerzia nonché l inerzia mantenuta dal Comune sull istanza medesima, protrattasi per oltre 90 giorni. Su tali premesse la ricorrente chiede all Adìto Tribunale di accertare l illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cassano Murge in ordine alla istanza del 02/11/2007 nonché l obbligo del Comune di pronunciarsi sulla medesima. La domanda non può essere accolta. DIRITTO Secondo la prospettazione dei fatti effettuata in ricorso introduttivo, i terreni oggetto della istanza di adozione di provvedimento ex art. 43 DPR 327/01 non sono mai stati fatti oggetto di decreto di esproprio, ma solo di decreto di occupazione d urgenza, e solo relativamente al mapp. 782 alla occupazione è seguita anche la realizzazione dell opera pubblica. Dovendosi presumere - data l emissione del decreto di occupazione d urgenza - che nel caso di specie sussista una dichiarazione di pubblica utilità dell opera per la
cui realizzazione sono stati occupati i terreni della ricorrente, nel caso di specie si sarebbe potuto ravvisare, a carico del solo mapp. 782, una fattispecie di occupazione acquisitiva, istituto di creazione pretoria secondo il quale la realizzazione di un opera pubblica e la correlativa irreversibile trasformazione del suolo, preceduta da dichiarazione di pubblica utilità, comporterebbe l acquisto della proprietà del sedime a favore della Pubblica Amministrazione. Orbene, come sopra si diceva tale fattispecie sarebbe al limite ravvisabile solo relativamente al mapp. 782, che in concreto pare sia stato l unico ad essere utilizzato per la realizzazione di viabilità pubblica. Ma si deve dire, soprattutto, che proprio l istituto della occupazione acquisitiva è stato messo in discussione all indomani della entrata in vigore dell art. 43 DPR 327/01, il quale, come ha già chiarito tanto il Consiglio di Stato (A.P. 2/2005) nonché questa stessa Sezione (sentenze nn. 1236/2008 e 2176/2008), sottende il principio che nell ambito di un procedimento espropriativo il diritto di proprietà del privato si estingue solo a seguito della emissione del decreto di esproprio, potendo altrimenti essere acquistato dalla Pubblica Amministrazione solo con atto consensuale o con il decreto di acquisizione di cui all art. 43 DPR 327/01: non è quindi più possibile oggi, alla Pubblica Amministrazione, invocare l istituto della occupazione acquisitiva per opporsi alla restituzione di un fondo, la cui proprietà non può aver acquistato in mancanza di decreto di esproprio, nonostante l intervenuta realizzazione della opera di pubblica utilità. Le medesime riflessioni valgono poi, ed a maggior ragione, con riferimento alle c.d. ipotesi di occupazione usurpativa, caratterizzate dal fatto che la occupazione della proprietà privata e la realizzazione dell opera pubblica non risultano assistite da dichiarazione di pubblica utilità, mancante ab origine o successivamente annullata. Tanto sopra premesso è evidente che la ricorrente non può aver perduto la proprietà dei terreni indicati in epigrafe per effetto di occupazione acquisitiva o usurpativa, non essendo mai intervenuto un decreto di esproprio delle aree nei termini di legge. Ma se la ricorrente è ancora titolare del diritto di proprietà sui beni medesimi, allora ciò significa che la posizione soggettiva che essa ha inteso tutelare a mezzo della istanza 02/11/2007, e poi del ricorso introduttivo del presente giudizio, è una situazione di diritto soggettivo, per la cui tutela la Giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere inammissibile il rimedio previsto dagli artt. 2 L. 241/90 e 21 bis L. 1034/71: la formazione del silenzio inadempimento, infatti, non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano ad oggetto una situazione di inerzia in quanto afferenti a situazioni direttamente accertabili dalla autorità
giurisdizionale competente: in tali casi il comportamento inerte della P.A. si qualifica come inadempimento di una obbligazione ed il silenzio deve essere trattato alla stregua di una qualsiasi pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (CdS V, 12/02/2007 n. 591, Cd SVI, ord. 03/03/2007 n. 712). Nella specie, la ricorrente gode della tutela apprestata dall art. 43 DPR 327/01, e può quindi chiedere in qualsiasi momento, al Giudice Amministrativo, la restituzione del bene. Va poi rammentato che la formazione del c.d. silenzio-rifiuto, o silenzioinadempimento, presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo alla P.A., obbligo che non pare potersi ravvisare in ordine alle fattispecie di che trattasi, costituendo il decreto di acquisizione sanante di cui all art. 43 DPR 327/01 un atto discrezionale: sul punto si rinvia ancora alla pronuncia di Questa Sezione n. 2176/2008. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto perché inammissibile. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune di Cassano delle Murge. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Vito Mangialardi, Consigliere Roberta Ravasio, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/11/2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO