Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Documenti analoghi
Convenzione europea concernente il trattamento doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione doganaleconcernente l importazione temporanea. d imballaggi. Capo I Definizioni. Traduzione 1. (Stato 9 giugno 2005)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Atto aggiuntivo di Monaco

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Convenzione internazionale intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia

Accordo multilaterale concernente i certificati di navigabilità degli aeromobili importati. Traduzione 1

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione per l unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Convenzione europea nel campo dell informazione sul diritto estero

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d Europa. Traduzione. (Stato 19 aprile 2018)

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003)

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione

Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate

Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno

Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018)

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Convenzione doganale concernente l importazione temporanea di materiale professionale

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2

Convenzione internazionale per la semplificazione e l armonizzazione dei sistemi doganali 2

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Convenzione sul regime fiscale degli autoveicoli esteri

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2015)

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Convenzione doganale concernente libretti A.T.A. per l ammissione temporanea delle merci

Protocollo alla Convenzione del 1979

Protocollo alla Convenzione del 1979

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Protocollo

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Svezia per l uso pacifico dell energia nucleare

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo addizionale alla Carta europea dell autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari

Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Transcript:

Traduzione 1 Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1958 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960 Entrata in vigore per la Svizzera il 1 gennaio 1961 Le parti contraenti, animate dal desiderio d agevolare l impiego di carri EUROP fra le amministrazioni ferroviarie che se ne valgono in comune, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Capo I Disposizioni generali Art. 1 Secondo la presente convenzione, sono considerati a. «diritti e tasse d importazione»: i dazi doganali e ogni diritto o tassa esigibile a cagione dell importazione; b. «carri EUROP»: i carri ferroviari adoperati in comune secondo l ordinamento all uopo convenuto dalle amministrazioni ferroviarie interessate; c. «amministrazione proprietaria»: l amministrazione ferroviaria cui tali carri appartengono, oppure se si tratta di carri appartenenti alla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (EUROFIMA), cui tali carri siano stati concessi a titolo di locazione-vendita o altro analogo; d. «amministrazione usuaria»: ogni amministrazione ferroviaria partecipante all impiego in comune dei carri EUROP, in quanto se ne valga sulla sua rete. Art. 2 L amministrazione usuaria può montare, su vagoni EUROP, dei pezzi di ricambio provenienti dalla sue scorte, purchè RU 1960 1633; FF 1960 I 705 ediz. ted. 725 ediz. franc. 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU 1960 1081 1

0.631.145.272 Ordinamento generale a. tali pezzi siano stati assoggettati, nel suo paese, ai diritti e tasse interni o, se occorre, a quelli d importazione; b. il montaggio non implichi la restituzione di diritti o tasse, nè la concessione, in tutto o in parte, di altre agevolezze previste nel caso d esportazione. Art. 3 La riparazione dei carri EUROP, operata da un amministrazione usuaria con pezzi di ricambio provenienti dalle sue scorte, non dà luogo all assoggettamento di tali carri, che passino il confine, a formalità o tassazione qualsiasi, qualora il costo dei pezzi di ricambio e le spese di montaggio siano a carico di quell amministrazione. Art. 4 1 I pezzi di ricambio provenienti dalle riserve delle amministrazioni proprietarie, adoperati per la riparazione di carri EUROP da un amministrazione usuaria, sono ammessi nel Paese di questa in franchigia temporanea di diritti e tasse d importazione, purchè a. tali pezzi siano stati assoggettati, nel paese dell amministrazione proprietaria, ai diritti e tasse interni e, se occorre, a quelli d importazione; b. l invio di tali pezzi all amministrazione usuaria non abbia dato luogo alla restituzione di diritti e tasse, nè alla concessione, in tutto o in parte, delle agevolezze d esportazione eventualmente previste. 2 La procedura sarà determinata dalle autorità doganali del paese dell amministrazione usuaria, di concerto con questa. Capo II Disposizioni finali Art. 5 1 I paesi membri della Commissione economica per l Europa, e quelli che vi sono ammessi a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione: a. firmandola; b. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione; c. aderendovi. 2 La Convenzione è aperta alla firma sino al 20 febbraio 1958. A contare da tale giorno, essa è aperta all adesione. 3 La ratificazione o adesione si opera mediante il deposito d uno strumento presso il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite. 2

Pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Art. 6 1 La presente Convenzione entra in vigore il 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui tutti i paesi menzionati nel paragrafo 1 dell articolo 5, le cui amministrazioni ferroviarie si valgono in comune dei carri EUROP da un momento precedente l apertura della presente Convenzione alla firma, l abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositati i loro strumenti di ratificazione o d adesione. 2 Per ciascun paese che vi aderisca dopo il giorno previsto nel paragrafo 1, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratificazione. Art. 7 1 Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite. 2 La disdetta ha effetto sei mesi dopo il giorno in cui sia stata notificata al Segretario generale. Art. 8 La presente Convenzione cessa d avere effetto, se, in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a tre per un periodo continuato di dodici mesi. Art. 9 1 Ogni controversia, tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l interpretazione o l applicazione della presente Convenzione sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio. 2 Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non s accordino sulla scelta dell arbitro o degli arbitri nei tre mesi che seguono l istanza d arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia. 3 La sentenza dell arbitro o degli arbitri designati secondo il paragrafo 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio. Art. 10 Non è ammessa alcuna riserva circa alla presente Convenzione. 3

0.631.145.272 Ordinamento generale Art. 11 1 Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d emendamento è comunicato al Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri paesi indicati nel paragrafo 1 dell articolo 5. 2 Ogni disegno d emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso. 3 Il Segretario generale, come prima sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest ultimo caso, l emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l emendamento entra in vigore per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi previsto nel paragrafo 2. Art. 12 Oltre le notificazioni considerate nell articolo 11, il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai paesi indicati nel paragrafo 1 dell articolo 5: a. le firme, le ratificazioni e le adesioni, secondo l articolo 5; b. i giorni in cui la presente Convenzione entra in vigore secondo l articolo 6; c. le disdette secondo l articolo 7; d. l abrogazione della presente Convenzione, secondo l articolo 8; e. l entrata in vigore di ogni emendamento secondo l articolo 11. Art. 13 Dopo il 20 febbraio 1958, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà delle copie autenticate a ciascun paese indicato nel paragrafo 1 dell articolo 5. In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il quindici di gennaio millenovecentocinquantotto, in un solo esemplare, in lingua francese. (Seguono le firme) 4

Pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Campo d applicazione della convenzione il 1 aprile 1984 Stati partecipanti Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) Entrata in vigore Austria 3 marzo 1959 1 gennaio 1961 Belgio 10 settembre 1959 1 gennaio 1961 Danimarca 5 febbraio 1958 Fi 1 gennaio 1961 Francia 19 agosto 1959 1 gennaio 1961 Germania 21 ottobre 1960 1 gennaio 1961 Italia 8 marzo 1960 1 gennaio 1961 Lussemburgo 19 febbraio 1960 1 gennaio 1961 Paesi Bassi* 7 maggio 1959 1 gennaio 1961 Svizzera 7 luglio 1960 1 gennaio 1961 * Dichiarazioni, vedi qui di seguito. Dichiarazioni Paesi Bassi La firma vale per il Regno in Europa. Svizzera La Convenzione s applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d unione doganale. 5

0.631.145.272 Ordinamento generale 6