Progetto di legge n. 144/9^

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Transcript:

Progetto di legge n. 144/9^ di iniziativa della Giunta regionale " Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria ". RELATORE SALVATORE MAGARÒ 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La 'ndrangheta è oggi l'organizzazione criminale italiana più diffusa a livello internazionale e in più rapida espansione nel territorio nazionale. La violenza 'ndranghetista ha modificato profondamente la geografia della ricchezza, della proprietà agraria effettiva, delle imprese nella nostra regione dove questa organizzazione ha radici e diramazioni profonde e dove si risentono in modo evidente gli influssi negativi sul sistema economico e produttivo. L'espulsione inesorabile e progressiva dal mercato delle imprese sane in numero sempre più crescente; l'occupazione quasi monopolistica nel settore delle cave e del movimento terra; l'entrata in forze nel settore del commercio, del turismo, della finanza, della proprietà terriera ed abitativa anche attraverso il controllo dell' usura hanno modificato a favore della 'ndrangheta i rapporti di controllo della ricchezza nelle sue varie forme in Calabria. Evidenti sono i vantaggi di cui gode l'economia illegale, esentasse, con capacità di estorsione, con capitali praticamente illimitati, con la possibilità di ricorrere alla violenza. Al contrario gli imprenditori e l'economia sana della nostra regione hanno sempre più scarsa possibilità di espandersi e migliorare la propria produttività a causa dei pesanti condizionamenti che subiscono. La criminalità (soprattutto quella organizzata) è certamente una concreta e formidabile minaccia per ogni forma di crescita economica e civile. L'impatto negativo della criminalità sull'economia legale col suo effetto depressivo e distorsivo sugli investimenti produttivi è infatti ormai un dato difficilmente controvertibile. Non vi è alcun dubbio sul fatto che la presenza del crimine organizzato agisca da deterrente allo sviluppo economico e sociale, in particolare 2

limitando le iniziative imprenditoriali, inibendo la formazione di una classe dirigente locale e scoraggiando gli investimenti. Ci sono aree della nostra regione dove la densìtà criminale non ha paragoni in altri luoghi del paese. In particolare il fenomeno delle estorsioni, dell'usura, degli atti di taglieggiamento,l imposizione della manodopera e dei fornitori da parte della 'ndrangheta alle imprese, produce effetti negativi considerevoli, determina un clima esasperato e incide pesantemente sull' andamento della produzione e, quindi, sul PIL della nostra regione. Occorre, pertanto, che anche la Regione, oltre agli importanti e continui interventi, iniziative ed azioni dello Stato, della magistratura, delle forze di polizia, contribuisca sempre più, per quanto di competenza, a combattere la criminalità organizzata anche ponendo in essere ogni possibile strumento giuridico che consenta di contrastare il fenomeno mafioso e ridurre le conseguenze negative sul contesto socio-economico calabrese per non vanificare gli sforzi che si stanno compiendo, per altri versi, per promuoverne lo sviluppo. La presente proposta di legge tende, da un lato, a svolgere un'azione di supporto e di sostegno all'attività imprenditoriale lecita con misure anche premiali alle imprese virtuose per favorirne l'attività, dall'altro a mettere in atto un'attività di contrasto ai fenomeni di infiltrazione della 'ndrangheta nelle attività economiche, integrando il sistema normativo regionale in materia. Nella redazione del testo si è operata la scelta nominalistica che sintetizza, però, anche una profonda valenza socio-culturale, di utilizzare l'appropriato termine '''ndrangheta'', per indicare il tipo di associazione criminale che, purtroppo, vessa ed affligge la nostra regione. Ciò vale a significare una precisa presa di coscienza, che si esprime nel dare alle cose, appunto, il loro nome. 3

Il termine si rinviene, per altro, oltre che nei testi giornalistici e sociologici, anche nell'art. 416 bis del codice penale, che lo utilizza, quindi, in un contesto squisitamente giuridico. La proposta di legge è incentrata (art. l) sulla predisposizione di appositi ausili in favore delle imprese vittime della 'ndrangheta, facilitando l'accesso delle stesse alle procedure di evidenza pubblica. Ovviamente sono escluse dai previsti benefici le imprese i cui titolari o amministratori abbiano riportato condanna per reati associativi, usura, estorsione, ecc. Sotto ulteriore e concorrente profilo, si appresta un efficace ed innovativo sistema di contrasto, qualificando come espressa causa di inadempimento contrattuale da parte delle imprese contraenti con la Regione e con gli altri enti regionali, la mancata denuncia all'autorità giudiziaria degli atti estorsivi eventualmente subiti dalle imprese (art. 2), scoraggiando in tal modo i patti con la mafia che portano molti imprenditori a scegliere di stare dalla parte sbagliata. D'altra parte l'obbligo della denuncia costituisce uno strumento efficace di contrasto alla pressione mafiosa previsto da varie fonti normative e crea una "pressione positiva" in capo alle vittime inducendole a porre in piena luce gli atti criminali subiti anche allo scopo di evitare l'effetto di "isolamento" nel quale si trovano le imprese che hanno scelto spontaneamente di rischiare beni ed incolumità denunciando il racket. In questo modo la norma costituirà un deterrente per le organizzazioni criminali imponendo agli operatori economici il "dovere del coraggio". Certo non bastano le norme per vincere l'omertà e rendere conveniente la fedeltà allo Stato, ma è indispensabile che le istituzioni, le associazioni di categoria forniscano il necessario sostegno agli operatori economici, perché non può essere sufficiente imporre alle imprese di denunciare i criminali e poi lasciarle sole. Le norme proposte sono applicabili oltre che alla Regione anche agli enti, aziende e società regionali ma, nel rispetto della normativa nazionale, 4

possono costituire un valido indirizzo e stimolo per gli Enti locali che possono valutare la possibilità, nell'ambito delle rispettive autonomie, di adottare analoghi provvedimenti. La proposta di legge non comporta esborsi finanziari ulteriori rispetto all'esistente. 5

PROGETTO DI LEGGE N. 144/9^ di iniziativa della Giunta regionale. "Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria". Articolo l ( Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta) 1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, adotta misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di 'ndrangheta e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, nonché gli enti locali che a qualsiasi titolo beneficiano di finanziamenti regionali, anche di provenienza comunitaria, la cui entità sia prevalente rispetto all importo oggetto dell intervento, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità. 2. Le misure dì cui al comma precedente possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli l25 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nella attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo nella predisposizione dei bandi e nella conclusione degli altri contratti pubblici. 6

3. Sono considerate vittime della 'ndrangheta ai sensi del comma l, le aziende ed imprese oggetto dei reati, anche tentati, di estorsione, usura, danneggiamento, incendio, rapina e furto, o i cui titolari o amministratori o soci, siano stati vittime di omicidio, sequestro dì persona o lesioni nella forma consumata o tentata, purchè il fatto delittuoso sia stato regolarmente e tempestivamente denunciato, nonché riscontrato, nella sua materiale esistenza, dai competenti organi giudiziari. 4. Sono comunque escluse dai benefici le imprese ì cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e qualunque altro reato ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui, all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale. Articolo 2 ( Contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell imprenditoria ) 1. Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, è sempre inserita una clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., operante laddove sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la pubblica amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali il contraente, od altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con riferimento alla conclusione od all esecuzione del contratto con l'ente pubblico. 2. Il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione costituiscono causa dì responsabilità amministrativa e/o disciplinare. Articolo 3 7

( Entrata in vigore ) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 8