PROGRAMMA: Spostamento del veicolo durante il periodo di Riposo/interr. Tolleranza nella guida; Cauzione; Obbligo di registrazione del Riposo

Documenti analoghi
Circolare N.99 del 30 Giugno Disciplina delle pause degli autisti: i chiarimenti del Ministero dell Interno

Ministero dell Interno, Circolare 01 giugno 2011, n Periodi di guida e di riposo dei conducenti

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

Circolare N.143 del 28 ottobre 2011

RIFERIMENTI OPERATIVI PER L APPLICAZIONE DELL ART. 174 CDS Periodo di guida giornaliero di Franco MEDRI *

Di seguito segnaliamo alcuni dei punti trattati nella circolare in oggetto.

RIFERIMENTI OPERATIVI PER LA CONTESTAZIONE DELL ART.174 CDS di Franco MEDRI *

Prot. n Roma, 22 luglio 2011 * * * * *

Prot. n Roma, 22 luglio 2011

In vigore le modifiche all'art. 193 cds. Ecco le misure che dovrebbero combattere la scopertura assicurativa

Domenica 4 Luglio 2010 Autotrasporto di merci e persone. Quesiti e chiarimenti interpretativi

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

Commissario Aggiunto P.L. Commissario Aggiunto P.L mail: C. Agg.

ARTICOLO DESCRIZIONE SANZIONE

AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI -APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL ART. 207 CDS-

SCARICA PDF DELLA CIRCOLARE DEL 22/7/2011 SU TEMPI GUIDA E RIPOSO AUTISTI

L ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTISTI E DEL PERSONALE MOBILE

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI: LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Testo aggiornato * di Franco MEDRI

Velocità, ecco le viabili controllate dalla Stradale dal 12 al 18 febbraio

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI. Sanzione amm.va da 500,00 a 2.000,00 Pagamento oltre 60 gg ,00

- AUTOTRASPORTO - IL MODULO DELLE ASSENZE DEL CONDUCENTE CHIARIMENTI OPERATIVI di Franco MEDRI *

Autovettura priva di assicurazione. Atti di Polizia della Strada. Non sempre è possibile il sequestro dell autovettura.

Tachigrafo Digitale e controlli di Polizia Stradale

Modena, lì 12 agosto Tutto il personale. Nucleo Carabinieri. Prot. n Allegati n. Risposta al foglio del

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

Indicazioni operative

Commissario Aggiunto P.L. Commissario Aggiunto P.L mail: C. Agg.

Punti patente e comunicazione trasgressore

TEMPI DI GUIDA DEI CONDUCENTI: TOLLERANZE Le misurazioni e i controlli di *Giorgio BACILIERI e **Franco MEDRI

La carta di qualificazione del conducente

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI - VERIFICHE E SEGNALAZIONI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ART. DESCRIZIONE SANZIONE

LISTA DI CONTROLLO relativa ai «controlli su strada in materia di autotrasporto» Documento integrato conforme all articolo 12/4 c. Decreto Legislativo

Art. 5. (Comunicazione dei dati relativi ai controlli)

Cna Padova Via Croce Rossa, 56 Tel

Trasporti Internazionali su strada NORMATIVA, INFRAZIONI E SANZIONI

NUOVA SCHEDA DI TRASPORTO

al comma 1, le parole: <<31 marzo 1987>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1987>>;

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose parte I Errore.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada

Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144

- TRASPORTO MERCI CONTO TERZI - LE RESPONSABILITA CONCORSUALI PREVISTE DAL D. LGS. N. 286/05

Cna Interpreta. Imprese di autotrasporto - indicazioni ministeriali sul nuovo codice della strada

300/A/5357/11/101/3/3/9

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Scheda di trasporto DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO SCRITTO E SCHEDA DI TRASPORTO

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Assicurazione auto scaduta, dopo quando scatta la multa?

Regolamento CE 561/2006

IV. SCHEDE. 1. Durata della guida (Art. 174, Codice della Strada)

Giuseppe Carmagnini. Massimo dal Metà del massimo da

Inserimento manuali: cosa sono? E cosa è necessario fare quando si inserisce la scheda del conducente nel tachigrafo?

Ministero dell Interno

Convegno. Relatore: Marco Tozzi. Giovedì 7 febbraio dalle 14:30 alle 17:30 Direzione Nazionale AiFOS Via Branze, 45 BRESCIA.

Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA PER I CONDUCENTI ATTESTANTE IL CORRETTO RAPPORTO DI IMPIEGO CON L IMPRESA DI TRASPORTO di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

1, ,50 3 non previste

Gennaio Totale liste di controllo compilate n.12

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

Oggetto: Autotrasporto Indice di classificazione del rischio delle imprese di autotrasporto D.M su G.U. n.78 del

Estinzione di una sanzione amministrativa in materia di codice della strada

LEGGE N. 120 DEL 29/07/2010 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

* * * - ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE

PROVINCIA DI MANTOVA INDIRIZZI GESTIONALI PER L APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO


Schemi operativi ed esplicativi. Per Ufficiali e Agenti della Polizia Locale - Polizia Stradale. (artt e 193* c.d.s.

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

info: - telefono

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

QUESTIONARIO N Ai sensi dell art. 22, lett. c) della Legge 241/1990 per controinteressati si intendono

Cosa Fare Come Fare Casi pratici operativi nei servizi di polizia

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

Autotrasportatori indigenti: concessa la rateazione delle sanzioni amministrative del codice della strada

D.Lgs. 234/ Orario di lavoro dei lavoratori mobili (autisti) e nuovi adempimenti dei datori di lavoro

CODICE DELLA STRADA Nuovo Codice della Strada Circolari Ministero dell Interno del 12 e 16 agosto 2010.

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno

IL MINISTERO DELL INTERNO FORNISCE ALCUNI ORIENTAMENTI Considerazioni sulla Circolare

DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Preambolo. Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3

PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI

Art. 3 Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

Art Limiti di velocità

Transcript:

PROGRAMMA: Spostamento del veicolo durante il periodo di Riposo/interr. Tolleranza nella guida; Cauzione; Obbligo di registrazione del Riposo giornaliero; Decurtazione di Punti nel caso di accertamento di più violazione; Download dei dati e contestazione differita; Out of scope; Guida giornaliera tra i paletti di 7 ore

Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada Reg. (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Reg. (CEE) n. 3821/85 Nota di orientamento n. 3 SPOSTAMENTO DEL VEICOLO DURANTE IL RIPOSO GIORANLIERO O L INTERRUZIONE. INTERRUZIONI POCHI MINUTI del Riposo / Interruzione Rif. Circolare del Ministero Interno/Trasporti del 22/07/2011 NOTA DI ORIENTAMENTO 3 COMISSIONE EUROPEA

Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada Reg. (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Reg. (CEE) n. 3821/85 Nota di orientamento n. 3 CIRCOSTANZE STRAORDINARIE, PER CUI SI RITIENE CHE LO SPOSTAMENTO DEL VEICOLO NON SIA UN INFRAZIONE, ES.: NEI TERMINAL IN OCCASIONE DI CIRCOSTANZE STRAORDINARIE CHE IMPONGONO DI SPOSTARE IL VEICOLO, il conducente può interrompere il riposo solo su richiesta di un'autorità competente o di un responsabile del terminal autorizzato a ordinare lo spostamento dei veicoli. NEI PARCHEGGI, AI VALICHI DI FRONTIERA O IN CASI DI EMERGENZA, QUALORA RAGIONI OGGETTIVE DI EMERGENZA IMPONGANO DI SPOSTARE UN VEICOLO O QUALORA LA POLIZIA O UN'ALTRA AUTORITÀ (PER ES. I VIGILI DEL FUOCO, LE AUTORITÀ RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLE STRADE, LE AUTORITÀ DOGANALI) ORDININO DI SPOSTARE UN VEICOLO,

ADEMPIMENTI PRIMA DI INTRAPRENDERE IL VIAGGIO. IL CONDUCENTE DOVRÀ : FARE ANNOTAZIONE MANUALE RELATIVA AL MOTIVO CHE HA DETERMINATO L'INTERRUZIONE DELLA PAUSA O DEL RIPOSO (GIORNALIERO O SETTIMANALE) FAR VISTARE TALE ANNOTAZIONE MANUALE ALL'ORGANO DI POLIZIA O DALL'AUTORITÀ CHE HA EVENTUALMENTE DISPOSTO LO SPOSTAMENTO DEL VEICOLO (AD ESEMPIO, L'ENTE CHE GESTISCE IL TERMINAL). SE NON È POSSIBILE AVERE IL VISTO INTEGRARE DETTA ANNOTAZIONE MANUALE CON I NECESSARI DATI IDENTIFICATIVI DELL'ORGANO DI POLIZIA O DELL'AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO LO SPOSTAMENTO DEL VEICOLO, ALLO SCOPO DI CONSENTIRE OGNI EVENTUALE RISCONTRO SULLA VERIDICITÀ DEI FATTI INDICATI.

Rif. Circolare del Ministero Interno/Trasporti del 22/07/2011 NOTA DI ORIENTAMENTO 4 COMISSIONE EUROPEA Rif. Ministero dell Interno dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato servizio polizia stradale 300/A/5033/11/111/20/3-01/06/2011 Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561106) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi.

Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada Reg. (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Reg. (CEE) n. 3821/85 Nota di orientamento n. 4 Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste dispositivi di controllo digitali di cui all'allegato IB del Reg. n. 3821/85 CEE, registrano attività di guida brevissime

Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada Reg. (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Reg. (CEE) n. 3821/85 Nota di orientamento n. 4 ai fini del controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate. nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto delle circostanze e utilizzare le prove fornite al momento (come per esempio la prova concreta che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale.

Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada Reg. (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Reg. (CEE) n. 3821/85 Nota di orientamento n. 4 La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza. Si precisa che la stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate.

ART. 202 COMMA 2 BIS CAUZIONE MINIMO EDITTALE DESTINAZIONE CAUZIONE RIF Circolare del Ministero Interno del 12/08/2010 n. 300/A/11310/10/101/3/3/9. punto 33 Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010 RIF.Circolare Ministero interno del 29/12/2010 prot.300/a/1 32/10/101/3/3/9 Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.

ART. 202 COMMA 2 BIS 2-bis. Per la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose PAGAMENTO A MANI DELL OPERATORE

VIOLAZIONE FERMO DEL VEICOLO PAGAMENTO IMMEDIATO CAUZIONE PAGAMENTO RICORSO

ART. 202 COMMA 2 BIS QUALORA IL TRASGRESSORE NON SI AVVALGA DELLA FACOLTÀ è tenuto a versare all agente accertatore, a(..) cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Circolare del Ministero Interno del 12/08/2010 Punto 33 33. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta - Art. 202 C.d.S. Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

Circolare Ministero interno del 29/12/2010 2) Cauzione ai sensi dell'art. 202 Al punto 33) della richiamata circolare del 12.8.2010 è stato indicato che, in caso di mancato pagamento della sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 202, comma 2-bis, sia possibile corrispondere una somma a titolo di cauzione pari al minimo edittale. La disposizione mira ad evitare una disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione in cui sono oggetto della contestazione cittadini che si trovano alla guida di veicoli immatricolati in un altro Stato dell'unione europea che, ai sensi dell'art. 207 C.d.S., sono tenuti a corrispondere tale somma anziché la metà del massimo prevista dall'art. 202 citato.

Circolare - 15/06/2011 - Prot. n. 300/A/5357/11/101/3/3/9 - Chiarimenti sulla legge n. 120 del 29 luglio 2010 OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti. Punto 5 CAUZIONE PAGAMENTO RICORSO A tal proposito si precisa che la somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso od opposizione.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO Rif. Circolare del Ministero Interno/Trasporti del 22/07/2011 Punto 4

L'art. 15, paragrafo 2, del Reg. 3821/85 CEE, prescrive che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono: a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo conforme all'allegato I (dispositivo analogico), essere inseriti sul foglio di registrazione a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB (dispositivo digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo".

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO VANNO REGISTRATI O INSERITI MANUALMENTE SOTTO IL SIMBOLO (LETTINO), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica. L'inosservanza comporta la violazione di cui all'art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727,

DECURTAZIONE DI PUNTI NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI PIÙ VIOLAZIONI ALL'ART. 174 Rif. Circolare del Ministero Interno/Trasporti del 22/07/2011 Punto 11

VERIFICA DEI 28 GIORNI Data l'ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità al Regolamento (CE) n. 561/2006, relative ai tempi di guida, di riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, irregolarità per le quali, ai sensi dell'articolo 174, commi 5, 6, 7 e 8, è prevista la decurtazione di punti. Al riguardo l'articolo 126 bis, comma 1 bis, del Codice della Strada, prevede che "qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente".

Il dato letterale della norma induce ad affermare che per applicare il "beneficio" di cui al citato comma (decurtazione massima di 15 punti anche quando le violazioni commesse prevedrebbero un punteggio superiore) si ha riguardo alla contestualità dell'accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state commesse contestualmente. Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne atto nel verbale di contestazione.

NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 ACCERTATE DALL'ESAME DEI DATI SCARICATI DAL TACHIGRAFO DIGITALE Rif. Circolare del Ministero Interno/Trasporti del 22/07/2011 Punto 13

13. Notificazione delle violazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale In ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, relative ai 28 giorni si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'articolo 200, comma 1, del Codice della Stradale, sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, ex articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione.

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AREE PRIVATE E COMPUTO DELLE ATTIVITÀ DIVERSE DALLA GUIDA La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006. Perciò, ad esempio, l'attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera. POICHÉ QUESTA ATTIVITÀ IMPEGNA IL CONDUCENTE IN UN LAVORO CHE NON GLI CONSENTE DI GODERE LIBERAMENTE DEL PROPRIO TEMPO

Circolare - 29/12/2010 - Prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 - Sicurezza stardale OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme. 6) Procedura per la restituzione dei documenti ritirati ai sensi degli artt. 174 e 178 C.d.S. In caso di violazione delle disposizioni degli artt. 174 ed 178 C.d.S, in tema di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali, la L. 120/2010 ha previsto che l'organo accertatore provveda al ritiro dei documenti di guida del conducente, imponendo a questi di non proseguire nella guida fino a quando non ha completato i prescritti periodi di interruzione o riposo giornaliero o settimanale. Nel verbale di contestazione, conformemente alle disposizioni dei predetti articoli, deve essere riprodotta l'espressa autorizzazione per il conducente, completati i prescritti periodi di riposo, a recarsi, per la via più breve, presso l'ufficio di polizia da cui dipende l'organo accertatore. A tal proposito si precisa che i predetti documenti potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti.

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO Rif. Circolare del Ministero Interno/Trasporti del 22/07/2011 Decisione Commissione Europea del 07,06,2011

ART. 4 LETTERA K REGOLAMENTO 561/2006 IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO E IL PERIODO COMPLESSIVO DI GUIDA TRA IL TERMINE DI UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO E L'INIZIO DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO SEGUENTE O TRA UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO E UN PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Art. 4 lettera g reg. 561/2006 g) "periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto": - "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione, - "periodo di riposo giornaliero ridotto": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;

IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO ART. 4 LETTERA K REGOLAMENTO 561/2006 IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO E IL PERIODO COMPLESSIVO DI GUIDA TRA IL TERMINE DI UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO E L'INIZIO DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO SEGUENTE O TRA UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO E UN PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE Risposo giornaliero /sett. Risposo giornaliero/ sett. Periodo di guida giornaliero

COME FARE SE NON VIENE EFFETTUATO IL RIPOSO REGOLARE E QUINDI VENGONO A MANCARE I PALETTI TRA CUI CALCOLARLO? 11 h 2 h 4 h 1 h 6 h 4 h 2 h 3 h 2 h 2 h 4 h 6 h 2 h 7 h 3 h

Articolo 1 Commissione Europea 3579 del 07.06.2011 FATTO SALVO L ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006, L APPROCCIO RACCOMANDATO AL SOLO SCOPO DI CALCOLARE IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: IL CALCOLO DEL TEMPO DI GUIDA GIORNALIERO FINISCE ALL INIZIO DI UN PERIODO DI RIPOSO ININTERROTTO DI ALMENO SETTE ORE. IL CALCOLO DEL TEMPO DI GUIDA GIORNALIERO SEGUENTE INIZIA DI CONSEGUENZA AL TERMINE DEL SUDDETTO PERIODO DI RIPOSO DI ALMENO SETTE ORE.

CIRCOLAREMINISTERO

Articolo 1 Commissione Europea 3579 del 07.06.2011 IL CALCOLO DEL TEMPO DI GUIDA GIORNALIERO FINISCE ALL INIZIO DI UN PERIODO DI RIPOSO ININTERROTTO DI ALMENO SETTE ORE. IL CALCOLO DEL TEMPO DI GUIDA GIORNALIERO SEGUENTE INIZIA DI CONSEGUENZA AL TERMINE DEL SUDDETTO PERIODO DI RIPOSO DI ALMENO SETTE ORE. RISPOSO DI ALMENO 7 ORE RIPOSO DI ALMENO 7 ORE Periodo di guida giornaliero

ESMPIO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERA 11 h 2 h 4 h 1 h 6 h 4 h 2 h 3 h 2 h 2 h 4 h 6 h 2 h 7 h 3 h TOTALE GUIDA 16 ORE - TERZA FASCIA 400 10 PUNTI (174 C.6)

CASO 1 11 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 6 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 6 ORE RIPOSO 2 ORE 2 ORE GUIDA 10 ORE 6 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 6 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 2 ORE 2 ORE GUIDA 10 ORE 5 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 6 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 4 ORE 1 ORA GUIDA 9 ORE 11 ORE RIPOSO TOTALE GUIDA 29 ORE - TERZA FASCIA 400 10 PUNTI (174 C.6)

CASO 2 11 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 5 ORE RIPOSO 6 ORE GUIDA 3 ORE RIPOSO 3 ORE 3 ORE GUIDA 13 ORE 4 ORE RIPOSO 6 ORE GUIDA 4 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 2 ORE 4 ORE GUIDA 14 ORE 4 ORE RIPOSO 5 ORE GUIDA 5 ORE RIPOSO 5 ORE GUIDA 2 ORE 3 ORE GUIDA 13 ORE 11 ORE RIPOSO TOTALE GUIDA 30 ORE - TERZA FASCIA 400 10 PUNTI (174 C.6)

CASO 3 11 ORE RIPOSO 4 ORE GUIDA 5 ORE RIPOSO 6 ORE GUIDA 3 ORE RIPOSO 3 ORE 3 ORE GUIDA 13 ORE 7 ORE RIPOSO 6 ORE GUIDA 1ORA RIPOSO 4 ORE GUIDA 2 ORE 4 ORE GUIDA 14 ORE 7 ORE RIPOSO 5 ORE GUIDA 2 ORE RIPOSO 5 ORE GUIDA 2 ORE 3 ORE GUIDA 13 ORE 11 ORE RIPOSO G.1 = TOTALE GUIDA 13 ORE - TERZA FASCIA 400 10 PUNTI G.2 = TOTALE GUIDA 14 ORE - TERZA FASCIA 400 10 PUNTI G.3 = TOTALE GUIDA 13 ORE - TERZA FASCIA 400 10 PUNTI MAX 15 PUNTI

MA QUALE DOCUMENTAZIONE IL CONDUCENTE DEVE ESIBIRE IL CONDUCENTE Al momento del controllo? Davide Golfieri Scuola interregionale di Polizia Locale

Davide Golfieri Scuola interregionale di Polizia Locale

Il conducente può aver condotto una settimana veicoli con l analogico e una settimana con il digitale e così via Davide Golfieri Scuola interregionale di Polizia Locale

IPOTESI 1 FERMIAMO UN CONDUCENTE che al momento del controllo è alla guida DI UN VEICOLO CON CRONOTACHIGRAFO DIGITALE Davide Golfieri Scuola interregionale di Polizia Locale

b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio DIGITALE deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 1) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio ANALOGICO 2) la carta di conducente di cui è titolare, 3) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei 28 giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006. Sanzioni previste dalla legge 727/78 art. 19 Euro + INVITO AI SENSI DELL ART. 180 CDS Davide Golfieri Scuola interregionale di Polizia Locale

IPOTESI 2 FERMIAMO UN CONDUCENTE DI VEICOLO CON CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO Davide Golfieri Scuola interregionale di Polizia Locale

b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio ANALOGICO deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 1) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti 2) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei 28 giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006. 3) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta Sanzioni previste dalla legge 727/78 art. 19 Euro Scuola interregionale di Polizia 48,00 + INVITO AI SENSI DELL ART. 180 CDS Davide Golfieri Locale

CIOÈ LA DITTA CHE ESEGUE IL TRASPORTO CONTROLLO SCHEDA DI TRASPORTO BUSTA PAGA Art. 12 d.to28672005 dott. Davide Golfieri Piacenza 51

3. L IMPRESA ITALIANA ISCRITTA ALL ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI. PUÒ UTILIZZARE AUTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI... ACQUISITI IN DISPONIBILITÀ MEDIANTE CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IN PROPRIETÀ DI ALTRA IMPRESA ITALIANA ISCRITTA ALL ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI... dott. Davide Golfieri Piacenza 52

L ISCRIZIONE ALL ALBO DEVA AVERLA L IMPRESA CHE ESEGUE IL TRASPORTO E NON IL PROPRIETARIO PERCIO IL CONTROLLO FACCIO VA FATTO SU CHI HA NOLEGGIATO IL VEICOLO dott. Davide Golfieri Piacenza 53

ECCEZIONE ART. 12 DECRETO LEG.VO 286/2005 VEICOLI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DEVONO TENERE SUL VEICOLO COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI SANZIONE ART. 180 COMMA 7 CDS 39 dott. Davide Golfieri Piacenza 54

Art. 12 comma 5 decreto legislativo 286/2005 IL CONDUCENTE CHE EFFETTUA TRASPORTO IN CONTO TERZI DEVEAVERE IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL CONDUCENTE (Deliberazione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27/1/2005 n. 1 (G.U. 11/2/2005 n. 34) ) MANCATA ESIBIZIONE SANZIONE ART. 180/7 + Intimazione a portare in visione idonea documentazione entro giorni ad un organo di polizia stradale con l indicazione che in caso d inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all art. 180 comma 8 cds dott. Davide Golfieri Piacenza 55

Art. 12 comma 5 decreto legislativo 286/2005 5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente. (1) dott. Davide Golfieri Piacenza 56

D.M. 212/98 IL CONDUCENTE DEVE AVERE A BORDO IDONEA DOCUMENTAZIONE (CT) RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO SE MANCA INVIO RR AD IMPRESA CON RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 30 GG. SENZA DOCUMENTAZIONE SEGNALAZIONE UFFICI DEL LAV0RO dott. Davide Golfieri Piacenza 57