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COMUNE DI TORTONA PROVINCIA DI ALESSANDRIA R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O Legge Regionale 8 Luglio 1999 N.19 e s.m.i. Appr ov a to c on Del iber a di C.C. n.11 3 del 0 1 /12 /2 00 3 e pubbl ic a to sul B.U.R. n.8 d el 2 6 /0 2 /20 04. Succ es si vame nte modi fic a to: - c on D.C.C. n.64 de l 26 /09 /2 05 0 e pubbl ic a to s ul B.U.R. n.4 7 del 24 /11 /2 00 5 ; - c on D.C.C. n.7 del 30 /0 1 /2 00 6 e pubblic a to sul B.U.R. n.1 2 del 2 3 /0 3 /20 06 ; - c on D.C.C. n.4 6 del 2 9 /09 /20 09 e pubbli ca to s ul B.U.R. n.4 1 de l 15 /10 /2 00 9 ; - c on D.C.C. n.7 0 de l 20 /1 2 /2013 e pubblic a to s ul B.U.R. n. 8 del 2 0 /02 /2 01 4.

INDICE TITOLO I... 6 DISPOSIZIONI GENERALI... 6 ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.)... 6 ART.2 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA... 6 (COME MOD. CON D.C.C. N.64 DEL 26/09/2005 E PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. N.47 DEL 24/11/2005; D.C.C. N.46 DEL 29/09/2009 E PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. N.41 DEL 15/10/2009)... 6 ART.3 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA... 8 (COME MOD. CON D.C.C. N.64 DEL 26/09/2005 E PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. N.47 DEL 24/11/2005; D.C.C. N.46 DEL 29/09/2009 E PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. N.41 DEL 15/10/2009)... 8 ART.4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA... 9 (COME MOD. CON D.C.C. N.64 DEL 26/09/2005 E PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. N.47 DEL 24/11/2005)... 9 TITOLO II... 11 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI... 11 ART.5 - CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)... 11 ART.6 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)... 11 ART.7 - RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E PROGETTO MUNICIPALE... 12 ART.7BIS - PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ... 14 ART.8 RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE... 14 ART.9 - DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E RIGETTO DELLA D.I.A.... 15 ART.10 - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI... 16 ART.11 - VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.... 16 ART.12 - COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ... 16 TITOLO III... 18 PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI... 18 ART.13 - ALTEZZA DEI FRONTI DELLA COSTRUZIONE (HF)... 18 (ART. MOD. CON D.C.C. N.7 DEL 30/01/2006 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N.12 DEL 23/03/2006)... 18 ART.14 - ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE (H)... 19 (ART. MOD. CON D.C.C. N.7 DEL 30/01/2006 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N.12 DEL 23/03/2006)... 19 ART.15 - NUMERO DEI PIANI DELLA COSTRUZIONE (NP)... 19 (ART. MOD. CON D.C.C. N.7 DEL 30/01/2006 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N.12 DEL 23/03/2006)... 19 ART.16 - DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI (D), DELLA COSTRUZIONE DAL CONFINE (DC), DELLA COSTRUZIONE DAL CIGLIO O CONFINE STRADALE (DS)... 20 (ART. MOD. CON D.C.C. N.7 DEL 30/01/2006 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N.12 DEL 23/03/2006;... 20 ART.17 - SUPERFICIE COPERTA DELLA COSTRUZIONE (SC)... 20 ART.18 - SUPERFICIE UTILE LORDA DELLA COSTRUZIONE (SUL)... 21 (ART. MOD. CON D.C.C. N.7 DEL 30/01/2006 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N.12 DEL 23/03/2006)... 21 ART.19 - SUPERFICIE UTILE NETTA DELLA COSTRUZIONE (SUN)... 21 ART.20 - VOLUME DELLA COSTRUZIONE (V)... 22 (ART. MOD. CON D.C.C. N.7 DEL 30/01/2006 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N.12 DEL 23/03/2006)... 22 ART.22 - SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)... 22 ART.23 - RAPPORTO DI COPERTURA (RC)... 23 ART.24 - INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF)... 23 ART.25 - INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (UT)... 23 ART.26 - INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA (IF)... 23 ART.27- INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA TERRITORIALE (IT)... 23 approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 2

ART.27 BIS - DISPOSIZIONE TRANSITORIA... 24 (ABROGATO CON D.C.C. N.64 DEL 26/09/2005 E PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. N.47 DEL 24/11/2005)... 24 TITOLO IV... 25 INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI... 25 ART.28 - AMBIENTE URBANO E QUALITÀ DELL'ABITATO... 25 ART.29 - SALUBRITÀ DEL TERRENO E DELLA COSTRUZIONE... 26 ART.30 ALLINEAMENTI... 27 ART.31 - SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE... 27 ART.32 - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI... 27 ART.33 - INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI... 28 ART.34 - DECORO E MANUTENZIONE DELLE COSTRUZIONI E DELLE AREE PRIVATE... 29 ART.35 - INTERVENTI URGENTI... 30 ART.36 - DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO E LORO OCCUPAZIONE... 30 TITOLO V... 32 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI... 32 ART.37 - ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI ABITATIVI... 32 ART.38 ANTENNE ED IMPIANTI RICETRASMITTENTI... 33 ART.39 - CHIOSCHI E MEZZI PUBBLICITARI... 34 ART.40 - COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI... 35 ART.41 - CORTILI E CAVEDI... 36 ART.42 - INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE... 37 ART.43 - MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NELLE COSTRUZIONI... 37 ART.44 - MURI DI SOSTEGNO... 38 ART.45 - NUMERI CIVICI... 39 ART.46 - PARAPETTI E RINGHIERE... 39 ART.47 - PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI... 40 ART.48 - PASSI CARRABILI... 40 ART.49 - PISTE CICLABILI... 41 ART.50 - PORTICI E "PILOTIS"... 41 ART.51 - PREFABBRICATI... 42 ART.52 - RAMPE... 42 ART.53 - RECINZIONI E CANCELLI... 43 ART.54 - SERRAMENTI... 44 ART.55 - SERVITÙ PUBBLICHE... 44 ART.56 - SOPPALCHI... 45 ART.57 - SPORGENZE FISSE E MOBILI... 46 ART.58 - STRADE PRIVATE... 47 ART.59 - TERRAZZI... 48 TITOLO VI... 49 PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO... 49 DISPOSIZIONI GENERALI... 49 ART.60 - FINALITÀ DEL PIANO DEL COLORE... 49 ART.61 - CARATTERISTICHE DEL PIANO... 49 ART.62 - CARTELLE DEI COLORI... 50 PREVISIONI E VINCOLI DEL PIANO... 50 ART.63 - SUDDIVISIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER CLASSI... 50 ART.64 - INDIVIDUAZIONE DI AMBITO CARATTERIZZATO STORICAMENTE... 51 approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 3

ART.65 - PRESCRIZIONI PER L AMBITO CARATTERIZZATO STORICAMENTE... 51 ART.66 - PRESCRIZIONI PER CLASSI DI INTERVENTO... 51 ART.67 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER EDIFICI DI CLASSE A... 52 ART.68 - ALTERAZIONE DEI RAPPORTI ORIGINARI DELLA FACCIATA... 52 ART.69 - SALVAGUARDIA DEI CARATTERI DEGLI INTONACI... 53 MODALITA DI ATTUAZIONE DEL PIANO... 53 ART.70 - UNITÀ MINIME DI INTERVENTO... 53 ART.71 MODALITÀ E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI... 54 ART.72 - APPARATO CROMATICO E DECORATIVO... 55 72.1 Intonaci di facciata... 55 72.2 Tinteggiature... 55 72.3 Elementi di finitura delle facciate... 56 72.4 Attacchi a terra... 56 ART.73 - REGOLE CROMATICHE... 56 ART.74 - ELEMENTI DI CHIUSURA E DI FINITURA... 57 ART.75 - IMPIANTI TECNOLOGICI... 58 ART.76 - OBBLIGHI DI DECORO URBANO... 58 ART.77 - SANZIONI... 58 77.1 Generalità... 58 77.2 Tinteggiatura dei fronti esterni dei fabbricati o di elementi di essi con colorazioni analoghe a quelle preesistenti... 59 77.3 Tinteggiatura dei fronti esterni dei fabbricati o di elementi di essi con colorazioni diverse da quelle preesistenti, non autorizzata o eseguita in difformità dall autorizzazione rilasciata... 60 77.4 Diminuzione, non autorizzata o in difformità dall autorizzazione rilasciata, del livello di traspirabilità delle murature rispetto a quello in essere prima dell intervento... 61 77.5 Tinteggiatura parziale dei fronti... 61 77.6 Tinteggiatura non autorizzata di elementi lapidei, parti decorative in cemento o in cotto a vista... 62 77.7 Rimozione non autorizzata di elementi lapidei, parti decorative in cemento o in cotto a vista... 62 ALTRE DISPOSIZIONI... 62 ART.78 - NORME FINANZIARIE... 62 TITOLO VII... 64 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE... 64 NORME GENERALI... 64 ART.79 - FINALITÀ... 64 ART.80 - AMBITO DI APPLICAZIONE... 64 ART.81 - COMPETENZE... 65 ART.82 - NORME FINANZIARIE... 66 PARTE I - VERDE PRIVATO... 66 ART.83 - AMBITO DI APPLICAZIONE... 66 ART.84 - OBBLIGHI E DIVIETI... 67 ART.85 - DEROGHE ALLA NORMA GENERALE... 68 ART.86 - AUTORIZZAZIONI - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE... 68 ART.87 - MISURE DI TUTELA NELL AMBITO DI ATTIVITÀ EDILIZIE.... 70 ART.88 - MISURE DI TUTELA NELL AMBITO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA... 70 ART.89 - MISURE SANZIONATORIE... 71 PARTE II - VERDE PUBBLICO... 73 ART.90 - AMBITO DI APPLICAZIONE... 73 ART.91 - OBBLIGHI E DIVIETI... 73 ART.92 - DEROGHE ALLA NORMA GENERALE... 74 ART.93 - MISURE SANZIONATORIE... 74 PARTE III - PIANO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE... 75 ART.94 FINALITÀ... 75 ART.95 - RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE... 75 PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI... 76 ART.96 - ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE... 76 approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 4

ART.97- SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA... 76 ART.98 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI... 76 TITOLO VIII... 77 ESECUZIONE DELLE OPERE... 77 ART.99 - PRESCRIZIONI GENERALI... 77 ART.100 - RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI... 77 ART.101 - DISCIPLINA DEL CANTIERE... 78 ART.102 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RECINZIONI PROVVISORIE... 78 ART.103 - SICUREZZA DEL CANTIERE E REQUISITI DELLE STRUTTURE PROVVISIONALI... 79 ART.104 - SCAVI E DEMOLIZIONI... 80 ART.105 - RINVENIMENTI... 81 ART.106 - RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI... 81 TITOLO IX... 83 VIGILANZA E SANZIONI... 83 ART.107 - VIGILANZA E COERCIZIONE... 83 ART.108 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI... 83 TITOLO X... 84 DISPOSIZIONI FINALI... 84 ART.109 - DEROGHE... 84 ELENCO ALLEGATI... 85 approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 5

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Oggetto del (R.E.) 1. Il, in conformità con quanto disposto all'art.2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo ), disciplina: a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia; b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure; c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici; d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio; e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti; f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri; g) la vigilanza e le sanzioni. 2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti. Le eventuali modifiche da apportare alla modulistica a seguito di disposizioni normative a carattere nazionale o regionale successive all approvazione del presente regolamento non ne costituiranno variante e saranno adottate mediante determinazione dirigenziale. Art.2 - Formazione della Commissione Edilizia (come mod. con D.C.C. n.64 del 26/09/2005 e pubblicazione sul B.U.R. n.47 del 24/11/2005; D.C.C. n.46 del 29/09/2009 e pubblicazione sul B.U.R. n.41 del 15/10/2009) 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 2. La Commissione è composta da sette componenti, eletti dalla Giunta Comunale. 3. I componenti della Commissione Edilizia sono scelti dalla Giunta Comunale su proposta dell Assessore competente fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. 4. In particolare i componenti, da scegliere obbligatoriamente tra i tecnici abilitati alla professione, dovranno essere così individuati: approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 6

n.1 geologo; n.1 ingegnere con provate esperienze e/o titoli in campo civile strutturale; n.1 ingegnere con provate esperienze e/o titoli in campo impiantistico civile e/o industriale, idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626; n.1 architetto con provate esperienze e/o titoli in campo edilizio / compositivo; n.1 architetto con provate esperienze e/o titoli in campo urbanistico; n.1 geometra; n.1 legale con provata esperienza in campo urbanistico- amministrativo. E inoltre possibile prevedere nell'ambito dei membri elettivi, congiuntamente ad altri requisiti professionali, la competenza nella verifica, sugli atti progettuali, in materia di abbattimento di barriere architettoniche. Nell ambito di tali figure professionali, verrà applicata la seguente metodologia di selezione: 1) la proposta di nomina dovrà essere effettuata dall Assessore competente alla Giunta Comunale sulla base dei curriculum valutati per ciascuna delle liste per categoria dei nominativi, predisposte dal Settore competente; 2) in mancanza di candidati con specifici requisiti di cui a una delle categorie sopra elencate, si procederà in subordine attingendo il nominativo dall elenco della categoria immediatamente precedente o successiva; Potranno essere confermati, qualora rinnovino la richiesta di partecipazione, fino a tre componenti della Commissione Edilizia precedente, mentre gli altri dovranno essere individuati, prioritariamente, tra coloro i quali non abbiano già fatto parte di precedenti Commissioni Edilizie del Comune di Tortona. Gli ordini professionali, relativi ai profili individuati, partecipano alla definizione degli elenchi dei professionisti da proporre alla Giunta Comunale per le relative scelte. 5. Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia. Non possono inoltre far parte della Commissione Edilizia i Consiglieri comunali in carica presso l Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo. 6. La Commissione Edilizia resta in carica per due anni e sei mesi e comunque fino al rinnovo della Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta Comunale, la Commissione Edilizia conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 7. I componenti della Commissione Edilizia possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti. approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 7

8. I componenti della Commissione Edilizia decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 5; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 9. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale. 10. I componenti della Commissione Edilizia decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 11. All atto dell insediamento i componenti della Commissione Edilizia, con scrutinio segreto, eleggono a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Presidente, che resta in carica sino al termine del periodo di validità della Commissione stessa o sino alla sua decadenza. In caso di decadenza del Presidente durante il periodo di validità della Commissione Edilizia i componenti procedono alla elezione del nuovo presidente nella prima seduta utile dopo la decadenza del Presidente. Le sedute convocate prima della nomina del Presidente sono presiedute dal componente anagraficamente più anziano sino alla nomina del nuovo Presidente. Art.3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia (come mod. con D.C.C. n.64 del 26/09/2005 e pubblicazione sul B.U.R. n.47 del 24/11/2005; D.C.C. n.46 del 29/09/2009 e pubblicazione sul B.U.R. n.41 del 15/10/2009) 1. Ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20, la Commissione Edilizia esprime parere preventivo, non vincolante, per: a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti; b) l esame di interventi su aree od immobili soggetti a vincoli specifici di natura comunale, realizzabili attraverso la presentazione di una D.I.A.; c) l approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, e relative varianti; d) i pareri su progetti sottoposti o da sottoporre a procedura di Conferenza dei Servizi; e) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati; 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 3. Il Sindaco o l'assessore delegato, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, la Commissione consiliare urbanistica lavori pubblici, il Dirigente responsabile del procedimento in materia di opere pubbliche, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione Edilizia in materia di: a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, di iniziativa pubblica e loro varianti; b) convenzioni; c) programmi pluriennali di attuazione; d) regolamenti edilizi e loro modifiche; approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 8

e) modalità di applicazione del contributo di costruzione; f) progetti di opere pubbliche. 4. I tecnici professionisti, qualora lo ritengano opportuno, possono inoltre richiedere il supporto e la consulenza dei componenti della Commissione Edilizia, congiuntamente al responsabile del procedimento in materia edilizia, in fase di elaborazione progettuale per la verifica dei requisiti tecnico - prestazionali, urbanistici e di inserimento ambientale dell'opera. La richiesta dovrà essere presentata al responsabile del procedimento in materia edilizia, il quale la valuterà, coordinando gli incontri in appositi calendari, da concordarsi con i membri della Commissione Edilizia che di volta in volta riterrà opportuno convocare. 5. La Commissione Edilizia, qualora lo ritenga opportuno, all atto dell insediamento enuncia dettagliatamente in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello standard di qualità delle costruzioni. Art.4 - Funzionamento della Commissione Edilizia (come mod. con D.C.C. n.64 del 26/09/2005 e pubblicazione sul B.U.R. n.47 del 24/11/2005) 1. La Commissione Edilizia, su convocazione del Presidente e su proposta del responsabile del procedimento in materia edilizia, si riunisce ordinariamente ogni qual volta il responsabile del procedimento stesso lo ritenga necessario al fine di rispettare le scadenze previste dal DPR 06.06.2001 nr. 380 in materia di esame dei progetti edilizi. La Commissione Edilizia può essere anche convocata straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario anche dietro richiesta degli organi istituzionali, del Dirigente responsabile del Settore o del Dirigente responsabile del procedimento in materia di opere pubbliche. Le riunioni della Commissione Edilizia non sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 circa la presenza dei tecnici comunali e degli amministratori, e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza temporanea del Presidente, nel corso della seduta, le sue funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano. 2. Il Dirigente del Settore competente designa il tecnico comunale chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione Edilizia, alla quale partecipa senza diritto di voto. 3. Assistono ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, ed al fine della illustrazione delle proposte con il Responsabile del Procedimento e su richiesta del medesimo, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione Edilizia interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 9

dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9. 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione Edilizia partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o all inoltro della D.I.A.; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione Edilizia; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista; quando faccia parte della stessa struttura professionale, in associazione o ad altro titolo, con il progettista. 6. La Commissione Edilizia esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione Edilizia, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Dirigente del Settore competente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti il permesso di costruire o i titolari di D.I.A., o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. E inoltre facoltà dei progettisti di poter richiedere autonomamente un audizione alla Commissione Edilizia, qualora ritenuto opportuno in funzione dell esame di un progetto, inoltrando preventivamente al responsabile del procedimento in materia edilizia la relativa richiesta. 8. La Commissione Edilizia deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il tecnico comunale chiamato a fungere da segretario, come indicato al precedente comma 2, redige il verbale della seduta. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e da tutti i componenti. approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 10

TITOLO II ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Art.5 - Certificato urbanistico (C.U.) 1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente regolamento. Art.6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) 1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il C.D.U. è rilasciato dall Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici. approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 11

Art.7 - Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all Autorità comunale il permesso di costruire o inoltra la D.I.A. per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili. 2. La richiesta di permesso di costruire deve essere composta dei seguenti atti: a) domanda indirizzata alle strutture comunali normativamente individuate (Sportelli), contenente: 1. generalità del richiedente; 2. numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di società del proprietario e del richiedente; 3. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; b) documento comprovante la proprietà od altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge; c) progetto municipale. 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti. 4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti: a) estratto della mappa catastale; b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento; c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20-1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 12

insediativo adiacente; f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano; g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.); h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20;) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti: 1. le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura; 2. le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; 3. i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui; 4. i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori; 5. nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso; i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici. 5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità. 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. 7. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la procedura prevista dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura. 8. Il Dirigente del Settore competente può, con proprio provvedimento, istituire le linee guida per la redazione dei progetti da sottoporre ad approvazione e/o controllo da parte degli uffici approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 13

comunali, individuando in modo puntuale gli atti ed elaborati necessari per ciascuna fattispecie, nonché i criteri di redazione del progetto municipale. Art.7bis - Presentazione di Denuncia di Inizio Attività Il proprietario dell immobile o chi abbia titolo per la realizzazione degli interventi di cui all art.22 del D.P.R. 06/06/2001 nr. 380 e s.m.i. presenta al competente ufficio, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, la Denuncia, predisposta in base al modello in allegato, accompagnata da: a) documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a presentare la denuncia di inizio attività a norma di legge; b) dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; c) progetto municipale La disciplina e le procedure da applicare alla Denuncia di Inizio Attività sono quelle previste dal Testo Unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001 n.380 e s.m.i. Art.8 Rilascio del permesso di costruire 1. Il permesso di costruire è rilasciato dall Autorità comunale in forma scritta ed è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento. 2. Il permesso di costruire rilasciato è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed è annotato nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica. 3. Il permesso di costruire deve contenere: a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di permesso di costruire); b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire, del quale costituisce parte integrante; c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso; d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato; e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio; f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 14

nei provvedimenti preventivi predetti; g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti; h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di costruzione; i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di costruzione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie; j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità; k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere; l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione; m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati; n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori; o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere; p) le condizioni e le modalità esecutive imposte dal permesso di costruire; q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento. Art.9 - Diniego del permesso di costruire e rigetto della D.I.A. 1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dall Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia. 2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire. 3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente. 4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili con riferimento al Testo Unico di cui al D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., anche per il rigetto della D.I.A.. 5. Le procedure sono quelle previste dal Testo Unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 15

Art.10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori 1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso. 2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti; b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori. 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire o della D.I.A., entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi. 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. Art.11 - Voltura del permesso di costruire. 1. Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all Autorità comunale, contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo. 2. L istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire. 3. La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza. 4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. Art.12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità 1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un ulteriore permesso approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 16

di costruire o l inoltro di una nuova D.I.A. per la realizzazione delle opere mancanti, il titolare del permesso di costruire o della D.I.A. deve comunicare all Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita. 2. Entro il termine di 15 giorni previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001 e s.m.i., il proprietario presenta allo Sportello Unico per l Edilizia l istanza per ottenere, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti delle norme vigenti. 3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente regolamento. approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 17

TITOLO III PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI Art.13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf) (art. mod. con D.C.C. n.7 del 30/01/2006 e pubblicato sul B.U.R. n.12 del 23/03/2006 e con D.C.C. n.70 del 20/12/2013 e pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 20/02/2014 ) 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [ml], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 ml. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati agibili - con esclusione dei volumi tecnici meglio indicati al successivo comma 9. 4. Ai fini del precedente comma si considerano agibili i locali sottotetto che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti: eccedenti la sagoma limite della pendenza di falda superiore al 40% misurata sulla muratura perimetrale, con esclusione di eventuali rientranze dal filo esterno, con possibilità di innalzare la stessa fino ad un massimo di cm. 50 misurati sul paramento interno della muratura; aventi superficie per aeroilluminazione, data da aperture realizzate in modo congruo alla tipologia edilizia del fabbricato, superiore ad 1/30 della superficie di calpestio verificata su tutto l intero piano sottotetto. 5. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 6. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 7. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (come indicata all articolo 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra, sommata alla differenza di quota approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 18

tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato, è l'altezza di ciascun fronte. 8. Quanto previsto ai precedenti commi si applica per i soli fabbricati ad uso esclusivamente o principalmente residenziale. Per tutti i fabbricati ad uso produttivo si assume come altezza la differenza tra la quota di spiccato, data dalla quota del terreno sistemato con un massimo di riporto di cm. 50 rispetto alla quota della pubblica viabilità, e quella dell intradosso del trave di sostegno della copertura o dell eventuale catena. Per i soli fabbricati ad uso agricolo, qualora non vi siano elementi costruttivi di riferimento quali l intradosso della trave di sostegno della copertura o dell eventuale catena, si assume come altezza la differenza tra la quota del terreno sistemato rilevata all interno della sola proprietà oggetto di intervento, e la quota dell intersezione fra la muratura perimetrale ed il piano inclinato del tetto. Per i soli fabbricati ad uso autorimessa viene presa come riferimento la differenza fra la quota del terreno sistemato rilevata all interno della sola proprietà oggetto di intervento e la quota di estradosso del solaio di copertura. Nel caso di copertura inclinata viene presa come riferimento la differenza fra la quota del terreno sistemato e la quota di estradosso del colmo di copertura, quota, che comunque non può superare i ml. 3,00. 9. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. 10. Le strutture di cui al precedente comma, che sono indicate solo a livello esemplificativo, non devono comunque avere carattere invasivo ed essere armoniosamente inserite nel contesto edilizio. L inserimento delle stesse, a discrezione del responsabile del procedimento, è soggetto ad approvazione dal parte della Commissione Edilizia. Art.14 - Altezza della costruzione (H) (art. mod. con D.C.C. n.7 del 30/01/2006 e pubblicato sul B.U.R. n.12 del 23/03/2006) 1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [ml], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13. Art.15 - Numero dei piani della costruzione (Np) (art. mod. con D.C.C. n.7 del 30/01/2006 e pubblicato sul B.U.R. n.12 del 23/03/2006) 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da locali sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 19

ai piani interrati. 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 ml. misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (come definite al precedente articolo 13 comma 6), nonché gli eventuali soppalchi. Art.16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) (art. mod. con D.C.C. n.7 del 30/01/2006 e pubblicato sul B.U.R. n.12 del 23/03/2006; D.C.C. n.46 del 29/09/2009 e pubblicazione sul B.U.R. n.41 del 15/10/2009) 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [ml] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione. 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 ml; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 3. Ai sensi della D.C.R. 8 luglio 2009, n. 267-31038, la distanza tra: a) Il filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione; b) Il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante; c) Il filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada. Art.17 - Superficie coperta della costruzione (Sc) 1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [mq], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 ml dal filo di fabbricazione. approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 20

Art.18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul) (art. mod. con D.C.C. n.7 del 30/01/2006 e pubblicato sul B.U.R. n.12 del 23/03/2006 e con D.C.C. n.70 del 20/12/2013 e pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 20/02/2014 ) 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile compreso, delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi. Sono escluse le superfici relative: a) ai volumi tecnici come definiti al precedente articolo 13 comma 9; b) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; c) ai vani destinati al ricovero degli impianti tecnologici previsti sui terrazzi, che abbiano superficie utile sino a mq. 1,00 senza limiti di volumetria; d) ai vani scala ed ai vani ascensore calcolati al lordo della muratura perimetrale esterna ed al netto della muratura perimetrale interna per i fabbricati condominiali, ed al lordo della muratura perimetrale esterna ed al netto della muratura perimetrale interna limitatamente alla porzione inclinata della rampa e del pianerottolo intermedio per i fabbricati unifamiliari; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, legati da vincolo pertinenziale, nonche' gli spazi ricavati nel sottosuolo anche non pertinenziali; f) ai locali cantina solo qualora interrati e, per i soli fabbricati unifamiliari e bifamiliari anche i locali accessori funzionali all abitazione sempre che siano interrati, ed ai locali sottotetto che non posseggano i requisiti tecnico funzionali per essere considerati agibili; g) ai cavedi. h) le chiusure delle superfici esterne quali logge, balconi, ecc facenti parte delle singole unità immobiliari, da realizzarsi su fabbricati residenziali esistenti, sino ad una superficie lorda di mq. 9,00, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale. Art.19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun) 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile compreso - ricavate deducendo da quelle approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 21

utili lorde, così come definite all'articolo 18, tutte le superfici non destinate al calpestio. 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio. Art.20 - Volume della costruzione (V) (art. mod. con D.C.C. n.7 del 30/01/2006 e pubblicato sul B.U.R. n.12 del 23/03/2006) 1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [mc], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l estradosso della superficie di copertura. 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al precedente articolo 13 comma 7. 4. Al fine di incentivare la realizzazione e l utilizzo delle più recenti tecnologie in ambito di risparmio energetico e di protezione acustica, si assume convenzionalmente ai fini della verifica dei parametri urbanistico edilizi lo spessore di cm. 30 per i solai di abitazione; analogamente si assume convenzionalmente lo spessore di cm. 35 per le murature perimetrali di abitazione. 5. La realizzazione di opere ai sensi del comma precedente è da considerarsi rientrante fra quelle previste dall articolo 32 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380, fatto comunque salvo il rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati, che non possono essere derogate. Art.21 - Superficie fondiaria (Sf) 1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m 2 ], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. Art.22 - Superficie territoriale (St) 1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m 2 ], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 01/12/2003 22