REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL ART. 18 DELLA LEGGE N.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Articolo 1 1. Il presente regolamento disciplina l'attribuzione al personale dell Ufficio Tecnico, dell Ufficio Logistica e Patrimonio Immobiliare e del personale tecnico e amministrativo che collabora all espletamento delle procedure previste dalla Legge 109/94, di seguito denominati Uffici, del fondo di incentivazione per l'attività di progettazione secondo le modalità di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed, nonché per la redazione del piano della sicurezza, per l'attività di direzione dei lavori, del collaudo e per lo svolgimento dell'attività di responsabile unico del procedimento. 2. La progettazione in almeno una fase, per ciascuna opera o lavoro, da parte del personale degli Uffici dà titolo all attribuzione dei compensi di cui alla normativa richiamata nel precedente comma. Il Responsabile dell Ufficio Tecnico e il Direttore Amministrativo, ciascuno per le proprie competenze, designano i partecipanti alle varie fasi, all interno delle diverse tipologie di intervento di cui al successivo art.2 e le quote di spettanza in base alle percentuali di cui ai successivi artt.3 e 4. Articolo 2 1. L'attribuzione della quota di incentivazione si applica per le attività di cui all'articolo 1, relative a lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia, di realizzazione di nuove opere e, in caso di fornitura in opera di beni (arredi, apparecchiature ecc.), si applica solo per la parte relativa ai lavori, purché la parte di fornitura di beni (arredi, apparecchiature ecc.) sia non superiore al 50% dell importo totale. 2. L attribuzione della quota di incentivazione non si applica per lavori non soggetti a progettazione. Articolo 3 1. Per le attività relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento e di ristrutturazione edilizia, è riconosciuta una quota incentivante, pari all 1,5% da calcolarsi sull importo posto a base di gara dell opera o del lavoro, così ripartita: - responsabile unico del procedimento: 20% - progettazione: 30% - direzione dei lavori: 25%
- personale tecnico e amministrativo: 15% - redazione del piano della sicurezza: 5% - collaudo: 5% 2. Per le attività relative agli interventi di realizzazione di nuove opere è riconosciuta una quota incentivante, pari all 1,5% da calcolarsi sull importo posto a base di gara dell opera o del lavoro, da calcolarsi sull importo posto a base di gara dell opera o del lavoro, così ripartita: - progettazione: 35% - direzione dei lavori: 30% - responsabile unico del procedimento: 25% - redazione del piano della sicurezza: 5% - collaudo: 5% Articolo 4 1. La quota incentivante per l'attività di progettazione prevista dall'articolo 3, da calcolarsi sulle percentuali indicate nel primo e secondo comma del suddetto articolo, a seconda dei casi, è così ripartita per le varie fasi della progettazione: - progettazione preliminare: 20% - progettazione definitiva: 40% - progettazione esecutiva: 40%. 2. La quota incentivante per l attività di progettazione prevista dall art. 3, da calcolarsi sull importo posto a base di gara dell opera o del lavoro, è pari al 50% qualora essa si concretizzi esclusivamente nella redazione di una perizia. 3. Nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento sia anche progettista e direttore dei lavori le percentuali di cui all articolo 3 verranno ridotte del 20%.
Articolo 5 1. La ripartizione dell'incentivazione di cui al presente regolamento è effettuata con apposito motivato provvedimento del Direttore Amministrativo, su proposta del Responsabile degli Uffici. Qualora alcune attività amministrative rientranti nella sfera di applicazione del presente regolamento siano di competenza di altra struttura, la ripartizione dovrà essere effettuata di concerto con il responsabile della struttura interessata. 2. Nel caso di prestazioni non svolte da dipendenti dell ateneo in quanto affidate a personale esterno all organico dell amministrazione, le corrispondenti percentuali di cui all art. 3 non vengono calcolate. 3. Gli incentivi di cui agli articoli precedenti vanno corrisposti al netto di tutti i contributi di legge che gravano a carico del datore di lavoro. 4. Sul bilancio è istituito apposito capitolo sul quale verranno stornate le somme indicate dai quadri economici di spesa prelevandoli dai capitoli di competenza. Articolo 6 1. Il direttore amministrativo può procedere, su proposta del Responsabile dell Ufficio, anche su segnalazione del Responsabile del procedimento o del responsabile del servizio, per giustificata motivazione o nei casi di prolungata assenza dall Ufficio, alla revoca totale o parziale dell'attribuzione della quota di incentivazione. Articolo 7 1. Qualora l'attività di cui al presente regolamento - che se accettata deve intendersi obbligatoria ed aggiuntiva rispetto a quella connessa con il proprio ufficio - richieda l'impiego di orario di lavoro al di là di quello ordinario, non darà luogo a compensi per lavoro straordinario. 2. Nel caso in cui l incentivo di cui al presente regolamento raggiunga un importo superiore alla quota della indennità di risultato, per la categoria EP, o alla quota di produttività collettiva ed individuale, per le categorie C e D, tale produttività interna viene decurtata dell importo eccedente fino al suo azzeramento. Articolo 8 1. Il pagamento della quota di incentivazione verrà effettuato semestralmente sulla base della certificazione rilasciata dal responsabile dell Ufficio nella quale saranno segnalate le attività per le quali è possibile procedere al pagamento.
2. Nel caso di lavori di durata superiore all'anno, possono essere liquidati compensi annuali in acconto pari ad 1/n dell'importo complessivo previsto, dove "n" è pari al numero degli anni stabiliti per portare a termine i lavori stessi. Articolo 9 1. I progetti redatti dagli Uffici saranno firmati dai dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione agli albi professionali compete all'università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 2. L amministrazione stipula polizze di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, utilizzando il fondo a disposizione. Articolo 10 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del prescritto Decreto Rettorale e si applica alle attività che hanno avuto inizio con decorrenza dal 1 gennaio 2004. E' reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale dell'ateneo.