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LEGGE REGIONALE 26 aprile 1978, n. 21 Istituzione del servizio per l assistenza alla famiglia, all infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili. (B.U.R. 8 maggio 1978, n. 18) Art. 1 La Regione, nell ambito delle proprie strutture socio-sanitarie organizzate in attuazione di leggi regionali, promuove l istituzione dei consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 1 e 23 dicembre 1975, n. 698 2. Art. 2 (Finalità) Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità, al singolo ed alla coppia, persegue le seguenti finalità: a) l assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla problematica minorile; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell integrità fisica degli utenti; c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire le gravidanze consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso per il conseguimento di una equilibrata vita sessuale sia dal punto di vista sanitario che psicologico; e) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto, alle malattie ereditarie, familiari e congenite; f) la promozione di indagini, di incontri, di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla 1 Legge 29 luglio 1975, n. 405 Istituzione dei consultori familiari, pubblicata nella G.U. 27 agosto 1975, n. 227. 2 Legge 23 dicembre 1975, n. 698 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell Opera nazionale per la protezione della maternità e dell infanzia, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1975, n. 343.

presente legge e ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio; g) la collaborazione tra i servizi consultoriali e le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali. Art. 3 (Piano di intervento) La programmazione del servizio per la assistenza alla famiglia, all infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili al singolo e alla coppia, è definita dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale. Il programma deve prevedere l intero fabbisogno di consultori occorrenti per assicurare il servizio attraverso l utilizzazione prioritaria delle strutture e dei servizi sociali e sanitari degli enti locali e dei consultori pediatrici e materni della disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell infanzia, trasferita agli enti locali con legge 23 dicembre 1975, n. 698, adeguatamente riorganizzati in relazione alle finalità della presente legge. Deve essere in ogni caso prevista la presenza di un consultorio per ciascun distretto dell Unità locale per i servizi socio-sanitari. Il piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari per garantire l equilibrata diffusione territoriale del servizio. La Regione contribuisce al finanziamento dei consultori familiari secondo un programma annuale di intervento, predisposto ai sensi dell art. 6 della legge 26 luglio 1975, n. 405. Il Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, su proposta della Giunta regionale, assegna alle Unità locali dei servizi socio-sanitari una quota pari al 70% degli stanziamenti di cui al successivo art. 15, tenuto conto del tasso di natalità, di morbilità, di mortalità perinatali e infantili, delle carenze di strutture sociali e sanitarie, delle condizioni di viabilità e dei trasporti. Le Unità locali provvedono, entro i trenta giorni successivi, ad erogare le somme di cui al precedente comma, ai consultori istituiti nel proprio territorio secondo le indicazioni della programmazione regionale. Il residuo 30% è destinato, per il 10% alla formazione e all aggiornamento professionale del personale addetto ai consultori, per il 20% per i contributi di cui all art. 12 della presente legge.

Fino a quando non saranno istituite le Unità locali socio-sanitarie, il Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta e secondo le previsioni programmatiche che postulano un equilibrata articolazione territoriale del servizio, approva il piano di finanziamento per l istituzione ed il finanziamento dei consultori familiari con i criteri di cui al quinto comma del presente articolo, sulla base delle richieste e delle proposte formulate dai Comuni o dai loro consorzi. A tal fine le richieste e le proposte dei Comuni o loro consorzi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sin dalla prima applicazione della presente legge deve essere favorita l istituzione di almeno un consultorio per ogni zona socio-sanitaria e comunque di almeno uno per ogni 40.000 abitanti. Art. 4 (Organizzazione) I Comuni, o i loro consorzi, istituiscono i consultori familiari. Le istituzioni o gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie, assistenziali senza scopo di lucro possono istituire consultori per lo svolgimento dei compiti indicati dall art. 2 della presente legge. I consultori di cui al precedente comma possono adempiere alle loro funzioni mediante convenzioni con le Unità socio-sanitarie, ovvero, fino all entrata in vigore della riforma sanitaria, con gli enti sanitari, ospedalieri e assistenziali operanti nel territorio. Art. 5 (Funzionamento dei consultori) Il consultorio è una struttura della Unità locale per i servizi socio-sanitari. Al consultorio gli enti gestori assicurano, di norma, le prestazioni delle seguenti figure professionali: 1) un medico; 2) un diplomato di scuola media superiore che abbia conseguito il diploma di assistente sociale ovvero di operatore socio-sanitario; 3) un assistente sanitaria o un ostetrica. Gli operatori di cui al precedente comma agiscono con il metodo del lavoro di gruppo e in

collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona. Tale personale è impiegato per le attività del consultorio per l intero orario di lavoro. La responsabilità del coordinamento del gruppo è affidata ad un operatore del servizio nominato dall ente gestore, su designazione dei componenti del gruppo. Gli enti gestori integrano il gruppo stipulando convenzioni con esperti specializzati in ginecologia, pediatria e in altre discipline mediche, sociali, giuridiche, educative. La convenzione con gli esperti in psicologia e ginecologia è obbligatoria. Art. 6 (Gestione sociale) I Comuni o i loro consorzi, per la organizzazione e la gestione del servizio di cui alla presente legge, promuovono forme specifiche di partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, politiche e delle associazioni femminili. Gli altri enti gestori pubblici e privati stabiliscono con proprio regolamento, da adottarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e forme di partecipazione sociale degli utenti, delle organizzazioni e associazioni operanti nel territorio di competenza. Art. 7 (Personale) Gli enti gestori del consultorio, ai fini dello svolgimento del servizio, si avvalgono: a) di personale dipendente dagli stessi enti gestori o con il quale questi stipulano contratti di consulenza; b) di personale comandato o messo a disposizione dai Comuni, dagli E.C.A., dalle Province e dagli enti disciolti; c) di personale degli enti di assistenza sanitaria comandato presso la Regione a norma dell art. 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349 3. Le destinazioni di tale personale sono stabilite dalla Giunta regionale, di intesa con gli enti 3 Legge 29 giugno 1977, n. 349 Norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria, pubblicata nella G.U. 30 giugno 1977, n. 177.

interessati, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale con i requisiti richiesti, l ente gestore può procedere direttamente alla assunzione per pubblico concorso. Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale. Art. 8 (Condotte ostetriche e strutture consultoriali) Fino alla attuazione del riordino del servizio di condotta ostetrica, i Comuni e i consorzi per l assistenza ostetrica possono comandare o mettere a disposizione dell ente gestore del servizio pubblico, di cui alla presente legge, il personale ostetrico da essi dipendente. Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per l utilizzo di detto personale, per l assunzione da parte dell ente gestore di tutti i compiti relativi al servizio di assistenza ostetrica e perla regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti interessati. Fino al riordino dei servizi sociali e sanitari di zona, i comuni possono conferire all ente gestore del servizio pubblico di cui alla presente legge le strutture consultoriali (consultori pediatrici, ostetrico-ginecologici, dermosifilopatici) trasferite ad essi dall O.N.M.I., a norma delle leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 1 agosto 1977, n. 563 4. Art. 9 (Gratuità del servizio) L onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici è a carico dell ente o del servizio cui compete l assistenza sanitaria. Sono gratuite, ai sensi del secondo comma dell art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405, le prestazioni previste dal servizio sanitario e dalla stessa legge per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della regione. 4 Legge 1 agosto 1977, n. 563 Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell Opera nazionale per la protezione della maternità e dell infanzia», pubblicata nella G.U. 23 agosto 1977, n. 229.

Art. 10 (Autorizzazione) Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui all art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, devono chiedere la preventiva autorizzazione della Giunta regionale per l istituzione ed il funzionamento dei consultori familiari, nel solo caso che intendano avvalersi dei benefici di cui all art. 12 della presente legge. L autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previo accertamento dell idoneità tecnica dell istituendo consultorio e della sua rispondenza alle finalità e ai requisiti previsti dalla presente legge. Le relative richieste di autorizzazione devono contenere l indicazione dei nominativi del personale addetto, la descrizione dei locali e dei presidi messi a disposizione. Alle stesse deve essere allegato il regolamento per il funzionamento del consultorio, che deve tra l altro prevedere le finalità, l attività degli operatori, la gestione, la disciplina del controllo e del rendiconto della spesa. Art. 11 (Vigilanza e controllo) La vigilanza tecnico-sanitaria sul servizio di cui alla presente legge, svolto sia dagli enti gestori di cui all art. 4, primo comma, sia dalle istituzioni ed enti autorizzati, di cui all art. 10, spetta alla Regione. Ciascun ente gestore del servizio pubblico e ciascuna istituzione ed ente autorizzato trasmettono ogni anno alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte, contenente anche le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità. Nell ipotesi di accertare irregolarità e disfunzioni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, impartisce le disposizioni opportune per la loro eliminazione con l assegnazione di un congruo termine, e, in casi gravi o di reiterate infrazioni, può disporre: 1) la chiusura temporanea e la revoca dell autorizzazione prevista dal precedente art. 10 nei confronti dei consultori istituiti dagli enti pubblici e privati, di cui all art. 2 lettera b) della legge 29 luglio 1975, n. 405;

2) l adozione di provvedimenti sostitutivi nei riguardi dei Comuni e dei consorzi di Comuni e delle Unità locali dei servizi socio-sanitari che non adempiono all espletamento dei compiti loro affidati. Art. 12 (Contributi finanziari) Le istituzioni e gli enti di cui all art. 4, secondo comma, possono chiedere contributi finanziari alla Regione. Le domande di contributo incluse nel programma di previsione annuale devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Sono concessi i contributi alle istituzioni e agli enti predetti nella misura del 20% del finanziamento di cui al successivo art. 15. Art. 13 (Aggiornamento e qualificazione del personale) La Regione promuove l attività di aggiornamento e riqualificazione degli operatori del servizio pubblico e privato previsti dalla presente legge, in relazione alle finalità e alle esigenze del servizio medesimo. A tale fine la Giunta regionale stabilisce, sentite le competenti Commissioni consiliari e gli enti gestori del servizio, un piano annuale di corsi, seminari ed altre opportune iniziative definendone i programmi e fissandone le tipologie. L attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale degli operatori del servizio assicura, in particolare, l acquisizione della necessaria conoscenza interdisciplinare e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza alla predetta attività per gli operatori del servizio è obbligatoria. L organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale sono affidate agli organismi di gestione delle Unità sanitarie locali, ai Comuni e ai loro consorzi, a organizzazioni culturali di livello universitario e sono autorizzate dalla Regione. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio regionale approva l elenco dei corsi riconosciuti e stabilisce il relativo finanziamento. Sono elementi inderogabili per la presa in considerazione delle richieste:

a) la descrizione analitica del programma per materia; b) l elenco dei docenti e dei loro titoli professionali e culturali; c) il calendario delle lezioni; d) la descrizione dei locali e delle attrezzature didattiche necessarie allo svolgimento del corso. Art. 14 (Norme transitorie) In sede di prima applicazione della presente legge, le proposte dei Comuni e loro consorzi, ai fini del piano regionale di finanziamento dei consultori familiari, devono pervenire alla Giunta regionale entro 60 gg. dall entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio regionale provvede alla approvazione del piano nei successivi 90 giorni. Nelle more della costituzione dei consorzi, le proposte possono essere inoltrate dal Sindaco del Comune promotore del Consorzio, la cui costituzione deve essere stata già deliberata dai rispettivi Consigli comunali. Art. 15 (Norma finanziaria) All onere derivante dall applicazione della presente legge si provvede: a) con i fondi assegnati alla Regione Abruzzo dallo Stato, ai sensi dell articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 1975, 1976 e 1977, per complessive lire 814.578.580, già iscritte nei bilanci regionali; b) con le assegnazioni che affluiranno alla Regione Abruzzo dallo Stato ai sensi della predetta legge n. 405, da iscriversi nei bilanci successivi; c) con una quota annua regionale, a decorrere dal 1978, di lire 30.000.000. all onere di lire 30.000.000 si provvede, per l anno 1978, mediante riduzione del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, ai sensi dell art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. La partita n. 7 iscritta nell elenco n. 4 allegato al citato bilancio di previsione 1977, è ridotta di lire 30.000.000. Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate a norma dell articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Negli esercizi successivi, l onere a diretto carico della Regione sarà individuato con la legge regionale di approvazione dei corrispondenti bilanci. Art. 16 (Urgenza) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.