SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 624

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 52

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2432

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa

Camera dei Deputati 49 Senato della Repubblica. xiii legislatura disegni di legge e relazioni documenti

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa. d iniziativa del senatore STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per la casa da gioco di Campione d Italia. d iniziativa del senatore BUTTI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 034

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia. d iniziativa del senatore COSTA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2394

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 23

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2830

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori Fausto Guilherme LONGO, BUEMI, ZELLER, FRAVEZZI e PANIZZA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1696

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

Legge regionale 13 aprile 1996, n. 21

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MAZZONI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 359

BIANCONI, BORIOLI, CONTE, DALLA TOR, GIACOBBE, ICHINO, MANCUSO, PAGLIARI, PEZZOPANE,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

GIACOBBE, PITTELLA, MIRABELLI, BINI, TARICCO, PARENTE, FERRAZZI, COLLINA, MANCA, MARINO, GINETTI, GRIMANI, CUCCA, D ARIENZO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RICCARDO GALLO, CATANOSO GENOESE, PRESTIGIACOMO

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2887

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) d iniziativa del senatore COSTA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 518

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

d iniziativa dei senatori PALERMO, GIANNINI, LAI, PAGLIARI, COLLINA, DE MONTE, DE PIN e LO GIUDICE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N. 142

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 592

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2144

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 479

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 731

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE PUGLIA. "Partenariato per la cooperazione"

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3086

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Consiglio Regionale della Puglia 1

Legislatura 16º - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 25/11/2009

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1261

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 17

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME. Roma 24 luglio 2013 ore 10.00

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 720

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 415 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006 Riconoscimento della Puglia quale regione frontaliera TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 415 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Già nella scorsa legislatura era chiaramente emersa la particolare condizione della Puglia come regione sostanzialmente frontaliera dell Albania, collegando a tale condizione l esigenza, da un lato, di ovviare con adeguate misure al gravissimo disagio sociale ed economico derivante alla popolazione dalla realtà degli incessanti e massicci pugliesi sbarchi di immigrati clandestini, dall altro, di riconoscere formalmente alla regione e agli enti locali pugliesi un ruolo precipuo nella gestione del problema. In quella occasione, si ricordava come la cosiddetta «emergenza» immigratoria ci ponesse di fronte ad un processo di portata storica, che la Puglia assurge a dimensione vocazionale, rilanciando il ruolo, che fu suo per secoli, di territorio di confine e di porta orientale dell Occidente europeo. I fatti di questi ultimi giorni confermano la situazione. Così, oltre a quella albanese, ci troviamo di fronte alla immigrazione di masse di curdi, per non parlare dello stillicidio quotidiano di una immigrazione diventata ormai multinazionale e multirazziale. Le ragioni di tale flusso immigratorio, di dimensione biblica, sono ormai notissime, con una motivazione di più: l avvenuto ingresso dell Italia nell area di Schengen. Tutto ciò fa facilmente prevedere che altri flussi massicci prenderanno presto avvio dalle rive meridionali e orientali del Mediterraneo. Di fronte a questi processi la gente di Puglia ha finora risposto con grandissima civiltà e in ossequio alle sue secolari tradizioni di tolleranza, nonostante tutti i riflessi negativi, drammaticamente connessi a questi fenomeni, sul fronte dell ordine pubblico e della sicurezza, ma anche su quello della economia turistica. Ma i processi vanno dominati, per evitare il rischio che sfuggano a ogni controllo: ciò vale anche per quel che concerne l atteggiamento della nostra gente, sempre più stanca di assistere ad avvenimenti che li coinvolgono direttamente, ma rispetto ai quali sono tenuti in sostanziale condizione di estraneità. Occorrono, quindi, politiche finalmente chiare e globali di gestione del problema: politiche che non possono essere affidate solo ai prefetti, come se la Puglia fosse una lontana provincia dell impero. È necessaria una strategia a tutto campo, che non riduca il problema a mera questione assistenziale e di ordine pubblico, pur essendo anche tale. Ma, soprattutto, occorre una strategia non centralista e non così inutilmente estranea al territorio. Appare quindi importante ed urgente che le scelte siano compiute e attuate in stretto collegamento con l intero sistema istituzionale pugliese, a cominciare dalla regione e dai sindaci dei comuni più direttamente interessati (Bari, Brindisi, Otranto, Lecce). È pertanto necessario procedere al riconoscimento formale della Puglia come regione di frontiera. Nella seduta del 15 maggio 1997 della Camera dei deputati, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, il Governo ha accolto come raccomandazione l ordine del giorno n. 9/3637/5 che, considerata la peculiarità della posizione geografica della Puglia rispetto all Albania, impegnava il Governo a prevedere urgentemente «particolari misure di aiuto e agevolative, tipiche delle zone di frontiera, imposte dalla situazione di emergenza che certamente è destinata a perdurare, adottando per gli

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 415 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI aspetti che lo richiedano i provvedimenti di propria competenza entro il 15 giugno 1997». È evidente che ciò è cosa diversa dal Commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all Albania, affiancato da un Comitato, in cui ha trovato posto anche un rappresentante della regione Puglia designato dalla Presidenza della Conferenza dei presidenti delle regioni. La soluzione adottata non appare soddisfacente. Pregiudiziale invece è la ricerca di una intesa fra Governo e regione (anche eventualmente con un accordo di programma) per la costituzione sul territorio pugliese di un «tavolo di concentrazione degli interventi». Bisogna comprendere che per gestire i rapporti con i Paesi balcanici che si affacciano sull Adriatico diventa sempre più necessaria un autonomia federale ispirata a princìpi di solidarietà, e che l economia interregionale di quest area deve essere guidata dalla prontezza delle decisioni locali. Del resto la raccomandazione n. 34, adottata dal Consiglio d Europa nella seduta del 5 giugno 1997 relativa al «Progetto di carta europea dell autonomia regionale» all articolo 8, afferma che, nel settore di loro competenza, le regioni possono intraprendere attività di cooperazione interregionale e transfrontaliera e che le regioni appartenenti ad un area transfrontaliera possono dotarsi di organi comuni di tipo deliberativo o esecutivi. In conseguenza si ritiene opportuno richiedere che la Puglia sia riconosciuta «regione di frontiera». Si suggerisce l istituzione di un Consiglio di frontiera composto dal presidente della giunta regionale, dai prefetti della regione, da un rappresentante del Ministero dell interno, da un rappresentante della Unione europea che abbia per oggetto l assistenza immigrati (riunione di famiglie, assistenza, minori, attività informativa per albanesi residenti in Italia con permesso di soggiorno), le azioni di emergenza d intesa con i prefetti nelle situazioni che possono verificarsi, la gestione diretta di appositi fondi da parte dei comuni di Otranto, Brindisi, Bari e Lecce per i centri di accoglienza e gli aiuti al volontariato. Si prevede, inoltre, il raccordo fra le azioni del programma interregionale e quelle del Programma Pologne Hongrie aide an redeveloppement economique Programma di aiuti assistenza per la ristrutturazione e conversione delle economie dei paesi dell Europa centrale PHARE (articolo 5). La regione Puglia, con proprie norme, disciplina il sostegno all industria pugliese operante in Albania.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 415 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La regione Puglia è riconosciuta «regione di frontiera». Art. 2. 1. È istituito il Consiglio di frontiera composto dal Presidente della giunta regionale della Puglia, dai prefetti della regione Puglia, da un rappresentante del Ministero dell interno e da un rappresentante della Unione europea. Art. 3. 1. Il Consiglio di frontiera di cui all articolo 2 è organo deliberativo che interviene in materia di: a) assistenza agli immigrati; b) interventi urgenti per azioni di emergenza; c) accoglienza e aiuti al volontariato. Art. 4. 1. Il Consiglio di frontiera di cui all articolo 2 dispone la costituzione di una Commissione italo-albanese coordinata congiuntamente da tre rappresentanti della giunta regionale della Puglia e da due rappresentanti del Governo albanese.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 415 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 5. 1. La Commissione di cui all articolo 4 provvede al raccordo fra le azioni del programma interregionale e l azione del Programma comunitario per l assistenza alla ricostruzione economica «PHARE» al fine di attuare le direttive comunitarie in materia di agricoltura, meccanica, edilizia e incentivi a favore della piccola e media industria. Art. 6. 1. La regione Puglia, con proprie norme, disciplina il sostegno dell attività industriale pugliese operante in Albania.

E 0,50